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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. AV AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2643/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025, promossa da:
C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Costa e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Pace n. 63, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Puri e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo,
Piazza della Rocca n. 31, studio del difensore;
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la condanna di Parte_1 al pagamento di € 67.154,43, oltre interessi e spese, ritenendolo responsabile Controparte_1 per i fatti verificatisi il 03.11.2025 , sia nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, sia in proprio ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2052 c.c. Controparte_2
1 A fondamento del petitum ha rappresentato che, in data 03.11.2015, mentre svolgeva attività di equitazione presso il centro ippico gestito dalla sotto la direzione del Controparte_2 convenuto, a seguito di uno scarto improvviso del cavallo , era caduta rovinosamente a terra. CP_3
Dal descritto sinistro, denunciato anche dall'associazione a fini assicurativi, erano derivate complicate e gravi conseguenze lesive per il cui risarcimento era stata costretta a promuovere il giudizio di responsabilità contro la (R.G. 3362/2016). Controparte_2
All'esito di detto processo il giudice del Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 116/22, aveva riconosciuto la responsabilità dell'associazione convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, tenuto conto delle conclusioni del CTU nominato aveva così stimato il danno subito: postumi permanenti al
18%, inabilità temporanea di 30 giorni al 100%, di 40 giorni al 75% e di 50 giorni al 50%, per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad € 67.154,43, oltre rivalutazione ed interessi.
Ribadita la piena correttezza della richiamata sentenza, sebbene appellata da controparte, l'attrice ha precisato di non poterla mettere in esecuzione, essendo l'associazione condannata incapiente e priva di beni.
Pertanto, ha ritenuto di dover coltivare autonoma azione risarcitoria nei confronti del convenuto, fondandola su due diversi titoli: il primo è l'art. 38 c.c., da cui discenderebbe la responsabilità Cont solidale del convenuto per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione
, sia nella qualità di legale rappresentante dell'associazione, che di istruttore Controparte_2
a cui l'attrice era affidata al momento del sinistro;
il secondo è la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2050 c.c., o in via gradata dagli artt. 2043 e 2052 c.c., che, secondo la tesi attorea, deve essere riferita anche al convenuto in proprio, per le medesime ragioni espresse nella sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 116/22, alla cui motivazione ha effettuato testuale rinvio.
Alla luce delle compendiate considerazioni ha chiesto la condanna di a Controparte_1 risarcire l'intero danno subito dall'attrice, con i medesimi importi già previsti dal dispositivo della sentenza n. 116/22, pronunciata nei confronti dell'associazione . Controparte_2
2. Il convenuto ha contestato la domanda dell'attrice, insistendo per l'integrale Controparte_1 rigetto.
A sostegno della difesa ha preliminarmente eccepito l'inadeguatezza del rito sommario introdotto dall'attrice e l'inopponibilità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 116/22, non avendo preso parte al relativo processo.
In linea di diritto, ha contestato che la propria responsabilità potesse fondarsi sull'art. 38 c.c., giacché detta norma, essendo diretta alla tutela dei terzi, deve ritenersi applicabile alle sole obbligazioni negoziali assunte dall'associato nei confronti dei terzi, allorquando l'associato abbia
2 speso il nome dell'associazione non riconosciuta. Per contro, nel caso in esame, l'attrice ha fatto valere in giudizio un'obbligazione di matrice aquiliana, sorta allorquando la stessa era membro dell'associazione e, pertanto, la fattispecie de qua non sarebbe sussumibile nella previsione dettata dall'art. 38 c.c.
Inoltre, aderendo all'orientamento secondo cui l'obbligazione prevista dall'art. 38 c.c. deve inquadrarsi come garanzia fideiussoria, ha eccepito anche la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per non avere l'attrice agito nei confronti del garante entro il termine di sei mesi.
Con riguardo all'azione aquiliana ha eccepito la prescrizione quinquennale, non interrotta dalla citazione notificata all'associazione.
Nel merito ha contestato la decisione del Tribunale di Viterbo n. 116/22, di cui l'attrice richiedeva l'estensione soggettiva al convenuto, affermando di essere esente da ogni colpa per aver rispettato tutte le cautele di sicurezza;
in particolare, aveva fatto indossare all'attrice i dispositivi di protezione, le aveva fatto eseguire un percorso scolastico di routine su un cavallo-scuola docile, montato in un campo opportunamente recintato e con un fondo in sabbia idoneo ad attutire eventuali cadute.
Al fine di escludere la propria responsabilità aquiliana, ha anche ribadito che l'evento doveva ricondursi al caso fortuito, giacché il repentino movimento del cavallo che aveva determinato la caduta era dipeso da uno sparo esploso da terzi in violazione del fermo venatorio imposto nella giornata di martedì (il 03.11.2015 era un martedì) dalla L. 157/92.
Da ultimo ha contestato la quantificazione del danno contenuta nella sentenza invocata dall'attrice, poiché eccessiva, infondata e non corretta.
3. Nello svolgimento del processo, dopo la conversione del rito, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti hanno insistito nel sostenere le rispettive istanze ed eccezioni.
All'esito delle udienze istruttorie del 25.06.2024 e del 01.10.2024, in data 11.09.2025 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con le note autorizzate le parti si sono riportate alle domande ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda proposta dall'attrice non merita accoglimento per le ragioni appresso esplicitate.
Procedendo ad esaminare partitamente i titoli posti a fondamento della domanda risarcitoria, deve muoversi da una breve disamina della norma dettata dall'art. 38 c.c.
3 In linea di diritto la responsabilità solidale che la norma richiamata addossa su colui il quale abbia agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non può, per la giurisprudenza di legittimità, giovare agli associati creditori dell'associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell'ente, ma opera soltanto verso i terzi, i quali potrebbero essere ignari della reale consistenza del fondo comune, in mancanza di forme di pubblicità, e contare sulla solvibilità di chi ha contrattato con loro (Cass.
1655/1988; Cass. 4719/1981; Cass. 4084/1980).
Più precisamente, la responsabilità personale e solidale prevista per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività concretamente svolta per conto di essa;
pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita all'interno dell'ente ( Cass. 25748/2008 e Cass. 16344/2008).
Orbene tenuto conto del tenore letterale della norma e delle coordinate nomofilattiche, si deve ritenere che l'art. 38 c.c. non sia applicabile alla fattispecie in scrutinio per due ragioni: la prima è che l'attrice era membro dell'associazione al momento del sinistro (cfr. modulo di adesione e tessera iscrizione prodotti al documento n. 2 della comparsa di risposta) e, pertanto, non può invocare la c.d. tutela dell'apparenza che giova solo ai terzi;
la seconda deve rinvenirsi nella circostanza per cui la garanzia prevista dall'art. 38 c.c. non può operare per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, sia alla luce della formulazione letterale della norma che evidentemente si riferisce alla c.d. contemplatio domini operante in ambito negoziale (“persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”), che per ragioni sistemiche, essendo la responsabilità solidale degli autori che abbiano concorso nella commissione dell'illecito già prevista dalla diversa norma dettata dall'art. 2055 c.c.
5. Esclusa, quindi, la sussumibilità della domanda nella fattispecie regolata dall'art. 38 c.c., si deve procedere all'esame dell'azione aquiliana coltivata contro il convenuto, ai sensi degli artt. 2043,
2050 e 2052 c.c., giacchè ritenuto responsabile, in concorso, per il danno subito dall'attrice.
Ebbene, rispetto a tale domanda deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da ai sensi dell'art. 2947 c.c. Controparte_1
Infatti, l'attrice, nel processo deciso con la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 116/22, ha richiesto ed ottenuto esclusivamente la condanna dell'associazione per la Controparte_2 responsabilità aquiliana riconducibile allo svolgimento di attività pericolosa (art. 2050 c.c.). Dalle conclusioni riportate nella citata sentenza si desume che, in quel processo, l'attrice non ha chiesto
4 anche il diverso accertamento della responsabilità personale (art. 2055 c.c.) dell'odierno convenuto per la condotta colpevole asseritamente tenuta nella qualità di istruttore.
Il che consente di escludere che la domanda giudiziale con cui è stato introdotto il processo già celebrato contro l'associazione possa aver prodotto un effetto Controparte_2 interruttivo della prescrizione anche nei confronti della persona di ciò in Controparte_1 quanto non è stato richiesto l'autonomo e distino accertamento della condotta personale dell'istruttore ritenuta fonte di responsabilità concorsuale. In altre parole, l'omesso accertamento dell'imputabilità dell'illecito all'odierno convenuto non consente di ritenere esistente il vincolo solidale previsto dall'art. 2055 c.c. per i concorrenti nell'illecito e, pertanto, nemmeno può operare l'estensione dell'effetto interruttivo invocata dall'attrice ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Quindi, tenuto conto che il sinistro si è verificato il 03.11.2015, al momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (15.11.2022) era già maturata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., in assenza di atti interruttivi diretti a far valere la responsabilità concorsuale del convenuto nella qualità di istruttore.
In conclusione, la domanda deve essere rigettata per insussistenza della responsabilità ex art. 38 c.c.
e per intervenuta prescrizione dell'azione aquiliana.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. AV AL, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da per le ragioni indicate in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, la condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 14.100,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 02.12.2025
Il Giudice
Dott. AV AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. AV AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2643/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2025, promossa da:
C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Costa e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Pace n. 63, studio del difensore;
Attrice
Nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Puri e con questi elettivamente domiciliato in Viterbo,
Piazza della Rocca n. 31, studio del difensore;
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la condanna di Parte_1 al pagamento di € 67.154,43, oltre interessi e spese, ritenendolo responsabile Controparte_1 per i fatti verificatisi il 03.11.2025 , sia nella qualità di legale rappresentante della
[...]
, sia in proprio ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2052 c.c. Controparte_2
1 A fondamento del petitum ha rappresentato che, in data 03.11.2015, mentre svolgeva attività di equitazione presso il centro ippico gestito dalla sotto la direzione del Controparte_2 convenuto, a seguito di uno scarto improvviso del cavallo , era caduta rovinosamente a terra. CP_3
Dal descritto sinistro, denunciato anche dall'associazione a fini assicurativi, erano derivate complicate e gravi conseguenze lesive per il cui risarcimento era stata costretta a promuovere il giudizio di responsabilità contro la (R.G. 3362/2016). Controparte_2
All'esito di detto processo il giudice del Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 116/22, aveva riconosciuto la responsabilità dell'associazione convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, tenuto conto delle conclusioni del CTU nominato aveva così stimato il danno subito: postumi permanenti al
18%, inabilità temporanea di 30 giorni al 100%, di 40 giorni al 75% e di 50 giorni al 50%, per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad € 67.154,43, oltre rivalutazione ed interessi.
Ribadita la piena correttezza della richiamata sentenza, sebbene appellata da controparte, l'attrice ha precisato di non poterla mettere in esecuzione, essendo l'associazione condannata incapiente e priva di beni.
Pertanto, ha ritenuto di dover coltivare autonoma azione risarcitoria nei confronti del convenuto, fondandola su due diversi titoli: il primo è l'art. 38 c.c., da cui discenderebbe la responsabilità Cont solidale del convenuto per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione
, sia nella qualità di legale rappresentante dell'associazione, che di istruttore Controparte_2
a cui l'attrice era affidata al momento del sinistro;
il secondo è la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2050 c.c., o in via gradata dagli artt. 2043 e 2052 c.c., che, secondo la tesi attorea, deve essere riferita anche al convenuto in proprio, per le medesime ragioni espresse nella sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 116/22, alla cui motivazione ha effettuato testuale rinvio.
Alla luce delle compendiate considerazioni ha chiesto la condanna di a Controparte_1 risarcire l'intero danno subito dall'attrice, con i medesimi importi già previsti dal dispositivo della sentenza n. 116/22, pronunciata nei confronti dell'associazione . Controparte_2
2. Il convenuto ha contestato la domanda dell'attrice, insistendo per l'integrale Controparte_1 rigetto.
A sostegno della difesa ha preliminarmente eccepito l'inadeguatezza del rito sommario introdotto dall'attrice e l'inopponibilità della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 116/22, non avendo preso parte al relativo processo.
In linea di diritto, ha contestato che la propria responsabilità potesse fondarsi sull'art. 38 c.c., giacché detta norma, essendo diretta alla tutela dei terzi, deve ritenersi applicabile alle sole obbligazioni negoziali assunte dall'associato nei confronti dei terzi, allorquando l'associato abbia
2 speso il nome dell'associazione non riconosciuta. Per contro, nel caso in esame, l'attrice ha fatto valere in giudizio un'obbligazione di matrice aquiliana, sorta allorquando la stessa era membro dell'associazione e, pertanto, la fattispecie de qua non sarebbe sussumibile nella previsione dettata dall'art. 38 c.c.
Inoltre, aderendo all'orientamento secondo cui l'obbligazione prevista dall'art. 38 c.c. deve inquadrarsi come garanzia fideiussoria, ha eccepito anche la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per non avere l'attrice agito nei confronti del garante entro il termine di sei mesi.
Con riguardo all'azione aquiliana ha eccepito la prescrizione quinquennale, non interrotta dalla citazione notificata all'associazione.
Nel merito ha contestato la decisione del Tribunale di Viterbo n. 116/22, di cui l'attrice richiedeva l'estensione soggettiva al convenuto, affermando di essere esente da ogni colpa per aver rispettato tutte le cautele di sicurezza;
in particolare, aveva fatto indossare all'attrice i dispositivi di protezione, le aveva fatto eseguire un percorso scolastico di routine su un cavallo-scuola docile, montato in un campo opportunamente recintato e con un fondo in sabbia idoneo ad attutire eventuali cadute.
Al fine di escludere la propria responsabilità aquiliana, ha anche ribadito che l'evento doveva ricondursi al caso fortuito, giacché il repentino movimento del cavallo che aveva determinato la caduta era dipeso da uno sparo esploso da terzi in violazione del fermo venatorio imposto nella giornata di martedì (il 03.11.2015 era un martedì) dalla L. 157/92.
Da ultimo ha contestato la quantificazione del danno contenuta nella sentenza invocata dall'attrice, poiché eccessiva, infondata e non corretta.
3. Nello svolgimento del processo, dopo la conversione del rito, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti hanno insistito nel sostenere le rispettive istanze ed eccezioni.
All'esito delle udienze istruttorie del 25.06.2024 e del 01.10.2024, in data 11.09.2025 si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con le note autorizzate le parti si sono riportate alle domande ed eccezioni come formulate negli atti introduttivi.
La causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda proposta dall'attrice non merita accoglimento per le ragioni appresso esplicitate.
Procedendo ad esaminare partitamente i titoli posti a fondamento della domanda risarcitoria, deve muoversi da una breve disamina della norma dettata dall'art. 38 c.c.
3 In linea di diritto la responsabilità solidale che la norma richiamata addossa su colui il quale abbia agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non può, per la giurisprudenza di legittimità, giovare agli associati creditori dell'associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell'ente, ma opera soltanto verso i terzi, i quali potrebbero essere ignari della reale consistenza del fondo comune, in mancanza di forme di pubblicità, e contare sulla solvibilità di chi ha contrattato con loro (Cass.
1655/1988; Cass. 4719/1981; Cass. 4084/1980).
Più precisamente, la responsabilità personale e solidale prevista per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività concretamente svolta per conto di essa;
pertanto chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita all'interno dell'ente ( Cass. 25748/2008 e Cass. 16344/2008).
Orbene tenuto conto del tenore letterale della norma e delle coordinate nomofilattiche, si deve ritenere che l'art. 38 c.c. non sia applicabile alla fattispecie in scrutinio per due ragioni: la prima è che l'attrice era membro dell'associazione al momento del sinistro (cfr. modulo di adesione e tessera iscrizione prodotti al documento n. 2 della comparsa di risposta) e, pertanto, non può invocare la c.d. tutela dell'apparenza che giova solo ai terzi;
la seconda deve rinvenirsi nella circostanza per cui la garanzia prevista dall'art. 38 c.c. non può operare per le obbligazioni nascenti da fatto illecito, sia alla luce della formulazione letterale della norma che evidentemente si riferisce alla c.d. contemplatio domini operante in ambito negoziale (“persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”), che per ragioni sistemiche, essendo la responsabilità solidale degli autori che abbiano concorso nella commissione dell'illecito già prevista dalla diversa norma dettata dall'art. 2055 c.c.
5. Esclusa, quindi, la sussumibilità della domanda nella fattispecie regolata dall'art. 38 c.c., si deve procedere all'esame dell'azione aquiliana coltivata contro il convenuto, ai sensi degli artt. 2043,
2050 e 2052 c.c., giacchè ritenuto responsabile, in concorso, per il danno subito dall'attrice.
Ebbene, rispetto a tale domanda deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da ai sensi dell'art. 2947 c.c. Controparte_1
Infatti, l'attrice, nel processo deciso con la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 116/22, ha richiesto ed ottenuto esclusivamente la condanna dell'associazione per la Controparte_2 responsabilità aquiliana riconducibile allo svolgimento di attività pericolosa (art. 2050 c.c.). Dalle conclusioni riportate nella citata sentenza si desume che, in quel processo, l'attrice non ha chiesto
4 anche il diverso accertamento della responsabilità personale (art. 2055 c.c.) dell'odierno convenuto per la condotta colpevole asseritamente tenuta nella qualità di istruttore.
Il che consente di escludere che la domanda giudiziale con cui è stato introdotto il processo già celebrato contro l'associazione possa aver prodotto un effetto Controparte_2 interruttivo della prescrizione anche nei confronti della persona di ciò in Controparte_1 quanto non è stato richiesto l'autonomo e distino accertamento della condotta personale dell'istruttore ritenuta fonte di responsabilità concorsuale. In altre parole, l'omesso accertamento dell'imputabilità dell'illecito all'odierno convenuto non consente di ritenere esistente il vincolo solidale previsto dall'art. 2055 c.c. per i concorrenti nell'illecito e, pertanto, nemmeno può operare l'estensione dell'effetto interruttivo invocata dall'attrice ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Quindi, tenuto conto che il sinistro si è verificato il 03.11.2015, al momento del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (15.11.2022) era già maturata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., in assenza di atti interruttivi diretti a far valere la responsabilità concorsuale del convenuto nella qualità di istruttore.
In conclusione, la domanda deve essere rigettata per insussistenza della responsabilità ex art. 38 c.c.
e per intervenuta prescrizione dell'azione aquiliana.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. AV AL, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da contro disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da per le ragioni indicate in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, la condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 14.100,00, oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, 02.12.2025
Il Giudice
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