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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2094 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, ( ) Parte_2 C.F._1 ed ( ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._2 dall'avv. Leonarda Siliato come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Angiolini e dall'avv. Sergio Vacirca come da procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 1541/2021.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in riforma parziale della sentenza n. 1541/2021 resa inter partes dal Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
riformare la sentenza laddove ritiene violato il requisito della verità e riconoscere, per l'effetto, la legittimità dell'articolo del 10 ottobre 2013 e la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
riformare la sentenza laddove ritiene sussistente il danno non patrimoniale, in quanto non dovuto né provato , riformare la sentenza rispetto al quantum debeatur;
per l'effetto, condannare l'appellato, in caso di accoglimento (totale o parziale) del presente appello, alla restituzione (totale o parziale), in favore degli odierni appellanti, delle somme versate in adempimento della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Si chiede piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, con espressa riproposizione di tutte le domande ed eccezioni non accolte ex art. 346 c.p.c.: 1. in via principale, respingere l'impugnazione avversaria e confermare la sentenza di primo grado;
2. in via subordinata, per l'ipotesi di anche solo parziale accoglimento dell'impugnazione principale, in accoglimento dell'impugnazione incidentale condizionata, riformare, in parte qua, la sentenza di primo grado e conseguentemente: - accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i danni non patrimoniali cagionati al prof. dalla lesione dei suoi diritti della CP_1 personalità e del diritto alla protezione dei dati personali;
e per l'effetto, - condannare i convenuti in solido a risarcire al prof. i danni non CP_1 patrimoniali cagionati per l'importo da determinarsi secondo giustizia, anche secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali dalla data della domanda a quella dell'effettivo saldo e rivalutazione monetaria;
- disporre la pubblicità della decisione mediante inserzione per estratto in uno o più giornali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 c.p.c.; 3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno proposto appello contro la sentenza di condanna (nelle rispettive qualità di società editrice, direttore responsabile ed autrice dell'articolo) al pagamento in via solidale della somma di euro 15.000,00, quale risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa (oltre euro 1.500,00 a carico della sola
, quale riparazione ex art.12 legge 47/1948). Parte_3
1. Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la pronuncia di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto “che l'articolo pubblicato in data 10 ottobre 2013 sull'edizione del quotidiano Il Messaggero, a firma della giornalista dott.ssa Pt_3
2 ed intitolato “L'auto del sindaco nel parcheggio dei senatori” è Parte_3 diffamatorio in quanto riportante circostanze non veritiere come emerge dalla stessa prospettazione di entrambe le parti e dalla documentazione depositata, in quanto lascia intendere che l'allora Sindaco, indifferente al contenuto della delibera del Presidente del Senato Grasso, parcheggiasse abitualmente la propria autovettura, per finalità estranee all'esercizio della sua funzione istituzionale, in un'area di sosta riservata ai membri del Senato ed in mancanza di qualsiasi valido titolo. Dunque questione assorbente è la circostanza per la quale la notizia offerta ai lettori è storicamente inveritiera in quanto, come dimostrato in atti, l'attore era stato autorizzato a parcheggiare la sua auto all'interno del parcheggio riservato del
a seguito della nota del Prefetto di Roma. Dalla connotazione della notizia CP_2 deve escludersi la possibilità di qualsivoglia richiamo sia al diritto di critica che quello di cronaca che come è noto hanno come ineludibile presupposto la verità o almeno la verosimiglianza e/o l'attendibilità della notizia medesima”. Secondo gli impugnanti: a) la pubblicazione costituisce esercizio del diritto di critica rispetto al quale, diversamente dalla cronaca, è sufficiente il “nucleo di verità della notizia”; tale verità è nella specie incontroversa, rispetto al fatto in sé della stabile presenza della vettura del sindaco nell'area di parcheggio invece destinata ai senatori (oltre tutto oltre il limite di orario consentito, di apertura degli uffici); la decisione è quindi erronea nell'attribuire rilievo decisivo, ai fini della connotazione diffamatoria dell'articolo, all'omessa indicazione dello speciale permesso di sosta rilasciato al
Marino, quale giustificazione che è irrilevante e non muta l'anomalia oggetto di critica (comprovata dal dibattito pubblico ed istituzionale che ne è seguito); b) per altro verso, non risulta neppure documentata la data di rilascio del permesso, quale onere probatorio che incombeva sulla controparte.
In sostanziale conformità alle difese dell'appellato, il motivo risulta infondato e va respinto.
a. Il giudice di prime cure ha evidenziato che: 1) sia il diritto di critica che quello di cronaca “hanno come ineludibile presupposto la verità o almeno la verosimiglianza e/o l'attendibilità della notizia medesima”; 2) la notizia in
3 questione, per contro, difetta del presupposto della verità in quanto “il giornalista ha taciuto altri fatti decisivi nell'economia della narrazione e, segnatamente,
l'esistenza del permesso di parcheggio rilasciato in favore del predetto, il che ha comportato il travisamento dei fatti”; 3) in tal modo, infatti, “lascia intendere che
l'allora Sindaco, indifferente al contenuto della delibera del Presidente del Senato
Grasso, parcheggiasse abitualmente la propria autovettura, per finalità estranee all'esercizio della sua funzione istituzionale, in un'area di sosta riservata ai membri del Senato ed in mancanza di qualsiasi valido titolo” (v. sentenza impugnata).
Tale pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui pure
“l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria” (v. Cass. 36530/2023).
L'articolo, d'altro canto, contiene in primo luogo una “notizia”, che è però carente di un fatto decisivo nell'economia della narrazione e che pertanto non può ritenersi conforme al principio di verità.
Nella pubblicazione, infatti, non viene riportato che la vettura stazionava legittimamente nel parcheggio c.d. “dei senatori”, in base al permesso rilasciato dalla Prefettura (a seguito dei pregressi danneggiamenti): tale incompletezza di informazione risulta decisiva poiché, stravolgendo i fatti, induce il lettore a ritenere che il abusasse della sua qualità di sindaco per parcheggiare nell'area di CP_1 sosta ad altri riservata (quale situazione del tutto differente dallo stazionamento in presenza del titolo, quand'anche astrattamente criticabile).
Come osservato dall'appellato, peraltro, tale conclusione è avvalorata dall'allusione all'esito negativo delle verifiche compiute sul contrassegno della vettura (… “il permesso del Senato che consente l'accesso a quel tratto di strada prevede che lo stesso numero sia riportato anche sul tagliando ZTL della vettura in questione. E questo dettaglio sembra non coincidere sul tagliando del sindaco”);
“l'errore in cui è incorso il giornalista”, pertanto, è stato proprio “frutto di un superficiale accertamento dei fatti” (v. sentenza impugnata), come d'altro canto è inferibile dalla successiva pubblicazione, da parte dello stesso quotidiano, della notizia relativa all'esistenza del permesso di sosta.
4 In tale contesto, dunque, mentre “gli altri articoli indicati nell'atto di citazione” costituiscono “espressione del legittimo esercizio del diritto di critica in quanto contenenti critiche in relazione alla legittimità del rilascio del permesso di parcheggio in favore dell'allora Sindaco ”, quello in questione “è CP_1 diffamatorio in quanto riportante circostanze non veritiere come emerge dalla stessa prospettazione di entrambe le parti e dalla documentazione depositata (…)”.
b. Tale precisazione evidenzia che l'esistenza del permesso, già all'epoca della pubblicazione dell'articolo, è stato ritenuto fatto incontroverso fra le parti: appare quindi inammissibile la censura avanzata dagli appellanti sul piano della carenza probatoria;
d'altro canto, come pure eccepito dall'appellato: a) dall'esame degli atti processuali di primo grado, tale contestazione non risulta mai prima proposta;
b) la prova della verità della notizia (nel senso della sua completezza rispetto agli elementi decisivi) è a carico del giornalista;
c) il rilascio del permesso, prima dell'articolo in questione, è inferibile dalle successive pubblicazioni dello stesso quotidiano (che riguardano la diversa questione della legittimità di tale autorizzazione).
2. Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui viene affermato che “le allegazioni indicate nell'atto introduttivo (danno da perdita di immagine e di reputazione)” non sono “accompagnate da specifici elementi di valutazione che consentano di valutare le ripercussioni nell'ambiente di lavoro effettivamente subite (non essendo state provate conseguenze sull'attività lavorativa o relazionali del ricorrente)” e, non di meno, che “le circostanze di fatto allegate dall'attore” sono “argomenti di prova sufficienti a far presumere che il comportamento, giudicato illecito per mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla verità del fatto, dei convenuti sia stato lesivo del diritto fondamentale dell'attore alla reputazione ed abbia cagionato un danno non patrimoniale”.
Secondo gli impugnanti tale decisione: a) è contraddittoria nel ritenere la prova del danno pur in assenza di sufficienti allegazioni;
b) non è conforme al principio secondo cui è risarcibile soltanto il pregiudizio effettivo, non essendo configurabile il danno in re ipsa; c) non tiene neppure conto, agli effetti di cui all'art. 1227, II
5 comma c.c., che il danneggiato non si è avvalso della richiesta di rettifica ex. art. 8 legge sulla stampa.
Anche tali doglianze risultano infondate.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “le allegazioni indicate nell'atto introduttivo (danno da perdita di immagine e di reputazione)” possono comunque essere valutate “secondo l'id quod plerumque accidit”, quali “argomenti di prova sufficienti a far presumere che il comportamento, giudicato illecito per mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla verità del fatto, dei convenuti sia stato lesivo del diritto fondamentale dell'attore alla reputazione ed abbia cagionato un danno non patrimoniale”.
La decisione, pertanto, appare intrinsecamente coerente nel ritenere la sussistenza di sufficienti elementi presuntivi per la prova del danno che, d'altro canto, non sono oggetto di specifica critica da parte degli appellanti;
tale danno, sotto altro profilo, è liquidato “con criterio equitativo”, tenendo conto di fatti specifici e cioè “della notorietà del danneggiato e della qualità e diffusione della testata e valutando come elementi per la limitazione del danno la presenza di una sola frase riferita all'attore nel contesto di un lungo articolo”, nonché “della gravità del fatto nel contesto sociale evidenziato, dell'elemento soggettivo colposo, valutata la diffusione del quotidiano, la qualità della parte lesa” (v. sentenza impugnata): i criteri seguiti, pertanto, sono espressamente enunciati, risultando congrui rispetto al caso concreto e conformi ai dati di comune esperienza (cfr. Cass. 13153/2017).
In conformità alle difese dell'appellato, infine, va rilevata l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione che gli appellanti stessi riconducono, quale aggravamento del danno che non è stato causato dal danneggiato, alla fattispecie di cui all'art. 1227, II comma c.c. (Cass. 19218/2018).
In conclusione, l'appello va integralmente respinto, restando assorbito l'appello incidentale del (espressamente condizionato all'eventuale CP_1 accoglimento del gravame) in relazione all'omessa motivazione in ordine al rigetto
(implicito) della domanda risarcitoria per la lesione del diritto alla protezione dei dati personali.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, ed nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di , contro la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 1541/2021, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna ed , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido, alla refusione delle spese in favore di , che Controparte_1 liquida complessivamente in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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