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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/11/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 333/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 333/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ZOLDAN HIDRA (c.f. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
C.F._2
attore contro
(c.f. ), con l'avv. DI BICCARI MADDALENA (c.f. CP_1 C.F._3
) giusta procura in atti;
C.F._4
(c.f. , con l'avv. BIANCO MARIA Controparte_2 C.F._5
GR (c.f. ) giusta procura in atti;
C.F._6
convenute costituite
(c.f. ) Controparte_3 C.F._7
Convenuta contumace in punto: usucapione;
in via subordinata divisione
CONCLUSIONI pagina 1 di 13 Conclusioni dell'attore (cfr. nota conclusiva in data 15.11.2025):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito:
In via principale:
1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c, l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, a favore dell'attore dei seguenti beni censiti al comune di Feltre:
A) Catasto fabbricati:
- foglio 18 mappale 44 sub 4, piano T-1, categoria C/2, classe 1, consistenza 54 mq, rendita catastale € 20,36;
- foglio 18 mappale 617, piano T-1, categoria C/6, classe 1, consistenza 20 mq, rendita catastale € 18,59;
- foglio 18 mappale 44 sub 6, piano T-1-2-3, categoria A/5, classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita catastale € 37,18;
B) Catasto terreni:
- foglio 18, mappale 46, prato arborato, classe 4, superficie 1150 mq, reddito dominicale € 2,38, reddito agrario € 1,78;
- foglio 18, mappale 47, prato arborato, classe 4, superficie 1470 mq, reddito dominicale € 3,04, reddito agrario € 2,28;
- foglio 18, mappale 48, seminativo, classe 2, superficie 2790 mq, reddito dominicale € 12,97, reddito agrario € 7,93;
- foglio 9, mappale 126, bosco ceduo, classe 3, superficie 6010 mq, reddito dominicale € 5,28, reddito agrario € 1,86;
- foglio 18, mappale 42, seminativo, classe 2, superficie 780 mq, reddito dominicale € 3,63, reddito agrario € 2,22;
- foglio 18, mappale 618, prato arborato, classe 2, superficie 1740 mq, reddito dominicale € 7,19, reddito agrario € 4,04.
2) ordinare la trascrizione della sentenza nei competenti RR.II. di Belluno e la relativa annotazione e voltura catastale presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Belluno, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in tutto o in parte, sciogliere la comunione ex art. 1111 c.c. con riferimento ai beni immobili che non si riterranno usucapiti, e assegnare in favore dell'attore l'intera proprietà di detti beni, quale peraltro titolare della quota maggioritaria, a fronte del versamento del conguaglio che sarà ritenuto congruo in esito al giudizio.
pagina 2 di 13 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, sia del presente giudizio sia della procedura di mediazione, ponendo definitivamente a carico della convenuta l'intero compenso e le CP_1
spese liquidate al CTU, con conseguente rimborso all'attore di quanto anticipato a tale titolo.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie dedotte nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e n. 3, non ammesse con provvedimento del 18.04.2025 (ovvero ammissione dell'ulteriore capitolato di prova e, in ragione della domanda in via gradata di scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c., con riferimento ai beni che nella denegata e non creduta ipotesi dovessero essere ritenuti non usucapiti e di assegnazione dei medesimi in favore dell'attore,
CTU volta alla valutazione delle quote dei beni oggetto di contenzioso). Ci si oppone all'ammissione di ulteriori istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella propria memoria n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., chiedendo, in ipotesi di ammissione dell'ulteriore capitolato di prova avversario già non ammesso, di essere abilitati alla prova contraria, con i testi indicati a prova diretta nella propria memoria istruttoria”.
Conclusioni della convenuta (cfr. comparsa di costituzione depositata in data CP_1
4.11.2022):
“Piaccia ll'ill.mo Tribunale di Belluno:
1) in limine litis, accertata la violazione del contraddittorio per pretermissione di litisconsorti necessari, definire il procedimento in rito con pronuncia di absolutio ab instantia, sia per la domanda principale, che per la domanda di subordine (domanda di usucapione la prima, di divisione la seconda), domande proposte dall'attore , nato a [...] il Parte_1
11.07.1956, residente in [...], c.f. , nei confronti della convenuta CodiceFiscale_8
dott.ssa nata Settimo Torinese (TO) il 23 dicembre 1960, (C.F. , quale erede CP_1 C.F._9
legittima della sig.ra Persona_1
2) in limine litis, dichiarare la nullità della citazione per mancanza e/o assoluta genericità dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c. per i motivi di cui alla narrativa che precede, o per quelli di giustizia, con ogni consequenziale provvedimento;
3) In subordine, nel merito, respingere le domande dell'attore, perché infondate e comunque non provate.
4) Ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione a cura e spese di parte attrice.
pagina 3 di 13 Vinte le spese” oltre R.f. e oneri accessori, come per legge”.
Conclusioni della convenuta (cfr. nota conclusiva in data Controparte_4
13.11.2025):
“non si oppone alla domanda proposta dal Sig. ed in caso di accoglimento della domanda attorea chiede che Parte_1
le spese di lite vengano poste a solo carico della parte convenuta che vi si è opposta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva instaurato da al fine di far accertare l'intervenuto Parte_1
acquisto per usucapione sui seguenti beni censiti al comune di Feltre:
A) Catasto fabbricati:
- foglio 18 mappale 44 sub 4, piano T-1, categoria C/2, classe 1, consistenza 54 mq, rendita catastale €
20,36;
- foglio 18 mappale 617, piano T-1, categoria C/6, classe 1, consistenza 20 mq, rendita catastale € 18,59;
- foglio 18 mappale 44 sub 6, piano T-1-2-3, categoria A/5, classe 1, consistenza 4,5 vani, rendita catastale
€ 37,18;
B) Catasto terreni:
- foglio 18, mappale 46, prato arborato, classe 4, superficie 1150 mq, reddito dominicale € 2,38, reddito agrario € 1,78;
- foglio 18, mappale 47, prato arborato, classe 4, superficie 1470 mq, reddito dominicale € 3,04, reddito agrario € 2,28;
- foglio 18, mappale 48, seminativo, classe 2, superficie 2790 mq, reddito dominicale € 12,97, reddito agrario € 7,93;
- foglio 9, mappale 126, bosco ceduo, classe 3, superficie 6010 mq, reddito dominicale € 5,28, reddito agrario € 1,86;
- foglio 18, mappale 42, seminativo, classe 2, superficie 780 mq, reddito dominicale € 3,63, reddito agrario €
2,22;
pagina 4 di 13 - foglio 18, mappale 618, prato arborato, classe 2, superficie 1740 mq, reddito dominicale € 7,19, reddito agrario € 4,04; chiedendone in via subordinata la divisione.
A fondamento delle proprie domande, nonché ai fini dell'individuazione dei propri contraddittori,
l'attore deduceva:
a in fatto
- di essere proprietario, in forza di legittimi titoli, in via esclusiva, di una porzione di fabbricato rurale sito in via Maseral a Feltre (BL) e censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 18, mappale 44 sub 5, nonchè intestatario pro quota delle adiacenti porzioni censite al Foglio 18 mappale 44 sub 4 e sub 6 e al Foglio 18 mappale 617, oltre che, sempre pro quota, dei terreni censiti al Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 18 mappali 42, 46, 47, 48, 618 e al Foglio 9 mappale 126.
- che, in particolare, del bene di cui al Foglio 18 mappale 44 sub 4 l'attore risultava intestatario per la quota di 4200/7200, mentre la residua quota risultava suddivisa nella misura di 1000/7200 cadauno tra i signori e Parte_2 Persona_1 Parte_3
- che, del bene di cui al Foglio 18 mappale 44 sub 6 l'attore risultava intestatario per 3/12, mentre la residua quota risultava suddivisa nella misura di 3/16 cadauno tra i signori , Parte_2 Controparte_5
e Persona_1 Parte_3
- che del bene di cui al Foglio 18 mappale 617 l'attore risultava intestatario per 84/144, mentre la residua quota risultava suddivisa nella misura di 20/144 cadauno tra i signori e Parte_2 Persona_1
Parte_3
- che del bene di cui al Foglio 18 mappale 42 l'attore risultava intestatario per 4200/7200, mentre la residua quota risultava suddivisa nella misura di 3/16 cadauno tra i signori e Parte_2 Persona_1
Parte_3
pagina 5 di 13 - che del bene di cui al Foglio 18 mappali 46, 47, 48, l'attore risultava intestatario per 84/144, mentre la residua quota risulta suddivisa nella misura di 20/144 cadauno tra i signori Parte_2 Per_1
e
[...] Parte_3
- che quanto al bene di cui al Foglio 18 mappale 618 l'attore risultava intestatario per 84/144, mentre la residua quota risultava suddivisa nella misura di 20/144 cadauno tra i signori Parte_2 [...]
e Per_1 Parte_3
- che quanto al bene di cui al Foglio 9 mappale 126 l'attore risultava intestatario per 4200/7200, mentre la residua quota risultava suddivisa nella misura di 3/16 cadauno tra i signori Parte_2 Per_1
e (cfr. docc. 1, 2, 3);
[...] Parte_3
- che i cointestatari erano tre fratelli tutti deceduti (cfr. doc. 4);
- che , nato a [...] il [...], decedeva celibe in Feltre il 26.1.1975 (cfr. doc. Controparte_5
5), lasciando a succedergli le sorelle non avendo discendenti in linea retta;
- che nata a [...] il [...], decedeva a Pratteln (Svizzera) il 24.6.2000 (cfr. doc. 6 Parte_3
attore) lasciando a succederle le due figlie e (cfr. doc. 10 Controparte_3 Controparte_6
attore);
- che nata a [...] il [...] decedeva, nubile, in Arsiè il 14.2.2003 (cfr. doc. 7 Parte_2
attore), lasciando a succederle le sorelle non avendo discendenti in linea retta;
- che nata a [...] il [...], decedeva a Torino il 1.11.2020 (cfr. doc. 8 attore), Persona_2
lasciando a succederle la figlia, (cfr. doc. 9 attore); CP_1
- che dal certificato anagrafico di stato famiglia storico dei signori emerge che la signora Per_1 Pt_3
nel 1957 e nel 1959 dava alla luce due figli da padre ignoto, e , Persona_3 Persona_4
poi adottati in Svizzera ed ivi emigrati a fine dicembre 1967, con conseguente perdita dei diritti ereditari nei confronti della madre naturale (cfr. docc. 4, 11 e 12 attore);
pagina 6 di 13 - di aver utilizzato uti dominus, in via esclusiva e per l'intero, da oltre vent'anni, in continuità con il padre prima e con la madre poi, i beni sopra indicati, senza aver mai Persona_5 Controparte_7
ricevuto alcuna contestazione né rivendica delle quote catastalmente intestate ad altri;
- che l'ultima visita in Feltre della signora risaliva al 1975, in occasione del decesso del Parte_3
fratello ; CP_5
- che la signora si trasferiva nel 1973, senza poi fare ritorno a Maseral;
Parte_2
Per_
- che la signora si trasferita in giovane età in provincia di Torino, recandosi a Feltre circa ogni dieci anni, seppur non presso il fabbricato ed i luoghi oggetto di domanda;
- che al fine di ristrutturare il fabbricato rurale prendeva contatti con le controparti ed instaurava il procedimento di mediazione, al quale aderiva esclusivamente la sig.ra ed esitava in verbale CP_1
negativo (cfr. doc. 15 attore);
- di aver utilizzato e condotto per intero i beni senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario, provvedendo personalmente alla cura, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e del fabbricato, sempre a proprie spese,
b. in diritto
- che pertanto il contraddittorio veniva instaurato nei confronti di in qualità di erede di CP_1 [...]
nonché di e in qualità di eredi di Per_1 Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
[...]
- che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 1158 c.c..
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla ala domanda attorea e Controparte_8
chiedendo che le spese di lite vengano poste a solo carico delle parti convenute che vi faranno opposizione.
Si costituiva eccependo in via preliminare la pretermissione di litisconsorti necessari CP_1
e la nullità dell'atto di citazione per mancanza e/o assoluta genericità dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., nel merito il rigetto delle domande attoree e di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione a cura e spese di parte attrice.
pagina 7 di 13 In particolare la convenuta deduceva: CP_1
- che l'attore non aveva verificato l'assenza di delazione testamentaria dei quattro fratelli, né aveva convenuto in giudizio e Per_3 Controparte_9
- che l'attore non allegava né provava l'avvenuto compimento di un atto di “interversione del possesso”;
- che difettava la prova del possesso continuo ed ininterrotto per più di venti anni, nonchè del dies a quo del termine ventennale medesimo;
- che la sig.ra si interessava e faceva eseguire dei lavori sugli immobili per cui è causa, in Persona_1
particolare il rifacimento del tetto, provvedeva al pagamento delle utenze alla medesima intestate, inseriva i beni in comproprietà nella propria dichiarazione dei redditi, possedeva le chiavi per accedere ai beni in comproprietà, attualmente detenute dalla figlia che le è succeduta.
La prima udienza veniva rinviata al 7.2.2023 per consentire alle parti di definire transattivamente la vertenza.
Con provvedimento in data 26.7.2023 veniva dichiarata la contumacia della convenuta CP_3
[...]
In data 19.9.2023 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento in data 13.12.2023 veniva disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, presa visione degli atti e documenti di causa, svolte le necessarie ricerche ed acquisiti i necessari certificati presso gli Enti pubblici, identifichi i proprietari ed usufruttuari formali dei beni per i quali è richiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, nonché i loro eredi ed aventi causa, anche in forza di successione testamentaria, al fine della loro citazione in giudizio.
Riferisca ogni altro elemento utile”;
L'elaborato peritale veniva depositato in data 3.7.2024.
Veniva altresì acquisita la prova testimoniale all'udienza in data 30.6.2025.
pagina 8 di 13 All'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, il Giudice si riservava il deposito della decisione.
1. Sulla domanda di usucapione
L'art. 1102 comma secondo c.c. statuisce che “Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha enucleato i seguenti principi:
- “In tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus"”. (cfr. Cass.
12775/2008).
- “Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà” (cfr. Cass. 2261/1998).
- “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Sez. 2, n. 9100,
pagina 9 di 13 12/4/2018, Rv. 648079; conf., ex multis, Cass. nn. 8404/2019, 10734/2018, 10734/2018, 24214/2014,
7221/2009, 16841/2005, 2622/1984)” (cfr. Cass. 26024/2024).
In altre parole, ai fini dell'usucapione, il convenuto doveva provare il possesso esclusivo, pubblico e pacifico per almeno vent'anni dell'immobile e dell'area in questione.
Invece la circostanza che parte attrice abbia eventualmente provveduto alla pulizia ed alla
“manutenzione” dell'immobile (fabbricato e terreni) non dimostra un possesso esclusivo, utile all'usucapione, in quanto tali attività, ivi compreso il taglio dell'erba, non hanno carattere continuativo, ma sono episodiche, e non attestano un possesso utile all'usucapione.
Esse sono inoltre equivoche sia sotto il profilo oggettivo (in quanto discontinue), sia sotto il profilo soggettivo (non essendo espressione sicura di volontà di possedere come proprietario esclusivo, perché si tratta di attività spesso tollerate dai comproprietari, perché utili sia al fabbricato che al fondo, che vengono mantenuti in ordine e manutentati).
Si deve rilevare, in merito, che neppure la vera e propria attività di coltivazione, che è ben più significativa, è stata ritenuta sufficiente a fornire la prova dell'usucapione: "Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; (…)"; (Cass., Ordinanza n. 17376/2018; Cass. Sentenza n. 18215/2013).
Quanto all'edificio, il possesso esclusivo delle chiavi poteva ben concorrere a provare l'utilizzo rilevante all'usucapione in quanto idoneo ad escludere altri dalla fruizione dell'immobile, ma dall'escussione dei testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emerso che anche la signora fosse in CP_1
possesso di una copia.
Dall'istruttoria esperita infatti emergeva che:
- l'attore possedeva e possiede le chiavi per accedere all'immobile per il quale è causa (cfr. verbale udienza in data 30.6.2025);
pagina 10 di 13 - l'attore faceva riparare il tetto dell'immobile in questione;
- i genitori dell'attore e quest'ultimo, almeno dal 1992, pulivano e tenevano in ordine il terreno intorno all'immobile, custodendo i propri attrezzi agricoli dentro casa;
- la casa “è un rudere”;
- almeno dal 2016 la casa appare disabitata, salvo le volte in cui vi si trova l'attore, all'esterno, per tagliare l'erba,
- su incarico della sig.ra venivano eseguiti, negli anni 2009 -2010, lavori di rifacimento del Persona_1
tetto nel fabbricato per cui è causa posto in Comune di Feltre frazione Lasen, via Maseral;
- anche la signora aveva le chiavi per accedere all'immobile per il quale è causa;
CP_1
- nel 2009/2010, quando il perito incaricato dalla sig.ra e dalla figlia accedeva all'immobile, Persona_1
quest'ultimo era in stato di abbandono e confusionario.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi e, anche alla luce delle loro dichiarazioni, deve concludersi che l'attore non ha dato la prova di avere usucapito il fabbricato ed i fondi oggetto di causa, la cui proprietà rimane pertanto in capo agli eredi degli intestatari formali.
Sarà pertanto necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di procedere alla divisione, non prima di aver svolto ulteriori indagini al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, per i motivi che si vengono ad illustrare nel paragrafo seguente.
2. Sulla corretta instaurazione del contraddittorio
Parte convenuta fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, eccepiva la CP_1
pretermissione di contraddittori necessari, per non aver prodotto l'attore, per nessuno dei quattro fratelli che risultano catastalmente cointestatari dei beni in contestazione, documentazione volta ad escludere la presenza di delazione testamentaria.
In particolare, sempre secondo la difesa della convenuta sarebbero contraddittori CP_1
necessari i figli naturali della defunta n. a ES (Basilea) il Parte_3 Persona_3
09.02.1957 e n. a ES (Basilea) il 02.04.1959; mente occorrerebbero ulteriori indagini Persona_4
pagina 11 di 13 per capire se aveva contratto matrimonio o meno con e/o con Parte_3 Controparte_10
. Controparte_11
Con riferimento a n. a ES (Basilea) il 09.02.1957 e Persona_3 Persona_4
n. a ES (Basilea) il 02.04.1959, parte attrice allegava che i medesimi venivano adottati in Svizzera ed ivi emigravano a fine dicembre 1967, assumendo il cognome degli adottandi (documenti e circostanze non contestata – cfr. docc. 4, 11 e 12 attore).
L'art. 4 della Legge 5 giugno 1967, n. 431, inseriva nel titolo VIII del libro I del Codice civile il capo
III, con il titolo "Dell'adozione speciale" e, in particolare, l'art. 314/26 rubricato ”Effetti dell'adozione speciale” il quale all'ultimo comma statuisce che “Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela”.
Tale argomentazione veniva dedotta dalla difesa attorea già in prima memoria e parte convenuta non ha mai spiegato né le ragioni in forza delle quali essa non dovrebbe trovare applicazione nel CP_1
caso de quo, né il motivo per il quale dovrebbe permanere in capo a e a Persona_3 Per_4
il diritto di succedere alla madre biologica.
[...]
Quanto al difetto di prova circa l'assenza di disposizioni testamentarie riconducibili ai quattro fratelli deceduti, trattasi di verifica condotta dal CTU su espresso incarico di questo Giudice, che ne ha espressamente escluso la sussistenza all'esito delle ricerche espletate presso l'archivio notarile (cfr. pag. 4 elaborato peritale depositato in data 3.7.2024), fatta eccezione per la posizione di . Parte_3
Inoltre, la CTU evidenziava la necessità di svolgere ulteriori indagini per capire se Parte_3
avesse contratto matrimonio o meno con e/o con . Controparte_10 Controparte_11
Al riguardo occorre ricordare che dal doc. 10 attoreo, risulta deceduto in Controparte_10
data antecedente a mentre risulta deceduto in epoca successiva. Parte_3 Controparte_11
Di conseguenza, con la rimessione della causa sul ruolo ai fini dello scioglimento della comunione, occorrerà preliminarmente acquisire ulteriore documentazione al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i successori di Parte_3
pagina 12 di 13 La pronuncia sulle spese di lite e di CTU è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando nella causa n. 333/2022 R.G. promossa da Parte_1
(c.f. ), contro (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._7 Controparte_2
: C.F._5
I. RIGETTA la domanda attorea di accertamento dell'intervenuta usucapione;
II. RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
III. RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
Belluno, 28/11/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
pagina 13 di 13