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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1573/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Marineo - Corso Dei Mille 127 90035 Marineo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014433771000 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240017768633000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240041100010000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053659555000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053659656000 TAR.SERV.IDRICO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240061130687000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240092638784000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303B201344/2013 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303B201349/2013 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Marineo - Corso Dei Mille 127 90035 Marineo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003239000 IMPOSTE VARIE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016342000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.04.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Marineo, depositato in data 30.04.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025 00016342 000, notificata in data
04.02.2025 nonché avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 296 76 2025
00003239 000 notificata in data 01.04.2025 per un importo complessivo di € 263.186,19.
Il ricorrente, eccepiva la nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025
00016342 000 e della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 296 76 2025 00003239 000 per asserita mancata e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici e conseguente decadenza dalla azione, illegittimità degli avvisi di accertamento esecutivi per asserita mancata notifica degli avvisi di presa in carico, difetto di motivazione ed illegittimità della pretesa impositiva nei confronti del complesso aziendale sequestrato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva il 5.5.2025 opponendosi al ricorso con produzione documentale dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. L'Agenzia delle Entrate si costituiva il 20.5.2025 opponendosi al ricorso con produzione documentale.
Il Comune di Marineo, non essendosi costituito in giudizio, risulta contumace.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, ritiene che il ricorso proposto dalla società contribuente non possa trovare accoglimento, apparendo fondate le eccezioni sollevate dagli uffici resistenti in ordine alla definitività delle pretese tributarie azionate.
In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla regolarità della notificazione degli atti che la ricorrente assume di non aver mai ricevuto. Dalle produzioni documentali offerte dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente della Riscossione emerge con chiarezza la prova del perfezionamento delle procedure di notifica. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento risalenti all'anno 2013, risulta agli atti che tali provvedimenti non solo furono regolarmente notificati, ma furono anche oggetto di precedenti impugnazioni dinanzi alla giustizia tributaria, conclusesi con sentenze di rigetto e successivi accordi conciliativi dai quali la società è poi decaduta per mancato versamento delle rate. Appare, pertanto, palesemente pretestuosa e contraria al principio di lealtà processuale l'eccezione di omessa notifica formulata in questa sede.
Per quanto concerne le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2024, le ricevute di consegna PEC depositate dai resistenti confermano che la società ne ha avuto piena conoscenza legale in date ampiamente antecedenti alla proposizione del presente ricorso. Poiché tali atti non sono stati tempestivamente impugnati nel termine perentorio di sessanta giorni, la pretesa impositiva in essi contenuta è divenuta definitiva. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di riscossione tributaria, l'omessa impugnazione di un atto prodromico ritualmente notificato preclude la contestazione dei vizi sostanziali ad esso relativi in sede di impugnazione dell'atto successivo, che può essere censurato solo per vizi propri.
Ne consegue che tutte le doglianze di merito relative alla prescrizione dei crediti, alla decadenza del potere esattivo o alla carenza di motivazione delle cartelle devono considerarsi inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando direttamente i titoli esecutivi e non gli atti di riscossione cautelare (fermo e ipoteca) oggi gravati.
Parimenti infondata è l'eccezione riguardante l'omessa notifica dell'avviso di presa in carico per gli accertamenti esecutivi. La natura stessa dell'avviso di accertamento esecutivo, che concentra in un unico atto la funzione di accertamento e di precetto, esclude la necessità di ulteriori notifiche formali di avvisi di mora o cartelle per i medesimi carichi, essendo il contribuente già edotto della pendenza del debito e delle conseguenze dell'inadempimento sin dalla ricezione dell'atto originario.
Infine, con riferimento alla situazione di amministrazione giudiziaria e sequestro che ha interessato la società, la Corte osserva che tale condizione non determina ex se l'estinzione delle obbligazioni tributarie, né l'inesigibilità delle imposte maturate sui beni aziendali, specialmente quando — come nel caso di specie — il compendio è stato restituito ai legittimi proprietari a seguito di revoca della misura. Il contribuente che rientra nel possesso dei beni sequestrati rimane obbligato al pagamento dei tributi dovuti per il periodo del sequestro, atteso che la gestione dell'amministratore giudiziario avviene nell'interesse del soggetto che, all'esito del giudizio, risulterà titolare del patrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata dai resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida per ciascuno degli uffici costituiti (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione) in complessivi
€ 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli oneri di legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Marineo, non costituito.
Palermo 20.01.2026.
Il AT Il Presidente
(IN TE) (ZA Lo MA)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1573/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Marineo - Corso Dei Mille 127 90035 Marineo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240014433771000 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240017768633000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240041100010000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053659555000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240053659656000 TAR.SERV.IDRICO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240061130687000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240092638784000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303B201344/2013 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303B201349/2013 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Marineo - Corso Dei Mille 127 90035 Marineo PA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 539 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500003239000 IMPOSTE VARIE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016342000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.04.2025 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Marineo, depositato in data 30.04.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, “Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025 00016342 000, notificata in data
04.02.2025 nonché avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 296 76 2025
00003239 000 notificata in data 01.04.2025 per un importo complessivo di € 263.186,19.
Il ricorrente, eccepiva la nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 296 80 2025
00016342 000 e della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 296 76 2025 00003239 000 per asserita mancata e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici e conseguente decadenza dalla azione, illegittimità degli avvisi di accertamento esecutivi per asserita mancata notifica degli avvisi di presa in carico, difetto di motivazione ed illegittimità della pretesa impositiva nei confronti del complesso aziendale sequestrato.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva il 5.5.2025 opponendosi al ricorso con produzione documentale dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva. L'Agenzia delle Entrate si costituiva il 20.5.2025 opponendosi al ricorso con produzione documentale.
Il Comune di Marineo, non essendosi costituito in giudizio, risulta contumace.
La Corte in data 20 gennaio 2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, ritiene che il ricorso proposto dalla società contribuente non possa trovare accoglimento, apparendo fondate le eccezioni sollevate dagli uffici resistenti in ordine alla definitività delle pretese tributarie azionate.
In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla regolarità della notificazione degli atti che la ricorrente assume di non aver mai ricevuto. Dalle produzioni documentali offerte dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agente della Riscossione emerge con chiarezza la prova del perfezionamento delle procedure di notifica. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento risalenti all'anno 2013, risulta agli atti che tali provvedimenti non solo furono regolarmente notificati, ma furono anche oggetto di precedenti impugnazioni dinanzi alla giustizia tributaria, conclusesi con sentenze di rigetto e successivi accordi conciliativi dai quali la società è poi decaduta per mancato versamento delle rate. Appare, pertanto, palesemente pretestuosa e contraria al principio di lealtà processuale l'eccezione di omessa notifica formulata in questa sede.
Per quanto concerne le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2024, le ricevute di consegna PEC depositate dai resistenti confermano che la società ne ha avuto piena conoscenza legale in date ampiamente antecedenti alla proposizione del presente ricorso. Poiché tali atti non sono stati tempestivamente impugnati nel termine perentorio di sessanta giorni, la pretesa impositiva in essi contenuta è divenuta definitiva. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tema di riscossione tributaria, l'omessa impugnazione di un atto prodromico ritualmente notificato preclude la contestazione dei vizi sostanziali ad esso relativi in sede di impugnazione dell'atto successivo, che può essere censurato solo per vizi propri.
Ne consegue che tutte le doglianze di merito relative alla prescrizione dei crediti, alla decadenza del potere esattivo o alla carenza di motivazione delle cartelle devono considerarsi inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando direttamente i titoli esecutivi e non gli atti di riscossione cautelare (fermo e ipoteca) oggi gravati.
Parimenti infondata è l'eccezione riguardante l'omessa notifica dell'avviso di presa in carico per gli accertamenti esecutivi. La natura stessa dell'avviso di accertamento esecutivo, che concentra in un unico atto la funzione di accertamento e di precetto, esclude la necessità di ulteriori notifiche formali di avvisi di mora o cartelle per i medesimi carichi, essendo il contribuente già edotto della pendenza del debito e delle conseguenze dell'inadempimento sin dalla ricezione dell'atto originario.
Infine, con riferimento alla situazione di amministrazione giudiziaria e sequestro che ha interessato la società, la Corte osserva che tale condizione non determina ex se l'estinzione delle obbligazioni tributarie, né l'inesigibilità delle imposte maturate sui beni aziendali, specialmente quando — come nel caso di specie — il compendio è stato restituito ai legittimi proprietari a seguito di revoca della misura. Il contribuente che rientra nel possesso dei beni sequestrati rimane obbligato al pagamento dei tributi dovuti per il periodo del sequestro, atteso che la gestione dell'amministratore giudiziario avviene nell'interesse del soggetto che, all'esito del giudizio, risulterà titolare del patrimonio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata dai resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione VII, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida per ciascuno degli uffici costituiti (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione) in complessivi
€ 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli oneri di legge se dovuti. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Marineo, non costituito.
Palermo 20.01.2026.
Il AT Il Presidente
(IN TE) (ZA Lo MA)