Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 629
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per mancata o irregolare notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, sia per gli avvisi di accertamento del 2013, già impugnati e definiti, sia per le cartelle di pagamento del 2024, regolarmente notificate via PEC. La mancata impugnazione tempestiva di tali atti ha reso le pretese tributarie definitive.

  • Rigettato
    Illegittimità degli avvisi di accertamento esecutivi per mancata notifica avvisi di presa in carico

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché la natura dell'avviso di accertamento esecutivo, che unifica accertamento e precetto, esclude la necessità di ulteriori notifiche di avvisi di mora o cartelle, essendo il contribuente già informato del debito.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e illegittimità pretesa impositiva

    Tali doglianze sono state ritenute inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando direttamente i titoli esecutivi e non gli atti di riscossione cautelare (fermo e ipoteca). La pretesa impositiva è divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Nullità per mancata o irregolare notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, sia per gli avvisi di accertamento del 2013, già impugnati e definiti, sia per le cartelle di pagamento del 2024, regolarmente notificate via PEC. La mancata impugnazione tempestiva di tali atti ha reso le pretese tributarie definitive.

  • Rigettato
    Illegittimità degli avvisi di accertamento esecutivi per mancata notifica avvisi di presa in carico

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché la natura dell'avviso di accertamento esecutivo, che unifica accertamento e precetto, esclude la necessità di ulteriori notifiche di avvisi di mora o cartelle, essendo il contribuente già informato del debito.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e illegittimità pretesa impositiva

    Tali doglianze sono state ritenute inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando direttamente i titoli esecutivi e non gli atti di riscossione cautelare (fermo e ipoteca). La pretesa impositiva è divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Nullità per mancata o irregolare notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, sia per gli avvisi di accertamento del 2013, già impugnati e definiti, sia per le cartelle di pagamento del 2024, regolarmente notificate via PEC. La mancata impugnazione tempestiva di tali atti ha reso le pretese tributarie definitive.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e illegittimità pretesa impositiva

    Tali doglianze sono state ritenute inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere sollevate impugnando direttamente le cartelle di pagamento e non gli atti di riscossione cautelare (fermo e ipoteca). La pretesa impositiva è divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva delle cartelle.

  • Rigettato
    Regolarità notifica e definitività degli atti

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento del 2013 furono regolarmente notificati e furono oggetto di precedenti impugnazioni concluse con rigetto e accordi conciliativi decaduti per mancato pagamento. L'eccezione di omessa notifica è ritenuta pretestuosa.

  • Rigettato
    Natura dell'avviso di accertamento esecutivo

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché la natura dell'avviso di accertamento esecutivo, che unifica accertamento e precetto, esclude la necessità di ulteriori notifiche di avvisi di mora o cartelle, essendo il contribuente già informato del debito.

  • Rigettato
    Definitività della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva degli atti prodromici, la cui notifica è stata provata dagli uffici resistenti.

  • Rigettato
    Definitività della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva degli atti prodromici, la cui notifica è stata provata dagli uffici resistenti.

  • Rigettato
    Definitività della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva degli atti prodromici, la cui notifica è stata provata dagli uffici resistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 629
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 629
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo