TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11084/2022 r. g. a. c
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza ex art. 281 sexies c. p. c.
Il giorno 20 novembre 2025, alle ore 9,00, nella dodicesima Sezione Civile del Tribuna- le di Napoli, all'udienza del GOP, dott. PA AD, in sostituzione della Dr.ssa
AN OT, è chiamata la causa
Tra
Parte_1
E
Parte_2
È presente per la società opponente l'avv. Giovanni Palumbo il quale si riporta agli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introdutti- vo del giudizio e reiterate con le note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2025.
Vinte le spese di giudizio.
E altresì presente per parte convenuta l'avv. Tommaso Fusco il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, così come reiterate con le note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2025; col favore delle spese.
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate impugnando quelle di controparte chiedono la decisione della causa.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Rientrato poi, nell'aula a fine udienza, alle ore 15:10, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi, nel frattempo, per impegni presso altro Ufficio, decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c. p. c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza che segue, da ritenersi parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
PA AD
1
N. 11084/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Pao- lo AD in funzione di giudice monocratico, alla pubblica udienza del
20 novembre 2025 al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art.281 sexies c. p. c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione della causa civile iscritta al n. 11084/2022 del
Ruolo Generale Affari civili, ai sensi dell'art. 281sexies c .p. c. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 2
TRA
nata a [...] il [...], (C. F. Parte_1 [...]
), rapp.ta e difesa dall'avvocato Giovanni Palumbo ed elet- C.F._1
tivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Pie- digrotta n. 34
OPPONENTE
E
(C.F. ) titolare della omonima Parte_2 C.F._2
impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Fusco presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pergolesi n. 1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la sig. quale titolar Parte_2
dell'omonima ditta individuale, premesso di essere creditrice nei confronti della sig. del complessivo importo di € 6.100,00, per il Parte_1
mancato pagamento della fattura n. 7 datata 28.07.2021 emessa quale saldo debitorio dovuto per lavori di falegnameria presso l'abitazione della oppo- nente sita in Napoli alla Piazzetta Durante n. 2, chiedeva che fosse ingiunto alla il pagamento della predetta somma, oltre interessi mo- Parte_1
ratori fino al soddisfo, in favore della ricorrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 1919/2022 del 11.03.2022 il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla sig. di pagare alla parte ricorrente, per Parte_1
le causali di cui al ricorso, la somma anzidetta, oltre interessi dalla notifica del decreto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione al predetto D.I. la sig.
[...]
eccependo, la totale infondatezza della pretesa creditoria avan- Parte_3
zata dalla deducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto di Parte_2
fornitura e posa in opera tra le parti e di non aver mai ricevuto le prestazio- ni oggetto della fattura prodotta, che disconosceva. Eccepiva, in ogni caso,
3
la nullità del ricorso e del decreto notificato per mancata specificazione del- la causa petendi e del petitum oltre che la carenza di prova scritta per il credito azionato. Lamentava, altresì, il mancato esperimento da parte della ricorrente del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di pro- cedibilità dell'azione e richiedeva, pertanto, la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la sig. , quale titolare dell'omonima impresa Parte_2
individuale la quale richiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto risultando l'opposizione, non fondata su prova scritta ne di pronta soluzione e, nel merito, dichiararsi la infondatezza dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo n. 1919/2022. Col favore delle spese di giudizio con attribuzione nonché la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per la te- merarietà della lite.
Disattesa l'eccezione di parte opponente relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria atteso che la controversia verte in materia non soggetta alla mediazione obbligatoria, accordata la richiesta di provvi- soria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il G.U. concedeva alle par- ti i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c. p. c.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte opposta sul- le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 novembre 2025 il
G.U. invitava le parti alla discussione orale indi riservava la causa in deci- sione ex art. 281 sexies c. p. c.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione proposta va rigettata perché infon- data.
Ed invero, giova evidenziare che la Ditta Individuale ha Parte_2
dedotto che nel dicembre 2019 la sig. le commissionava dei Parte_1
lavori di falegnameria, ed in particolare la fornitura e posa in opera di porta apertura a bilico misura 250 x 120 di colore bianco, rivestimento interno
4
porta di ingresso, boiserie ingresso con porta bagno integrata e ante arma- dio colore bianco, boiserie ingresso lato notte con porta a filo colore bian- co, da effettuarsi presso la sua abitazione sita in Napoli alla Piazzetta Du- rante n.2 e che, a fronte di tanto, la accettava e sottoscriveva il Pt_1
preventivo datato 15.12.2019 che prevedeva il corrispettivo di euro
5.000,00 oltre IVA, e che, nonostante l'esecuzione delle predette prestazio- ni, tale importo non veniva corrisposto.
La , dal canto suo, a fronte della predetta domanda monitoria del- Pt_1
la ditta ha opposto di non avere mai commissionato alcun lavoro Pt_2
alla falegnameria opposta tanto che in seguito al ricevimento della fattura azionata inviava a mezzo PEC contestazioni richiedendo l'annullamento della fattura o l'emissione di nota di credito a compensazione della stessa attesa l'assenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra le parti.
Parte opponente ha dedotto che i documenti prodotti non fossero idonei a documentare l'esistenza del credito. Ben vero l'opposta con il ricorso ha prodotto la fattura, le scritture contabili autenticate dal notaio e la pec di messa in mora. Tale documentazione è senz'altro idonea ai sensi degli art. 633 c.p.c. e ss. per la emissione del decreto ingiuntivo.
Infondate sono anche le generiche eccezioni di merito sollevate circa l'inesistenza di un rapporto contrattuale e la mancata esecuzione delle pre- stazioni realizzate dall'opposta in favore della opponente.
E infatti si rileva che in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 6.100,00, fondata sulla fattura allegata nella fase monitoria, la sig. ha negato il valore probatorio della fattura commerciale Parte_1
nella presente fase oppositiva, contestando l'effettiva esecuzione delle pre- stazioni che parte intimante assume di avere eseguito.
Ebbene, la contestazione di parte opponente appare del tutto generica.
Si premette che la ricorrente, con il ricorso monitorio, ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, fondando le sue pretese sul preven-
5
tivo datato 15.12.2019 sottoscritto dalla opponente.
La sig. ha depositato in sede di costituzione in giudizio il Parte_2
preventivo per le opere di falegnameria, così adempiendo all'onere proba- torio posto a suo carico e ciò in base al principio delineato dalla Cassazione
a Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'a- dempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termi- ne di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della con- troparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estin- tivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debi- tore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del dan- no da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezio- ne, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta sca- denza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n.
13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte opposta ha fornito prova della fon- te del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, depositando il preventivo delle opere, mentre parte opponente non ha provato fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Quest'ultima non ha contestato di non avere pagato i corrispettivi delle pre- stazioni reclamate con l'odierno giudizio dalla ma si è Parte_2
limitata a contestare in maniera del tutto generica l'effettiva esecuzione delle opere da parte dell'opposta e il valore probatorio delle fatture com- merciali.
Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con
6
un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a ne- gare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale in- dicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione spe- cifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una conte- stazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova ven- gono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c. c.. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene attuata, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato.
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte opponente si limita a contestare, genericamente, l'esecuzione delle prestazioni da parte della CP_1
[...
senza nulla contrapporre in merito e, quindi, senza allegare fatti diversi, incompatibili con quelli addotti dalla controparte.
Peraltro, va evidenziato - ed il rilievo non è di poco conto - che ulteriori elementi idonei a comprovare la fondatezza delle ragioni creditorie fondate sulla fattura prodotta dall'opposta si ricavano dalla corrispondenza Wha- tsapp intercorsa tra il sig. marito della sig. ed Parte_4 Parte_2
il sig. marito della sig. , contenenti anche i Persona_1 Parte_1
rilievi fotografici dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento dell'istante da dove evincesi la differenza degli interni dell'abitazione della sig. prima dell'intervento della ditta e lo stato succes- Pt_1 Pt_2
sivo agli interventi con la comparsa di porte, boiserie, ante di armadi di in- gresso e rivestimento in legno della porta di ingresso, (cfr. produzione di
7
parte opposta).
Vieppiù che dall'attività istruttoria svolta in corso di causa, è emerso che la impresa individuale ha effettivamente effettuato le prestazioni di Pt_2
falegnameria in favore della sig. Parte_1
Sul punto attendibili risultano le dichiarazioni rese dai testi di parte oppo- sta.
In particolare, entrambi i testi di parte opposta, sig. e Testimone_1 [...]
hanno confermato i capi di prova ammessi riconoscendo anche il Tes_2
preventivo lavori nonché le fotografie allegate alla produzione di parte op- posta raffigurati lo stato dei luoghi precedente e successivo all'intervento della ditta . Parte_2
Valutate complessivamente, tali dichiarazioni sono senz'altro idonee a pro- vare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda il credito azionato, ma anche l'avvenuta prestazione di cui si chiede il corrispettivo.
Ebbene nel caso di specie tutti gli elementi acquisiti nel giudizio, prova do- cumentale e prova orale, permettono di ritenere per ammessi i fatti dedotti dalla opposta.
A fronte della succitata documentazione, che inequivocabilmente deve far ritenere assolto da parte del creditore l'onere, sullo stesso incombente, della prova del credito azionato, parte opponente ha inteso negare il pagamento richiesto dalla controparte, lamentando l'inesistenza del rapporto senza pe- rò darne prova, non avendo contestato alcunché prima della proposizione della domanda monitoria e successivamente all'invio della lettera di messa in mora, restando, dunque, sfornito di prova il diverso assunto, anche per la dichiarata inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale richie- sta.
Infine, va respinta la domanda ex art.96 cpc avanzata dall'opposta per la temerarietà della lite, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né dolo, né colpa grave nel comportamento processuale dell'opponente, né sembra
8
potersi definire pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di op- posizione.
In conclusione, a fronte di tali risultanze probatorie, non avendo parte op- ponente eccepito alcun fatto estintivo della pretesa, l'opposizione va riget- tata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Quanto alle spese del presente giudizio queste seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in favore della sig. , come Parte_2
da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, in base al valore della domanda ed ai para- metri medi fissati, con attribuzione all'avvocato Tommaso Fusco per ri- chiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definiti- vamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, così prov- vede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1919/2022 del 11.03.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna la sig. alla refusione delle spese di lite in fa- Parte_1
vore della sig. , quale titolare dell'omonima impresa indi- Parte_2
viduale che liquida, ex DM 147/2022 in euro 5.077,00 per compenso di av- vocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Tommaso Fusco.
Così deciso in Napoli,20/11/2025
Il Giudice
Dr. PA AD
9
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza ex art. 281 sexies c. p. c.
Il giorno 20 novembre 2025, alle ore 9,00, nella dodicesima Sezione Civile del Tribuna- le di Napoli, all'udienza del GOP, dott. PA AD, in sostituzione della Dr.ssa
AN OT, è chiamata la causa
Tra
Parte_1
E
Parte_2
È presente per la società opponente l'avv. Giovanni Palumbo il quale si riporta agli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introdutti- vo del giudizio e reiterate con le note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2025.
Vinte le spese di giudizio.
E altresì presente per parte convenuta l'avv. Tommaso Fusco il quale si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, così come reiterate con le note scritte depositate per l'udienza del 13/11/2025; col favore delle spese.
Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione orale della causa.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate impugnando quelle di controparte chiedono la decisione della causa.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Rientrato poi, nell'aula a fine udienza, alle ore 15:10, in assenza dei procuratori delle parti, allontanatisi, nel frattempo, per impegni presso altro Ufficio, decide la causa dan- do lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c. p. c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza che segue, da ritenersi parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
PA AD
1
N. 11084/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Pao- lo AD in funzione di giudice monocratico, alla pubblica udienza del
20 novembre 2025 al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art.281 sexies c. p. c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione della causa civile iscritta al n. 11084/2022 del
Ruolo Generale Affari civili, ai sensi dell'art. 281sexies c .p. c. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 2
TRA
nata a [...] il [...], (C. F. Parte_1 [...]
), rapp.ta e difesa dall'avvocato Giovanni Palumbo ed elet- C.F._1
tivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Pie- digrotta n. 34
OPPONENTE
E
(C.F. ) titolare della omonima Parte_2 C.F._2
impresa individuale, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Fusco presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Pergolesi n. 1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la sig. quale titolar Parte_2
dell'omonima ditta individuale, premesso di essere creditrice nei confronti della sig. del complessivo importo di € 6.100,00, per il Parte_1
mancato pagamento della fattura n. 7 datata 28.07.2021 emessa quale saldo debitorio dovuto per lavori di falegnameria presso l'abitazione della oppo- nente sita in Napoli alla Piazzetta Durante n. 2, chiedeva che fosse ingiunto alla il pagamento della predetta somma, oltre interessi mo- Parte_1
ratori fino al soddisfo, in favore della ricorrente.
Con il decreto ingiuntivo n. 1919/2022 del 11.03.2022 il Tribunale di Na- poli ingiungeva alla sig. di pagare alla parte ricorrente, per Parte_1
le causali di cui al ricorso, la somma anzidetta, oltre interessi dalla notifica del decreto al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione proponeva opposizione al predetto D.I. la sig.
[...]
eccependo, la totale infondatezza della pretesa creditoria avan- Parte_3
zata dalla deducendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto di Parte_2
fornitura e posa in opera tra le parti e di non aver mai ricevuto le prestazio- ni oggetto della fattura prodotta, che disconosceva. Eccepiva, in ogni caso,
3
la nullità del ricorso e del decreto notificato per mancata specificazione del- la causa petendi e del petitum oltre che la carenza di prova scritta per il credito azionato. Lamentava, altresì, il mancato esperimento da parte della ricorrente del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di pro- cedibilità dell'azione e richiedeva, pertanto, la revoca del d.i. opposto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la sig. , quale titolare dell'omonima impresa Parte_2
individuale la quale richiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto risultando l'opposizione, non fondata su prova scritta ne di pronta soluzione e, nel merito, dichiararsi la infondatezza dell'opposizione proposta con conferma del decreto ingiuntivo n. 1919/2022. Col favore delle spese di giudizio con attribuzione nonché la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per la te- merarietà della lite.
Disattesa l'eccezione di parte opponente relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria atteso che la controversia verte in materia non soggetta alla mediazione obbligatoria, accordata la richiesta di provvi- soria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il G.U. concedeva alle par- ti i termini di cui all'art. 183, 6^ comma c. p. c.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte opposta sul- le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 novembre 2025 il
G.U. invitava le parti alla discussione orale indi riservava la causa in deci- sione ex art. 281 sexies c. p. c.
Ciò posto, si osserva che l'opposizione proposta va rigettata perché infon- data.
Ed invero, giova evidenziare che la Ditta Individuale ha Parte_2
dedotto che nel dicembre 2019 la sig. le commissionava dei Parte_1
lavori di falegnameria, ed in particolare la fornitura e posa in opera di porta apertura a bilico misura 250 x 120 di colore bianco, rivestimento interno
4
porta di ingresso, boiserie ingresso con porta bagno integrata e ante arma- dio colore bianco, boiserie ingresso lato notte con porta a filo colore bian- co, da effettuarsi presso la sua abitazione sita in Napoli alla Piazzetta Du- rante n.2 e che, a fronte di tanto, la accettava e sottoscriveva il Pt_1
preventivo datato 15.12.2019 che prevedeva il corrispettivo di euro
5.000,00 oltre IVA, e che, nonostante l'esecuzione delle predette prestazio- ni, tale importo non veniva corrisposto.
La , dal canto suo, a fronte della predetta domanda monitoria del- Pt_1
la ditta ha opposto di non avere mai commissionato alcun lavoro Pt_2
alla falegnameria opposta tanto che in seguito al ricevimento della fattura azionata inviava a mezzo PEC contestazioni richiedendo l'annullamento della fattura o l'emissione di nota di credito a compensazione della stessa attesa l'assenza di qualsivoglia rapporto commerciale tra le parti.
Parte opponente ha dedotto che i documenti prodotti non fossero idonei a documentare l'esistenza del credito. Ben vero l'opposta con il ricorso ha prodotto la fattura, le scritture contabili autenticate dal notaio e la pec di messa in mora. Tale documentazione è senz'altro idonea ai sensi degli art. 633 c.p.c. e ss. per la emissione del decreto ingiuntivo.
Infondate sono anche le generiche eccezioni di merito sollevate circa l'inesistenza di un rapporto contrattuale e la mancata esecuzione delle pre- stazioni realizzate dall'opposta in favore della opponente.
E infatti si rileva che in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro 6.100,00, fondata sulla fattura allegata nella fase monitoria, la sig. ha negato il valore probatorio della fattura commerciale Parte_1
nella presente fase oppositiva, contestando l'effettiva esecuzione delle pre- stazioni che parte intimante assume di avere eseguito.
Ebbene, la contestazione di parte opponente appare del tutto generica.
Si premette che la ricorrente, con il ricorso monitorio, ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, fondando le sue pretese sul preven-
5
tivo datato 15.12.2019 sottoscritto dalla opponente.
La sig. ha depositato in sede di costituzione in giudizio il Parte_2
preventivo per le opere di falegnameria, così adempiendo all'onere proba- torio posto a suo carico e ciò in base al principio delineato dalla Cassazione
a Sez.Unite n.13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'a- dempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termi- ne di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della con- troparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estin- tivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debi- tore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del dan- no da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezio- ne, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta sca- denza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n.
13445/92; n. 3232/98).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte opposta ha fornito prova della fon- te del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, depositando il preventivo delle opere, mentre parte opponente non ha provato fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Quest'ultima non ha contestato di non avere pagato i corrispettivi delle pre- stazioni reclamate con l'odierno giudizio dalla ma si è Parte_2
limitata a contestare in maniera del tutto generica l'effettiva esecuzione delle opere da parte dell'opposta e il valore probatorio delle fatture com- merciali.
Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con
6
un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova. L'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a ne- gare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale in- dicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Altrimenti detto, la contestazione spe- cifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una conte- stazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova ven- gono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c. c.. Se, al contrario, siffatta contestazione non viene attuata, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato.
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte opponente si limita a contestare, genericamente, l'esecuzione delle prestazioni da parte della CP_1
[...
senza nulla contrapporre in merito e, quindi, senza allegare fatti diversi, incompatibili con quelli addotti dalla controparte.
Peraltro, va evidenziato - ed il rilievo non è di poco conto - che ulteriori elementi idonei a comprovare la fondatezza delle ragioni creditorie fondate sulla fattura prodotta dall'opposta si ricavano dalla corrispondenza Wha- tsapp intercorsa tra il sig. marito della sig. ed Parte_4 Parte_2
il sig. marito della sig. , contenenti anche i Persona_1 Parte_1
rilievi fotografici dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento dell'istante da dove evincesi la differenza degli interni dell'abitazione della sig. prima dell'intervento della ditta e lo stato succes- Pt_1 Pt_2
sivo agli interventi con la comparsa di porte, boiserie, ante di armadi di in- gresso e rivestimento in legno della porta di ingresso, (cfr. produzione di
7
parte opposta).
Vieppiù che dall'attività istruttoria svolta in corso di causa, è emerso che la impresa individuale ha effettivamente effettuato le prestazioni di Pt_2
falegnameria in favore della sig. Parte_1
Sul punto attendibili risultano le dichiarazioni rese dai testi di parte oppo- sta.
In particolare, entrambi i testi di parte opposta, sig. e Testimone_1 [...]
hanno confermato i capi di prova ammessi riconoscendo anche il Tes_2
preventivo lavori nonché le fotografie allegate alla produzione di parte op- posta raffigurati lo stato dei luoghi precedente e successivo all'intervento della ditta . Parte_2
Valutate complessivamente, tali dichiarazioni sono senz'altro idonee a pro- vare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda il credito azionato, ma anche l'avvenuta prestazione di cui si chiede il corrispettivo.
Ebbene nel caso di specie tutti gli elementi acquisiti nel giudizio, prova do- cumentale e prova orale, permettono di ritenere per ammessi i fatti dedotti dalla opposta.
A fronte della succitata documentazione, che inequivocabilmente deve far ritenere assolto da parte del creditore l'onere, sullo stesso incombente, della prova del credito azionato, parte opponente ha inteso negare il pagamento richiesto dalla controparte, lamentando l'inesistenza del rapporto senza pe- rò darne prova, non avendo contestato alcunché prima della proposizione della domanda monitoria e successivamente all'invio della lettera di messa in mora, restando, dunque, sfornito di prova il diverso assunto, anche per la dichiarata inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale richie- sta.
Infine, va respinta la domanda ex art.96 cpc avanzata dall'opposta per la temerarietà della lite, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né dolo, né colpa grave nel comportamento processuale dell'opponente, né sembra
8
potersi definire pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa con l'atto di op- posizione.
In conclusione, a fronte di tali risultanze probatorie, non avendo parte op- ponente eccepito alcun fatto estintivo della pretesa, l'opposizione va riget- tata, con conseguente conferma del decreto opposto.
Quanto alle spese del presente giudizio queste seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate in favore della sig. , come Parte_2
da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022, in base al valore della domanda ed ai para- metri medi fissati, con attribuzione all'avvocato Tommaso Fusco per ri- chiesta fattane.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definiti- vamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, così prov- vede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
1919/2022 del 11.03.2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
B) condanna la sig. alla refusione delle spese di lite in fa- Parte_1
vore della sig. , quale titolare dell'omonima impresa indi- Parte_2
viduale che liquida, ex DM 147/2022 in euro 5.077,00 per compenso di av- vocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Tommaso Fusco.
Così deciso in Napoli,20/11/2025
Il Giudice
Dr. PA AD
9