TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 899/24 r.g. ed avviato con ricorso depositato in data 16.09.2024 da
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] a Celano, elettivamente domiciliata a Luco dei Marsi (AQ) in viale
Regina Elena 11, presso lo studio dell'avv. Paolo Palma (cod. fisc. ), del Foro C.F._2
di Avezzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(CF. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...] elettivamente domiciliato in Celano (AQ), Via Dell'Aia n. 11, presso lo studio dell'Avv. TO Stornelli (C.F. ) giusta procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 19.12.2024):
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritualmente notificato in data 8.11.2024, la Sig.ra deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 il sig. in Avezzano (AQ) l'11/10/2003, ha adito l'intestato tribunale, chiedendo Controparte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: affido della figlia minore ad entrambi i coniugi, secondo le regole dell'affido condiviso, con collocamento Persona_1
presso la casa coniugale;
assegnazione alla moglie della casa coniugale, che la abiterà con i figli
TO e disciplina del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale in atti;
obbligo Per_1
a carico del padre di versare un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di euro 700,00.
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha dedotto di avere proposto e trovato il Controparte_1
consenso della ricorrente alla trasformazione della domanda di separazione giudiziale in consensuale, alle condizioni oggetto di separato accordo scritto, sottoscritto dalle parti in data 19.12.2024 e depositato in data 3.1.2025.
All'esito dell'udienza di comparizione del 10.04.2025, le parti hanno quindi richiesto di definire la procedura nelle forme della separazione consensuale, precisando quanto segue:
“l'immobile da destinare a casa familiare, sito in Avezzano alla via Calabria n. 20, al posto di quello sito in Celano, in via Aquila n. 75, è stato già occupato dalla sig.ra e dai figli, essendo stato Pt_1
liberato dal precedente conduttore già dal mese di marzo. Le parti rappresentano altresì che, data
l'età della secondogenita, ad oggi quindicenne, e la relativa esigenza di gestire la frequentazione padre/figlia con maggior flessibilità, hanno ritenuto opportuno non precisare gli orari a partire dai quali il padre prenderà con sé la figlia e la riaccompagnerà presso la residenza materna.”.
Pertanto, il Giudice, tratteneva la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto all'accordo di separazione, il Collegio, ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alla situazione economica delle parti, omologa le condizioni relative:
- all'affido, al collocamento della minore, all'assegnazione della casa familiare e al diritto di visita paterno: - al mantenimento dei figli:
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido, al collocamento della minore, all'assegnazione della casa familiare e al diritto di visita paterno:
-al mantenimento dei figli:
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da ritenersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 88, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2003;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 899/24 r.g. ed avviato con ricorso depositato in data 16.09.2024 da
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] a Celano, elettivamente domiciliata a Luco dei Marsi (AQ) in viale
Regina Elena 11, presso lo studio dell'avv. Paolo Palma (cod. fisc. ), del Foro C.F._2
di Avezzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(CF. ), nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...] elettivamente domiciliato in Celano (AQ), Via Dell'Aia n. 11, presso lo studio dell'Avv. TO Stornelli (C.F. ) giusta procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 19.12.2024):
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ritualmente notificato in data 8.11.2024, la Sig.ra deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 il sig. in Avezzano (AQ) l'11/10/2003, ha adito l'intestato tribunale, chiedendo Controparte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: affido della figlia minore ad entrambi i coniugi, secondo le regole dell'affido condiviso, con collocamento Persona_1
presso la casa coniugale;
assegnazione alla moglie della casa coniugale, che la abiterà con i figli
TO e disciplina del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale in atti;
obbligo Per_1
a carico del padre di versare un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di euro 700,00.
Nel costituirsi in giudizio, il sig. ha dedotto di avere proposto e trovato il Controparte_1
consenso della ricorrente alla trasformazione della domanda di separazione giudiziale in consensuale, alle condizioni oggetto di separato accordo scritto, sottoscritto dalle parti in data 19.12.2024 e depositato in data 3.1.2025.
All'esito dell'udienza di comparizione del 10.04.2025, le parti hanno quindi richiesto di definire la procedura nelle forme della separazione consensuale, precisando quanto segue:
“l'immobile da destinare a casa familiare, sito in Avezzano alla via Calabria n. 20, al posto di quello sito in Celano, in via Aquila n. 75, è stato già occupato dalla sig.ra e dai figli, essendo stato Pt_1
liberato dal precedente conduttore già dal mese di marzo. Le parti rappresentano altresì che, data
l'età della secondogenita, ad oggi quindicenne, e la relativa esigenza di gestire la frequentazione padre/figlia con maggior flessibilità, hanno ritenuto opportuno non precisare gli orari a partire dai quali il padre prenderà con sé la figlia e la riaccompagnerà presso la residenza materna.”.
Pertanto, il Giudice, tratteneva la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto all'accordo di separazione, il Collegio, ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alla situazione economica delle parti, omologa le condizioni relative:
- all'affido, al collocamento della minore, all'assegnazione della casa familiare e al diritto di visita paterno: - al mantenimento dei figli:
Prende atto delle restanti condizioni di cui sopra.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ed autorizza gli stessi a vivere separati;
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido, al collocamento della minore, all'assegnazione della casa familiare e al diritto di visita paterno:
-al mantenimento dei figli:
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da ritenersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 88, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2003;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo