Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4201/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa EN Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4201/2024 V.G. posta in decisione il
10/12/2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Lorenzo Ravaglia)
e
(C.F. ), nato a [...] [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Lorenzo Ravaglia)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09/10/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio in Bagnacavallo (RA) in data 25/06/2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lugo (RA) al n. 10, p. II, serie
B, anno 2011;
preso atto che l'udienza presidenziale del 05/12/2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto impegnandosi a non interferire l'uno con l'altro nelle rispettive vite private.
2. L'affidamento delle figlie ed EN verrà esercitato congiuntamente dai genitori Per_1
con collocamento prevalente e fissazione della residenza delle minori presso la madre in Lugo
(RA), Via Risorgimento n. 79;
3. La casa coniugale posta in Lugo (RA) Via Risorgimento n. 79, con i relativi mobili e arredi, viene assegnata a , la quale continuerà ad abitarvi in via esclusiva con Parte_1
le figlie e;
il sig. si è già trasferito in Persona_2 Persona_3 Parte_2
altra abitazione;
4. I genitori eserciteranno, con la massima collaborazione reciproca, la responsabilità
genitoriale verso ed EN per realizzare e non compromettere la loro crescita Per_1
individuale ed etica, tenuto conto delle esigenze di ordine affettivo e psicologico, impegnandosi a gestire il rapporto genitoriale con il massimo equilibrio per non pregiudicare la serenità delle minori;
5. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ed in particolare quelle relative alla loro formazione, istruzione e salute, saranno assunte concordemente da entrambi i genitori i quali si impegnano a colloquiare e vigilare insieme sulla formazione delle minori, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
6. il padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie ed EN Parte_2 Per_1
i fine settimana, alternandoli con la madre (dal venerdì alle ore 19,00 sera sino alla domenica sera alle ore 19,00). Nei fine settimana di spettanza della sig.ra il padre trascorrerà Pt_1 con le figlie tre giorni settimanali mentre, nei week end di sua spettanza, trascorrerà con le figlie due giorni, come da schema che si allega. Viene, comunque, dato atto che i genitori trascorreranno pari tempo con le figlie durante la settimana. Durante il periodo estivo, ed EN trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, Per_1
da concordare con congruo anticipo e secondo i piani feriali delle parti. Le minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 25/26 dicembre, il 31 dicembre/1 gennaio, nonché le feste di compleanno. Durante le vacanze Pasquali, le minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alternati dal giovedì al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Tali accordi potranno essere derogati dalle parti di comune accordo, concordando di volta in volta le modalità per vedere e tenere con sé ed Per_1
EN, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze e necessità delle figlie.
7. il contributo del sig. al mantenimento di ed EN è fissato Parte_2 Per_1 in complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili (€ 275,00 per ciascuna figlia), da versare alla madre sig.ra , in via anticipata entro il giorno 01 di ogni mese, Parte_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato presso Crédit Agricole, filiale di
Lugo. Tale importo dovrà essere aggiornato ogni anno con applicazione degli indici di variazione del costo della vita, pubblicati dall'Istat, e ciò nel mese di Ottobre di ogni anno dei prossimi anni a venire. I genitori si faranno carico, in ragione del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie ed EN. Al fine di Per_1
definire tipologia e natura delle spese straordinarie, necessità del consenso e modalità di manifestazione dello stesso, i ricorrenti concordano di fare espresso richiamo al Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16.07.2015. Il genitore che anticiperà le spese richiederà all'altro il rimborso pro-quota, fornendo contestualmente copia della ricevuta di spesa;
il pagamento dovrà avvenire entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta documentata.
8. e si obbligano a versare nelle rispettive polizze vita Parte_2 Parte_1 di cui in premessa, la somma annuale di € 400,00, sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia EN. Successivamente le polizze verranno svincolate ed il controvalore complessivo sarà suddiviso in parti uguali tra le figlie e versato nei due distinti conti correnti intestati alle neo maggiorenni. Resta, comunque, salva la facoltà di modificare tali intendimenti nel caso vi fosse la necessità di far fronte a spese necessarie in favore delle minori e previo accordo tra le parti;
9. l'assegno unico famigliare verrà erogato ad entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. A tal fine, le parti si obbligano a fornire e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria ed inerente, ivi compreso l'Isee se richiesto (ovvero all'Inps il codice di riferimento);
10. il saldo del conto corrente attualmente in essere presso Crédit Agricole verrà diviso al
50% ciascuno;
11. l'auto Mini Cooper, già intestata a , resta in sua esclusiva proprietà e Parte_1
godimento e questa continuerà a provvedere ai relativi oneri integralmente.
12. i ricorrenti concedono sin da ora l'assenso all'espatrio dei figli minori se accompagnati dall'altro coniuge e si obbligano, se richiesto, a fornire il proprio assenso al rilascio del passaporto di ed EN.” Per_1
Così deciso il 18.12.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi