Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1227/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1227/2025 V.G. posta in decisione il 08/05/2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._1
via Dino Sintoni n. 25/A (avv. Silvia Ragazzini)
e
, C.F. nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Antonella De Giuseppe)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
20/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 06/08/2011 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n.157, Parte I, anno 2011;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente durante il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) la casa familiare sita in Ravenna in via Dino Sintoni 25/A, rimarrà alla sig.ra Parte_2
essendo di sua esclusiva proprietà, e il sig. che già di fatto vive presso l'abitazione
[...] Pt_1
del di lui padre, provvederà a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre 30 giorni dall'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale;
3) disporre che i genitori tengano con sé il figlio minore una settimana ciascuno, dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo, quando il genitore lo riaccompagnerà a scuola;
a) Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, il figlio continuerà a risiedere con ciascuno dei genitori a settimane alterne.
b) Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con un genitore la settimana ove ricade il
Natale e con l'altro la settimana ove ricade i capodanno in modo alternato ogni anno.
c) Le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore.
d) Nei rispettivi tempi di spettanza ciascun genitore dovrà farsi carico di accompagnare e di andare a prendere il minore a scuola ed alle varie attività extrascolastiche e sportive, potendo avvalersi, laddove impossibilitato, dell'ausilio dei rispettivi genitori o terze persone di fiducia. Per_ 4) in ragione dei tempi paritari che il minore trascorre con ciascun genitore e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tali da non giustificare allo stato il riconoscimento di un assegno perequativo, disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del minore nei tempi in cui l'avrà con sé;
Per_ 5) in ragione dei tempi paritari che la figlia maggiorenne , ma non ancora economicamente autosufficiente, trascorre con ciascun genitore e delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tali da non giustificare allo stato il riconoscimento di un assegno perequativo, disporre che ciascun
Per_ genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia nei tempi in cui l'avrà con sé;
6) disporre che la residenza anagrafica dei figli rimarrà presso l'abitazione della madre.
7) disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario individuate e ripartite come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, da intendersi qui integralmente trascritto;
8) disporre che l'assegno unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50%;
9) a fronte dell'apporto economico fornito dalla sig.ra per l'acquisto della vettura Peugeot Pt_2
3.800 targata FP959MK di proprietà esclusiva del sig. , quest'ultimo corrisponderà Parte_1 alla Sig.ra la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00), secondo i seguenti tempi e Pt_2 modalità: € 8.000,00 (ottomila/00), mediante bonifico entro e non oltre cinque giorni dall'emissione del decreto di omologa di separazione consensuale. Con il ricevimento della suindicata somma, la sig.ra dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo relativamente Pt_2 all'acquisto della vettura Peugeot 3.800 targata FP959MK nei confronti del sig. Pt_1
10) le parti concordano che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi ex art. 156 c.c. in assenza dei presupposti di legge;
11) le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ivi compreso il passaporto, per sé e per il figlio minore;
12) con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere, nonché alla divisione dei beni comuni e per l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione;
13) le spese legali sono compensate.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè