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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 3628/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5450/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolina Gentile e Rosanna Parte_1
Mascolo
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1
Manfredonia
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del
10/12/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. n. 5450/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore al fine di ottenere la riforma parziale di detta sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva riconosciuto all'appellante il risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà Peugeot 107 tg.to ED661HB in seguito ai fatti di causa. Difatti il Giudice di prime cure, in accoglimento parziale della domanda proposta dal sig. , aveva condannato Parte_1
l' al solo risarcimento delle lesioni personali patite da esso Controparte_1 attore, liquidato in euro 2.823,54, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, oltre il rimborso spese processuali, ritenendo invece non provato il danno subito dal suo veicolo.
Per tale motivo chiedeva di riformare parzialmente la sentenza impugnata aggiungendo alla condanna al risarcimento del danno già pronunciata, anche la condanna dell'appellata al risarcimento del danno subito dal veicolo di sua proprietà in seguito all'evento oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che non conteneva le indicazioni previste per legge e ritenendo comunque l'appello infondato nel merito, avendo il giudice di prime cure motivato esaurientemente le ragioni per le quali non aveva ritenuto provato il danno materiale all'autovettura dell'appellante, avendo l prodotto solo Parte_1 un preventivo di spesa. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate, i motivi e la ulteriore domanda che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione. L'appellante ha dedotto correttamente l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'estensore della pronuncia ritiene che “ In merito al danno riportato dal veicolo attoreo esso risulta genericamente descritto dal teste … non risulta in alcun modo comprovata l'entità del danno, né la sua riconducibilità all'evento di cui è causa. Pertanto il danno subito dal veicolo attoreo, in base agli elementi di prova raccolti, non può ritenersi provato.”
In effetti il Giudice di Pace erra nella valutazione delle prove acquisite in giudizio, in quanto, in riferimento ai danni riportati dal veicolo, il teste ebbe a Testimone_1 dichiarare che un pezzo di legno sobbalzò contro il veicolo attoreo danneggiandolo al parabrezza, al cofano, al paraurti e al tettuccio. Né il giudice di primo grado ha tenuto in debito conto la relazione di intervento, versata in atti, redatta dal personale della convenuta società , che, a seguito della segnalazione dell'evento dannoso, riferì di essersi CP_1 portata sui luoghi attestando ulteriormente alla voce “Danni riscontrabili e localizzazione degli stessi” i danni subiti dal veicolo dell' , descritti: “parabrezza anteriore Parte_1 sfondato, tettuccio, cofano, paraurti”. Inoltre il giudice di prime cure errava anche in ordine alla prova dell'entità del danno, giacché l'attore aveva prodotto la fattura di riparazione versata in atti quietanzata, limitandosi alla disamina del solo preventivo di spesa. Risulta, infatti, a verbale dell'udienza del 23.09. 2014, che il difensore dell'attore ebbe a depositare la fattura nr. 18 del 18.06.2014 della OZ PE di G. PE & C. s.a.s. recante la dicitura “pagato” con tanto di firma per quietanza.
La fattura di riparazione depositata in atti, completa di regolare attestazione di pagamento, risulta decisiva sotto un duplice aspetto in quanto da un lato conferma che la riparazione ha effettivamente riguardato quelle parti del veicolo indicate come danneggiate sia dal teste che dal personale della società appellata e da un altro lato dimostra l'entità Tes_1 monetaria del danno patrimoniale emergente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore del giudizio di appello tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accoglie totalmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante anche della ulteriore somma di euro 1.123,44 dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà tg.to ED661HB, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(31.07.2013) fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995. 2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nocera Inferiore, 19/03/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo