Articolo 13 della Legge 10 novembre 2021, n. 175
Articolo 12Articolo 14
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12 dicembre 2021
Art. 13. Promozione della ricerca 1. Il Ministero della salute, il Ministero dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 12 dicembre 2021