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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE PP, AT
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2022 depositato il 07/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Jesi - Piazza Indipendenza N. 1 60035 Jesi AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 412/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.2687 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.2725 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.2731 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 412/2021 con cui la CTP di Ancona ha respinto, con spese compensate, il ricorso dal medesimo proposto avverso gli avvisi di accertamento relativi ad IMU per le annualità 2014, 2015, 2016. Affida le proprie doglianze a più motivi di gravame, e conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Resiste il Comune di Jesi con proprio articolato atto di controdeduzioni, che si conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e conferma dell'avviso di accertamento originariamente impugnato. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nelle more del processo le parti - che concordemente avevano chiesto termine per la conclusione di un accordo al fine di chiudere l'annosa controversia - sono addivenute ad accodo di conciliazione giudiziale fuori udienza, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. Accordo che, come previsto dalla legge, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
Il Collegio, verificata la regolarità degli atti (con particolare riferimento al punto 7 del detto accordo, che prevede l'integrale compensazione di tutte le spese processuali), procede a dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 co. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza.
Spese del doppio grado integralmente compensate.
Così deciso in Ancona, il giorno 1 dicembre 2025.
Il AT Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
BE PP, AT
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2022 depositato il 07/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Jesi - Piazza Indipendenza N. 1 60035 Jesi AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 412/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.2687 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.2725 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.2731 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 412/2021 con cui la CTP di Ancona ha respinto, con spese compensate, il ricorso dal medesimo proposto avverso gli avvisi di accertamento relativi ad IMU per le annualità 2014, 2015, 2016. Affida le proprie doglianze a più motivi di gravame, e conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese per entrambi i gradi.
Resiste il Comune di Jesi con proprio articolato atto di controdeduzioni, che si conclude con la richiesta di rigetto dell'appello e conferma dell'avviso di accertamento originariamente impugnato. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nelle more del processo le parti - che concordemente avevano chiesto termine per la conclusione di un accordo al fine di chiudere l'annosa controversia - sono addivenute ad accodo di conciliazione giudiziale fuori udienza, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. Accordo che, come previsto dalla legge, costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
Il Collegio, verificata la regolarità degli atti (con particolare riferimento al punto 7 del detto accordo, che prevede l'integrale compensazione di tutte le spese processuali), procede a dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 co. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuta conciliazione fuori udienza.
Spese del doppio grado integralmente compensate.
Così deciso in Ancona, il giorno 1 dicembre 2025.
Il AT Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni