TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. COLOMBO ALESSANDRA, giusta procura agli atti – parte ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...] – convenuta contumace;
nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. IMPARATO ALFONSINO, giusta procura agli atti;
OGGETTO: Attribuzione quota di pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTATO E
DICHIARATO, per tutti i motivi in fatto, il diritto della OR Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...]34, pagina 1 di 7 cod.fisc. a percepire la quota della pensione di reversibilità del C.F._1
marito signor deceduto in data 20 agosto 2019 nella quota del 57,9% della Persona_1 pensione di reversibilità accertata dall' o in quella anche diversa maggiore o minore CP_3
dovesse essere accertata in corso di causa, somma da liquidarsi con decorrenza dal settembre 2019 o nella diversa data di decorrenza che dovesse essere determinata in corso di causa e conseguentemente CONDANNARE l' Controparte_4
in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma,
[...]
via Ciro il Grande, 21; sede decentrata in Lecco (LC) Corso Carlo Alberto, 39, sede decentrata in Bergamo (BG) Viale V. Emanuele n.5 e sede decentrata in RN D'SO (BG) via Casolini n.1, C.F.: e PIVA a corrispondere alla OR P.IVA_2 P.IVA_1 nata a [...] il [...], residente a [...]
(LC) in via Verdi,32/34, cod.fisc. la quota della pensione di C.F._1
reversibilità del marito signor deceduto in data 20 agosto 2019 nella quota Persona_1 del 57,9% della pensione di reversibilità accertata e corrisposta dall' a seguito del CP_3
decesso del signor . Il tutto, con sentenza esecutiva;
con interessi e Persona_1
rivalutazione dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - Nel merito: rimesso al CP_3
Tribunale ogni decisione in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per ottenere CP_ l'assegnazione di una quota della pensione di reversibilità, ritenere e dichiarare l' tenuto alla diretta corresponsione della quota di pensione di reversibilità, nella misura determinata come di giustizia dal Tribunale di Bergamo, con la decorrenza prevista dalla legge. - Spese e competenze rifuse od in subordine integralmente compensate nei confronti
CP_ dell' .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, (nata a [...] il Parte_1
26/09/1943) adiva l'intestato Tribunale, al fine di chiedere che venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di percepire la quota della pensione di reversibilità del marito,
deceduto il 20/08/2019, nella quota del 57,9% della pensione di Persona_1
CP_ reversibilità accertata dall o in quella anche diversa maggiore o minore dovesse essere accertata in corso di causa, somma da liquidarsi con decorrenza dal settembre 2019 o nella pagina 2 di 7 diversa data di decorrenza che dovesse essere determinata in corso di causa, condannandosi CP_ l' a corrispondere a la quota della pensione di reversibilità dell'ex Parte_1 marito, il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento del ricorso, deduceva di aver contratto matrimonio l'11 Parte_1 gennaio 1971 con il signor (nato il [...] e deceduto il 20/08/2019); Persona_1 che, con sentenza del Tribunale di Lecco, resa in data 06/05/1998, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes, con riconoscimento in favore della odierna ricorrente di un assegno divorzile pari a Lire 600.000; che, con sentenza del Tribunale di Lecco n. 691/2000, emessa in data 03/08/2000, l'assegno divorzile in favore della ex coniuge veniva elevato in Lire 750.000 (corrispondenti ad Euro 387,34 al mese che, rivalutati dal 2000 all'attualità, corrispondono ad Euro 594,57); che, in data 06/05/2000, contraeva le seconde nozze con la OR (nata a [...] Persona_1 Controparte_1 il 25/03/1966); che il giorno 20/08/2019 decedeva il signor e, da quella Persona_1 data, la OR cessava di percepire l'assegno divorzile;
che l'odierna ricorrente Pt_1
CP_ avanzava richiesta all' per ottenere la sua quota parte di pensione di reversibilità, ma l' la respingeva dando atto della presenza di un coniuge superstite titolare Controparte_5 del diritto alla pensione;
che, nel caso di specie, il matrimonio tra l'odierna ricorrente e era durato 26 anni e 4 mesi, mentre il secondo matrimonio era durato 19 Persona_1 anni e 3 mesi;
che l'odierna ricorrente è titolare della sola pensione di vecchiaia, così come risultante dalla certificazione unica relativa all'anno 2022 pari ad Euro 9.091,82 all'anno ed
è di tutta evidenzia il bisogno della stessa di percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, in quanto vive una difficile situazione economica, a differenza della OR che è titolare di una impresa individuale;
che, dunque, considerata la CP_1 durata del matrimonio, la ricorrente insisteva affinché le venisse riconosciuta la pensione di reversibilità nella quota del 57,9%, e che in favore della moglie superstite, Controparte_1 venisse riconosciuta la quota del 42,10%.
Con comparsa di risposta depositata in data 02/08/2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale adito sia in ordine alla CP_5 sussistenza di tutti i requisiti per ottenere la quota di pensione di reversibilità, sia in riferimento alle eventuali quote da assegnarsi nella misura determinata come di giustizia dal
Tribunale, con la decorrenza prevista dalla legge, con spese e competenze rifuse o, in pagina 3 di 7 CP_ subordine, integralmente compensate nei confronti dell' Nel merito, l'Ente previdenziale osservava come, dalla relazione e dagli allegati estratti dell'archivio pensioni, risultasse che la convenuta percepiva la pensione di reversibilità cat. Controparte_1
SOTOT n. 06600108 con decorrenza dalla mensilità di settembre 2019, per l'importo medio lordo di euro 365,24; precisava, inoltre, che l'importo lordo della pensione scaturito dal calcolo era pari ad euro 730,48 al mese e che detto importo veniva decurtato del 50% in quanto la titolare aveva redditi superiori al limite previsto dalla legge. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti veniva disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti della OR stante la tardività della prima Controparte_1 notifica. Depositata agli atti la copia del plico ritualmente e tempestivamente notificato alla convenuta in data 27/02/2025, all'udienza di rinvio tenutasi in data 15/05/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e, previa precisazione delle Controparte_1 conclusioni come sopra riportate, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 9 Legge n.
898/1970 per il riconoscimento di una quota della pensione in favore della ex coniuge superstite titolare di un assegno divorzile riconosciuto con sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco del 06/05/1998, e mai passata a nuove nozze.
In punto di diritto, è bene ricordare che l'art. 9 Legge divorzile dispone testualmente: “2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale
è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato
a nuove nozze”. pagina 4 di 7 Come noto, sebbene in un primo momento la giurisprudenza, mantenendo fede al dettato normativo, ha ritenuto che il criterio della durata del rapporto di coniugio fosse l'unico idoneo a definire la commisurazione delle quote spettanti agli aventi il diritto, nel tempo si
è aperta una riflessione critica per cui la durata del rapporto è stato ritenuto il criterio oggettivamente preponderante, ma non esclusivo nella valutazione giudiziale. Sul punto, la
Suprema Corte ha affermato che “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni - coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio - anche ponderando, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali” (cfr. Cass. n. 10669/2007). Si è poi precisato che deve tenersi conto delle condizioni economiche del coniuge e dell'ex coniuge, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, dei periodi di convivenza prematrimoniale e di ogni altro elemento desumibile dall'art. 5, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge alla famiglia, durante i rispettivi matrimoni, anche se non tutti questi elementi devono essere valutati in egual misura, rientrando nella valutazione del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. n. 8734/2009).
Ora, nella vicenda che ci occupa, è possibile affermare che il primo rapporto di coniugio durava legalmente 26 anni e 4 mesi (dall'11/01/1971 al 06/05/1998), mentre il secondo durava
19 anni e 3 mesi (dal 06/05/2000 al 20/08/2019).
Quanto alle condizioni economiche delle parti, in mancanza di dati oggettivi in ordine ai redditi e al patrimonio facente capo alla OR il Collegio si limita ad osservare CP_1 come, da un lato, la ricorrente ha documentato di percepire una pensione lorda annua CP_ inferiore ad euro 10.000, e che, per quanto attiene alla posizione della OR l' CP_1 ha comunicato che la pensione di reversibilità del marito viene erogata alla coniuge superstite con una decurtazione del 50%, essendo la OR titolare di redditi CP_1 superiori al limite previsto dalla legge.
pagina 5 di 7 Si osserva, inoltre, che mentre la OR ha già compiuto 81 anni e, per motivi Pt_1 anagrafici, deve ritenersi incapace di svolgere attività lavorativa, la convenuta CP_1 ha appena compiuto 59 anni ed è verosimile che, svolgendo attività lavorativa
[...] retribuita, disponga di mezzi sufficienti per provvedere al proprio mantenimento.
Infine, deve considerarsi che l'assegno divorzile riconosciuto alla ex coniuge, in virtù della sentenza di modifica emessa dal Tribunale di Lecco nell'anno 2000, e per effetto della rivalutazione annuale ex indici Istat, ammonterebbe ad attuali Euro 594,57, sicché il riconoscimento della pensione di reversibilità (pari ad euro 730,48 lordi al mese), nella misura percentuale richiesta dalla odierna ricorrente, neppure basterebbe per coprire l'intero ammontare dell'assegno divorzile ad ella riconosciuto.
Per tutto quanto sopra esposto, considerata in via prioritaria la durata dei vincoli matrimoniali e, comunque, le particolari condizioni personali e reddituali in cui versa l'odierna ricorrente in confronto alla convenuta, il Tribunale reputa fondata e meritevole di accoglimento la domanda avanzata da riconoscendosi così in favore Parte_1 della ex coniuge una quota pari al 57,80%1 della pensione di reversibilità dell'ex marito e, in favore della coniuge superstite il rimanente 42,20%, il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato (mensilità di settembre 2019).
Va pertanto ordinato all' di corrispondere a Controparte_6 la quota del 57,80% della pensione di reversibilità cat. SOTOT n. Parte_1
06600108, nonché di corrispondere a la rimanente quota del 42,20%, il tutto Controparte_1 con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signor oltre Persona_1 agli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. CP_ Data la partecipazione necessaria dell' nel presente giudizio, vanno dichiarate compensate le spese di lite nel rapporto tra l'odierna ricorrente e l' . Controparte_5
Data la natura necessaria del giudizio ai fini dell'attribuzione della quota di reversibilità, ed in mancanza di costituzione ed opposizione da parte della odierna convenuta, le spese di causa nel rapporto processuale tra l'odierna ricorrente e vanno dichiarate Controparte_1 irripetibili.
P.Q.M.
1 La misura del 57,80% è stata determinata con la seguente equazione: [45,58 (corrispondente alla sommatoria degli anni di matrimonio) : 100 = 26,33 (corrispondente alla durata del primo matrimonio) : X]. La misura del 42,20% è stata determinata con la seguente equazione: [45,58 : 100 = 19,25 (corrispondente alla durata del secondo matrimonio) : X]. pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, rigettata ogni altra domanda e istanza:
1) attribuisce all'ex coniuge la quota pari al 57,80% della pensione di Parte_1 reversibilità di (cat. SOTOT n. 06600108) e alla coniuge superstite Persona_1 la rimanente quota del 42,20%, il tutto con decorrenza dal primo giorno del Controparte_1 mese successivo al decesso dell'ex coniuge pensionato (mensilità di settembre 2019);
2) ordina all' di corrispondere a Controparte_6 Parte_1 la quota del 57,80% della pensione di reversibilità a lei spettante (cat. SOTOT n. 06600108), nonché di corrispondere a la rimanente quota del 42,20%, il tutto con Controparte_1 decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di (settembre 2019), Persona_1 oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) compensa le spese di causa tra la ricorrente e l' ; CP_3
4) dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente e la convenuta contumace.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. COLOMBO ALESSANDRA, giusta procura agli atti – parte ricorrente;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...] – convenuta contumace;
nonché nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. IMPARATO ALFONSINO, giusta procura agli atti;
OGGETTO: Attribuzione quota di pensione di reversibilità.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTATO E
DICHIARATO, per tutti i motivi in fatto, il diritto della OR Parte_1 nata a [...] il [...], residente a [...]34, pagina 1 di 7 cod.fisc. a percepire la quota della pensione di reversibilità del C.F._1
marito signor deceduto in data 20 agosto 2019 nella quota del 57,9% della Persona_1 pensione di reversibilità accertata dall' o in quella anche diversa maggiore o minore CP_3
dovesse essere accertata in corso di causa, somma da liquidarsi con decorrenza dal settembre 2019 o nella diversa data di decorrenza che dovesse essere determinata in corso di causa e conseguentemente CONDANNARE l' Controparte_4
in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma,
[...]
via Ciro il Grande, 21; sede decentrata in Lecco (LC) Corso Carlo Alberto, 39, sede decentrata in Bergamo (BG) Viale V. Emanuele n.5 e sede decentrata in RN D'SO (BG) via Casolini n.1, C.F.: e PIVA a corrispondere alla OR P.IVA_2 P.IVA_1 nata a [...] il [...], residente a [...]
(LC) in via Verdi,32/34, cod.fisc. la quota della pensione di C.F._1
reversibilità del marito signor deceduto in data 20 agosto 2019 nella quota Persona_1 del 57,9% della pensione di reversibilità accertata e corrisposta dall' a seguito del CP_3
decesso del signor . Il tutto, con sentenza esecutiva;
con interessi e Persona_1
rivalutazione dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - Nel merito: rimesso al CP_3
Tribunale ogni decisione in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti per ottenere CP_ l'assegnazione di una quota della pensione di reversibilità, ritenere e dichiarare l' tenuto alla diretta corresponsione della quota di pensione di reversibilità, nella misura determinata come di giustizia dal Tribunale di Bergamo, con la decorrenza prevista dalla legge. - Spese e competenze rifuse od in subordine integralmente compensate nei confronti
CP_ dell' .
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/07/2024, (nata a [...] il Parte_1
26/09/1943) adiva l'intestato Tribunale, al fine di chiedere che venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di percepire la quota della pensione di reversibilità del marito,
deceduto il 20/08/2019, nella quota del 57,9% della pensione di Persona_1
CP_ reversibilità accertata dall o in quella anche diversa maggiore o minore dovesse essere accertata in corso di causa, somma da liquidarsi con decorrenza dal settembre 2019 o nella pagina 2 di 7 diversa data di decorrenza che dovesse essere determinata in corso di causa, condannandosi CP_ l' a corrispondere a la quota della pensione di reversibilità dell'ex Parte_1 marito, il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento del ricorso, deduceva di aver contratto matrimonio l'11 Parte_1 gennaio 1971 con il signor (nato il [...] e deceduto il 20/08/2019); Persona_1 che, con sentenza del Tribunale di Lecco, resa in data 06/05/1998, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes, con riconoscimento in favore della odierna ricorrente di un assegno divorzile pari a Lire 600.000; che, con sentenza del Tribunale di Lecco n. 691/2000, emessa in data 03/08/2000, l'assegno divorzile in favore della ex coniuge veniva elevato in Lire 750.000 (corrispondenti ad Euro 387,34 al mese che, rivalutati dal 2000 all'attualità, corrispondono ad Euro 594,57); che, in data 06/05/2000, contraeva le seconde nozze con la OR (nata a [...] Persona_1 Controparte_1 il 25/03/1966); che il giorno 20/08/2019 decedeva il signor e, da quella Persona_1 data, la OR cessava di percepire l'assegno divorzile;
che l'odierna ricorrente Pt_1
CP_ avanzava richiesta all' per ottenere la sua quota parte di pensione di reversibilità, ma l' la respingeva dando atto della presenza di un coniuge superstite titolare Controparte_5 del diritto alla pensione;
che, nel caso di specie, il matrimonio tra l'odierna ricorrente e era durato 26 anni e 4 mesi, mentre il secondo matrimonio era durato 19 Persona_1 anni e 3 mesi;
che l'odierna ricorrente è titolare della sola pensione di vecchiaia, così come risultante dalla certificazione unica relativa all'anno 2022 pari ad Euro 9.091,82 all'anno ed
è di tutta evidenzia il bisogno della stessa di percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, in quanto vive una difficile situazione economica, a differenza della OR che è titolare di una impresa individuale;
che, dunque, considerata la CP_1 durata del matrimonio, la ricorrente insisteva affinché le venisse riconosciuta la pensione di reversibilità nella quota del 57,9%, e che in favore della moglie superstite, Controparte_1 venisse riconosciuta la quota del 42,10%.
Con comparsa di risposta depositata in data 02/08/2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale adito sia in ordine alla CP_5 sussistenza di tutti i requisiti per ottenere la quota di pensione di reversibilità, sia in riferimento alle eventuali quote da assegnarsi nella misura determinata come di giustizia dal
Tribunale, con la decorrenza prevista dalla legge, con spese e competenze rifuse o, in pagina 3 di 7 CP_ subordine, integralmente compensate nei confronti dell' Nel merito, l'Ente previdenziale osservava come, dalla relazione e dagli allegati estratti dell'archivio pensioni, risultasse che la convenuta percepiva la pensione di reversibilità cat. Controparte_1
SOTOT n. 06600108 con decorrenza dalla mensilità di settembre 2019, per l'importo medio lordo di euro 365,24; precisava, inoltre, che l'importo lordo della pensione scaturito dal calcolo era pari ad euro 730,48 al mese e che detto importo veniva decurtato del 50% in quanto la titolare aveva redditi superiori al limite previsto dalla legge. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti veniva disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti della OR stante la tardività della prima Controparte_1 notifica. Depositata agli atti la copia del plico ritualmente e tempestivamente notificato alla convenuta in data 27/02/2025, all'udienza di rinvio tenutasi in data 15/05/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e, previa precisazione delle Controparte_1 conclusioni come sopra riportate, la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 9 Legge n.
898/1970 per il riconoscimento di una quota della pensione in favore della ex coniuge superstite titolare di un assegno divorzile riconosciuto con sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco del 06/05/1998, e mai passata a nuove nozze.
In punto di diritto, è bene ricordare che l'art. 9 Legge divorzile dispone testualmente: “2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale
è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato
a nuove nozze”. pagina 4 di 7 Come noto, sebbene in un primo momento la giurisprudenza, mantenendo fede al dettato normativo, ha ritenuto che il criterio della durata del rapporto di coniugio fosse l'unico idoneo a definire la commisurazione delle quote spettanti agli aventi il diritto, nel tempo si
è aperta una riflessione critica per cui la durata del rapporto è stato ritenuto il criterio oggettivamente preponderante, ma non esclusivo nella valutazione giudiziale. Sul punto, la
Suprema Corte ha affermato che “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni - coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio - anche ponderando, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali” (cfr. Cass. n. 10669/2007). Si è poi precisato che deve tenersi conto delle condizioni economiche del coniuge e dell'ex coniuge, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, dei periodi di convivenza prematrimoniale e di ogni altro elemento desumibile dall'art. 5, ivi compreso il contributo dato da ciascun coniuge alla famiglia, durante i rispettivi matrimoni, anche se non tutti questi elementi devono essere valutati in egual misura, rientrando nella valutazione del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. n. 8734/2009).
Ora, nella vicenda che ci occupa, è possibile affermare che il primo rapporto di coniugio durava legalmente 26 anni e 4 mesi (dall'11/01/1971 al 06/05/1998), mentre il secondo durava
19 anni e 3 mesi (dal 06/05/2000 al 20/08/2019).
Quanto alle condizioni economiche delle parti, in mancanza di dati oggettivi in ordine ai redditi e al patrimonio facente capo alla OR il Collegio si limita ad osservare CP_1 come, da un lato, la ricorrente ha documentato di percepire una pensione lorda annua CP_ inferiore ad euro 10.000, e che, per quanto attiene alla posizione della OR l' CP_1 ha comunicato che la pensione di reversibilità del marito viene erogata alla coniuge superstite con una decurtazione del 50%, essendo la OR titolare di redditi CP_1 superiori al limite previsto dalla legge.
pagina 5 di 7 Si osserva, inoltre, che mentre la OR ha già compiuto 81 anni e, per motivi Pt_1 anagrafici, deve ritenersi incapace di svolgere attività lavorativa, la convenuta CP_1 ha appena compiuto 59 anni ed è verosimile che, svolgendo attività lavorativa
[...] retribuita, disponga di mezzi sufficienti per provvedere al proprio mantenimento.
Infine, deve considerarsi che l'assegno divorzile riconosciuto alla ex coniuge, in virtù della sentenza di modifica emessa dal Tribunale di Lecco nell'anno 2000, e per effetto della rivalutazione annuale ex indici Istat, ammonterebbe ad attuali Euro 594,57, sicché il riconoscimento della pensione di reversibilità (pari ad euro 730,48 lordi al mese), nella misura percentuale richiesta dalla odierna ricorrente, neppure basterebbe per coprire l'intero ammontare dell'assegno divorzile ad ella riconosciuto.
Per tutto quanto sopra esposto, considerata in via prioritaria la durata dei vincoli matrimoniali e, comunque, le particolari condizioni personali e reddituali in cui versa l'odierna ricorrente in confronto alla convenuta, il Tribunale reputa fondata e meritevole di accoglimento la domanda avanzata da riconoscendosi così in favore Parte_1 della ex coniuge una quota pari al 57,80%1 della pensione di reversibilità dell'ex marito e, in favore della coniuge superstite il rimanente 42,20%, il tutto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato (mensilità di settembre 2019).
Va pertanto ordinato all' di corrispondere a Controparte_6 la quota del 57,80% della pensione di reversibilità cat. SOTOT n. Parte_1
06600108, nonché di corrispondere a la rimanente quota del 42,20%, il tutto Controparte_1 con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signor oltre Persona_1 agli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. CP_ Data la partecipazione necessaria dell' nel presente giudizio, vanno dichiarate compensate le spese di lite nel rapporto tra l'odierna ricorrente e l' . Controparte_5
Data la natura necessaria del giudizio ai fini dell'attribuzione della quota di reversibilità, ed in mancanza di costituzione ed opposizione da parte della odierna convenuta, le spese di causa nel rapporto processuale tra l'odierna ricorrente e vanno dichiarate Controparte_1 irripetibili.
P.Q.M.
1 La misura del 57,80% è stata determinata con la seguente equazione: [45,58 (corrispondente alla sommatoria degli anni di matrimonio) : 100 = 26,33 (corrispondente alla durata del primo matrimonio) : X]. La misura del 42,20% è stata determinata con la seguente equazione: [45,58 : 100 = 19,25 (corrispondente alla durata del secondo matrimonio) : X]. pagina 6 di 7 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, rigettata ogni altra domanda e istanza:
1) attribuisce all'ex coniuge la quota pari al 57,80% della pensione di Parte_1 reversibilità di (cat. SOTOT n. 06600108) e alla coniuge superstite Persona_1 la rimanente quota del 42,20%, il tutto con decorrenza dal primo giorno del Controparte_1 mese successivo al decesso dell'ex coniuge pensionato (mensilità di settembre 2019);
2) ordina all' di corrispondere a Controparte_6 Parte_1 la quota del 57,80% della pensione di reversibilità a lei spettante (cat. SOTOT n. 06600108), nonché di corrispondere a la rimanente quota del 42,20%, il tutto con Controparte_1 decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di (settembre 2019), Persona_1 oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo;
3) compensa le spese di causa tra la ricorrente e l' ; CP_3
4) dichiara irripetibili le spese di lite nel rapporto processuale tra la ricorrente e la convenuta contumace.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7