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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/04/2024, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA terza sezione riunita in camera di consiglio e così composta: dr./dr.ssa Manuela Velotti Presidente dr./dr.ssa Luciano Varotti Consigliere rel. dr./dr.ssa Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 2436 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente t r a
nata a [...] il [...] Parte_1 e residente a [...], C.F.
rappresentata e difesa come da mandato C.F._1 a margine del presente atto dall'Avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna, C.F. PEC. bru- C.F._2 no. ed elettivamente Email_1 domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Bruno Bar- bieri sito in Bologna, Via Lemonia n. 21. Appellante e
. CP_1 Appellato Contumace conclusioni Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante nella parte espositiva e di conseguenza si insiste affinché venga accertata e dichiarata la le- gittimazione processuale passiva di parte convenuta. Nel merito: Accogliere le seguenti conclusioni: in via principale: dichiarare la risoluzione per inadempimento delle negoziazioni di acquisto di tutte le azioni di per cui è causa con conseguente restitu- CP_2 zione di quanto versato e così per un totale di €
1 92.970,00, somma risultante dalla documentazione alle- gata e consegna dalla ai sensi e per gli ef- CP_1 fetti del DM. 10.05.2019 o, in ulteriore subordine su tale domanda, di n. 430 acquistate nel 2009, con conse- guente rimborso del prezzo pagato e pari a € 15.480,00. In subordine: dichiarare la responsabilità della banca per la violazione del dovere di buona fede di diligenza contrattuale e per l'effetto condannarla al risarcimen- to del danno da quantificarsi nella somma pari al valo- re di acquisto di tutte le azioni e quindi pari a € 92.970,00 o comunque, nella maggiore o minore somma stabilita dalll'ill.mo giudice adito. In via ulterior- mente subordinata: la nullità dell'acquisto posto in essere nel 2009 per mancanza dell'ordine di acquisto e per l'effetto condannare la banca al versamento della somma pari a € 15.480,00. In ogni caso: condannare la società convenuta a spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre, CPA 4% e IVA 22% come per legge ed alla restituzione agli appellanti di quanto già pagato a titolo di onorari per il giudizio di primo grado. concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ex azionista della Parte_1 [...]
conveniva in giudizio dinanzi Organizzazione_1 al Tribunale di DE (incorporante della CP_1
onde ottenerne Controparte_3 la condanna al pagamento di euro 15.480,00, previa di- chiarazione di nullità dell'acquisto avvenuto nel 2009 di 430 azioni dell'azienda di credito convenuta, o, in subordine, di euro 92.970,00, previa risoluzione per inadempimento degli acquisti di tutte le azioni di
[...] (o, in ulteriore subordine, solo di quelle CP_4 acquistate nel 2009). Con sentenza n° 1628 del 30 novembre 2021, il Tribunale di DE dichiarava – incorporante della CP_1 CP_5
[...
(ente ponte della Controparte_3
“ , posta in liquidazione coatta ammini- Org_2 strativa) - carente di legittimazione passiva.
2. La impugna formulando due motivi appello. Pt_1
rimane contumace, nonostante la regolare notifica- CP_1 zione dell'appello, eseguita a mezzo pec, all'indirizzo del difensore del primo grado col rispetto del termine minimo di comparizione.
2 ------<>------ 3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione passi- va in capo a . CP_1
Con il secondo mezzo, l'appellante lamenta la responsa- bilità della banca per violazione degli obblighi infor- mativi e per inappropriatezza degli investimenti nonché la sua responsabilità contrattuale.
4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, essen- do entrambi infondati.
La Nuova cassa di risparmio di è stata co- Org_1 stituita mediante dl 22 novembre 2015 n° 183, con fun- zione di “ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legi- slativo 16 novembre 2015, n. 180”. L'art. 32, primo comma, di quest'ultimo dl (dl n° 180/2015, istitutivo di un “quadro di risanamento e risolu- zione degli enti creditizi”), prevede che la Org_3 disponga la risoluzione dell'ente bancario insolvente con un proprio provvedimento, che – nel caso di risolu- zione attuata mediante la costituzione di un ente ponte (o di una società veicolo) – indichi “i beni e i rapporti giuridici da cedere all'enteponte o alla società”. Contestualmente al dl n° 183/2015, con Provvedimento del 22 novembre 2015 la ha disposto la Org_3
“cessione dell'azienda bancaria” (art. 1) composta – per quanto qui rileva - dai seguenti elementi: tutte “(…) le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione (…), i rapporti contrattuali e i giudizi (…) passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere al- la data di efficacia della cessione”. Nel Provvedimento citato viene specificato che la ces- sione avviene “ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.lgs. 180/2015”. Ora, non è del tutto chiaro se l'appellante abbia agito in giudizio in qualità di investitore cui la risolta ha venduto valori mobiliari (come appare più CP_2 probabile, tenuto conto delle doglianze allegate dalla circa la violazione delle norme di comportamen- Pt_1 to cui l'azienda di credito doveva attenersi), oppure come mero azionista della vecchia Org_1 È, nondimeno, evidente che in quest'ultimo caso le do- mande della non siano sussumibili nelle “passivi- Pt_1
3 tà” dell'Ente risolto, dato che i titoli di partecipa- zione al capitale (quali le azioni) non sono qualifica- bili tra le voci del passivo aziendale. Mentre nel primo le domande avanzate dall'appellante non discendono da “rapporti contrattuali” in essere o da
“giudizi passivi” o da “azioni risarcitorie” già proposte “al- la data di efficacia della cessione”, giacché la ha Pt_1 agito in giudizio con citazione notificata nel 2019, dunque in epoca successiva all'efficacia della cessione dell'azienda bancaria.
In conclusione, i diritti della , siano essi de- Pt_1 rivanti dalla sua qualità di investitore, oppure da quella di azionista, devono essere esercitati nei con- fronti della risolta di risparmio di Ferrara, non Org_1 essendo le relative passività comprese nel perimetro di quelle cedute all' e, dunque, Org_4 all'incorporante . CP_1
Tale conclusione è confortata da ulteriori due argomen- ti. Il primo è costituito dall'art. 43, secondo comma, del dlgs n° 180 del 2015, il quale prevede espressamente che “Il valore complessivo delle passività cedute all'enteponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”. Come già osservato da questa Corte (Appello Bologna n° 1581/2022), tale previsione di legge si pone in eviden- te contrasto con la tesi della inclusione nel perimetro dell'azienda ceduta delle mere possibili future pretese spettanti agli azionisti non ancora fatte valere al mo- mento dell'efficacia della cessione, poiché sarebbe, anche solo contabilmente, impossibile verificare e ri- spettare il limite delle passività cedute (in quanto occulte) e contenere, dunque, queste ultime entro il valore dell'attivo trasferito.
Il secondo – come già osservato dal primo giudice – è costituito dagli artt. 47, settimo comma, del dl n° 180/2015, e 3 del Provvedimento della 22 Org_3 novembre 2015. Queste norme hanno posto a carico degli azionisti e dei creditori della banca risolta un divieto di esercitare pretese “sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione” e, nel caso di cessione attuata con Org_4
o con società veicolo, anche “nei confronti dei mem-
[...] bri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta diri-
4 genza” sia dell' (art. 3 del Provvedimento), Org_4 che del cessionario (art. 47, settimo comma, del dl n° 180/2015), predisponendo al contempo un sistema di ri- storo in favore degli azionisti “risolti” (art. 87 e ss) successivamente modificato ed integrato tramite ulte- riori interventi legislativi (art. 1, commi 842-861, della legge n° 208/2015; artt. 8 e ss della legge n° 59/2016; dl n° 237/2017; art. 1, commi 1106-1108 della legge 205/2017; art. 1, commi 493-507 della legge n° 145/2018 e dm 10 maggio 2019). È, dunque, chiaro dal complesso sistema normativo che il titolare di azioni deve far valere i suoi diritti verso la risolta , ricevendo un indennizzo trami- CP_2 te i vari Fondi istituiti in favore degli azionisti pregiudicati dall'insolvenza dell'azienda bancaria.
5. Tenuto conto della mancata costituzione di e del CP_1 rigetto dell'appello, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate. Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presup- posti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del de- creto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: I. rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n° 1628 del 30 novembre 2021 del Tribunale di DE;
II. dichiara integralmente compensate le spese del pre- sente grado di giudizio;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presi- dente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Bologna il 27 febbraio 2024, nella camera di consiglio della terza sezione. Il presidente Manuela Velotti Varotti est.
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S E N T E N Z A nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 2436 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente t r a
nata a [...] il [...] Parte_1 e residente a [...], C.F.
rappresentata e difesa come da mandato C.F._1 a margine del presente atto dall'Avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna, C.F. PEC. bru- C.F._2 no. ed elettivamente Email_1 domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Bruno Bar- bieri sito in Bologna, Via Lemonia n. 21. Appellante e
. CP_1 Appellato Contumace conclusioni Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante nella parte espositiva e di conseguenza si insiste affinché venga accertata e dichiarata la le- gittimazione processuale passiva di parte convenuta. Nel merito: Accogliere le seguenti conclusioni: in via principale: dichiarare la risoluzione per inadempimento delle negoziazioni di acquisto di tutte le azioni di per cui è causa con conseguente restitu- CP_2 zione di quanto versato e così per un totale di €
1 92.970,00, somma risultante dalla documentazione alle- gata e consegna dalla ai sensi e per gli ef- CP_1 fetti del DM. 10.05.2019 o, in ulteriore subordine su tale domanda, di n. 430 acquistate nel 2009, con conse- guente rimborso del prezzo pagato e pari a € 15.480,00. In subordine: dichiarare la responsabilità della banca per la violazione del dovere di buona fede di diligenza contrattuale e per l'effetto condannarla al risarcimen- to del danno da quantificarsi nella somma pari al valo- re di acquisto di tutte le azioni e quindi pari a € 92.970,00 o comunque, nella maggiore o minore somma stabilita dalll'ill.mo giudice adito. In via ulterior- mente subordinata: la nullità dell'acquisto posto in essere nel 2009 per mancanza dell'ordine di acquisto e per l'effetto condannare la banca al versamento della somma pari a € 15.480,00. In ogni caso: condannare la società convenuta a spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre, CPA 4% e IVA 22% come per legge ed alla restituzione agli appellanti di quanto già pagato a titolo di onorari per il giudizio di primo grado. concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ex azionista della Parte_1 [...]
conveniva in giudizio dinanzi Organizzazione_1 al Tribunale di DE (incorporante della CP_1
onde ottenerne Controparte_3 la condanna al pagamento di euro 15.480,00, previa di- chiarazione di nullità dell'acquisto avvenuto nel 2009 di 430 azioni dell'azienda di credito convenuta, o, in subordine, di euro 92.970,00, previa risoluzione per inadempimento degli acquisti di tutte le azioni di
[...] (o, in ulteriore subordine, solo di quelle CP_4 acquistate nel 2009). Con sentenza n° 1628 del 30 novembre 2021, il Tribunale di DE dichiarava – incorporante della CP_1 CP_5
[...
(ente ponte della Controparte_3
“ , posta in liquidazione coatta ammini- Org_2 strativa) - carente di legittimazione passiva.
2. La impugna formulando due motivi appello. Pt_1
rimane contumace, nonostante la regolare notifica- CP_1 zione dell'appello, eseguita a mezzo pec, all'indirizzo del difensore del primo grado col rispetto del termine minimo di comparizione.
2 ------<>------ 3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione passi- va in capo a . CP_1
Con il secondo mezzo, l'appellante lamenta la responsa- bilità della banca per violazione degli obblighi infor- mativi e per inappropriatezza degli investimenti nonché la sua responsabilità contrattuale.
4. I motivi possono essere trattati congiuntamente, essen- do entrambi infondati.
La Nuova cassa di risparmio di è stata co- Org_1 stituita mediante dl 22 novembre 2015 n° 183, con fun- zione di “ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legi- slativo 16 novembre 2015, n. 180”. L'art. 32, primo comma, di quest'ultimo dl (dl n° 180/2015, istitutivo di un “quadro di risanamento e risolu- zione degli enti creditizi”), prevede che la Org_3 disponga la risoluzione dell'ente bancario insolvente con un proprio provvedimento, che – nel caso di risolu- zione attuata mediante la costituzione di un ente ponte (o di una società veicolo) – indichi “i beni e i rapporti giuridici da cedere all'enteponte o alla società”. Contestualmente al dl n° 183/2015, con Provvedimento del 22 novembre 2015 la ha disposto la Org_3
“cessione dell'azienda bancaria” (art. 1) composta – per quanto qui rileva - dai seguenti elementi: tutte “(…) le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione (…), i rapporti contrattuali e i giudizi (…) passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere al- la data di efficacia della cessione”. Nel Provvedimento citato viene specificato che la ces- sione avviene “ai sensi degli artt. 43 e 47 del D.lgs. 180/2015”. Ora, non è del tutto chiaro se l'appellante abbia agito in giudizio in qualità di investitore cui la risolta ha venduto valori mobiliari (come appare più CP_2 probabile, tenuto conto delle doglianze allegate dalla circa la violazione delle norme di comportamen- Pt_1 to cui l'azienda di credito doveva attenersi), oppure come mero azionista della vecchia Org_1 È, nondimeno, evidente che in quest'ultimo caso le do- mande della non siano sussumibili nelle “passivi- Pt_1
3 tà” dell'Ente risolto, dato che i titoli di partecipa- zione al capitale (quali le azioni) non sono qualifica- bili tra le voci del passivo aziendale. Mentre nel primo le domande avanzate dall'appellante non discendono da “rapporti contrattuali” in essere o da
“giudizi passivi” o da “azioni risarcitorie” già proposte “al- la data di efficacia della cessione”, giacché la ha Pt_1 agito in giudizio con citazione notificata nel 2019, dunque in epoca successiva all'efficacia della cessione dell'azienda bancaria.
In conclusione, i diritti della , siano essi de- Pt_1 rivanti dalla sua qualità di investitore, oppure da quella di azionista, devono essere esercitati nei con- fronti della risolta di risparmio di Ferrara, non Org_1 essendo le relative passività comprese nel perimetro di quelle cedute all' e, dunque, Org_4 all'incorporante . CP_1
Tale conclusione è confortata da ulteriori due argomen- ti. Il primo è costituito dall'art. 43, secondo comma, del dlgs n° 180 del 2015, il quale prevede espressamente che “Il valore complessivo delle passività cedute all'enteponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”. Come già osservato da questa Corte (Appello Bologna n° 1581/2022), tale previsione di legge si pone in eviden- te contrasto con la tesi della inclusione nel perimetro dell'azienda ceduta delle mere possibili future pretese spettanti agli azionisti non ancora fatte valere al mo- mento dell'efficacia della cessione, poiché sarebbe, anche solo contabilmente, impossibile verificare e ri- spettare il limite delle passività cedute (in quanto occulte) e contenere, dunque, queste ultime entro il valore dell'attivo trasferito.
Il secondo – come già osservato dal primo giudice – è costituito dagli artt. 47, settimo comma, del dl n° 180/2015, e 3 del Provvedimento della 22 Org_3 novembre 2015. Queste norme hanno posto a carico degli azionisti e dei creditori della banca risolta un divieto di esercitare pretese “sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione” e, nel caso di cessione attuata con Org_4
o con società veicolo, anche “nei confronti dei mem-
[...] bri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta diri-
4 genza” sia dell' (art. 3 del Provvedimento), Org_4 che del cessionario (art. 47, settimo comma, del dl n° 180/2015), predisponendo al contempo un sistema di ri- storo in favore degli azionisti “risolti” (art. 87 e ss) successivamente modificato ed integrato tramite ulte- riori interventi legislativi (art. 1, commi 842-861, della legge n° 208/2015; artt. 8 e ss della legge n° 59/2016; dl n° 237/2017; art. 1, commi 1106-1108 della legge 205/2017; art. 1, commi 493-507 della legge n° 145/2018 e dm 10 maggio 2019). È, dunque, chiaro dal complesso sistema normativo che il titolare di azioni deve far valere i suoi diritti verso la risolta , ricevendo un indennizzo trami- CP_2 te i vari Fondi istituiti in favore degli azionisti pregiudicati dall'insolvenza dell'azienda bancaria.
5. Tenuto conto della mancata costituzione di e del CP_1 rigetto dell'appello, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate. Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presup- posti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del de- creto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: I. rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n° 1628 del 30 novembre 2021 del Tribunale di DE;
II. dichiara integralmente compensate le spese del pre- sente grado di giudizio;
III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presi- dente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Bologna il 27 febbraio 2024, nella camera di consiglio della terza sezione. Il presidente Manuela Velotti Varotti est.
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