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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3855/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3855/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLETTI FRANCESCA elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. PAOLETTI
FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace nonché nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA in persona del Procuratore pro-tempore
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Rasht (Iran) in data 30.09.2003 con il Sig.
[...]
e trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona con Atto di CP_1
Matrimonio Anno 2017 – parte 2 Serie C n. 277, confermando la statuizione relativa al contributo
pagina 1 al mantenimento del figlio convivente con la ricorrente. Con vittoria di spese e di compensi professionali relativi al giudizio de quo, oltre oneri accessori (rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.7.2024, adìva questo Tribunale Parte_1
esponendo di avere contratto matrimonio in Iran in data 30.9.2003 con che Controparte_1 dall'unione è nato un figlio, oggi maggiorenne ed ancora studente, che i coniugi si Persona_1
erano separati in forza della sentenza n. 1576/2023 emessa in data 20.11.2023 dal Tribunale di
Ancona nell'ambito del procedimento n. 4312/2022 RG, nel quale l'odierno resistente era rimasto contumace (“pur regolarmente ricevendo le notifiche nel luogo già fissato come residenza familiare, mai da lui lasciato”). Affermando che la sentenza, successivamente corretta in alcuni errori ortografici ostativi alla trascrizione preso gli uffici dello stato civile, e notificata alla controparte unitamente al decreto di correzione degli errori in data 26.03.24, era ormai passata in giudicato e che i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza coniugale dall'epoca della separazione, chiedeva che il Tribunale, a seguito della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Il resistente non si è costituito neanche nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica, eseguita presso l'indirizzo dove lo stesso risultava residente (via Marecchia 3, corrispondente alla casa coniugale, dalla quale la ricorrente si è da tempo allontanata); il trasferimento ad altro indirizzo
(via delle Palombare 15°) risulta successivo al termine per la notifica del ricorso e al termine per la costituzione assegnati con il decreto di fissazione dell'udienza.
La causa è stata istruita con l'ordine all' e all'Agenzie delle Entrate di fornire informazioni CP_2
sulle condizioni patrimoniali e reddituali del convenuto e all'esito, precisate le conclusioni da parte della sola ricorrente e assegnati i termini per memorie e repliche, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritte).
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Restando contumace, parte resistente non ha contestato le circostanze affermate dalla ricorrente
(comunque comprovate dalla documentazione anagrafica prodotta e dalla sentenza di separazione personale, passata in giudicato come da attestazione del 7.11.2024).
Deve pertanto ritenersi adeguatamente dimostrato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono pagina 2 quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n. 2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898.
3. La sentenza emessa nel procedimento di separazione giudiziale disponeva l'obbligo, a carico del padre – genitore non collocatario del minore – di contribuzione al mantenimento del figlio Per_1
in misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente chiede la conferma di tale statuizione, rappresentando che , divenuto Per_1
maggiorenne nell'ottobre 2023, è ancora studente.
La domanda può essere accolta.
Come è noto, i genitori hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il mantenimento ha una chiara funzione educativa, che ne circoscrive la portata dell'obbligo sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Chiaramente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e
148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano acquisito tutte le nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire loro, in relazione alle proprie ispirazioni, di inserirsi pienamente nel tessuto economico sociale. Ciò si verifica nel momento in cui essi abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
Tale condizione, tuttavia, non deve necessariamente verificarsi in concreto, ossia non è necessario che il figlio percepisca redditi tali da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie necessità, ma può essere valutata anche in astratto in relazione al percorso ed alle opportunità che i genitori hanno offerto ai propri figli. Ciò significa che l'obbligo di contribuzione viene meno anche qualora i genitori abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, ma il figlio non abbia saputo trame profitto o per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
In conclusione vanno richiamati i seguenti principi di diritto: "I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del
pagina 3 dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata." (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.” (Cass. civ. sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Nella fattispecie in esame, il figlio della coppia è neo-maggiorenne – non ha ancora 20 anni – ed è
“studente” (tale condizione, pur solo affermata dalla ricorrente, non è stata contestata dal resistente, che come detto è rimasto contumace): deve ritenersi che l'età ancora molto giovane del figlio e la sua condizione di studente consente di omettere la ricerca su tutti gli altri presupposti, tenuto conto della durata media dei corsi di studio universitari o professionali.
In ogni caso, nulla sul punto è stato eccepito dal resistente.
Quanto all'entità del contributo del padre al mantenimento del figlio, non ancora economicamente autonomo, ritiene il Tribunale detto contributo – che deve essere determinato ai sensi dell'art. 337 ter c.c. tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e delle risorse economiche dei genitori – vada confermato nella misura prevista dalla sentenza di separazione.
Infatti, l'indagine svolta presso l' e l'Agenzia delle Entrate ha consentito di apprendere che il CP_2 resistente ha percepito nel 2023 un reddito netto di € 18.124,84 mentre nel 2024 – periodo per il quale non è ancora presente la dichiarazione aggiornata – è stato beneficiario di indennità NASPI
(periodo teorico 08/07/2024-21/03/2026) e di trattamento integrativo ai sensi della L. 21/2020. Il sig. ha dunque una capacità reddituale e patrimoniale analoga a quella goduta all'epoca CP_1
della separazione. Lo stesso può affermarsi per quanto riguarda la sig.ra il cui reddito, Parte_1
già modesto, risulta negli ultimi due anni ulteriormente ridotto.
Al contrario, le esigenze del figlio sono in crescita, trattandosi di un giovane che, superata l'adolescenza, si affaccia alla vita, anche sociale, con i bisogni connessi alla sua età.
pagina 4 Va inoltre rilevato che il giovane convive con la madre e non risulta un impegno del sig. che CP_1
giustifichi il mantenimento in forma diretta.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente (che, in particolare, nulla ha chiesto per il proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendente).
4. Quanto alle spese del giudizio, la natura del procedimento (che attiene allo status delle persone ed è necessario al fine della sua disciplina), la mancata costituzione del convenuto e l'omessa contestazione della domanda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Rasht (Iran) in data 30.09.2003 da
[...]
e e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Ancona Parte_1 Controparte_1
con Atto di Matrimonio Anno 2017 – parte 2 Serie C n. 277,
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Ancona di procedere alla annotazione della presente sentenza,
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
in misura di € 200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, nonché di partecipare in misura del 50% alle spese straordinarie in favore del figlio, individuate in base al Protocollo vigente presso questo Tribunale,
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel. ed est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3855/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLETTI FRANCESCA elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. PAOLETTI
FRANCESCA
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace nonché nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA in persona del Procuratore pro-tempore
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Rasht (Iran) in data 30.09.2003 con il Sig.
[...]
e trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona con Atto di CP_1
Matrimonio Anno 2017 – parte 2 Serie C n. 277, confermando la statuizione relativa al contributo
pagina 1 al mantenimento del figlio convivente con la ricorrente. Con vittoria di spese e di compensi professionali relativi al giudizio de quo, oltre oneri accessori (rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA) da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.7.2024, adìva questo Tribunale Parte_1
esponendo di avere contratto matrimonio in Iran in data 30.9.2003 con che Controparte_1 dall'unione è nato un figlio, oggi maggiorenne ed ancora studente, che i coniugi si Persona_1
erano separati in forza della sentenza n. 1576/2023 emessa in data 20.11.2023 dal Tribunale di
Ancona nell'ambito del procedimento n. 4312/2022 RG, nel quale l'odierno resistente era rimasto contumace (“pur regolarmente ricevendo le notifiche nel luogo già fissato come residenza familiare, mai da lui lasciato”). Affermando che la sentenza, successivamente corretta in alcuni errori ortografici ostativi alla trascrizione preso gli uffici dello stato civile, e notificata alla controparte unitamente al decreto di correzione degli errori in data 26.03.24, era ormai passata in giudicato e che i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza coniugale dall'epoca della separazione, chiedeva che il Tribunale, a seguito della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero.
Il resistente non si è costituito neanche nel presente giudizio, nonostante la regolare notifica, eseguita presso l'indirizzo dove lo stesso risultava residente (via Marecchia 3, corrispondente alla casa coniugale, dalla quale la ricorrente si è da tempo allontanata); il trasferimento ad altro indirizzo
(via delle Palombare 15°) risulta successivo al termine per la notifica del ricorso e al termine per la costituzione assegnati con il decreto di fissazione dell'udienza.
La causa è stata istruita con l'ordine all' e all'Agenzie delle Entrate di fornire informazioni CP_2
sulle condizioni patrimoniali e reddituali del convenuto e all'esito, precisate le conclusioni da parte della sola ricorrente e assegnati i termini per memorie e repliche, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritte).
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Restando contumace, parte resistente non ha contestato le circostanze affermate dalla ricorrente
(comunque comprovate dalla documentazione anagrafica prodotta e dalla sentenza di separazione personale, passata in giudicato come da attestazione del 7.11.2024).
Deve pertanto ritenersi adeguatamente dimostrato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono pagina 2 quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda previsti dall' art 3 n. 2 lett. b)
L.01.12.1970 n.898.
3. La sentenza emessa nel procedimento di separazione giudiziale disponeva l'obbligo, a carico del padre – genitore non collocatario del minore – di contribuzione al mantenimento del figlio Per_1
in misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente chiede la conferma di tale statuizione, rappresentando che , divenuto Per_1
maggiorenne nell'ottobre 2023, è ancora studente.
La domanda può essere accolta.
Come è noto, i genitori hanno l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli, il cui corrispondente diritto si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il mantenimento ha una chiara funzione educativa, che ne circoscrive la portata dell'obbligo sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Chiaramente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e
148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano acquisito tutte le nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire loro, in relazione alle proprie ispirazioni, di inserirsi pienamente nel tessuto economico sociale. Ciò si verifica nel momento in cui essi abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
Tale condizione, tuttavia, non deve necessariamente verificarsi in concreto, ossia non è necessario che il figlio percepisca redditi tali da consentirgli di provvedere autonomamente alle proprie necessità, ma può essere valutata anche in astratto in relazione al percorso ed alle opportunità che i genitori hanno offerto ai propri figli. Ciò significa che l'obbligo di contribuzione viene meno anche qualora i genitori abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, ma il figlio non abbia saputo trame profitto o per inescusabile trascuratezza o per libera scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
In conclusione vanno richiamati i seguenti principi di diritto: "I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del
pagina 3 dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata." (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023); “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.” (Cass. civ. sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021).
Nella fattispecie in esame, il figlio della coppia è neo-maggiorenne – non ha ancora 20 anni – ed è
“studente” (tale condizione, pur solo affermata dalla ricorrente, non è stata contestata dal resistente, che come detto è rimasto contumace): deve ritenersi che l'età ancora molto giovane del figlio e la sua condizione di studente consente di omettere la ricerca su tutti gli altri presupposti, tenuto conto della durata media dei corsi di studio universitari o professionali.
In ogni caso, nulla sul punto è stato eccepito dal resistente.
Quanto all'entità del contributo del padre al mantenimento del figlio, non ancora economicamente autonomo, ritiene il Tribunale detto contributo – che deve essere determinato ai sensi dell'art. 337 ter c.c. tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, e delle risorse economiche dei genitori – vada confermato nella misura prevista dalla sentenza di separazione.
Infatti, l'indagine svolta presso l' e l'Agenzia delle Entrate ha consentito di apprendere che il CP_2 resistente ha percepito nel 2023 un reddito netto di € 18.124,84 mentre nel 2024 – periodo per il quale non è ancora presente la dichiarazione aggiornata – è stato beneficiario di indennità NASPI
(periodo teorico 08/07/2024-21/03/2026) e di trattamento integrativo ai sensi della L. 21/2020. Il sig. ha dunque una capacità reddituale e patrimoniale analoga a quella goduta all'epoca CP_1
della separazione. Lo stesso può affermarsi per quanto riguarda la sig.ra il cui reddito, Parte_1
già modesto, risulta negli ultimi due anni ulteriormente ridotto.
Al contrario, le esigenze del figlio sono in crescita, trattandosi di un giovane che, superata l'adolescenza, si affaccia alla vita, anche sociale, con i bisogni connessi alla sua età.
pagina 4 Va inoltre rilevato che il giovane convive con la madre e non risulta un impegno del sig. che CP_1
giustifichi il mantenimento in forma diretta.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente (che, in particolare, nulla ha chiesto per il proprio mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendente).
4. Quanto alle spese del giudizio, la natura del procedimento (che attiene allo status delle persone ed è necessario al fine della sua disciplina), la mancata costituzione del convenuto e l'omessa contestazione della domanda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Rasht (Iran) in data 30.09.2003 da
[...]
e e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Ancona Parte_1 Controparte_1
con Atto di Matrimonio Anno 2017 – parte 2 Serie C n. 277,
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Ancona di procedere alla annotazione della presente sentenza,
PONE a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
in misura di € 200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare Per_1
annualmente in base agli indici ISTAT, nonché di partecipare in misura del 50% alle spese straordinarie in favore del figlio, individuate in base al Protocollo vigente presso questo Tribunale,
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel. ed est.
dott. Silvia Corinaldesi
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