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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8661 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. e p.iva ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Marino e dall'avv. Fabio Felaco, giusta procura in atti, attrice contro
(cod. fisc. partita i.v.a ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale incorporante, in corso di causa, la , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Greco, dall'avv. Francesco Greco e dall'avv. Giancarlo Greco, giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e, premesso di avere da quest'ultima acquistato, con atto di Controparte_2 compravendita del 16.12.2008 in notaio la proprietà di un immobile sito al primo Persona_1 piano di un fabbricato in Palermo con accesso da via Francesco Laurana n. 19, al prezzo di euro
900.000,00 e premesso, altresì, di avere, in pari data, stipulato un contratto di mutuo fondiario per ottenere la somma di euro 700.000,00 da corrispondere quale quota del corrispettivo della vendita (da restituire in 40 rate trimestrali, con applicazione del tasso di interesse annuo variabile del 5,7%), esponeva di aver successivamente appreso, con nota del 19.3.2023 del Comune di Palermo (a seguito della presentazione in data 6.3.2023 di una C.I.L.A. in vista dei lavori di frazionamento dell'immobile che intendeva intraprendere), che il bene non era regolare sul piano urbanistico, poiché l'immobile
1 risultava gravato da precedente richiesta di concessione edilizia ex art. 13 L. n. 47/85 (antecedente alla vendita) non ancora conclusa.
Ciò posto in punto di fatto, invocava la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., per avere falsamente dichiarato in sede di stipula del rogito notarile la conformità urbanistica dell'immobile e la libertà del bene da oneri non apparenti, e il proprio conseguente diritto alla riduzione del prezzo di compravendita (in una misura pari al 30% del prezzo versato, per un importo di euro 270.000,00) e al risarcimento del danno patito, da quantificare avendo riguardo agli interessi pagati all'istituto di credito per ottenere il finanziamento (per un importo quantificato, avendo riguardo alle condizioni del mutuo, in euro 142.544,25) e alle spese occorrenti per la sanatoria amministrativa dell'immobile (quantificato in complessivi euro 35.779,20).
Per tali ragioni, chiedeva, testualmente, di:
“ 1) – disporsi, ai sensi degli artt. 1489 e 1480 c.c., la riduzione nella misura del 30%, o in quella diversa, anche maggiore, che il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. e, in subordine, in via equitativa, del prezzo di Euro
900.000,00 che l'attrice ha pagato alla convenuta per l'acquisto dell'immobile in Palermo, con accesso dal civico n. 19 di via Laurana, identificato in catasto al foglio 33, particella 652, subalterno 5, in forza dell'atto rogato dal Notaio di Napoli il 16.12.2008, rep. n. 3049, racc. n. 1930, registrato a Napoli/3 il 18.12.2008, al n. Persona_1
28800/1T, trascritto a Palermo il 23.12.2008, ai nn. 78559/53165; per l'effetto, condannarsi Controparte_2
in persona del liquidatore p.t., a corrispondere all'attrice la somma di Euro 270.000,00
[...]
(duecentosettantamila) o quella diversa, anche maggiore, che il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. e, in subordine, in via equitativa;
2) – accertare e dichiarare che è, altresì, debitrice dell'attrice del maggior danno ex art. Controparte_2
1224, II co., c.c. nella misura di Euro 142.544,25 (centoquarantaduemilacinquecentoquarantaquattro/25 cent) o in quella diversa, anche maggiore, che il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. o, in subordine, in via equitativa;
per
l'effetto, condannare la predetta Società, in persona del liquidatore p.t., a corrispondere all'attrice il relativo importo;
3) – accertare e dichiarare, ancora, che è debitrice dell'attrice degli interessi al tasso Controparte_2 legale, a far data dal 31.11.2018 e fino al giorno della domanda giudiziaria, maturati sul capitale di Euro
270.000,00, e, successivamente alla domanda giudiziale, degli interessi ex art. 1284, IV co., c.c. maturandi sia sul capitale di Euro 270.000,00 che sul maggior danno di Euro 142.544,25, e, comunque, delle somme che, in relazione a tali causali, il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. o, in subordine, in via equitativa;
per l'effetto, condannare la medesima Società, in persona del liquidatore p.t., a pagare all'attrice i relativi importi;
4) – condannare, poi, a corrispondere all'attrice, anche a titolo di danno emergente, tutte Controparte_2 le spese per compensi, esborsi ed oneri di qualsiasi natura, occorrenti per la presentazione, in riferimento all'immobile descritto in premessa, di una nuova istanza di sanatoria ex artt. 13 Legge n. 47/1985 e 36 D.P.R. n. 380/2001, nella misura complessiva – comprensiva di c.p.a. e I.v.a. – di Euro 35.779,20
2 (trentacinquemilasettecentosettantanove/20 Cent), o in quella diversa, anche maggiore, che potrà essere determinata dal
Giudice tramite C.T.U. o, in subordine, in via equitativa;
5) – condannare, infine, la in persona del liquidatore p.t., al pagamento di spese e Controparte_2 compensi di causa e di ogni altro accessorio (spese generali, c.p.a., i.v.a. e rimborso del contributo unificato)”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la Controparte_2
e, per quel che qui rileva, nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., l'odierna attrice rappresentava che, con atto pubblico in notaio del 20.7.2023, Persona_2 Controparte_2
era stata fusa per incorporazione all' sicché, essendo
[...] Controparte_1 intervenuta la fusione in corso di causa, formulava le domande già proposte in citazione nei confronti della società incorporante.
Con comparsa del 17.12.2023, si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande di parte attrice, di cui chiedeva il rigetto, e deducendo che l'acquirente era ben consapevole della situazione urbanistica del bene, come desumibile da un contratto preliminare stipulato dalle stesse parti il 7.8.2008, con conseguente insussistenza degli oneri non apparenti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 1489 c.c.; a ciò aggiungeva che, ad ogni modo, era interesse dell'acquirente assumere le necessarie informazioni circa la sussistenza di un titolo edilizio e che neppure vi era stata qualsivoglia diminuzione del godimento del bene.
Alla successiva udienza del 18.12.2023, parte attrice eccepiva l'inammissibilità delle difese di controparte, giacché tardive, e otteneva il chiesto termine per replicare alle stesse e, per quel che qui rileva, con note del 23.2.2024, depositava una “Comunicazione di iscrizione nel registro in qualità di indagato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.”, prot. n. 1099/2024, rilasciato dalla Cancelleria della Procura della Repubblica di
Palermo in data 22.2.2024, da cui emergeva l'avvenuta iscrizione del legale rappresentante della società attrice, , nel Registro degli Indagati dalla Procura di Palermo per rispondere Parte_2 del reato previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 380/2001.
L'attrice deduceva, dunque, che, a causa delle irregolarità amministrative che caratterizzavano l'immobile oggetto di causa sin da prima della compravendita, sottaciute dalla venditrice ed emerse solo a seguito della presentazione di a marzo 2023, la società, oltre a dover necessariamente Pt_3 affrontare esborsi per la difesa tecnica, era certamente pregiudicata nella propria immagine commerciale e nella propria onorabilità, sicché tali circostanze dovevano computarsi tra quelle riconducibili alle omissioni di parte convenuta denunziate con l'atto di citazione e delle stesse si doveva tener conto in sede risarcitoria.
La causa veniva istruita mediamente consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. e, Persona_3 disattesa la richiesta di richiamo del c.t.u. svolta da parte attrice e l'ulteriore richiesta di disporre una c.t.u. di carattere contabile, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 quinquies, comma
1, c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
3 Per quel che qui rileva, nella propria comparsa conclusionale, la società attrice chiedeva di considerare, ai fini della tutela risarcitoria, gli esborsi sostenuti in ragione del procedimento penale avviato nelle more del presente giudizio nei confronti del suo legale rappresentante per le irregolarità urbanistiche sottaciute dalla venditrice in sede di compravendita, pari agli esborsi di euro 2.422,50 affrontati per la difesa tecnica.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che la è stata fusa per Controparte_2 incorporazione alla con atto (in notaio di Controparte_1 Persona_2
Roma del 20.7.2023, rep. 104312, iscritto nel Registro delle Imprese il 25.7.2023; v. doc. allegato alla memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. di parte attrice) successivo alla notifica nei suoi confronti (del
28.6.2023) dell'atto di citazione, sicché il giudizio è regolarmente proseguito (come è, del resto, pacifico tra le parti) nei confronti della società incorporante, la quale continua tutti i rapporti sostanziali e processuali della incorporata (v. per tutti Cass. Sez. Un. n. 21970/2021).
*****
Venendo al merito della lite, osserva il giudicante che la domanda proposta dalla
[...] nei confronti della , ora incorporata in Parte_1 Controparte_2 finalizzata a ottenere, ex art. 1489 c.c., la riduzione del prezzo a Controparte_1 quest'ultima corrisposto per la vendita, con atto in Notaio del 16.12.2008, di un Persona_1 immobile sito in Palermo con accesso dal civico n. 19 di via Laurana (identificato in catasto al foglio 33, particella 652, subalterno 5) e il risarcimento del danno patito si fonda su un dato incontestabile: all'art. 6 del menzionato contratto (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice) si legge, testualmente, che « il procuratore della società venditrice dichiara che la consistenza immobiliare oggetto del presente atto è stata edificata in forza della licenza edilizia n. 685 rilasciata dal comune di Palermo il 29 maggio 1962, e che successive opere di fusione e cambio di destinazione d'uso sono state realizzate in forza dell'autorizzazione edilizia n. 17540/5/7694 rilasciata sempre dal comune di Palermo il 27 luglio 2000 », a ciò aggiungendo « che è stato rilasciato dal comune di Palermo il certificato di agibilità dell'immobile oggetto della presente vendita in data 14 novembre 2002 (protocollo numero 10083)
», laddove, invece, dalla nota del Comune di Palermo del successivo 29.3.2023 (prot. n. AREG/238778), trasmessa alla seguito della presentazione da parte di quest'ultima di una Parte_1
C.I.L.A. finalizzata all'esecuzione di opere di frazionamento del medesimo bene (v. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) si ricava che al momento della compravendita l'immobile oggetto di cessione non era regolare sul piano urbanistico, essendo stata avanzata, con istanza del 2.9.2008 (prot. n. 590200), una richiesta di concessione edilizia ex art. 13 l. n. 47/85 non ancora definita.
Ora, com'è noto, l'art. 1489 c.c., a mente del quale “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la
4 disposizione dell'articolo 1480”, prevede per il compratore una speciale tutela che non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. e l'onere reale ivi richiamato viene, tradizionalmente, inquadrato come un vincolo o peso oggettivamente gravante sul bene, in grado di limitarne, in concreto, il libero godimento, il quale può essere sia di natura privatistica sia pubblicistica, come nel caso di difformità urbanistiche di un immobile. In tal caso, la circostanza che il bene sia condonabile e regolarizzabile solo a condizione di dover sostenere determinate spese costituisce un onere reale considerato dalla giurisprudenza come non apparente (v. Cass. n.
14595/2020; Cass. n. 4076/1978; Cass. n. 5287/1983; v. anche Cass. n. 4786/2007).
Presupposti per l'applicazione della garanzia di cui alla norma in commento sono unicamente l'esistenza del menzionato diritto o onere e l'ignoranza dell'acquirente al momento della conclusione del contratto del peso “non apparente” gravante sulla cosa, sicché la tutela è esclusa quando vi sia una limitazione “apparente”, cioè facilmente riconoscibile secondo la media diligenza, in quanto risultante da opere visibili e permanenti (v. Cass. 2856/1995) o dai dati documentali effettivamente esibiti dal venditore al compratore (v. Cass. n. 646/1964).
L'onere della prova dell'effettiva conoscenza della limitazione da parte del compratore incombe poi, secondo le regole generali in materia, in capo a chi (il venditore o i suoi aventi causa) intenda far valere l'esclusione della garanzia (v. anche Cass. n. 4458/1982: “In tema di vendita, la garanzia di cui all'art. 1489 cod. civ. concerne gli oneri ed i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto, salvo che il compratore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza, la quale, però, per escludere tale garanzia, deve essere effettiva
(con onere di prova a carico di chi la allega), e non desumibile in via presuntiva”).
Ora, nel caso di specie, la odierna convenuta non ha assolto all'onere, su di lei gravante, di provare la conoscenza da parte della società acquirente, odierna attrice, della (pacifica) irregolarità urbanistica dell'immobile da lei venduto, essendo tardive tutte le difese svolte dalla società in ordine alla effettiva conoscenza della situazione urbanistica dell'immobile in considerazione di quanto previsto tra le stesse parti in un contratto preliminare asseritamente sottoscritto in data 7.8.2008; contratto che non è stato depositato dalla convenuta e la cui produzione sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile perché tardiva.
La società convenuta si è, infatti, costituita in giudizio soltanto in data 17.12.2023 a fronte di un'udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 13.12.2022 e differita, ex art. 168 bis, comma
4, c.p.c.al 18.12.2025, sicché avrebbe potuto svolgere soltanto mere difese.
Né dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa attrice è possibile ricavare elementi sulla scorta dei quali ritenere che la irregolarità urbanistica dell'immobile fosse “facilmente riconoscibile” dall'acquirente, non potendosi neppure ritenere che era interesse del compratore quello di eseguire ulteriori accertamenti e verifiche sull'immobile sì da verificarne la sua effettiva conformità urbanistica, essendo sul punto sufficiente rilevare che la “conoscibilità secondo la media diligenza” da parte del compratore dell'esistenza di un peso, che esclude l'applicazione dell'art. 1489 c.c., va valutata avendo
5 riguardo a quanto effettivamente percepibile dall'acquirente sulla base dei dati in suo possesso, non essendo invece esigibile alcun onere del compratore di eseguire apposite ricerche per verificare l'esistenza o meno del vincolo (v., per tutti, Cass. n. 5223/1983: “Ai fini dell'esclusione della garanzia del venditore per gli oneri ed i diritti dei terzi gravanti sulla cosa venduta, la legge (art. 1489 cod. civ.) prevede l'onere di dichiarazione dei medesimi da parte del venditore stesso, e non un onere di indagine del compratore, al quale, quindi, può farsi carico dell'omissione di indagini, in correlazione con l'obbligo di comportamento secondo buona fede, unicamente quando l'indagine sia imposta da una anche se soltanto indiretta dichiarazione o comunicazione del venditore, come nel caso di consegna dei titoli costitutivi del gravame o di specifica indicazione di uno di essi come fonte del gravame di cui è resa nota l'esistenza (se non pure la natura). pertanto, siffatta indagine non è dovuta dal compratore quando a tali titoli sia compiuto nel contratto un generico riferimento, non integrato dalla relativa specifica indicazione”).
Tutto ciò premesso, osserva, però, il giudicante che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del compratore alla riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c. in ipotesi di irregolarità urbanistica sussiste - quando detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto – fintantoché persista il potere repressivo della P.A. (in termini di possibilità di adozione di una sanzione pecuniaria o di un ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, e in particolare in ipotesi di sanatoria del bene dopo l'acquisto e prima dell'instaurarsi del procedimento, non è più possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo (v., per tutti, Cass. n.
4786/2007: “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, non è possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo.”).
Orbene, il c.t.u. nominato in corso di causa, a pag. 22 del proprio elaborato depositato in data
7.10.2024, ha attestato l'avvenuta regolarizzazione della difformità urbanistica che alla data della compravendita (il 16.12.2008) interessava l'immobile per cui è causa, sito in Palermo, Via
Laurana n. 19 (conseguente alla mancata definizione della pratica di cui all'istanza prot. 590200 del
2/9/2008 avviata ai fini del rilascio della concessione / autorizzazione edilizia in sanatoria ex art. 13
Legge n. 47/1985 per già eseguite opere di frazionamento e cambio di destinazione d'uso) e tale circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera della società attrice.
E allora, essendo stata detta difformità rimossa, non sussiste più alcun potere repressivo della
Pubblica amministrazione, né, conseguentemente, alcuna limitazione reale o personale che possa incidere negativamente sul diritto di godimento dell'immobile da parte dell'acquirente, sicché,
6 applicando i principi di diritto sopra richiamati, è venuta meno la possibilità per l'odierna parte attrice di chiedere, ex art. 1489 c.c., la riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile di cui si tratta.
Resta fermo, invece, il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, essendo ben noto che, per l'espresso richiamo all'art. 1480 c.c. operato dall'art. 1489 c.c., deve ritenersi concessa anche al compratore di cosa gravata da oneri, in quanto compresa nella speciale garanzia a lui spettante, l'azione risarcitoria che l'art. 1480 c.c. accorda, in aggiunta a quella di riduzione del prezzo, al compratore di cosa parzialmente altrui, che non possa o non voglia chiedere la risoluzione del contratto (v. già cit.
Cass. n. 4786/2007; tra le altre, Cass. n. 16053/2002; Cass. n. 1613/2003: “Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art.
1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489”).
Ebbene, in accoglimento della domanda in tal senso svolta da parte attrice, va a quest'ultima risarcito il danno (emergente) patito in ragione della mancata dichiarazione da parte della società venditrice delle irregolarità urbanistiche dell'immobile compravenduto, sicché va alla prima riconosciuta una somma equivalente agli esborsi sostenuti per la sanatoria, quantificati dal c.t.u., sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice, in: (i) euro 6.262,00 per oneri amministrativi (di cui: euro 5.780,00 per costi amministrativi relativi alla S.C.I.A. condizionata (in sanatoria, euro 82,00per costi amministrativi per il rilascio del parere di sussistenza da parte del Genio Civile di Palermo ed euro
400,00 per costi amministrativi relativi alla s.c.a.); (ii) euro 12.100,00 per costi tecnici (di cui: 3.600,00, per l'attività tecnica ai fini del rilascio del parere di sussistenza da parte dell'Ufficio del Genio Civile di
Palermo; euro 5.500,00 per l'attività tecnica ai fini della presentazione della S.C.I.A. in sanatoria al
Comune di Palermo;
euro 3.000,00 per l'attività tecnica finalizzata alla presentazione di S.C.A. al
Comune di Palermo), oltre I.V.A. (22%) e Cassa (4%), per complessivi euro 15.352,48.
La società convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'odierna attrice del complessivo importo di euro 21.614,48, pari agli esborsi da questa sostenuti per la regolarizzazione dell'immobile.
Va, invece, rigettata l'ulteriore richiesta di carattere risarcitorio formulata in citazione, avente ad oggetto la restituzione degli interessi pagati all'istituto mutuante per ottenere il finanziamento (pari ad euro 700.000,00) ottenuto dalla società attrice al fine di pagare prezzo della compravendita, essendo stata rigettata, per le ragioni di cui si è detto, la richiesta di riduzione del prezzo, ex art. 1489 c.c., che fondava una simile istanza.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali che la società attrice assume di avere sostenuto per la difesa tecnica del legale rappresentante della società, chiamato
7 (secondo la prospettazione di parte) a rispondere in sede penale degli abusi edilizi precedentemente compiuti dalla società convenuta.
Sul punto, deve, invero, rilevarsi che, seppure l'iscrizione nel registro in qualità di indagato ex art. 335
c.p.p. del legale rappresentante della società attrice, per il reato di cui all'art. 95 del d.p.r. n. 380/2001, sia successiva rispetto all'introduzione del giudizio, la domanda risarcitoria in tal senso formulata risulta nuova rispetto a quelle formulate in citazione (e, pertanto, inammissibile) e che, ad ogni modo (e tale rilievo è, invero, dirimente), il certificato rilasciato dalla segreteria della Procura della Repubblica di
Palermo in data 22.2.2024 (depositato da parte attrice il 23.2.2024) non consente in alcun modo di comprendere se l'iscrizione suddetta sia riconducibile agli abusi oggetto del presente giudizio.
Per le stesse ragioni, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno all'immagine della società.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avendo riguardo all'accoglimento soltanto parziale delle domande di parte attrice, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3.
La restante quota di 1/3 delle spese di lite va posto a carico di parte convenuta e liquidata secondo i criteri di cui al DM n.55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 520.000,00 con applicazione dei parametri medi per fase studio, introduttiva e decisionale e medi ridotti della metà per fase istruttoria, di euro 17.252,00 da ridurre ad euro 5.750,00 in ragione della disposta compensazione).
Anche il rimborso delle spese di c.t.p., documentate dalla società attrice per euro 10.080,00, vanno riconosciute nella misura di 1/3, per un importo di euro 3.360,00, in ragione della disposta compensazione (v. Cass. n. 26729/2024: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”).
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in misura uguale tra loro, atteso che la consulenza tecnica è stata disposta ai fini dell'istruzione della domanda di riduzione (rispetto alla quale è rimasta soccombente la società attrice) e della domanda di risarcimento delle spese occorrenti alla sanatoria del bene (rispetto alla quale è rimasta soccombente la convenuta).
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di euro 18.362,00, a titolo di risarcimento danni;
2) RIGETTA le restanti domande proposte da parte attrice;
8 3) COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti, ponendo a carico di parte convenuta il restante 1/3 delle suddette spese;
4) per l'effetto, CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in euro 5.750,00 per compensi, oltre euro 181,00 per esborsi ed euro 3.360,00 per spese di c.t.p., oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
5) PONE definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in Palermo il 18.7.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8661 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. e p.iva ), in persona dell'amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Marino e dall'avv. Fabio Felaco, giusta procura in atti, attrice contro
(cod. fisc. partita i.v.a ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale incorporante, in corso di causa, la , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Greco, dall'avv. Francesco Greco e dall'avv. Giancarlo Greco, giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e, premesso di avere da quest'ultima acquistato, con atto di Controparte_2 compravendita del 16.12.2008 in notaio la proprietà di un immobile sito al primo Persona_1 piano di un fabbricato in Palermo con accesso da via Francesco Laurana n. 19, al prezzo di euro
900.000,00 e premesso, altresì, di avere, in pari data, stipulato un contratto di mutuo fondiario per ottenere la somma di euro 700.000,00 da corrispondere quale quota del corrispettivo della vendita (da restituire in 40 rate trimestrali, con applicazione del tasso di interesse annuo variabile del 5,7%), esponeva di aver successivamente appreso, con nota del 19.3.2023 del Comune di Palermo (a seguito della presentazione in data 6.3.2023 di una C.I.L.A. in vista dei lavori di frazionamento dell'immobile che intendeva intraprendere), che il bene non era regolare sul piano urbanistico, poiché l'immobile
1 risultava gravato da precedente richiesta di concessione edilizia ex art. 13 L. n. 47/85 (antecedente alla vendita) non ancora conclusa.
Ciò posto in punto di fatto, invocava la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c., per avere falsamente dichiarato in sede di stipula del rogito notarile la conformità urbanistica dell'immobile e la libertà del bene da oneri non apparenti, e il proprio conseguente diritto alla riduzione del prezzo di compravendita (in una misura pari al 30% del prezzo versato, per un importo di euro 270.000,00) e al risarcimento del danno patito, da quantificare avendo riguardo agli interessi pagati all'istituto di credito per ottenere il finanziamento (per un importo quantificato, avendo riguardo alle condizioni del mutuo, in euro 142.544,25) e alle spese occorrenti per la sanatoria amministrativa dell'immobile (quantificato in complessivi euro 35.779,20).
Per tali ragioni, chiedeva, testualmente, di:
“ 1) – disporsi, ai sensi degli artt. 1489 e 1480 c.c., la riduzione nella misura del 30%, o in quella diversa, anche maggiore, che il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. e, in subordine, in via equitativa, del prezzo di Euro
900.000,00 che l'attrice ha pagato alla convenuta per l'acquisto dell'immobile in Palermo, con accesso dal civico n. 19 di via Laurana, identificato in catasto al foglio 33, particella 652, subalterno 5, in forza dell'atto rogato dal Notaio di Napoli il 16.12.2008, rep. n. 3049, racc. n. 1930, registrato a Napoli/3 il 18.12.2008, al n. Persona_1
28800/1T, trascritto a Palermo il 23.12.2008, ai nn. 78559/53165; per l'effetto, condannarsi Controparte_2
in persona del liquidatore p.t., a corrispondere all'attrice la somma di Euro 270.000,00
[...]
(duecentosettantamila) o quella diversa, anche maggiore, che il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. e, in subordine, in via equitativa;
2) – accertare e dichiarare che è, altresì, debitrice dell'attrice del maggior danno ex art. Controparte_2
1224, II co., c.c. nella misura di Euro 142.544,25 (centoquarantaduemilacinquecentoquarantaquattro/25 cent) o in quella diversa, anche maggiore, che il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. o, in subordine, in via equitativa;
per
l'effetto, condannare la predetta Società, in persona del liquidatore p.t., a corrispondere all'attrice il relativo importo;
3) – accertare e dichiarare, ancora, che è debitrice dell'attrice degli interessi al tasso Controparte_2 legale, a far data dal 31.11.2018 e fino al giorno della domanda giudiziaria, maturati sul capitale di Euro
270.000,00, e, successivamente alla domanda giudiziale, degli interessi ex art. 1284, IV co., c.c. maturandi sia sul capitale di Euro 270.000,00 che sul maggior danno di Euro 142.544,25, e, comunque, delle somme che, in relazione a tali causali, il Giudice potrà determinare tramite C.T.U. o, in subordine, in via equitativa;
per l'effetto, condannare la medesima Società, in persona del liquidatore p.t., a pagare all'attrice i relativi importi;
4) – condannare, poi, a corrispondere all'attrice, anche a titolo di danno emergente, tutte Controparte_2 le spese per compensi, esborsi ed oneri di qualsiasi natura, occorrenti per la presentazione, in riferimento all'immobile descritto in premessa, di una nuova istanza di sanatoria ex artt. 13 Legge n. 47/1985 e 36 D.P.R. n. 380/2001, nella misura complessiva – comprensiva di c.p.a. e I.v.a. – di Euro 35.779,20
2 (trentacinquemilasettecentosettantanove/20 Cent), o in quella diversa, anche maggiore, che potrà essere determinata dal
Giudice tramite C.T.U. o, in subordine, in via equitativa;
5) – condannare, infine, la in persona del liquidatore p.t., al pagamento di spese e Controparte_2 compensi di causa e di ogni altro accessorio (spese generali, c.p.a., i.v.a. e rimborso del contributo unificato)”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la Controparte_2
e, per quel che qui rileva, nella propria memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., l'odierna attrice rappresentava che, con atto pubblico in notaio del 20.7.2023, Persona_2 Controparte_2
era stata fusa per incorporazione all' sicché, essendo
[...] Controparte_1 intervenuta la fusione in corso di causa, formulava le domande già proposte in citazione nei confronti della società incorporante.
Con comparsa del 17.12.2023, si costituiva in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande di parte attrice, di cui chiedeva il rigetto, e deducendo che l'acquirente era ben consapevole della situazione urbanistica del bene, come desumibile da un contratto preliminare stipulato dalle stesse parti il 7.8.2008, con conseguente insussistenza degli oneri non apparenti necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 1489 c.c.; a ciò aggiungeva che, ad ogni modo, era interesse dell'acquirente assumere le necessarie informazioni circa la sussistenza di un titolo edilizio e che neppure vi era stata qualsivoglia diminuzione del godimento del bene.
Alla successiva udienza del 18.12.2023, parte attrice eccepiva l'inammissibilità delle difese di controparte, giacché tardive, e otteneva il chiesto termine per replicare alle stesse e, per quel che qui rileva, con note del 23.2.2024, depositava una “Comunicazione di iscrizione nel registro in qualità di indagato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.”, prot. n. 1099/2024, rilasciato dalla Cancelleria della Procura della Repubblica di
Palermo in data 22.2.2024, da cui emergeva l'avvenuta iscrizione del legale rappresentante della società attrice, , nel Registro degli Indagati dalla Procura di Palermo per rispondere Parte_2 del reato previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 380/2001.
L'attrice deduceva, dunque, che, a causa delle irregolarità amministrative che caratterizzavano l'immobile oggetto di causa sin da prima della compravendita, sottaciute dalla venditrice ed emerse solo a seguito della presentazione di a marzo 2023, la società, oltre a dover necessariamente Pt_3 affrontare esborsi per la difesa tecnica, era certamente pregiudicata nella propria immagine commerciale e nella propria onorabilità, sicché tali circostanze dovevano computarsi tra quelle riconducibili alle omissioni di parte convenuta denunziate con l'atto di citazione e delle stesse si doveva tener conto in sede risarcitoria.
La causa veniva istruita mediamente consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. e, Persona_3 disattesa la richiesta di richiamo del c.t.u. svolta da parte attrice e l'ulteriore richiesta di disporre una c.t.u. di carattere contabile, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art. 281 quinquies, comma
1, c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
3 Per quel che qui rileva, nella propria comparsa conclusionale, la società attrice chiedeva di considerare, ai fini della tutela risarcitoria, gli esborsi sostenuti in ragione del procedimento penale avviato nelle more del presente giudizio nei confronti del suo legale rappresentante per le irregolarità urbanistiche sottaciute dalla venditrice in sede di compravendita, pari agli esborsi di euro 2.422,50 affrontati per la difesa tecnica.
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Preliminarmente, deve rilevarsi che la è stata fusa per Controparte_2 incorporazione alla con atto (in notaio di Controparte_1 Persona_2
Roma del 20.7.2023, rep. 104312, iscritto nel Registro delle Imprese il 25.7.2023; v. doc. allegato alla memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. di parte attrice) successivo alla notifica nei suoi confronti (del
28.6.2023) dell'atto di citazione, sicché il giudizio è regolarmente proseguito (come è, del resto, pacifico tra le parti) nei confronti della società incorporante, la quale continua tutti i rapporti sostanziali e processuali della incorporata (v. per tutti Cass. Sez. Un. n. 21970/2021).
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Venendo al merito della lite, osserva il giudicante che la domanda proposta dalla
[...] nei confronti della , ora incorporata in Parte_1 Controparte_2 finalizzata a ottenere, ex art. 1489 c.c., la riduzione del prezzo a Controparte_1 quest'ultima corrisposto per la vendita, con atto in Notaio del 16.12.2008, di un Persona_1 immobile sito in Palermo con accesso dal civico n. 19 di via Laurana (identificato in catasto al foglio 33, particella 652, subalterno 5) e il risarcimento del danno patito si fonda su un dato incontestabile: all'art. 6 del menzionato contratto (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice) si legge, testualmente, che « il procuratore della società venditrice dichiara che la consistenza immobiliare oggetto del presente atto è stata edificata in forza della licenza edilizia n. 685 rilasciata dal comune di Palermo il 29 maggio 1962, e che successive opere di fusione e cambio di destinazione d'uso sono state realizzate in forza dell'autorizzazione edilizia n. 17540/5/7694 rilasciata sempre dal comune di Palermo il 27 luglio 2000 », a ciò aggiungendo « che è stato rilasciato dal comune di Palermo il certificato di agibilità dell'immobile oggetto della presente vendita in data 14 novembre 2002 (protocollo numero 10083)
», laddove, invece, dalla nota del Comune di Palermo del successivo 29.3.2023 (prot. n. AREG/238778), trasmessa alla seguito della presentazione da parte di quest'ultima di una Parte_1
C.I.L.A. finalizzata all'esecuzione di opere di frazionamento del medesimo bene (v. doc. 6 del fascicolo di parte attrice) si ricava che al momento della compravendita l'immobile oggetto di cessione non era regolare sul piano urbanistico, essendo stata avanzata, con istanza del 2.9.2008 (prot. n. 590200), una richiesta di concessione edilizia ex art. 13 l. n. 47/85 non ancora definita.
Ora, com'è noto, l'art. 1489 c.c., a mente del quale “Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la
4 disposizione dell'articolo 1480”, prevede per il compratore una speciale tutela che non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. e l'onere reale ivi richiamato viene, tradizionalmente, inquadrato come un vincolo o peso oggettivamente gravante sul bene, in grado di limitarne, in concreto, il libero godimento, il quale può essere sia di natura privatistica sia pubblicistica, come nel caso di difformità urbanistiche di un immobile. In tal caso, la circostanza che il bene sia condonabile e regolarizzabile solo a condizione di dover sostenere determinate spese costituisce un onere reale considerato dalla giurisprudenza come non apparente (v. Cass. n.
14595/2020; Cass. n. 4076/1978; Cass. n. 5287/1983; v. anche Cass. n. 4786/2007).
Presupposti per l'applicazione della garanzia di cui alla norma in commento sono unicamente l'esistenza del menzionato diritto o onere e l'ignoranza dell'acquirente al momento della conclusione del contratto del peso “non apparente” gravante sulla cosa, sicché la tutela è esclusa quando vi sia una limitazione “apparente”, cioè facilmente riconoscibile secondo la media diligenza, in quanto risultante da opere visibili e permanenti (v. Cass. 2856/1995) o dai dati documentali effettivamente esibiti dal venditore al compratore (v. Cass. n. 646/1964).
L'onere della prova dell'effettiva conoscenza della limitazione da parte del compratore incombe poi, secondo le regole generali in materia, in capo a chi (il venditore o i suoi aventi causa) intenda far valere l'esclusione della garanzia (v. anche Cass. n. 4458/1982: “In tema di vendita, la garanzia di cui all'art. 1489 cod. civ. concerne gli oneri ed i diritti dei terzi che, non essendo apparenti, non siano stati dichiarati nel contratto, salvo che il compratore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza, la quale, però, per escludere tale garanzia, deve essere effettiva
(con onere di prova a carico di chi la allega), e non desumibile in via presuntiva”).
Ora, nel caso di specie, la odierna convenuta non ha assolto all'onere, su di lei gravante, di provare la conoscenza da parte della società acquirente, odierna attrice, della (pacifica) irregolarità urbanistica dell'immobile da lei venduto, essendo tardive tutte le difese svolte dalla società in ordine alla effettiva conoscenza della situazione urbanistica dell'immobile in considerazione di quanto previsto tra le stesse parti in un contratto preliminare asseritamente sottoscritto in data 7.8.2008; contratto che non è stato depositato dalla convenuta e la cui produzione sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile perché tardiva.
La società convenuta si è, infatti, costituita in giudizio soltanto in data 17.12.2023 a fronte di un'udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 13.12.2022 e differita, ex art. 168 bis, comma
4, c.p.c.al 18.12.2025, sicché avrebbe potuto svolgere soltanto mere difese.
Né dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa attrice è possibile ricavare elementi sulla scorta dei quali ritenere che la irregolarità urbanistica dell'immobile fosse “facilmente riconoscibile” dall'acquirente, non potendosi neppure ritenere che era interesse del compratore quello di eseguire ulteriori accertamenti e verifiche sull'immobile sì da verificarne la sua effettiva conformità urbanistica, essendo sul punto sufficiente rilevare che la “conoscibilità secondo la media diligenza” da parte del compratore dell'esistenza di un peso, che esclude l'applicazione dell'art. 1489 c.c., va valutata avendo
5 riguardo a quanto effettivamente percepibile dall'acquirente sulla base dei dati in suo possesso, non essendo invece esigibile alcun onere del compratore di eseguire apposite ricerche per verificare l'esistenza o meno del vincolo (v., per tutti, Cass. n. 5223/1983: “Ai fini dell'esclusione della garanzia del venditore per gli oneri ed i diritti dei terzi gravanti sulla cosa venduta, la legge (art. 1489 cod. civ.) prevede l'onere di dichiarazione dei medesimi da parte del venditore stesso, e non un onere di indagine del compratore, al quale, quindi, può farsi carico dell'omissione di indagini, in correlazione con l'obbligo di comportamento secondo buona fede, unicamente quando l'indagine sia imposta da una anche se soltanto indiretta dichiarazione o comunicazione del venditore, come nel caso di consegna dei titoli costitutivi del gravame o di specifica indicazione di uno di essi come fonte del gravame di cui è resa nota l'esistenza (se non pure la natura). pertanto, siffatta indagine non è dovuta dal compratore quando a tali titoli sia compiuto nel contratto un generico riferimento, non integrato dalla relativa specifica indicazione”).
Tutto ciò premesso, osserva, però, il giudicante che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del compratore alla riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c. in ipotesi di irregolarità urbanistica sussiste - quando detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto – fintantoché persista il potere repressivo della P.A. (in termini di possibilità di adozione di una sanzione pecuniaria o di un ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, e in particolare in ipotesi di sanatoria del bene dopo l'acquisto e prima dell'instaurarsi del procedimento, non è più possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo (v., per tutti, Cass. n.
4786/2007: “In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, non è possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo.”).
Orbene, il c.t.u. nominato in corso di causa, a pag. 22 del proprio elaborato depositato in data
7.10.2024, ha attestato l'avvenuta regolarizzazione della difformità urbanistica che alla data della compravendita (il 16.12.2008) interessava l'immobile per cui è causa, sito in Palermo, Via
Laurana n. 19 (conseguente alla mancata definizione della pratica di cui all'istanza prot. 590200 del
2/9/2008 avviata ai fini del rilascio della concessione / autorizzazione edilizia in sanatoria ex art. 13
Legge n. 47/1985 per già eseguite opere di frazionamento e cambio di destinazione d'uso) e tale circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera della società attrice.
E allora, essendo stata detta difformità rimossa, non sussiste più alcun potere repressivo della
Pubblica amministrazione, né, conseguentemente, alcuna limitazione reale o personale che possa incidere negativamente sul diritto di godimento dell'immobile da parte dell'acquirente, sicché,
6 applicando i principi di diritto sopra richiamati, è venuta meno la possibilità per l'odierna parte attrice di chiedere, ex art. 1489 c.c., la riduzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile di cui si tratta.
Resta fermo, invece, il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno, essendo ben noto che, per l'espresso richiamo all'art. 1480 c.c. operato dall'art. 1489 c.c., deve ritenersi concessa anche al compratore di cosa gravata da oneri, in quanto compresa nella speciale garanzia a lui spettante, l'azione risarcitoria che l'art. 1480 c.c. accorda, in aggiunta a quella di riduzione del prezzo, al compratore di cosa parzialmente altrui, che non possa o non voglia chiedere la risoluzione del contratto (v. già cit.
Cass. n. 4786/2007; tra le altre, Cass. n. 16053/2002; Cass. n. 1613/2003: “Nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. il compratore ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, ai fini del quale non si richiede la malafede del venditore ma è sufficiente che questi versi in colpa, essendo il risarcimento del danno fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 in base al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art.
1479, a sua volta richiamato dall'art. 1480, cui rinvia ancora il citato art. 1489”).
Ebbene, in accoglimento della domanda in tal senso svolta da parte attrice, va a quest'ultima risarcito il danno (emergente) patito in ragione della mancata dichiarazione da parte della società venditrice delle irregolarità urbanistiche dell'immobile compravenduto, sicché va alla prima riconosciuta una somma equivalente agli esborsi sostenuti per la sanatoria, quantificati dal c.t.u., sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice, in: (i) euro 6.262,00 per oneri amministrativi (di cui: euro 5.780,00 per costi amministrativi relativi alla S.C.I.A. condizionata (in sanatoria, euro 82,00per costi amministrativi per il rilascio del parere di sussistenza da parte del Genio Civile di Palermo ed euro
400,00 per costi amministrativi relativi alla s.c.a.); (ii) euro 12.100,00 per costi tecnici (di cui: 3.600,00, per l'attività tecnica ai fini del rilascio del parere di sussistenza da parte dell'Ufficio del Genio Civile di
Palermo; euro 5.500,00 per l'attività tecnica ai fini della presentazione della S.C.I.A. in sanatoria al
Comune di Palermo;
euro 3.000,00 per l'attività tecnica finalizzata alla presentazione di S.C.A. al
Comune di Palermo), oltre I.V.A. (22%) e Cassa (4%), per complessivi euro 15.352,48.
La società convenuta va, dunque, condannata al pagamento in favore dell'odierna attrice del complessivo importo di euro 21.614,48, pari agli esborsi da questa sostenuti per la regolarizzazione dell'immobile.
Va, invece, rigettata l'ulteriore richiesta di carattere risarcitorio formulata in citazione, avente ad oggetto la restituzione degli interessi pagati all'istituto mutuante per ottenere il finanziamento (pari ad euro 700.000,00) ottenuto dalla società attrice al fine di pagare prezzo della compravendita, essendo stata rigettata, per le ragioni di cui si è detto, la richiesta di riduzione del prezzo, ex art. 1489 c.c., che fondava una simile istanza.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali che la società attrice assume di avere sostenuto per la difesa tecnica del legale rappresentante della società, chiamato
7 (secondo la prospettazione di parte) a rispondere in sede penale degli abusi edilizi precedentemente compiuti dalla società convenuta.
Sul punto, deve, invero, rilevarsi che, seppure l'iscrizione nel registro in qualità di indagato ex art. 335
c.p.p. del legale rappresentante della società attrice, per il reato di cui all'art. 95 del d.p.r. n. 380/2001, sia successiva rispetto all'introduzione del giudizio, la domanda risarcitoria in tal senso formulata risulta nuova rispetto a quelle formulate in citazione (e, pertanto, inammissibile) e che, ad ogni modo (e tale rilievo è, invero, dirimente), il certificato rilasciato dalla segreteria della Procura della Repubblica di
Palermo in data 22.2.2024 (depositato da parte attrice il 23.2.2024) non consente in alcun modo di comprendere se l'iscrizione suddetta sia riconducibile agli abusi oggetto del presente giudizio.
Per le stesse ragioni, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno all'immagine della società.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avendo riguardo all'accoglimento soltanto parziale delle domande di parte attrice, vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3.
La restante quota di 1/3 delle spese di lite va posto a carico di parte convenuta e liquidata secondo i criteri di cui al DM n.55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 520.000,00 con applicazione dei parametri medi per fase studio, introduttiva e decisionale e medi ridotti della metà per fase istruttoria, di euro 17.252,00 da ridurre ad euro 5.750,00 in ragione della disposta compensazione).
Anche il rimborso delle spese di c.t.p., documentate dalla società attrice per euro 10.080,00, vanno riconosciute nella misura di 1/3, per un importo di euro 3.360,00, in ragione della disposta compensazione (v. Cass. n. 26729/2024: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”).
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in misura uguale tra loro, atteso che la consulenza tecnica è stata disposta ai fini dell'istruzione della domanda di riduzione (rispetto alla quale è rimasta soccombente la società attrice) e della domanda di risarcimento delle spese occorrenti alla sanatoria del bene (rispetto alla quale è rimasta soccombente la convenuta).
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
1) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di euro 18.362,00, a titolo di risarcimento danni;
2) RIGETTA le restanti domande proposte da parte attrice;
8 3) COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti, ponendo a carico di parte convenuta il restante 1/3 delle suddette spese;
4) per l'effetto, CONDANNA in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in euro 5.750,00 per compensi, oltre euro 181,00 per esborsi ed euro 3.360,00 per spese di c.t.p., oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;
5) PONE definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni.
Così deciso in Palermo il 18.7.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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