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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa AN ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2063 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRAGROSSA Parte_1
29/D CEFALU' presso lo studio dell'avv. BARRANCO ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA RIVA DI RENO 4 BOLOGNA, presso CP_1 lo studio dell'avv. DI NUZZO MICHELE che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: contratti e obbligazioni varie.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la società , con sede in CP_1
San Pietro in Casale (BO), onde sentir ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di compravendita traslativo del Terreno sito in Castelbuono nella Contrada
“Marcatagliastro” censito al catasto terreni di Castelbuono al foglio 5, particella
301, e del Fabbricato sito in Castelbuono nella Contrada “Marcatagliastro” censito al catasto fabbricati di Castelbuono al foglio 5, particella 302, piano T, categoria
C/2, classe V, a rogito del notaio , stipulato tra Sig. Persona_1 Per_2 nella qualità di procuratore speciale dell'attore ed il Sig. n.q. Parte_2 di procuratore generale di , per mancata prestazione di valida CP_1
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile fideiussione e mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; nonché al fine di ottenere la declaratoria di nullità della procura speciale e il verbale di asseverazione meglio indicati in atti;
con conseguente ri-trasferimento della titolarità degli Immobili oggetto del contratto in capo all'attore
Allegava nei fatti l'attore che – in adesione ad una proposta ricevuta per mezzo di tale si era obbligato a conferire una procura Persona_3 speciale a vendere gli immobili di sua proprietà ad un tale , Persona_4 il quale avrebbe venduto il terreno ed il fabbricato alla società ad un CP_1 prezzo non inferiore a 50.000; prezzo che la società avrebbe dovuto corrispondere al promissario acquirente entro sei mesi dall'atto di vendita a mezzo di assegno bancario o assegno circolare, dietro attivazione di una polizza fideiussoria omnibus a garanzia del credito, entro 15 giorni dal contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto.
Pertanto, in data 22 marzo 2019 presso il Notaio Persona_5
l'attore rilasciava la detta procura speciale a vendere al AN.
In virtù della procura rilasciata, il cedeva gli immobili alla società Per_2 convenuta con atto del 21 giugno 2019, in Notaio in Palermo (rep. Persona_1
N. 112505 - Raccolta n. 21375) registrato in Palermo lo 11 luglio 2019 al n" 3129
e trascritto il 14 gennaio 2020 al n. 1759/1275, per il prezzo di 50.000,00 euro, concedendo all'acquirente termine per rilascio della fideiussione e per il pagamento del prezzo.
Tuttavia, la società non provvedeva a rilasciare detta fideiussione al venditore, CP_1 limitandosi a consegnare solo una copia informe della cennata garanzia in data 2 settembre 2019 con durata sino al 2 marzo 2020 (v. doc. 5 allegato all'atto di citazione), rilasciata dalla Società Italiana Confidi, non abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
Fallimentare di Roma in data 25.9.2019; la società acquirente inoltre non corrispondeva il prezzo pattuito.
Tali circostanze inducevano l'attore a sporgere il Parte_1
29.10.2019 querela per truffa, presso il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Termini Imerese, nei confronti dei soggetti che presero parte alla vicenda, avendo ricevuto anche un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni inerente il verbale di asseveramento, emesso dall'Agenzia delle entrate.
Allegava fra l'altro l'attore che, il 28.11.2019 a seguito di ispezione ipotecaria era stato acclarato l'avvenuto conferimento degli immobili per cui è causa, da
[...]
a CP_1 Controparte_2
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Dopo svariati tentativi di notifica dell'atto introduttivo alla società convenuta- presso la sede sociale, ove la società medesima era risultata irreperibile e presso l'amministratore pro tempore (cittadina ucraina residente in [...], risultata sconosciuta all'indirizzo di residenza bulgaro), veniva effettuata la notifica a sensi dell'art. 143 c.p.c.
Evocata in giudizio si costitutiva tardivamente solo in data CP_1
24.4.2025, dichiarando sostanzialmente di aderire alle domande attrici e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ritenere e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'atto oggetto della presente controversia e, per l'effetto, Con integrale compensazione delle spese di giudizio.. annullare il contratto di compravendita de quo”.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 18.3.2025 la parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti, venendo al merito della vicenda, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento il contratto viene qualificato nullo dall'art 1418 c.c. in tre ipotesi: a) per un difetto strutturale, ossia quando manchi o vi sia una grave anomalia anche di uno soltanto degli elementi costitutivi (art 1325 c.c.); b) quando sia contrario a norme imperative;
c) quando la nullità è specificamente comminata dal legislatore (ad esempio, il caso dei patti successori, piuttosto che del patto commissorio).
Come anticipato in punto di fatto, parte attrice ha proposto una domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso nei termini sopra specificati, allegando però a fondamento della stessa il grave inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata stipulazione di una valida polizza fideiussoria e nel mancato pagamento del prezzo di compravendita.
In altri termini, l'attore fonda la domanda di nullità non già su un elemento strutturale del contratto (ai sensi dell'art. 1418 e 1325 c.c.), ma su un elemento disfunzionale nell'esecuzione dello stesso (inadempimento dell'acquirente), chiedendo la declaratoria di nullità (e/o inefficacia) del negozio e degli atti connessi e consequenziali (fra cui la procura speciale rilasciata al sig. al CP_3 Per_2
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile e del verbale di asseverazione), anziché la risoluzione medesimo per grave inadempimento della controparte.
Nel corso del giudizio, poi, l'attore ha depositato documentazione sopravvenuta, tra cui: la cancellazione dal registro delle imprese disposta dal
Tribunale di Bologna, con provvedimento dell'11.09.2021, per violazione dell'art. 3,
c. 2, lett. e), del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985; il verbale dell'udienza preliminare del 9.10.2024 contenente la costituzione di parte civile dell'attore nonché decreto che dispone il giudizio degli imputati Parte_2
e per le fattispecie delittuose di cui dall'art. 416
[...] Persona_4
c.p., dall'artt. 61 n. 7, 110, 640 c.p..
Dal canto suo la società convenuta, tardivamente costituitasi, si è limitata ad aderire alle domande attoree, non contestando la ricostruzione fattuale dell'atto introduttivo, chiedendo anch'essa la declaratoria di nullità del contratto.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda parte attrice non possa trovare accoglimento.
Ciò dal momento che la stessa, come già anticipato, oltra ad essere del tutto genericamente formulata nel petitum (non riconducendo l'attore la nullità ad alcuna delle ipotesi elencate dall' 1418 c.c.), risulta non sostenuta da idonea causa petendi, in quanto l'attore fonda la richiesta sulla violazione di una regola di condotta della controparte contrattuale (inadempimento) che peraltro – a detta dello stesso attore- avrebbe giustificato la risoluzione di diritto dello stesso.
Neppure valgono a fondare una pronuncia ex officio di nullità del contratto i documenti sopravvenuti (ed in particolare il decreto che dispone il giudizio), che seppure indurrebbero a sostenere la dubbia legittimità dell'intera operazione economica, non valgono a dimostrare di per sé soli la sussistenza di un reato- contratto.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che “è consolidato l'orientamento secondo cui il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.), ma solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non è nullo, nè tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (così, da ultimo, Cass. n. 18930/2016,
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile vedi anche Cass. n. 7468/2011)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell'accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito)].
Neanche la adesione della convenuta alle domande dell'attore mediante costituzione tardiva giustificherebbe una pronuncia di nullità del contratto, la quale presuppone comunque un accertamento che non può essere sostituito dal mero accordo delle parti, potendo semmai le stesse convenire di risolvere il contratto per mutuo dissenso.
Va, infine, osservato che, l'attrice non si duole dell'eccesso dal mandato addebitabile al procuratore speciale dell'attrice, tale , Persona_4 intervenuto nel contratto di compravendita, nonostante quanto allegato in libello introduttivo: la stipulazione di una vendita definitiva con pagamento del corrispettivo differito a sei mesi dalla stipula;
la garanzia fideiussoria- che avrebbe dovuto essere rimessa ad un soggetto abilitato in relazione alla tipologia del contratto- affidata alla società Cooperativa CONFIDI, inabilitata a rilasciare garanzia, che di lì a poco cadrà in fallimento.
Tali circostanze di fatto, invero, non sostengono l'azione di nullità del contratto proposta in via principale dall'attore, bensì un'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1398 c.c., domanda – tuttavia – in concreto non proposta e non desumibile in via interpretativa dalle istanze di merito attoree.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, che l'azione proposta dall'attrice risulta infondata e va integralmente rigettata.
3.Spese di lite.
Siffatte considerazioni, l'ampia autonomia del percorso motivazionale della presente decisione e la formale adesione della convenuta alle domande attoree, inducono alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN ND, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di . CP_1 CP_1
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/12/2025
Il Giudice
AN ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa AN ND in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa AN ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2063 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA PIETRAGROSSA Parte_1
29/D CEFALU' presso lo studio dell'avv. BARRANCO ROSARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA RIVA DI RENO 4 BOLOGNA, presso CP_1 lo studio dell'avv. DI NUZZO MICHELE che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: contratti e obbligazioni varie.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la società , con sede in CP_1
San Pietro in Casale (BO), onde sentir ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace il contratto di compravendita traslativo del Terreno sito in Castelbuono nella Contrada
“Marcatagliastro” censito al catasto terreni di Castelbuono al foglio 5, particella
301, e del Fabbricato sito in Castelbuono nella Contrada “Marcatagliastro” censito al catasto fabbricati di Castelbuono al foglio 5, particella 302, piano T, categoria
C/2, classe V, a rogito del notaio , stipulato tra Sig. Persona_1 Per_2 nella qualità di procuratore speciale dell'attore ed il Sig. n.q. Parte_2 di procuratore generale di , per mancata prestazione di valida CP_1
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile fideiussione e mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente; nonché al fine di ottenere la declaratoria di nullità della procura speciale e il verbale di asseverazione meglio indicati in atti;
con conseguente ri-trasferimento della titolarità degli Immobili oggetto del contratto in capo all'attore
Allegava nei fatti l'attore che – in adesione ad una proposta ricevuta per mezzo di tale si era obbligato a conferire una procura Persona_3 speciale a vendere gli immobili di sua proprietà ad un tale , Persona_4 il quale avrebbe venduto il terreno ed il fabbricato alla società ad un CP_1 prezzo non inferiore a 50.000; prezzo che la società avrebbe dovuto corrispondere al promissario acquirente entro sei mesi dall'atto di vendita a mezzo di assegno bancario o assegno circolare, dietro attivazione di una polizza fideiussoria omnibus a garanzia del credito, entro 15 giorni dal contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto.
Pertanto, in data 22 marzo 2019 presso il Notaio Persona_5
l'attore rilasciava la detta procura speciale a vendere al AN.
In virtù della procura rilasciata, il cedeva gli immobili alla società Per_2 convenuta con atto del 21 giugno 2019, in Notaio in Palermo (rep. Persona_1
N. 112505 - Raccolta n. 21375) registrato in Palermo lo 11 luglio 2019 al n" 3129
e trascritto il 14 gennaio 2020 al n. 1759/1275, per il prezzo di 50.000,00 euro, concedendo all'acquirente termine per rilascio della fideiussione e per il pagamento del prezzo.
Tuttavia, la società non provvedeva a rilasciare detta fideiussione al venditore, CP_1 limitandosi a consegnare solo una copia informe della cennata garanzia in data 2 settembre 2019 con durata sino al 2 marzo 2020 (v. doc. 5 allegato all'atto di citazione), rilasciata dalla Società Italiana Confidi, non abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale
Fallimentare di Roma in data 25.9.2019; la società acquirente inoltre non corrispondeva il prezzo pattuito.
Tali circostanze inducevano l'attore a sporgere il Parte_1
29.10.2019 querela per truffa, presso il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Termini Imerese, nei confronti dei soggetti che presero parte alla vicenda, avendo ricevuto anche un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni inerente il verbale di asseveramento, emesso dall'Agenzia delle entrate.
Allegava fra l'altro l'attore che, il 28.11.2019 a seguito di ispezione ipotecaria era stato acclarato l'avvenuto conferimento degli immobili per cui è causa, da
[...]
a CP_1 Controparte_2
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Dopo svariati tentativi di notifica dell'atto introduttivo alla società convenuta- presso la sede sociale, ove la società medesima era risultata irreperibile e presso l'amministratore pro tempore (cittadina ucraina residente in [...], risultata sconosciuta all'indirizzo di residenza bulgaro), veniva effettuata la notifica a sensi dell'art. 143 c.p.c.
Evocata in giudizio si costitutiva tardivamente solo in data CP_1
24.4.2025, dichiarando sostanzialmente di aderire alle domande attrici e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ritenere e dichiarare la nullità radicale ed insanabile dell'atto oggetto della presente controversia e, per l'effetto, Con integrale compensazione delle spese di giudizio.. annullare il contratto di compravendita de quo”.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 18.3.2025 la parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti, venendo al merito della vicenda, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento il contratto viene qualificato nullo dall'art 1418 c.c. in tre ipotesi: a) per un difetto strutturale, ossia quando manchi o vi sia una grave anomalia anche di uno soltanto degli elementi costitutivi (art 1325 c.c.); b) quando sia contrario a norme imperative;
c) quando la nullità è specificamente comminata dal legislatore (ad esempio, il caso dei patti successori, piuttosto che del patto commissorio).
Come anticipato in punto di fatto, parte attrice ha proposto una domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità del contratto di compravendita concluso nei termini sopra specificati, allegando però a fondamento della stessa il grave inadempimento della società convenuta, consistente nella mancata stipulazione di una valida polizza fideiussoria e nel mancato pagamento del prezzo di compravendita.
In altri termini, l'attore fonda la domanda di nullità non già su un elemento strutturale del contratto (ai sensi dell'art. 1418 e 1325 c.c.), ma su un elemento disfunzionale nell'esecuzione dello stesso (inadempimento dell'acquirente), chiedendo la declaratoria di nullità (e/o inefficacia) del negozio e degli atti connessi e consequenziali (fra cui la procura speciale rilasciata al sig. al CP_3 Per_2
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile e del verbale di asseverazione), anziché la risoluzione medesimo per grave inadempimento della controparte.
Nel corso del giudizio, poi, l'attore ha depositato documentazione sopravvenuta, tra cui: la cancellazione dal registro delle imprese disposta dal
Tribunale di Bologna, con provvedimento dell'11.09.2021, per violazione dell'art. 3,
c. 2, lett. e), del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985; il verbale dell'udienza preliminare del 9.10.2024 contenente la costituzione di parte civile dell'attore nonché decreto che dispone il giudizio degli imputati Parte_2
e per le fattispecie delittuose di cui dall'art. 416
[...] Persona_4
c.p., dall'artt. 61 n. 7, 110, 640 c.p..
Dal canto suo la società convenuta, tardivamente costituitasi, si è limitata ad aderire alle domande attoree, non contestando la ricostruzione fattuale dell'atto introduttivo, chiedendo anch'essa la declaratoria di nullità del contratto.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda parte attrice non possa trovare accoglimento.
Ciò dal momento che la stessa, come già anticipato, oltra ad essere del tutto genericamente formulata nel petitum (non riconducendo l'attore la nullità ad alcuna delle ipotesi elencate dall' 1418 c.c.), risulta non sostenuta da idonea causa petendi, in quanto l'attore fonda la richiesta sulla violazione di una regola di condotta della controparte contrattuale (inadempimento) che peraltro – a detta dello stesso attore- avrebbe giustificato la risoluzione di diritto dello stesso.
Neppure valgono a fondare una pronuncia ex officio di nullità del contratto i documenti sopravvenuti (ed in particolare il decreto che dispone il giudizio), che seppure indurrebbero a sostenere la dubbia legittimità dell'intera operazione economica, non valgono a dimostrare di per sé soli la sussistenza di un reato- contratto.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che “è consolidato l'orientamento secondo cui il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.), ma solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non è nullo, nè tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (così, da ultimo, Cass. n. 18930/2016,
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile vedi anche Cass. n. 7468/2011)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell'accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito)].
Neanche la adesione della convenuta alle domande dell'attore mediante costituzione tardiva giustificherebbe una pronuncia di nullità del contratto, la quale presuppone comunque un accertamento che non può essere sostituito dal mero accordo delle parti, potendo semmai le stesse convenire di risolvere il contratto per mutuo dissenso.
Va, infine, osservato che, l'attrice non si duole dell'eccesso dal mandato addebitabile al procuratore speciale dell'attrice, tale , Persona_4 intervenuto nel contratto di compravendita, nonostante quanto allegato in libello introduttivo: la stipulazione di una vendita definitiva con pagamento del corrispettivo differito a sei mesi dalla stipula;
la garanzia fideiussoria- che avrebbe dovuto essere rimessa ad un soggetto abilitato in relazione alla tipologia del contratto- affidata alla società Cooperativa CONFIDI, inabilitata a rilasciare garanzia, che di lì a poco cadrà in fallimento.
Tali circostanze di fatto, invero, non sostengono l'azione di nullità del contratto proposta in via principale dall'attore, bensì un'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1398 c.c., domanda – tuttavia – in concreto non proposta e non desumibile in via interpretativa dalle istanze di merito attoree.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, che l'azione proposta dall'attrice risulta infondata e va integralmente rigettata.
3.Spese di lite.
Siffatte considerazioni, l'ampia autonomia del percorso motivazionale della presente decisione e la formale adesione della convenuta alle domande attoree, inducono alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN ND, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di . CP_1 CP_1
-compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 09/12/2025
Il Giudice
AN ND
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa AN ND in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile