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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5298/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERRELLI EMANUELA avv. Filippi in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CALCAGNINI STEFANO avv. Melandri in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuela Ferrelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata al FGVS, domiciliata Controparte_2 presso il difensore avv. Stefano Calcagnini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.141/2019 pubblicata in data 1.02.2019 dal Tribunale di Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 31.07.2019 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.141/2019 pubblicata in data 1.02.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.7332/2014, promosso dall'odierno appellante nei
2 confronti di quale impresa designata al FGVS. Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 19.09.2014, il Sig. conveniva in giudizio innanzi l'intestato Parte_2 tribunale in qualità di F.G.V.S per ivi sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni fisici subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.07.2009 e quantificati in euro 48.692.83.
Si costituiva in giudizio la la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto di Controparte_1 competenza territoriale del giudice adito nonché l'improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore; in via preliminare la prescrizione del diritto e nel merito contestava quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito da parte attrice. Alla prima udienza tenutasi in data 14.01.2025, il giudice dato atto della regolare costituzione delle parti, concedeva i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa. All'udienza del 3.06.2015 il G.I. dato atto delle richieste istruttorie delle parti e delle eccezioni pregiudiziali e delle eccezioni pregiudiziali di rito e merito sollevate da parte convenuta, si riservava in merito alla stessa. A scioglimento di riserva, con provvedimento del 25.06.2015, il G.I.
ritenuto che
le eccezioni preliminari della non fossero idonee a definire il giudizio, ammetteva la Controparte_1 prova testimoniale del Sig. riservando all'esito della stessa l'ammissione Testimone_1 della CTU medico legale. All'udienza del 10.11.2015, veniva escusso il teste Sig. e Tes_1 il G.I. ammetteva CTU medico legale, nominando quale consulente il Dott. Antonio Tes_2 il quale prestava giuramento all'udienza del 21.01.2016. Espletata l'attività istruttoria, il
Giudice all'udienza del 5.04.2018, rassegnate dalle parti le conclusioni, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .”
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro € 3.972,00 oltre rimborso forfettario (pari al 15% oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
compensa tra le parti le spese di CTU.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Preliminarmente le eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale e prescrizione non possono trovare accoglimento. Si respinge l'eccezione di incompetenza territoriale essendo il sinistro, sulla base di quanto sostenuto da parte attrice, avvenuto nel Comune di Segni. Pertanto, la competenza è del
Tribunale di Velletri. Sulla eccezione di prescrizione il sinistro è stato oggetto di denuncia penale conclusasi con decreto di archiviazione del 2013 pertanto l'eccezione è infondata non essendo il diritto prescritto. La domanda nel merito non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. A quanto emerso nello svolgimento della presente causa e
3 dall'istruttoria della stessa, non risultano idoneamente provati i fatti che hanno dato luogo al sinistro occorso al Sig. in data 11.07.2019. Vaga è infatti la dinamica del Parte_1 sinistro, di cui alla narrativa nell'atto di citazione. L'attore nel ricostruire la dinamica del sinistro dichiara di essere stato inseguito da un'auto fuoristrada di colore scuro che lo avrebbe investito, fuggendo senza prestare soccorso. L' svenuto a causa dell'urto, si sarebbe Pt_1 poi ripreso e recato presso la sua auto, li sarebbe stato raggiunto dal Sig. Testimone_1 il quale dopo avergli lasciato i dati, si allontanava, facendo sì che l' tornato da solo a Pt_1 casa, si sarebbe poi fatto accompagnare dalla moglie presso il pronto soccorso di Velletri. La nella propria comparsa contestava la ricostruzione dei fatti poiché Controparte_3 discordanti con le dichiarazioni rilasciate dall'Imperoli al Commissariato della Polizia di
Stato, ove lo stesso si era recato successivamente a sporgere denuncia. Della presenza sul posto dello stesso nella denuncia nulla viene detto, emergendo la circostanza solo Testimone_1 in tale sede. Incerto e non provato è anche il luogo effettivo in cui il sinistro si sarebbe verificato. Deve ribadirsi a tal proposito che la richiesta di risarcimento del danno al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in caso di sinistro provocato da auto sconosciuta non spetta sulla base di una semplice richiesta, ma è indispensabile che del sinistro, la parte offesa offra una congrua prova e dimostrazione. Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di precisare che «l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall' art.19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia sul presupposto che il sinistro sia stato cagionata da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (Corte di Cassazione. sez. III Civile, sentenza 23
Febbraio — 24 Marzo n. 5892). Nel caso di specie, le enormi incongruenze circa la modalità in cui si è verificato il sinistro e la discrasia delle informazioni rilasciate alla Polizia di Stato rende impossibile ritenere soddisfatto l'onere probatorio richiesto ai fini della liquidazione del risarcimento del danno. Da tutto quanto esposto deve rilevarsi come la domanda attrice risulti non sufficientemente provata e pertanto non meritevole di accoglimento. Le spese seguono la
4 soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo risulta
a carico di ignoti, conseguentemente condannare la (già Controparte_4 [...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di impresa CP_5 designata per il Fondo Vittime della Strada, al pagamento dei danni subiti dal signor Parte_1
pari ad € 48.692,83, oltre danno non patrimoniale pari all'incremento del 25% del
[...] danno stesso, o alla diversa, minore o maggiore, somma che verrà ritenuta provata o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 10.12.2019 ha resistito Controparte_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione: respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CNAP e 15,00% per rimborso spese generali).”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti, concesso termine per depositare la procura dell'appellante ed effettuato il deposito della stessa con produzione del 26.06.2025, hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in un unico motivo.
A fondamento del motivo, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono state correttamente valutati i mezzi di prova offerti per dimostrare il proprio investimento da parte di veicolo non identificato.
Premetteva che il giorno del sinistro si era recato a cercare funghi verso le ore 7.00 del mattino e di essere stato investito da una vettura SUV, di colore scuro, che prima lo aveva inseguito per un breve tratto. Soggiungeva di essere stato sbalzato a distanza e dopo aver battuto con violenza al suolo, di aver perso conoscenza per breve tempo essendosi rialzato stordito, quindi allegava che dopo essere tornato a casa stante lo stato confusionale in cui versava e il dolore in tutto il corpo -ma in special modo alla spalla sinistra – era stato trasportato dalla moglie presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Velletri, dove gli veniva effettuata la diagnosi di "lussazione di spalla sx con frattura del trochite".
Allegava di aver sporto denuncia presso il Commissariato di P.S di Velletri, ritenuta sufficientemente attendibile per aprire ben due procedimenti, il primo a carico di tale
[...]
, proprietario del fondo vicino all'accaduto e possessore di un SUV di colore scuro - Per_1 procedimento poi archiviato - ed il secondo contro ignoti presso la Procura della Repubblica di
5 Latina, anche quest'ultimo archiviato “essendo rimasti ignoti gli autori del reato”.
Deduceva che per tali ragioni si era rivolto nei confronti del FGVS per il ristoro dei danni, quindi evidenziava che il primo giudice non aveva tenuto nella adeguata considerazione la testimonianza assunta nel corso del giudizio di primo grado di il quale si Testimone_1 trovava su un'altura poco distante, anche lui intento a cogliere funghi, da cui aveva potuto vedere l'accaduto; precisava che il teste aveva confermato l'inseguimento della vettura ai danni dell' le urla, l'investimento e la successiva caduta dell'attore, quindi deduceva che il Pt_1 teste era giunto sul posto e gli aveva offerto soccorso mentre stava risalendo in macchina, precisando di aver percorso un bel tratto di strada per arrivare nella pianura dove era avvenuto il fatto e di averci impiegato circa una mezz'ora.
Allegava inoltre l'appellante che il teste escusso durante l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado si trovava ad una distanza in linea d'aria di circa 200 metri e pertanto aveva potuto vedere quindi riportava quanto esattamente riferito dal teste nel corso dell'istruttoria, ossia "mi trovavo nella collina di fronte a raccogliere funghi nel bosco nella parte più alta;
ho sentito prima delle urla tipo 'zingaro, zingaro' e mi sono girato vedendo un pick up di colore azzurro-blu che inseguiva un uomo e poi lo investiva, facendolo cadere a terra;
dopo un po' di tempo l'uomo si
è alzato e io l'ho raggiunto per soccorrerlo;
era il sig. e ci siamo scambiati i dati". Pt_1
Allegava quindi che il teste a precisa domanda aveva risposto quanto al tempo trascorso per soccorrerlo di aver impiegato "una mezz'ora per raggiungerlo dovendo scendere il pendio e risalire".
Soggiungeva quindi che il Tribunale aveva valutato le risultanze istruttorie in modo del tutto incongruo e contraddittorio evidenziando che il mancato riferimento al teste era dipeso dal fatto che era veramente confuso e che non aveva mai visto prima il avendo creduto che Tes_1 questi gli avesse solo prestato un primo soccorso vedendolo barcollare nei pressi della propria vettura, non comprendendo che il aveva assistito alla scena, quindi, una volta tornato Tes_1
a casa intontito, aveva rimosso l'importanza di questa persona.
Precisava che solo tempo dopo, un paio di anni dopo, i due si erano incontrati, per caso, in un esercizio commerciale ed il aveva riconosciuto l' che invece non aveva Tes_1 Pt_1 riconosciuto il teste, ricordandogli l'accaduto e fornendogli di nuovo i propri riferimenti, utilizzati in sede civile del tutto legittimamente.
Deduceva, quindi, ove necessario, la possibilità di disporre confronto e di sentire anche sua moglie a conferma dello stato confusionale in cui era rientrato a casa.
Allegava ulteriormente che la stessa sentenza di legittimità richiamata dal giudice a sostegno del rigetto della domanda (Cass.civ.n.5892/2016) aveva evidenziato che la mancata indicazione
6 del testimone nella denuncia, non costituiva di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre poteva essere valutata quale elemento sintomatico di inattendibilità del testimone.
Tanto evidenziato e dedotto, l'appellante chiedeva il ristoro di tutti i danni richiesti in primo grado, quantificati in complessivi euro 48.692,83 da incrementarsi del 25% per le ripercussioni morali, ovvero alla diversa, minore o maggiore somma ritenuta provata o di giustizia.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio, che l'appello per quanto di seguito illustrato è infondato.
La S.C. evidenziata dalla stessa parte appellante ha, infatti, evidenziato in parte motiva
(Cass.civ.n.5892/2016) che “La corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la tardività della denunzia querela presentata dalla S. e l'omessa indicazione in essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di mancata prova del fatto, già correttamente desunto dalle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali. Essa ha infatti espressamente preso in considerazione la deposizione testimoniale assunta nel corso del giudizio e la documentazione fotografica versata in atti, che ha ritenuto non compatibile con la prospettazione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto introduttivo e con quella riferita dal teste, e ha ritenuto tali elementi istruttori non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice. La mancata documentazione dell'esito della denuncia querela, sporta solo circa due mesi dopo l'accaduto e senza l'indicazione dei testi oculari, poi puntualmente indicati nell'atto di citazione - circostanze particolarmente significative in considerazione del fatto che il presunto veicolo responsabile del sinistro recava le insegne della Polizia e procedeva a sirene spiegate (il che ne avrebbe potuto consentire l'identificazione da parte degli organi di polizia, se tempestivamente e dettagliatamente informati) - costituiscono, nell'economia della decisione, elementi di conferma e rafforzamento delle predette conclusioni in ordine alla insufficienza delle prove e ai dubbi sulla veridicità dell'evento posto a base della pretesa. I giudici di merito, in tal modo, hanno statuito in modo pienamente conforme ai principi espressi in materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e sopra richiamati”.
Dunque, anche nel caso di specie, non pare affatto verosimile che l'appellante che nella denuncia aveva ricordato altra persona che si trovava nel bosco e che gli aveva chiesto se avesse trovato funghi, non si ricordasse poi del che lo aveva addirittura soccorso dopo Tes_1
l'asserito investimento con scambio dei dati.
Del resto, esaminando le risultanze della testimonianza del quale riportata in Tes_1 virgolettato dall'appellante in atto d'appello – pur nel mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado - non può neppure aversi contezza che questi avesse adeguatamente visto l'occorso trovandosi a considerevole distanza, descritta in circa 200 metri, trovandosi nel bosco tanto da
7 aver impiegato circa mezz'ora per raggiungere l'appellante.
Inverosimile deve poi considerarsi la possibilità, a fronte di un simile incidente, per l'appellante di poter fare rientro a casa da solo e di poter condurre la propria autovettura senza che il soccorritore lo avesse accompagnato, del pari, medesima inverosimiglianza scontano le allegazioni di cui sopra, in merito alle modalità di “ritrovamento” del teste essendo viceversa sintomatica in simile vicenda proprio la mancata indicazione del testimone nella denuncia sporta il 20 agosto 2009, in cui oltretutto non era neppure minimamente descritto il veicolo investitore, quanto a tipologia e colore.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 31.07.2019, avverso la sentenza n.141/2019 resa in data 1.02.2019 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1 appellata liquidate complessivamente in euro 4.996,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 9.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
8
Sezione VI civile
R.G. 5298/2019
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERRELLI EMANUELA avv. Filippi in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CALCAGNINI STEFANO avv. Melandri in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuela Ferrelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ) e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata al FGVS, domiciliata Controparte_2 presso il difensore avv. Stefano Calcagnini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.141/2019 pubblicata in data 1.02.2019 dal Tribunale di Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 31.07.2019 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.141/2019 pubblicata in data 1.02.2019 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.7332/2014, promosso dall'odierno appellante nei
2 confronti di quale impresa designata al FGVS. Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 19.09.2014, il Sig. conveniva in giudizio innanzi l'intestato Parte_2 tribunale in qualità di F.G.V.S per ivi sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni fisici subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.07.2009 e quantificati in euro 48.692.83.
Si costituiva in giudizio la la quale in via pregiudiziale eccepiva il difetto di Controparte_1 competenza territoriale del giudice adito nonché l'improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore; in via preliminare la prescrizione del diritto e nel merito contestava quanto ex adverso dedotto, rilevato ed eccepito da parte attrice. Alla prima udienza tenutasi in data 14.01.2025, il giudice dato atto della regolare costituzione delle parti, concedeva i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa. All'udienza del 3.06.2015 il G.I. dato atto delle richieste istruttorie delle parti e delle eccezioni pregiudiziali e delle eccezioni pregiudiziali di rito e merito sollevate da parte convenuta, si riservava in merito alla stessa. A scioglimento di riserva, con provvedimento del 25.06.2015, il G.I.
ritenuto che
le eccezioni preliminari della non fossero idonee a definire il giudizio, ammetteva la Controparte_1 prova testimoniale del Sig. riservando all'esito della stessa l'ammissione Testimone_1 della CTU medico legale. All'udienza del 10.11.2015, veniva escusso il teste Sig. e Tes_1 il G.I. ammetteva CTU medico legale, nominando quale consulente il Dott. Antonio Tes_2 il quale prestava giuramento all'udienza del 21.01.2016. Espletata l'attività istruttoria, il
Giudice all'udienza del 5.04.2018, rassegnate dalle parti le conclusioni, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. .”
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro € 3.972,00 oltre rimborso forfettario (pari al 15% oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
compensa tra le parti le spese di CTU.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Preliminarmente le eccezioni pregiudiziali di incompetenza territoriale e prescrizione non possono trovare accoglimento. Si respinge l'eccezione di incompetenza territoriale essendo il sinistro, sulla base di quanto sostenuto da parte attrice, avvenuto nel Comune di Segni. Pertanto, la competenza è del
Tribunale di Velletri. Sulla eccezione di prescrizione il sinistro è stato oggetto di denuncia penale conclusasi con decreto di archiviazione del 2013 pertanto l'eccezione è infondata non essendo il diritto prescritto. La domanda nel merito non merita accoglimento per le ragioni che di seguito vengono esposte. A quanto emerso nello svolgimento della presente causa e
3 dall'istruttoria della stessa, non risultano idoneamente provati i fatti che hanno dato luogo al sinistro occorso al Sig. in data 11.07.2019. Vaga è infatti la dinamica del Parte_1 sinistro, di cui alla narrativa nell'atto di citazione. L'attore nel ricostruire la dinamica del sinistro dichiara di essere stato inseguito da un'auto fuoristrada di colore scuro che lo avrebbe investito, fuggendo senza prestare soccorso. L' svenuto a causa dell'urto, si sarebbe Pt_1 poi ripreso e recato presso la sua auto, li sarebbe stato raggiunto dal Sig. Testimone_1 il quale dopo avergli lasciato i dati, si allontanava, facendo sì che l' tornato da solo a Pt_1 casa, si sarebbe poi fatto accompagnare dalla moglie presso il pronto soccorso di Velletri. La nella propria comparsa contestava la ricostruzione dei fatti poiché Controparte_3 discordanti con le dichiarazioni rilasciate dall'Imperoli al Commissariato della Polizia di
Stato, ove lo stesso si era recato successivamente a sporgere denuncia. Della presenza sul posto dello stesso nella denuncia nulla viene detto, emergendo la circostanza solo Testimone_1 in tale sede. Incerto e non provato è anche il luogo effettivo in cui il sinistro si sarebbe verificato. Deve ribadirsi a tal proposito che la richiesta di risarcimento del danno al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in caso di sinistro provocato da auto sconosciuta non spetta sulla base di una semplice richiesta, ma è indispensabile che del sinistro, la parte offesa offra una congrua prova e dimostrazione. Con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di precisare che «l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dall' art.19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno: ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia sul presupposto che il sinistro sia stato cagionata da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (Corte di Cassazione. sez. III Civile, sentenza 23
Febbraio — 24 Marzo n. 5892). Nel caso di specie, le enormi incongruenze circa la modalità in cui si è verificato il sinistro e la discrasia delle informazioni rilasciate alla Polizia di Stato rende impossibile ritenere soddisfatto l'onere probatorio richiesto ai fini della liquidazione del risarcimento del danno. Da tutto quanto esposto deve rilevarsi come la domanda attrice risulti non sufficientemente provata e pertanto non meritevole di accoglimento. Le spese seguono la
4 soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo risulta
a carico di ignoti, conseguentemente condannare la (già Controparte_4 [...]
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di impresa CP_5 designata per il Fondo Vittime della Strada, al pagamento dei danni subiti dal signor Parte_1
pari ad € 48.692,83, oltre danno non patrimoniale pari all'incremento del 25% del
[...] danno stesso, o alla diversa, minore o maggiore, somma che verrà ritenuta provata o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 10.12.2019 ha resistito Controparte_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione: respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CNAP e 15,00% per rimborso spese generali).”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti, concesso termine per depositare la procura dell'appellante ed effettuato il deposito della stessa con produzione del 26.06.2025, hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in un unico motivo.
A fondamento del motivo, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non sono state correttamente valutati i mezzi di prova offerti per dimostrare il proprio investimento da parte di veicolo non identificato.
Premetteva che il giorno del sinistro si era recato a cercare funghi verso le ore 7.00 del mattino e di essere stato investito da una vettura SUV, di colore scuro, che prima lo aveva inseguito per un breve tratto. Soggiungeva di essere stato sbalzato a distanza e dopo aver battuto con violenza al suolo, di aver perso conoscenza per breve tempo essendosi rialzato stordito, quindi allegava che dopo essere tornato a casa stante lo stato confusionale in cui versava e il dolore in tutto il corpo -ma in special modo alla spalla sinistra – era stato trasportato dalla moglie presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Velletri, dove gli veniva effettuata la diagnosi di "lussazione di spalla sx con frattura del trochite".
Allegava di aver sporto denuncia presso il Commissariato di P.S di Velletri, ritenuta sufficientemente attendibile per aprire ben due procedimenti, il primo a carico di tale
[...]
, proprietario del fondo vicino all'accaduto e possessore di un SUV di colore scuro - Per_1 procedimento poi archiviato - ed il secondo contro ignoti presso la Procura della Repubblica di
5 Latina, anche quest'ultimo archiviato “essendo rimasti ignoti gli autori del reato”.
Deduceva che per tali ragioni si era rivolto nei confronti del FGVS per il ristoro dei danni, quindi evidenziava che il primo giudice non aveva tenuto nella adeguata considerazione la testimonianza assunta nel corso del giudizio di primo grado di il quale si Testimone_1 trovava su un'altura poco distante, anche lui intento a cogliere funghi, da cui aveva potuto vedere l'accaduto; precisava che il teste aveva confermato l'inseguimento della vettura ai danni dell' le urla, l'investimento e la successiva caduta dell'attore, quindi deduceva che il Pt_1 teste era giunto sul posto e gli aveva offerto soccorso mentre stava risalendo in macchina, precisando di aver percorso un bel tratto di strada per arrivare nella pianura dove era avvenuto il fatto e di averci impiegato circa una mezz'ora.
Allegava inoltre l'appellante che il teste escusso durante l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado si trovava ad una distanza in linea d'aria di circa 200 metri e pertanto aveva potuto vedere quindi riportava quanto esattamente riferito dal teste nel corso dell'istruttoria, ossia "mi trovavo nella collina di fronte a raccogliere funghi nel bosco nella parte più alta;
ho sentito prima delle urla tipo 'zingaro, zingaro' e mi sono girato vedendo un pick up di colore azzurro-blu che inseguiva un uomo e poi lo investiva, facendolo cadere a terra;
dopo un po' di tempo l'uomo si
è alzato e io l'ho raggiunto per soccorrerlo;
era il sig. e ci siamo scambiati i dati". Pt_1
Allegava quindi che il teste a precisa domanda aveva risposto quanto al tempo trascorso per soccorrerlo di aver impiegato "una mezz'ora per raggiungerlo dovendo scendere il pendio e risalire".
Soggiungeva quindi che il Tribunale aveva valutato le risultanze istruttorie in modo del tutto incongruo e contraddittorio evidenziando che il mancato riferimento al teste era dipeso dal fatto che era veramente confuso e che non aveva mai visto prima il avendo creduto che Tes_1 questi gli avesse solo prestato un primo soccorso vedendolo barcollare nei pressi della propria vettura, non comprendendo che il aveva assistito alla scena, quindi, una volta tornato Tes_1
a casa intontito, aveva rimosso l'importanza di questa persona.
Precisava che solo tempo dopo, un paio di anni dopo, i due si erano incontrati, per caso, in un esercizio commerciale ed il aveva riconosciuto l' che invece non aveva Tes_1 Pt_1 riconosciuto il teste, ricordandogli l'accaduto e fornendogli di nuovo i propri riferimenti, utilizzati in sede civile del tutto legittimamente.
Deduceva, quindi, ove necessario, la possibilità di disporre confronto e di sentire anche sua moglie a conferma dello stato confusionale in cui era rientrato a casa.
Allegava ulteriormente che la stessa sentenza di legittimità richiamata dal giudice a sostegno del rigetto della domanda (Cass.civ.n.5892/2016) aveva evidenziato che la mancata indicazione
6 del testimone nella denuncia, non costituiva di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre poteva essere valutata quale elemento sintomatico di inattendibilità del testimone.
Tanto evidenziato e dedotto, l'appellante chiedeva il ristoro di tutti i danni richiesti in primo grado, quantificati in complessivi euro 48.692,83 da incrementarsi del 25% per le ripercussioni morali, ovvero alla diversa, minore o maggiore somma ritenuta provata o di giustizia.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio, che l'appello per quanto di seguito illustrato è infondato.
La S.C. evidenziata dalla stessa parte appellante ha, infatti, evidenziato in parte motiva
(Cass.civ.n.5892/2016) che “La corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la tardività della denunzia querela presentata dalla S. e l'omessa indicazione in essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di mancata prova del fatto, già correttamente desunto dalle insufficienti e contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali. Essa ha infatti espressamente preso in considerazione la deposizione testimoniale assunta nel corso del giudizio e la documentazione fotografica versata in atti, che ha ritenuto non compatibile con la prospettazione della dinamica del sinistro contenuta nell'atto introduttivo e con quella riferita dal teste, e ha ritenuto tali elementi istruttori non idonei ad integrare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice. La mancata documentazione dell'esito della denuncia querela, sporta solo circa due mesi dopo l'accaduto e senza l'indicazione dei testi oculari, poi puntualmente indicati nell'atto di citazione - circostanze particolarmente significative in considerazione del fatto che il presunto veicolo responsabile del sinistro recava le insegne della Polizia e procedeva a sirene spiegate (il che ne avrebbe potuto consentire l'identificazione da parte degli organi di polizia, se tempestivamente e dettagliatamente informati) - costituiscono, nell'economia della decisione, elementi di conferma e rafforzamento delle predette conclusioni in ordine alla insufficienza delle prove e ai dubbi sulla veridicità dell'evento posto a base della pretesa. I giudici di merito, in tal modo, hanno statuito in modo pienamente conforme ai principi espressi in materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e sopra richiamati”.
Dunque, anche nel caso di specie, non pare affatto verosimile che l'appellante che nella denuncia aveva ricordato altra persona che si trovava nel bosco e che gli aveva chiesto se avesse trovato funghi, non si ricordasse poi del che lo aveva addirittura soccorso dopo Tes_1
l'asserito investimento con scambio dei dati.
Del resto, esaminando le risultanze della testimonianza del quale riportata in Tes_1 virgolettato dall'appellante in atto d'appello – pur nel mancato rinvenimento del fascicolo di primo grado - non può neppure aversi contezza che questi avesse adeguatamente visto l'occorso trovandosi a considerevole distanza, descritta in circa 200 metri, trovandosi nel bosco tanto da
7 aver impiegato circa mezz'ora per raggiungere l'appellante.
Inverosimile deve poi considerarsi la possibilità, a fronte di un simile incidente, per l'appellante di poter fare rientro a casa da solo e di poter condurre la propria autovettura senza che il soccorritore lo avesse accompagnato, del pari, medesima inverosimiglianza scontano le allegazioni di cui sopra, in merito alle modalità di “ritrovamento” del teste essendo viceversa sintomatica in simile vicenda proprio la mancata indicazione del testimone nella denuncia sporta il 20 agosto 2009, in cui oltretutto non era neppure minimamente descritto il veicolo investitore, quanto a tipologia e colore.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 31.07.2019, avverso la sentenza n.141/2019 resa in data 1.02.2019 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte Parte_1 appellata liquidate complessivamente in euro 4.996,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 9.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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