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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 440/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Paolo Coppari;
appellante
(c.f ), ( ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_4 C.F._3
speciale alle liti, dagli Avv.ti Saverio Sabatini e Andrea Giaccaglia;
appellati avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di mutuo e ripetizione di indebito oggettivo;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta e disattesa ogni contraria istanza, e per tutte le motivazioni e causali addotte;
nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 321/2023 del Tribunale Civile di Fermo, pubblicata il 21.04.2023 … resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 2647/2018 del Tribunale Civile di Fermo, notificata in data 24.04.2023, tra gli attori Sigg.ri Parte_2 Parte_5
1
[...] e e la convenuta (già
[...] Parte_4 Parte_1 Controparte_1
, in tutte le parti fatte oggetto di impugnazione, come superiormente evidenziato
[...]
nel presente atto di appello, e quindi, per l'effetto, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque con qualsivoglia statuizione … con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese, compensi professionali ed accessori di legge, incluso rimborso forfetario spese generali”; appellati: “Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello: in via preliminare, stante la mancata produzione in giudizio delle eventuali delibere consiliari e delle eventuali sub deleghe che avrebbero facoltizzato il procuratore speciale ai fini del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio, per carenza di rappresentanza;
in via ulteriormente preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione sovra formulata, accertare come le (insufficienti) procure ex adverso versate in atti contemplino la facoltà, per i sub delegati, di “rilasciare procure speciali per singole vertenze” ma non prevedono la facoltà di rilasciare procure generiche (come quelle, invero, conferite ai sub procuratori) e per l'effetto dichiarare la carenza di rappresentanza e/o la nullità/inesistenza/invalidità della procura alle liti e la conseguente inammissibilità dell'appello; in via ulteriormente preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia della pronuncia di prime cure e revocare il provvedimento sospensivo del
17.06.2023 per tutti i motivi qui riferiti e meglio dettagliati nella comparsa di costituzione depositata nel sub procedimento inibitorio;
nel merito ed in via principale, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria, si chiede il rigetto di qualunque avversa istanza”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta degli appellati e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Occorre specificare che la difesa appellata ha eccepito il difetto di adeguata prova dei necessari poteri di rappresentanza in capo a chi, nel nome e nell'interessi di Intesa San Paolo s.p.a., a conferito la procura alle liti al difensore.
L'eccezione è infondata.
Come noto, “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6799 del 11/03/2020).
La difesa appellata non ha soddisfatto tale onere probatorio, limitandosi ad esigere che Intesa
San Paolo s.p.a. provvedesse al deposito di tutte le procure sostanziali, ciò che, peraltro, è avvenuto posto che la banca, surrogandosi nell'altrui onere, unitamente alle note del 23.1.2025, ha depositato, ad integrazione delle procure già prodotte, anche la scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 14.4.2021, per il cui tramite amministratore Parte_6
delegato di Intesa San Paolo s.p.a., ha nominato procuratore della banca (anche)
[...]
, conferendo a quest'ultima (anche) il potere di “promuovere qualsiasi azione Per_1
giudiziaria, amministrativa e tributaria in ogni competente sede”.
Tanto chiarito, appare superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sei motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui, nel compiere la verifica della consistenza usuraria degli interessi corrispettivi pattuiti con il contratto di mutuo da cui origina la controversia, ha assunto quale parametro di riferimento gli interessi soglia rilevati per i mutui ipotecari in luogo degli interessi soglia fissati per la categoria “altri finanziamenti”.
Il motivo, che muove peraltro da assunti non corretti, non è sostenuto da adeguato interesse.
3 La sentenza impugnata, infatti, aderendo integralmente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha escluso nei fatti la sussistenza di usura originaria sicché i passaggi motivazionali relativi all'individuazione dei tassi soglia non sono pervenuti ad alcuna statuizione decisionale pregiudizievole per Intesa San Paolo s.p.a.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilevanza all'usura sopravvenuta, sì da dichiarare, come si legge nel dispositivo, che “il contratto di mutuo di mutuo a tasso fisso, assistito da garanzia ipotecaria e da fideiussione assicurativa da parte del signor , a rogito Notaio di Fermo in data 29/2/2008 Rep. n. Parte_4 Per_2
8643 Racc. n. 3095 contiene pattuizioni contra legem e, per l'effetto, ne dichiara la nullità ex art 1815 c.2 cc e 117 TUB”.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (così, Sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.24675 del 19/10/2017)”.
III. I restanti motivi, avvinti da ragioni di connessione di intensità tale da indurre alla delibazione congiunta, censurano la sentenza impugnata laddove, muovendo dal presupposto dell'errata indicazione del TAEG, ha disposto l'eterointegrazione del contratto di mutuo, ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 117 T.U.B., in relazione alla misura degli interessi corrispettivi e moratori, sì da condannare la banca mutuante alla restituzione della somma di euro 35.760,64, ritenuta indebita, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali pagati dai mutuatari e quanto avrebbero dovuto pagare in ragione della necessità di applicare gli interessi sostitutivi.
4 I motivi sono fondati.
e mutuatarie, e mutuante, tramite Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
scrittura con sottoscrizioni private autenticate del 29.2.2008, ebbero a stipulare un contratto di mutuo ipotecario per la somma complessiva di euro 155.000,00, di cui euro 110.000,00 corrisposti alla data del 29.2.2008 ed euro 45.000,00 versati entro sei mesi da tal ultima data.
La fattispecie in esame, dunque, si sottrae per coordinate temporali (anche assumendo come momento di perfezionamento del contratto, avente natura reale, la data dell'ultimo accredito) ed oggetto alla disciplina delineata dalle norme di cui agli artt. 120 quinquies e ss. T.U.B (entrata in vigore in data successiva al 21.4.2016) e dalle norme di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B. (avente ad oggetto il contratto di credito al consumo, al cui ambito non possono essere ricondotti i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 né i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato né i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Essa, diversamente, deve essere attratta al perimetro precettivo della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., sicché, in parte qua, il contenuto necessario del contratto si riduce alla sola indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero dei soli elementi da cui poter ricavare il EG , il AE (che, giova sottolinearlo, non sono costi ma indici rappresentativi, in termini percentuali, di costi).
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto.
La disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 117 T.U.B. è implementata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003, secondo cui la
Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”,
5 comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Le norme, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale del contratto e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
Di contro, la disposizione regolamentare presidia le esigenze di della trasparenza e, dunque, si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
Si assiste, pertanto, ad un assetto normativo incentrato sulla consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura), la cui violazione è presidiata da tutela reale, e regole di comportamento, la cui violazione dà origine unicamente a ricadute sanzionatorie (in tal senso, Sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 459 del 14/02/2023)”.
Declinando tali considerazioni al caso si specie, va evidenziato che il contenuto del contratto di mutuo contempla ogni elemento del carico obbligatorio gravante sui mutuatari, indicando espressamente il tasso degli interessi corrispettivi e moratori (nonché il numero delle rate e
6 l'entità e le modalità di composizione di esse) ed il novero di tutte le spese correlate alla stipulazione ed esecuzione del contratto.
A conferma di tale assunto, che comunque emerge dall'esame della scrittura privata sopra indicata (e dei documenti allegati, del pari recanti la sottoscrizione non disconosciuta dei mutuatari), vi è che il consulente tecnico d'ufficio (ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione recante la data del 18.6.2016 e depositata nel giudizio n. 252/2015 r.g. svoltosi presso il Tribunale di Ancona e conclusosi con sentenza dichiarativa della competenza per territorio del
Tribunale di Fermo), è giunto alla determinazione del TAEG tramite impiego dei soli costi
(interessi e spese, ivi incluse quelle di assicurazione) contemplati dal contratto, ossia senza aver individuato alcun elemento obbligatorio applicato dalla banca in carenza di necessaria copertura pattizia o previsione normativa (per quanto concerne l'imposta di registro).
Non vi è, pertanto, alcuna violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. e. dunque, difetta un presupposto indefettibile per operare l'eterointegrazione di cui al settimo comma.
In secondo luogo, per quanto possa rilevare, va osservato che Parte_2 Parte_3
non hanno promosso alcuna domanda di risarcimento del danno
[...] Parte_4
(insistendo unicamente per la nullità della clausola relativa alla debenza degli interessi convenzionali e la consequenziale condanna della banca alla ripetizione dell'indebito oggettivo) né, peraltro, si comprende quale possa essere stato il pregiudizio patito in ragione della lamentata inesatta indicazione del TAEG posto che, giova ribadirlo, il contratto di mutuo compie esaustiva specificazione di tutti gli elementi integranti il complessivo carico obbligatorio gravante sui mutuatari.
IV. Quanto osservato, e dunque l'accoglimento delle ragioni di gravame nei termini sopra esposti, conduce all'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo e al rigetto delle domande formulate da , . Parte_2 Parte_3 Parte_4
V. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di Intesa San Paolo s.p.a. ha svolto attività in tutte le fasi.
7 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa di Intesa San Paolo s.p.a. ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale (nel cui ambito devono essere ricondotta anche l'azione difensiva dispiegata per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attività che non dà origine ad una liquidazione aggiuntiva).
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta le domande formulate da , ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna all'immediato Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di Intesa San Paolo s.p.a., delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- condanna all'immediato Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di Intesa San Paolo s.p.a., delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.946,00 per compenso ed euro 902,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 27.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 440/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Paolo Coppari;
appellante
(c.f ), ( ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Parte_4 C.F._3
speciale alle liti, dagli Avv.ti Saverio Sabatini e Andrea Giaccaglia;
appellati avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di mutuo e ripetizione di indebito oggettivo;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta e disattesa ogni contraria istanza, e per tutte le motivazioni e causali addotte;
nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 321/2023 del Tribunale Civile di Fermo, pubblicata il 21.04.2023 … resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 2647/2018 del Tribunale Civile di Fermo, notificata in data 24.04.2023, tra gli attori Sigg.ri Parte_2 Parte_5
1
[...] e e la convenuta (già
[...] Parte_4 Parte_1 Controparte_1
, in tutte le parti fatte oggetto di impugnazione, come superiormente evidenziato
[...]
nel presente atto di appello, e quindi, per l'effetto, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque con qualsivoglia statuizione … con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese, compensi professionali ed accessori di legge, incluso rimborso forfetario spese generali”; appellati: “Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello: in via preliminare, stante la mancata produzione in giudizio delle eventuali delibere consiliari e delle eventuali sub deleghe che avrebbero facoltizzato il procuratore speciale ai fini del presente giudizio, dichiarare inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio, per carenza di rappresentanza;
in via ulteriormente preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione sovra formulata, accertare come le (insufficienti) procure ex adverso versate in atti contemplino la facoltà, per i sub delegati, di “rilasciare procure speciali per singole vertenze” ma non prevedono la facoltà di rilasciare procure generiche (come quelle, invero, conferite ai sub procuratori) e per l'effetto dichiarare la carenza di rappresentanza e/o la nullità/inesistenza/invalidità della procura alle liti e la conseguente inammissibilità dell'appello; in via ulteriormente preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia della pronuncia di prime cure e revocare il provvedimento sospensivo del
17.06.2023 per tutti i motivi qui riferiti e meglio dettagliati nella comparsa di costituzione depositata nel sub procedimento inibitorio;
nel merito ed in via principale, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque destituito di qualsivoglia fondamento giuridico per le ragioni di cui in narrativa. In via istruttoria, si chiede il rigetto di qualunque avversa istanza”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta degli appellati e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Occorre specificare che la difesa appellata ha eccepito il difetto di adeguata prova dei necessari poteri di rappresentanza in capo a chi, nel nome e nell'interessi di Intesa San Paolo s.p.a., a conferito la procura alle liti al difensore.
L'eccezione è infondata.
Come noto, “in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6799 del 11/03/2020).
La difesa appellata non ha soddisfatto tale onere probatorio, limitandosi ad esigere che Intesa
San Paolo s.p.a. provvedesse al deposito di tutte le procure sostanziali, ciò che, peraltro, è avvenuto posto che la banca, surrogandosi nell'altrui onere, unitamente alle note del 23.1.2025, ha depositato, ad integrazione delle procure già prodotte, anche la scrittura privata con sottoscrizione autenticata del 14.4.2021, per il cui tramite amministratore Parte_6
delegato di Intesa San Paolo s.p.a., ha nominato procuratore della banca (anche)
[...]
, conferendo a quest'ultima (anche) il potere di “promuovere qualsiasi azione Per_1
giudiziaria, amministrativa e tributaria in ogni competente sede”.
Tanto chiarito, appare superfluo indugiare nella ricapitolazione degli ulteriori accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sei motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*******
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui, nel compiere la verifica della consistenza usuraria degli interessi corrispettivi pattuiti con il contratto di mutuo da cui origina la controversia, ha assunto quale parametro di riferimento gli interessi soglia rilevati per i mutui ipotecari in luogo degli interessi soglia fissati per la categoria “altri finanziamenti”.
Il motivo, che muove peraltro da assunti non corretti, non è sostenuto da adeguato interesse.
3 La sentenza impugnata, infatti, aderendo integralmente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha escluso nei fatti la sussistenza di usura originaria sicché i passaggi motivazionali relativi all'individuazione dei tassi soglia non sono pervenuti ad alcuna statuizione decisionale pregiudizievole per Intesa San Paolo s.p.a.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilevanza all'usura sopravvenuta, sì da dichiarare, come si legge nel dispositivo, che “il contratto di mutuo di mutuo a tasso fisso, assistito da garanzia ipotecaria e da fideiussione assicurativa da parte del signor , a rogito Notaio di Fermo in data 29/2/2008 Rep. n. Parte_4 Per_2
8643 Racc. n. 3095 contiene pattuizioni contra legem e, per l'effetto, ne dichiara la nullità ex art 1815 c.2 cc e 117 TUB”.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, è sufficiente osservare che “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (così, Sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.24675 del 19/10/2017)”.
III. I restanti motivi, avvinti da ragioni di connessione di intensità tale da indurre alla delibazione congiunta, censurano la sentenza impugnata laddove, muovendo dal presupposto dell'errata indicazione del TAEG, ha disposto l'eterointegrazione del contratto di mutuo, ai sensi della norma di cui al settimo comma dell'art. 117 T.U.B., in relazione alla misura degli interessi corrispettivi e moratori, sì da condannare la banca mutuante alla restituzione della somma di euro 35.760,64, ritenuta indebita, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali pagati dai mutuatari e quanto avrebbero dovuto pagare in ragione della necessità di applicare gli interessi sostitutivi.
4 I motivi sono fondati.
e mutuatarie, e mutuante, tramite Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
scrittura con sottoscrizioni private autenticate del 29.2.2008, ebbero a stipulare un contratto di mutuo ipotecario per la somma complessiva di euro 155.000,00, di cui euro 110.000,00 corrisposti alla data del 29.2.2008 ed euro 45.000,00 versati entro sei mesi da tal ultima data.
La fattispecie in esame, dunque, si sottrae per coordinate temporali (anche assumendo come momento di perfezionamento del contratto, avente natura reale, la data dell'ultimo accredito) ed oggetto alla disciplina delineata dalle norme di cui agli artt. 120 quinquies e ss. T.U.B (entrata in vigore in data successiva al 21.4.2016) e dalle norme di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B. (avente ad oggetto il contratto di credito al consumo, al cui ambito non possono essere ricondotti i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 né i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato né i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili).
Essa, diversamente, deve essere attratta al perimetro precettivo della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B., sicché, in parte qua, il contenuto necessario del contratto si riduce alla sola indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ovvero dei soli elementi da cui poter ricavare il EG , il AE (che, giova sottolinearlo, non sono costi ma indici rappresentativi, in termini percentuali, di costi).
La norma costituisce (anche) proiezione specifica del principio generale di cui all'art. 1346 c.c.
e, dunque, è volta ad inibire che la determinazione dei costi, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali dell'intermediario, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del cliente.
Essa opera sul piano della struttura della fattispecie negoziale, esigendo la completa prospettazione (e dunque accettazione) del contenuto obbligatorio del contratto.
La disciplina delineata dal quarto comma dell'art. 117 T.U.B. è implementata dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 della deliberazione del C.I.C.R. del 4.3.2003, secondo cui la
Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo”,
5 comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.
Le norme, di diversa consistenza gerarchica, operano su piani distinti.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. si configura come norma di struttura, laddove impone il contenuto minimo del contratto, sicché la violazione di essa comporta la nullità parziale del contratto e l'eterointegrazione normativa del contenuto negoziale.
Di contro, la disposizione regolamentare presidia le esigenze di della trasparenza e, dunque, si limita ad imporre all'intermediario finanziario una particolare condotta, volta a tutelare la posizione del contraente debole, sì da risolversi in una norma di comportamento, la cui violazione, come noto, dà luogo unicamente a conseguenze risarcitorie (sempre che vi sia un danno conseguenza causalmente correlato alla condotta scorretta), senza, dunque, interagire con la validità del contratto.
Si assiste, pertanto, ad un assetto normativo incentrato sulla consolidata dicotomia tra regole di validità (o struttura), la cui violazione è presidiata da tutela reale, e regole di comportamento, la cui violazione dà origine unicamente a ricadute sanzionatorie (in tal senso, Sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
In altri e più compiuti termini, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 459 del 14/02/2023)”.
Declinando tali considerazioni al caso si specie, va evidenziato che il contenuto del contratto di mutuo contempla ogni elemento del carico obbligatorio gravante sui mutuatari, indicando espressamente il tasso degli interessi corrispettivi e moratori (nonché il numero delle rate e
6 l'entità e le modalità di composizione di esse) ed il novero di tutte le spese correlate alla stipulazione ed esecuzione del contratto.
A conferma di tale assunto, che comunque emerge dall'esame della scrittura privata sopra indicata (e dei documenti allegati, del pari recanti la sottoscrizione non disconosciuta dei mutuatari), vi è che il consulente tecnico d'ufficio (ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione recante la data del 18.6.2016 e depositata nel giudizio n. 252/2015 r.g. svoltosi presso il Tribunale di Ancona e conclusosi con sentenza dichiarativa della competenza per territorio del
Tribunale di Fermo), è giunto alla determinazione del TAEG tramite impiego dei soli costi
(interessi e spese, ivi incluse quelle di assicurazione) contemplati dal contratto, ossia senza aver individuato alcun elemento obbligatorio applicato dalla banca in carenza di necessaria copertura pattizia o previsione normativa (per quanto concerne l'imposta di registro).
Non vi è, pertanto, alcuna violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. e. dunque, difetta un presupposto indefettibile per operare l'eterointegrazione di cui al settimo comma.
In secondo luogo, per quanto possa rilevare, va osservato che Parte_2 Parte_3
non hanno promosso alcuna domanda di risarcimento del danno
[...] Parte_4
(insistendo unicamente per la nullità della clausola relativa alla debenza degli interessi convenzionali e la consequenziale condanna della banca alla ripetizione dell'indebito oggettivo) né, peraltro, si comprende quale possa essere stato il pregiudizio patito in ragione della lamentata inesatta indicazione del TAEG posto che, giova ribadirlo, il contratto di mutuo compie esaustiva specificazione di tutti gli elementi integranti il complessivo carico obbligatorio gravante sui mutuatari.
IV. Quanto osservato, e dunque l'accoglimento delle ragioni di gravame nei termini sopra esposti, conduce all'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo e al rigetto delle domande formulate da , . Parte_2 Parte_3 Parte_4
V. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
Nel primo grado, la difesa di Intesa San Paolo s.p.a. ha svolto attività in tutte le fasi.
7 In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e quattro le fasi.
Nel presente grado, la difesa di Intesa San Paolo s.p.a. ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale (nel cui ambito devono essere ricondotta anche l'azione difensiva dispiegata per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attività che non dà origine ad una liquidazione aggiuntiva).
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in integrale riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta le domande formulate da , ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
- condanna all'immediato Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di Intesa San Paolo s.p.a., delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed
IVA;
- condanna all'immediato Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di Intesa San Paolo s.p.a., delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 6.946,00 per compenso ed euro 902,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
Ancona, 27.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino.
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