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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. sa Maria Stefania Picece,
ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1816/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. D.I. n. 2983/2021 – R.G. n. 9781/2021, emesso il 14/12/2021 e notificato il
14/01/2022.
TRA
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in alla Pt_1
via Nizza n. l46, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti rep. N.26327
e racc. N.3427 per Notar del 02.02.2018, dall'avv. Lucia Fiorillo Persona_1
( ) con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo C.F._1
PEC: e dall'avv. Claudia Vuolo Email_1
( ) elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c. C.F._2
ai fini delle relative comunicazioni, le stesse Email_2
potranno essere effettuate al seguente numero di fax 089/693539 ovvero ai pagina 1 di 10 seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_3
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
legale in alla via Andrea De Luca n. 5/A p. iva Pt_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Carbone C.F. ( in C.F._3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio quest'ultimo in Battipaglia alla Via Adige n. 13, per le comunicazioni relative al presente procedimento si indica il fax n. 0828 308930
e l'indirizzo pec .salerno.it. Email_4 CP_2
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ed iscritta a ruolo, l Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2983/2021 emesso in favore di per l'importo di euro 290.354,36 oltre interessi moratori Controparte_1
e spese legali, per il pagamento delle prestazioni sanitarie nella branca della radiodiagnostica del mese di settembre 2020, quale acconto (90%) per le predette prestazioni come effettuate dalla opposta, giusta fattura n.130/2 del 21/10/2020.
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l' deduceva, nel merito Parte_2
che: con nota del 27 ottobre 2020, regolarmente trasmessa a mezzo pec alla struttura opposta, l'U.O.C. Assistenza Accreditata dell' aveva Parte_2
comunicato, tra l'altro, le date di esaurimento del limite di spesa per la branca di radiologia, ovvero: 25 settembre 2020 per gli assistiti della Regione Campania pagina 2 di 10 residenti nel territorio dell' ; 22 ottobre 2020 per gli assistiti della Parte_2
Regione Campania non residenti nel territorio dell' ; 25 settembre Parte_2
2020 per gli assistiti non residenti in [...]. Ne è conseguita, in ossequio a quanto stabilito dal contratto vigente tra le parti all'art. 7, la sospensione della liquidazione delle prestazioni di cardiologia erogate nel mese di settembre 2020, differendo la corresponsione delle eventuali somme residue al saldo del consuntivo 2020, ovvero all'esito dai controlli posti in essere dai competenti Tavoli Tecnici, finalizzati all'applicazione della regressione tariffaria e, quindi, all'abbattimento del fatturato, per rientrare entro i limiti di spesa complessivamente pattuiti..
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario esponendo ed allegando che: nella nota del 27 ottobre Parte_2
2020, non depositata agli atti del giudizio, non veniva disposta alcuna sospensione dei pagamenti;
tale nota si riferiva al monitoraggio delle prestazioni fino al 30 settembre 2020, comunicando il valore medio delle prestazioni e la data presunta nella quale si sarebbe esaurito il budget complessivo, sulla base dei dati a disposizione;
era una nota parziale, che doveva essere definitiva nel momento in cui l' avesse avuto a disposizione i dati di tutti i centri;
l' , Parte_2 Parte_2
da contratto avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'acconto del 90% della fattura oggetto di decreto ingiuntivo al centro ricorrente entro trenta giorni dalla ricezione di quest'ultima; successivamente, sulla base dei dati a disposizione, pagina 3 di 10 avrebbe potuto richiedere nota di credito per l'applicazione della regressione tariffaria unica al centro ricorrente entro la data del 31 gennaio 2021 al fine di consentire il pagamento del saldo del 10% della fattura;
non era prevista nel contratto alcuna sospensione dei pagamenti e di conseguenza era destituita di fondamento la circostanza riferita da parte opponente secondo la quale “ per effetto della nota del 27 Ottobre 2020, ai sensi dell'art 7 del contratto è prevista la sospensione del pagamento delle prestazioni relative al mese di Settembre 2020, differendo la corresponsione delle somme al saldo del consuntivo 2020”.
Acquisita documentazione varia, dichiarato il d.i. opposto provvisoriamente esecutivo, all'udienza cartolare dell'11.11.24 le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190
CPC.
Parte Esaminando le doglianze sollevate dall' opponente, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità,
ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al pagina 4 di 10 momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di radiodiagnostica,
inerenti alla mensilità di settembre 2020.
La qualità in capo al all'opposto di soggetto accreditato presso il Servizio
sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115
c.p.c.).
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi
Parte circostanza non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che la relativa liquidazione e remunerazione non sia esigibile, in attesa della definizione dei lavori dei Tavoli Tecnici, in ossequio alla più volte menzionata nota del 20
ottobre 2020.
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo,
ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di pagina 5 di 10 attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l'Asl opponente è
gravata della prova circa l'eventuale inesigibilità del pagamento.
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario,
mentre la prova di eventuali circostanze ostative rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto cardiologia e radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto
Parte di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da
Parte parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel settembre 2020, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
pagina 6 di 10 Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è
Parte rimasta del tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa, né, tantomeno, la nota dell'ottobre 2020, nota che non è stata effettivamente prodotta agli atti del giudizio.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli
Parte d'intesa sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469;
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna pagina 7 di 10 Parte e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.,
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei
Parte centri che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai
Parte Parte residenti di ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei
Parte centri che operano in quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale,
si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha
Parte concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel
Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge
Parte che l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei pagina 8 di 10 limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_3
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto, così come era onere dell'opponente dimostrare l'epoca di esecuzione delle prestazioni.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né tantomeno di richiesta di emissione di
Parte nota di credito da parte dell' l centro opposto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 1816/22 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
2983/21 munito di definitiva esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Parte_2
euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Salerno, lì 7 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr. sa Maria Stefania Picece,
ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1816/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi,
nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. D.I. n. 2983/2021 – R.G. n. 9781/2021, emesso il 14/12/2021 e notificato il
14/01/2022.
TRA
, C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in alla Pt_1
via Nizza n. l46, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti rep. N.26327
e racc. N.3427 per Notar del 02.02.2018, dall'avv. Lucia Fiorillo Persona_1
( ) con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo C.F._1
PEC: e dall'avv. Claudia Vuolo Email_1
( ) elett.te dom.ta presso l'indirizzo p.e.c. C.F._2
ai fini delle relative comunicazioni, le stesse Email_2
potranno essere effettuate al seguente numero di fax 089/693539 ovvero ai pagina 1 di 10 seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_3
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1
legale in alla via Andrea De Luca n. 5/A p. iva Pt_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Carbone C.F. ( in C.F._3
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio quest'ultimo in Battipaglia alla Via Adige n. 13, per le comunicazioni relative al presente procedimento si indica il fax n. 0828 308930
e l'indirizzo pec .salerno.it. Email_4 CP_2
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ed iscritta a ruolo, l Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2983/2021 emesso in favore di per l'importo di euro 290.354,36 oltre interessi moratori Controparte_1
e spese legali, per il pagamento delle prestazioni sanitarie nella branca della radiodiagnostica del mese di settembre 2020, quale acconto (90%) per le predette prestazioni come effettuate dalla opposta, giusta fattura n.130/2 del 21/10/2020.
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l' deduceva, nel merito Parte_2
che: con nota del 27 ottobre 2020, regolarmente trasmessa a mezzo pec alla struttura opposta, l'U.O.C. Assistenza Accreditata dell' aveva Parte_2
comunicato, tra l'altro, le date di esaurimento del limite di spesa per la branca di radiologia, ovvero: 25 settembre 2020 per gli assistiti della Regione Campania pagina 2 di 10 residenti nel territorio dell' ; 22 ottobre 2020 per gli assistiti della Parte_2
Regione Campania non residenti nel territorio dell' ; 25 settembre Parte_2
2020 per gli assistiti non residenti in [...]. Ne è conseguita, in ossequio a quanto stabilito dal contratto vigente tra le parti all'art. 7, la sospensione della liquidazione delle prestazioni di cardiologia erogate nel mese di settembre 2020, differendo la corresponsione delle eventuali somme residue al saldo del consuntivo 2020, ovvero all'esito dai controlli posti in essere dai competenti Tavoli Tecnici, finalizzati all'applicazione della regressione tariffaria e, quindi, all'abbattimento del fatturato, per rientrare entro i limiti di spesa complessivamente pattuiti..
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al procuratore anticipatario esponendo ed allegando che: nella nota del 27 ottobre Parte_2
2020, non depositata agli atti del giudizio, non veniva disposta alcuna sospensione dei pagamenti;
tale nota si riferiva al monitoraggio delle prestazioni fino al 30 settembre 2020, comunicando il valore medio delle prestazioni e la data presunta nella quale si sarebbe esaurito il budget complessivo, sulla base dei dati a disposizione;
era una nota parziale, che doveva essere definitiva nel momento in cui l' avesse avuto a disposizione i dati di tutti i centri;
l' , Parte_2 Parte_2
da contratto avrebbe dovuto provvedere al pagamento dell'acconto del 90% della fattura oggetto di decreto ingiuntivo al centro ricorrente entro trenta giorni dalla ricezione di quest'ultima; successivamente, sulla base dei dati a disposizione, pagina 3 di 10 avrebbe potuto richiedere nota di credito per l'applicazione della regressione tariffaria unica al centro ricorrente entro la data del 31 gennaio 2021 al fine di consentire il pagamento del saldo del 10% della fattura;
non era prevista nel contratto alcuna sospensione dei pagamenti e di conseguenza era destituita di fondamento la circostanza riferita da parte opponente secondo la quale “ per effetto della nota del 27 Ottobre 2020, ai sensi dell'art 7 del contratto è prevista la sospensione del pagamento delle prestazioni relative al mese di Settembre 2020, differendo la corresponsione delle somme al saldo del consuntivo 2020”.
Acquisita documentazione varia, dichiarato il d.i. opposto provvisoriamente esecutivo, all'udienza cartolare dell'11.11.24 le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190
CPC.
Parte Esaminando le doglianze sollevate dall' opponente, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità,
ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al pagina 4 di 10 momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02, n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di radiodiagnostica,
inerenti alla mensilità di settembre 2020.
La qualità in capo al all'opposto di soggetto accreditato presso il Servizio
sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115
c.p.c.).
L'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura in atti deve ritenersi
Parte circostanza non contestata dall' anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che la relativa liquidazione e remunerazione non sia esigibile, in attesa della definizione dei lavori dei Tavoli Tecnici, in ossequio alla più volte menzionata nota del 20
ottobre 2020.
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo,
ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di pagina 5 di 10 attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l'Asl opponente è
gravata della prova circa l'eventuale inesigibilità del pagamento.
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario,
mentre la prova di eventuali circostanze ostative rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto cardiologia e radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto
Parte di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da
Parte parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel settembre 2020, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
pagina 6 di 10 Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è
Parte rimasta del tutto non provata non avendo l' depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa, né, tantomeno, la nota dell'ottobre 2020, nota che non è stata effettivamente prodotta agli atti del giudizio.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli
Parte d'intesa sottoscritti tra l' e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n. 3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469;
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna pagina 7 di 10 Parte e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.,
Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti dell' in cui opera il Centro, da parte dei
Parte centri che operano in quell' 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai
Parte Parte residenti di ciascun'altra da parte dei Centri che operano in quell' 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei
Parte centri che operano in quel l'
Parte Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale,
si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha
Parte concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell' in cui opera quel
Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge
Parte che l' si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei pagina 8 di 10 limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_3
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto, così come era onere dell'opponente dimostrare l'epoca di esecuzione delle prestazioni.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né tantomeno di richiesta di emissione di
Parte nota di credito da parte dell' l centro opposto.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 1816/22 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n.
2983/21 munito di definitiva esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Parte_2
euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. pagina 9 di 10 Così deciso in Salerno, lì 7 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10