Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 6.03.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 2769/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Di Nardo Rosa Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore”, rapp.to Controparte_1
e difeso come in atti
Opposto
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(handicap grave ex art 3 co.3 l. 104/92).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , lette le note scritte Per_1 depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che la ctu nominata nella presente fase, in seguito all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 57 al momento della visita, risulta affetta da: “MORBO DI BASEDOW IN
TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ARTROSI
POLIDISTRETTUALE IN OSTEOPOROSI, ANSIA”.
Secondo la ctu, tenuto conto delle patologie di cui è affetta la ricorrente, sulla base della visita peritale eseguita, nonché da un'attenta valutazione della norma in materia di handicap, può affermarsi che la sig.ra presenta un quadro patologico la cui gravità non Parte_1
rientra nel contesto del comma 3 art. 3.
In dettaglio, chiarisce la ctu che la ricorrente è soggetto inserito in ambito lavorativo, svolgendo attività di insegnate di scuola dell'infanzia, sofferente di un complesso di infermità presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici.
Ancora, afferma la ctu che “Per quanto riguarda la patologia endocrinologica, la ctu chiarisce che la ricorrente è affetta da morbo di Basedow: trattasi di un'iperproduzione degli ormoni tiroidei T4 e
T3 da parte della tiroide, a cui si associa un aumento del volume ghiandolare. Gli elementi caratteristici della patologia sono la tireotossicosi (perdita di peso, tremori delle dita, intolleranza al caldo, tachicardia, fragilità delle unghie e capelli ed eritema), gozzo, oftalmopatia (esoftalmo, retrazione delle palpebre ed oftalmoplegia) e dermopatia (mixedema pretibiale). In atti sono presenti diverse valutazioni specialistiche di cui ultima datata 25.11.22 in cui si pone diagnosi di morbo di
Basedow con lieve proptosi oculare OO con visus corretto bilaterale di 10/10. Le restanti certificazioni confermano sostanzialmente il quadro di ipertiroidismo. Vi è, inoltre, certificazione del
14.09.20 effettuato presso la UOC di Medicina Nucleare dell'AOU “Federico II” in cui si indirizzala ricorrente al trattamento mediante terapia radiometabolica con I131, successivamente effettuata dal
21.09.20 al 23.09.20 come da tessera individuale numero . Oltre alle certificazioni Nume_1
riguardanti strettamente la patologia tiroidea, in atti vi sono valutazioni ortopediche in cui di descrive un quadro di osteoporosi avanzata da ascrivere come complicanza della patologia in oggetto a cui si aggiunge la componente artrosica prevalentemente al rachide vertebrale e arti inferiori. Sul versante strumentale vi è referto di ecografia della tiroide, effettuata nel giugno 2020, in cui si descrive una ghiandola dismorfica con lobi tozzi e globosi a margini arrotondati e volume aumentato con presenza di aree disomogenee tendenti alla nodularità. Per quanto riguarda l'apparatocardiovascolare, in data 25.01.24 la ricorrente si è sottoposta a esame ecocardiografico da cui si evince un quadro conclusivo di cardiopatia ipertensiva. Tale condizione clinica era già nota nelle restanti certificazioni a cui si associava una sintomatologia da tachiaritmia riconducibile alla patologia endocrina. All'esame obiettivo, la ricorrente si mostra disponibile al colloquio, rispondendo in maniera congrua all'argomento trattato. Lamenta astenia, tachiaritmia e dolori articolari diffusi. Conservati i normali rapporti craniofacciali con presenza di esoftalmo bilaterale. Non si rilevano grossolane tumefazioni a livello delle stazioni linfonodali latero-cervicali con ghiandola tiroidea non palpabile. Non riferisce disfagia per cibi soli e/o liquidi. Non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti o a significative modificazioni della fisiologica curvatura, con sostanziale simmetria delle creste iliache. Non riferisce dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del rachide vertebrale con movimenti articolari nella norma, eccetto una riferita sintomatologia dolorosa ai gradi estremi nella flesso-estensione lombare. Conservata la rotazione del tronco sul bacino. Nella norma le articolazioni comprendenti l'arto superiore e quello inferiore, eccetto una sintomatologia dolorosa nella flesso-estensione delle ginocchia che, tuttavia, non determina una limitazione funzionale. Nella norma il tono e trofismo muscolare ai quattro arti. La deambulazione, i passaggi posturali e la stazione eretta sono autonomi autonomamente. All'auscultazione toracica si segnala un MV fisiologico con FVT normo-trasmesso in soggetto fumatore. Assenza di soffi patologici sui focolai esplorati con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono controllate farmacologicamente. Sul versante neurologico non si rilevano patologie organiche a carico del SNC e SNP. Le funzioni cognitive sono conservate con normale capacità di orientamento spazio/tempo. Il tono dell'umore è eutimico”.
Ciò posto, il complesso morboso della ricorrente, caratterizzato da patologie presenti in forma cronica, non determina però nessuna alterazione delle funzioni cognitive, le quali risultano conservate in relazione all'età, sebbene la ricorrente riferisce stati d'ansia, mentre per la patologia endocrinologica la ricorrente è in terapia medica nonostante la presenza di complicanze ad essa ascrivibile.
Pertanto, la ctu ha concluso ritenendo che il complesso patologico nella sua globalità determina un processo di svantaggio sociale, mentre non crea una forma di handicap tale da dover ricorrere ad un intervento assistenziale continuativo, per cui si può riconoscere la sig.ra Parte_2 di (comma 1 art. 3 l. 104/92) con decorrenza a far data dalla
[...] CP_2
presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni rese dalla ctu dott.ssa , sono logiche e coerenti con gli atti di causa;
non Per_1
sussistono quindi ragioni per disporre un ulteriore rinnovo della consulenza nella presente fase, come la nomina di uno specialista, come richiesto da parte ricorrente nelle note depositate per l'udienza. Si osserva peraltro che la ctu ha risposto compiutamente alle osservazioni formulate dalla parte alla bozza, coem risulta in atti, e che le conclusioni cui la stessa è pervenuta sono coerenti con quanto valutato sia dalla CMO sia dal ctu nominato nella fase atp, dott. . Sono quindi integralmente Per_2
recepite e fatte proprie.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite di entrambe le fasi, ivi incluse le spese di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 2114/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione, - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambe le fasi, che si liquidano in euro 2.100,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 7/03/2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo