CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1145/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1145/2023 R.G. promossa
d a
Parte_1
OGGETTO:
(C.F. , in persona della legale
[...] P.IVA_1
Altri contratti atipici rappresentante con sede in Piadena, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Mauro Nicoli del foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalmaggiore via Cairoli n. 36, giusta delega in atti;
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 4 (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Giulio Rossetto del foro di Perugia, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 637/2023 del Tribunale Cremona
pubblicata in data 7.11.2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29.01.20211, Parte_1
e in concordato preventivo conveniva in giudizio
[...]
innanzi al Tribunale di Cremona per sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento del danno, esposto in € 1.900.000 oltre i.v.a., o nella diversa somma stimata di giustizia, in relazione ad un dedotto inadempimento relativo ad una proposta di acquisto di un compendio immobiliare sito in Piadena.
resisteva e il Tribunale adito, con la gravata Controparte_2
sentenza n. 637/2023, accertato il verificarsi della condizione risolutiva eccepita da parte convenuta, dichiarava essere cessata l'efficacia dell'offerta vincolante oggetto della lite;
respingeva le reciproche domande risarcitorie con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2023,
[...]
impugnava la sentenza;
il consigliere istruttore disponeva Parte_1
pagina 2 di 4 un supplemento istruttorio sui capitoli di prova dedotti in citazione in appello, delegato al Tribunale di Cremona, e quindi fissava udienza ex art. 352 c.p.c. al 19.11.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 5.09.2025 parte appellante depositava atto di rinuncia agli atti accettato da parte appellata con integrale compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto accordo tra e parti.
I procuratori delle parti chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
L'art. 306 codice di rito così testualmente dispone: “Il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle
parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … “.
Nel caso di specie, i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, si sono scambiate rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione debitamente notificati.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
pagina 3 di 4 dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 9.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1145/2023 R.G. promossa
d a
Parte_1
OGGETTO:
(C.F. , in persona della legale
[...] P.IVA_1
Altri contratti atipici rappresentante con sede in Piadena, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Mauro Nicoli del foro di Cremona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalmaggiore via Cairoli n. 36, giusta delega in atti;
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 4 (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Giulio Rossetto del foro di Perugia, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 637/2023 del Tribunale Cremona
pubblicata in data 7.11.2023.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29.01.20211, Parte_1
e in concordato preventivo conveniva in giudizio
[...]
innanzi al Tribunale di Cremona per sentirla Controparte_2
condannare al risarcimento del danno, esposto in € 1.900.000 oltre i.v.a., o nella diversa somma stimata di giustizia, in relazione ad un dedotto inadempimento relativo ad una proposta di acquisto di un compendio immobiliare sito in Piadena.
resisteva e il Tribunale adito, con la gravata Controparte_2
sentenza n. 637/2023, accertato il verificarsi della condizione risolutiva eccepita da parte convenuta, dichiarava essere cessata l'efficacia dell'offerta vincolante oggetto della lite;
respingeva le reciproche domande risarcitorie con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2023,
[...]
impugnava la sentenza;
il consigliere istruttore disponeva Parte_1
pagina 2 di 4 un supplemento istruttorio sui capitoli di prova dedotti in citazione in appello, delegato al Tribunale di Cremona, e quindi fissava udienza ex art. 352 c.p.c. al 19.11.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 5.09.2025 parte appellante depositava atto di rinuncia agli atti accettato da parte appellata con integrale compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto accordo tra e parti.
I procuratori delle parti chiedevano che venisse dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
L'art. 306 codice di rito così testualmente dispone: “Il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle
parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Le
dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro
procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono
regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … “.
Nel caso di specie, i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, si sono scambiate rispettivamente le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione debitamente notificati.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
pagina 3 di 4 dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 9.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4