Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro, in data 07.05.2025 alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27646/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
n. 22/04/1946 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: annullamento indebito.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere ricevuto CP_ la lettera raccomandata del 22/8/2024-, consegnata in data 05/09/2024 con cui l ha comunicato che per il periodo dal 1/1/2002 al 31/11/2003 era stata corrisposta una somma non dovuta pari ad euro 547,56 sulla pensione cat. PS. n. 02112086 della sig.ra , madre della ricorrente Persona_1 deceduta il 17/03/2009; di avere proposto in data 13/09/2024 ricorso amministrativo senza alcun esito. Ella ha eccepito la prescrizione;
l'inesistenza, illegittimità ed irripetibilità dell'indebito e ha concluso chiedendo “per le causali indicate in ricorso, previo accertamento negativo del credito, dichiarare prescritta e/o illegittima, la ripetizione d'indebito n. 13602 di cui alla comunicazione del 22/08/2024 dell'importo CP_ di euro 547,56; condannare al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
L' , costituitosi in giudizio, ha dedotto di avere inviato comunicazione del 20.09.2024 alla CP_1 ricorrente avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato a seguito di 1
Il Giudicante, scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La pronuncia richiesta dall e condivisa da parte ricorrente, può essere disposta in CP_1 conformità dal momento che l'annullamento, pur adottato dall , risulta rimasto nella sfera CP_1 giuridica dell mancando la prova della sua notifica alla ricorrente, come comprovato dalla CP_1
CP_ stampa dello “stato ricorsi amministrativi” dell'area riservata del sito da cui risulta che sia alla data del deposito del ricorso giudiziario che alla data odierna il ricorso amministrativo non risulta definito ma “in istruttoria” e nello spazio riservato alla comunicazioni non vi è alcuna comunicazione.
La formula definitoria del giudizio, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per
2 quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
L'intervenuto annullamento dell'indebito risulta così motivato “Alla luce di quanto emerso in sede di nuova verifica istruttoria della pratica in oggetto, previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse sottese e verificatane la legittimità e la correttezza nel merito, si ritiene di intervenire sul provvedimento originariamente adottato da questa amministrazione, annullandone gli effetti. Nel caso di specie, dalle opportune verifiche negli archivi telematici del risulta che l'indebito fa riferimento ad importi che CP_1 sarebbero stati percepiti illegittimamente nel periodo dal 01/01/2002 al 30/11/2003 e che fino alla prima notifica dell'indebito, avvenuta il 29.09.2014 è intervenuto il termine di prescrizione decennale”.
La circostanza che tale adempimento sia stato adottato oltre il termine di conclusione del procedimento amministrativo e quindi sia tardivo ma sia avvenuto spontaneamente e quindi prima della notifica del ricorso, integra le condizioni per la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della metà e per la restante parte cedono a carico dell e si liquidano come da dispositivo CP_1 con attribuzione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese di lite in € 392,15 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, oltre rimborso CU, IVA CP_1
e CPA, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, per fattone anticipo.
Napoli, 07.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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