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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
13808 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.13808/2021 Ruolo Generale, all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.420 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con provvedimento in data 28 giugno 2022 il giudice ha disposto il mutamento del rito, originariamente introdotto con ricorso ex art.702bis, ritenendo applicabile alla fattispecie per cui è causa il c.d. rito locatizio di cui all'art.447bis cpc;
rilevato che nel periodo dal 2015 al mese di dicembre 2019 l'immobile in questione
è stato sottoposto a pignoramento da parte dei creditori di Controparte_1
per cui ai sensi degli artt.559 e 560 cpc legittimato a pretendere il pagamento dei canoni nel periodo in questione era solo il custode giudiziale a nome e per conto della procedura esecutiva e non l'originario locatore che, qualora li avesse ricevuti, era comunque tenuto a versarli alla procedura;
1 ritenuto peraltro che, a seguito del pignoramento, è venuto meno l'originario contratto d'affitto stipulato tra le parti nel 2005 che non è stato più rinnovato e pertanto vanno rigettate la domanda del ricorrente relativa all'accertamento della validità del citato contratto, sia la domanda, formulata sempre dal ricorrente, di pagamento dei canoni per il periodo semestrale di preavviso per il rilascio dell'immobile, obbligo che presuppone, appunto, un contratto valido ed efficace che nel caso di specie invece era venuto meno a seguito del pignoramento;
rilevato peraltro che il signor ha comunque continuato ad occupare Parte_1
l'immobile anche per un periodo successivo all'estinzione della procedura esecutiva
(cfr. dichiarazione estinzione procedura esecutiva 17.12.2019 prodotta da parte resistente), cioè dalla terza decade del mese di dicembre 2019 sino al cinque dicembre 2020 (data di consegna delle chiavi al locatore come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente);
rilevato a questo riguardo che per la liberazione dell'immobile si deve fare riferimento alla consegna delle chiavi al locatore posto che solo da questo momento il locatore rientra nella piena disponibilità dell'immobile, e ciò a prescindere da quando il conduttore si sia materialmente trasferito altrove atteso che fino a quando non ha consegnato le chiavi il conduttore mantiene comunque la detenzione dell'immobile;
ritenuto pertanto che il signor è quindi tenuto al pagamento Parte_1
dell'equo indennizzo per l'occupazione dell'immobile da quando l'immobile è stato
“restituito” al proprietario a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva fino al momento della riconsegna delle chiavi al locatore, e cioè per undici mesi e quindici giorni, posto che per il periodo anteriore legittimato a pretendere il relativo pagamento era il custode giudiziale trattandosi di immobile pignorato, secondo quanto già indicato dal giudice istruttore nell'ordinanza 7 luglio 2022 che
2 integralmente si richiama con cui aveva invitato le parti, inutilmente, a definire la questione sulla base dei suddetti principi;
ritenuto che ai fini della determinazione dell'equo indennizzo può essere preso come riferimento l'importo del canone pattuito nell'originario contratto di locazione, per cui la somma complessiva dovuta dal signor a titolo di Parte_1
indennizzo per il periodo sopra indicato risulta pari ad euro 6.900,00 (preso come riferimento il canone mensile di euro 600,00 moltiplicato per undici mesi e quindici giorni);
ritenuto quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal signor Parte_1
relativa alla restituzione del deposito cauzionale di euro 1.800,00 che essa, in mancanza di prova contraria, va accolta mentre va rigettata la domanda di risarcimento danni per genericità ed indeterminatezza, come peraltro già indicato dal giudice istruttore con riferimento alle prove orali dedotte a riguardo da parte resistente nell'ordinanza 31.1.2023;
ritenuto pertanto che, operata la compensazione tra l'importo dell'equo indennizzo dovuto dal resistente al ricorrente e l'importo del deposito cauzionale dovuto dal ricorrente in restituzione al resistente, il resistente signor Parte_1
va condannato a pagare al ricorrente signor la somma Controparte_1
residua di euro 5.100,00 (6.900,00 – 1.800,00) con gli interessi legali dalla data della domanda, cioè dal 13 ottobre 2021 (cfr. sollecito di pagamento - doc. 4 di parte ricorrente) al saldo;
ritenuto infine quanto alle spese che, considerato che il resistente signor
[...]
è risultato comunque debitore verso il ricorrente signor Pt_1 CP_1
, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche
[...]
per la fase di mediazione, preso come parametro il valore accertato di causa;
P.Q.M.
3 il Tribunale in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda del ricorrente relativa all'accertamento della validità del contratto di locazione nonché quella relativa al pagamento dei canoni per il mancato periodo di preavviso per il rilascio;
b) operata la compensazione tra l'importo dell'equo indennizzo dovuto dal resistente al ricorrente e l'importo del deposito cauzionale dovuto in restituzione dal ricorrente al resistente, condanna il resistente signor
[...]
a pagare al ricorrente signor la somma Pt_1 Controparte_1
residua di euro 5.100,00 con gli interessi legali dal 13 ottobre 2021 al saldo;
c) condanna il signor a rimborsare al ricorrente signor Parte_1
le spese di causa che si liquidano sia per la fase di Controparte_1
mediazione che per quella giudiziale complessivamente in euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 256,00 per anticipazioni e spese, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 3 dicembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.13808/2021 Ruolo Generale, all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt.420 e 447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che con provvedimento in data 28 giugno 2022 il giudice ha disposto il mutamento del rito, originariamente introdotto con ricorso ex art.702bis, ritenendo applicabile alla fattispecie per cui è causa il c.d. rito locatizio di cui all'art.447bis cpc;
rilevato che nel periodo dal 2015 al mese di dicembre 2019 l'immobile in questione
è stato sottoposto a pignoramento da parte dei creditori di Controparte_1
per cui ai sensi degli artt.559 e 560 cpc legittimato a pretendere il pagamento dei canoni nel periodo in questione era solo il custode giudiziale a nome e per conto della procedura esecutiva e non l'originario locatore che, qualora li avesse ricevuti, era comunque tenuto a versarli alla procedura;
1 ritenuto peraltro che, a seguito del pignoramento, è venuto meno l'originario contratto d'affitto stipulato tra le parti nel 2005 che non è stato più rinnovato e pertanto vanno rigettate la domanda del ricorrente relativa all'accertamento della validità del citato contratto, sia la domanda, formulata sempre dal ricorrente, di pagamento dei canoni per il periodo semestrale di preavviso per il rilascio dell'immobile, obbligo che presuppone, appunto, un contratto valido ed efficace che nel caso di specie invece era venuto meno a seguito del pignoramento;
rilevato peraltro che il signor ha comunque continuato ad occupare Parte_1
l'immobile anche per un periodo successivo all'estinzione della procedura esecutiva
(cfr. dichiarazione estinzione procedura esecutiva 17.12.2019 prodotta da parte resistente), cioè dalla terza decade del mese di dicembre 2019 sino al cinque dicembre 2020 (data di consegna delle chiavi al locatore come risulta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente);
rilevato a questo riguardo che per la liberazione dell'immobile si deve fare riferimento alla consegna delle chiavi al locatore posto che solo da questo momento il locatore rientra nella piena disponibilità dell'immobile, e ciò a prescindere da quando il conduttore si sia materialmente trasferito altrove atteso che fino a quando non ha consegnato le chiavi il conduttore mantiene comunque la detenzione dell'immobile;
ritenuto pertanto che il signor è quindi tenuto al pagamento Parte_1
dell'equo indennizzo per l'occupazione dell'immobile da quando l'immobile è stato
“restituito” al proprietario a seguito dell'estinzione della procedura esecutiva fino al momento della riconsegna delle chiavi al locatore, e cioè per undici mesi e quindici giorni, posto che per il periodo anteriore legittimato a pretendere il relativo pagamento era il custode giudiziale trattandosi di immobile pignorato, secondo quanto già indicato dal giudice istruttore nell'ordinanza 7 luglio 2022 che
2 integralmente si richiama con cui aveva invitato le parti, inutilmente, a definire la questione sulla base dei suddetti principi;
ritenuto che ai fini della determinazione dell'equo indennizzo può essere preso come riferimento l'importo del canone pattuito nell'originario contratto di locazione, per cui la somma complessiva dovuta dal signor a titolo di Parte_1
indennizzo per il periodo sopra indicato risulta pari ad euro 6.900,00 (preso come riferimento il canone mensile di euro 600,00 moltiplicato per undici mesi e quindici giorni);
ritenuto quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal signor Parte_1
relativa alla restituzione del deposito cauzionale di euro 1.800,00 che essa, in mancanza di prova contraria, va accolta mentre va rigettata la domanda di risarcimento danni per genericità ed indeterminatezza, come peraltro già indicato dal giudice istruttore con riferimento alle prove orali dedotte a riguardo da parte resistente nell'ordinanza 31.1.2023;
ritenuto pertanto che, operata la compensazione tra l'importo dell'equo indennizzo dovuto dal resistente al ricorrente e l'importo del deposito cauzionale dovuto dal ricorrente in restituzione al resistente, il resistente signor Parte_1
va condannato a pagare al ricorrente signor la somma Controparte_1
residua di euro 5.100,00 (6.900,00 – 1.800,00) con gli interessi legali dalla data della domanda, cioè dal 13 ottobre 2021 (cfr. sollecito di pagamento - doc. 4 di parte ricorrente) al saldo;
ritenuto infine quanto alle spese che, considerato che il resistente signor
[...]
è risultato comunque debitore verso il ricorrente signor Pt_1 CP_1
, esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anche
[...]
per la fase di mediazione, preso come parametro il valore accertato di causa;
P.Q.M.
3 il Tribunale in persona del giudice istruttore, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria o diversa domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda del ricorrente relativa all'accertamento della validità del contratto di locazione nonché quella relativa al pagamento dei canoni per il mancato periodo di preavviso per il rilascio;
b) operata la compensazione tra l'importo dell'equo indennizzo dovuto dal resistente al ricorrente e l'importo del deposito cauzionale dovuto in restituzione dal ricorrente al resistente, condanna il resistente signor
[...]
a pagare al ricorrente signor la somma Pt_1 Controparte_1
residua di euro 5.100,00 con gli interessi legali dal 13 ottobre 2021 al saldo;
c) condanna il signor a rimborsare al ricorrente signor Parte_1
le spese di causa che si liquidano sia per la fase di Controparte_1
mediazione che per quella giudiziale complessivamente in euro 3.500,00 per compensi professionali ed euro 256,00 per anticipazioni e spese, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 3 dicembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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