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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2148/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, corso Mazzini C.F._2
n. 74, presso lo studio dell'Avv. Elena Mancuso, dalla quale sono rappresentati e difesi in giudizio, unitamente all'Avv. Simona Riga, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- opponenti -
E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nizza,
n° 92, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo.
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 456/2020 emesso dal
Tribunale di Catanzaro in data 07.05.2020.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha trattenuto la causa in decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in qualità di debitore principale, e in Parte_1 Parte_2 qualità di coobbligata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 456/2020 emesso in data 07.05.2020 dal Tribunale di Catanzaro, con cui è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 5.771,85, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 1102321421 stipulato dagli opponenti con la , oltre interessi, nonché spese e Controparte_2 competenze del procedimento monitorio.
A sostegno della citata azione gli opponenti hanno lamentato: il difetto legittimazione attiva e/o della titolarità attiva in capo alla società opposta, stante la mancata produzione dei documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nelle varie operazioni di cessione;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova e dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. avendo la prodotto, a sostegno della propria Controparte_1 pretesa creditoria, solo una “stampa interna” dei movimenti sprovvista della dichiarazione di cui all'art. 50 TUB;
la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di forma scritta del contratto di finanziamento avendo la cessionaria prodotto solo una richiesta di finanziamento e non un contratto, firmata solo dalla parte finanziata;
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
la nullità del contratto di finanziamento in quanto illegibile;
l'applicazione di interessi usurari.
Si è costituita chiedendo il rigetto della proposta Controparte_1 opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha dedotto che la notifica della cessione del credito è stata validamente effettuata con la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n.
456/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro. Ha inoltre dedotto di aver depositato il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dalle parti.
Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che il finanziamento è stato sottoscritto nel 2003 e la prescrizione è stata interrotta in data 04.04.2013 con la notifica agli odierni opponenti dell'atto di citazione da parte della società cessionaria CP_3
Infine, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà degli interessi, ha così concluso: “Chiede che l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, Voglia così provvedere:
Pagina 2 di 8 1) In via preliminare, stante l'eccezione di controparte, qualora l'Ecc.mo
Giudicante la dovesse ritenere fondata, si chiede che il medesimo conceda alle parti termini al fine di esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1
D.Lgs. n. 28/2010;
2) Sempre in via preliminare, munire di clausola provvisoria esecutività il decreto ingiuntivo n. 456/2020 – R.G. 1503/2020 emesso dal Tribunale di
Catanzaro;
3) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento della somma di euro 5771,85 oltre interessi secondo domanda, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in favore del procuratore antistatario della ricorrente, Avv.
MASTROROSA COSIMO DAMIANO FABIO, in € 145,50 per spese e € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge da liquidarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, nonché successive occorrende o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
Giustizia;
4) Condannare parte opponente, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Espletato il procedimento di mediazione, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. La causa, istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso, nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020,
n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano,
21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd.
Pagina 3 di 8 condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 2951/2016) ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, va ulteriormente evidenziato che, a mente del più recente orientamento, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non si ritiene sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria abbia pertanto l'onere di dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Civ., VI sez., ord. n. 24798 del 5 novembre 2020).
Non pare superfluo evidenziare, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
(v. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Pagina 4 di 8 Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi
(Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264
c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario
(Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Venendo al caso in esame, parte opponente ha con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contestato la legittimazione attiva della controparte, contestando la mancata produzione dei contratti di cessione e, quindi, la prova della titolarità del credito vantato.
Parte opposta, fin dal giudizio monitorio, ha prodotto unicamente una comunicazione scritta al debitore ceduto del 17/12/2003, relativa alla cessione del credito alla Edi S.r.l. inviata da a mezzo lettera CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento (v. doc. allegato al fascicolo monitorio), mentre, a seguito della costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha provveduto al deposito del contratto di cessione intervenuto tra e l'odierna opposta in data 3.2.2020 (doc. allegato al fascicolo Controparte_5 di parte convenuta).
E tuttavia, la suddetta documentazione non è sufficiente a provare la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla società opposta.
In particolare, con la produzione del solo contratto di cessione intervenuto tra la e la non non è possibile Controparte_5 Controparte_1 verificare l'effettiva inclusione dei crediti azionati nell'operazione indicata.
Pagina 5 di 8 Deve infatti chiarirsi che non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. (in questi termini cfr. Trib Napoli sentenza n.
524/2023).
Ed invero l'odierna opposta si è limitata a produrre l'atto di cessione del
3.02.2020 senza produrre l'allegato (Allegato A –), indicante i crediti ceduti e richiamato nel contratto di cessione.
Né, tantomeno, è stato prodotto l'avviso della cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Cionondimeno, giova dare atto del fatto che con Controparte_1 note di trattazione scritta per l'udienza del 6.6.2023 e, quindi, in un momento successivo alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha depositato l'atto di cessione dei crediti intervenuto tra la e la (doc. n. 10), nonché il contratto di Parte_3 Controparte_5 cessione intervenuto tra la Edi S.r.l. e la (v. allegato a note di Parte_3 trattazione scritta per l'udienza del 6.6.2023).
E tuttavia, i documenti in questione sono inammissibili, in quanto tardivamente depositati.
Assume, invero, rilievo il riparto degli oneri di allegazione e prova tra le parti, in relazione alle rispettive posizioni processuali.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, pur assumendo la veste di convenuto formale, resta pur sempre investito, quale attore in senso sostanziale, dell'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, secondo i canoni propri del giudizio di cognizione ordinaria. Il termine ultimo per introdurre nel processo gli elementi di prova, anche documentali, a sostegno dei fatti costitutivi della domanda è, quindi, quello connesso alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a
Pagina 6 di 8 dolersene; ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né
l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci”(Cass., n. 16800/2018).
Nel caso in esame, infatti, i citati contratti di cessione integrano, indubbiamente, la prova di un fatto costitutivo della domanda azionata dalla società opposta, ossia la titolarità del diritto.
In ogni caso, non è stato prodotto in giudizio, neanche tardivamente,
l'elenco dei crediti ceduti dalla e la Controparte_5 Controparte_1 necessario al fine di comprendere, sulla scorta del tenore del negozio di cessione dei crediti in blocco, se lo specifico credito vantato dalla società opposta verso gli odierni opponenti sia incluso nell'oggetto della cessione.
Difetta, pertanto, la prova di un fatto costitutivo della pretesa, con conseguente infondatezza della stessa, e assorbimento di ogni altro profilo o questione pure sollevati dalle parti.
Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Le spese sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai legali dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate, per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 456/2020 emesso dal Tribunale di
Catanzaro;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte opponente che si liquidano euro 145,50, per spese, ed euro
Pagina 7 di 8 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Elena Mancuso e Simona Riga.
Catanzaro, lì 9 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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