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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2403/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da atto introduttivo.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], contrae matrimonio con nato in Parte_1 Controparte_1
Marocco il 04.08.1984, in data 09.06.2012 a Rivergaro (PC) come da atto di matrimonio del medesimo
Comune (Anno 2012 Numero 4 Parte I); dal matrimonio non nascono figli;
gli sposi scelgono il regime della separazione dei beni;
si erano conosciuti nell'aprile del 2012 e dopo pochi mesi hanno contratto matrimonio, andando poi a vivere insieme;
dopo alcuni mesi il marito si è allontanato senza spiegazioni e da allora la moglie non ha più avuto sue notizie, non riuscendo nemmeno a rintracciarlo al cellulare.
Ad oggi il convenuto risulta di fatto irreperibile. Egli non ha mai preso la residenza nella casa coniugale e per quanto a conoscenza della ricorrente non ha mai avuto una residenza in Italia;
il matrimonio dura pochi mesi perché nel maggio 2013, il convenuto lascia la casa familiare e da allora la ricorrente non sa più nulla del marito (ad oggi il convenuto risulta di fatto irreperibile. Nonostante le ricerche effettuate (Anagrafe nazionale, Consolato del Marocco) non hanno consentito di rintracciarlo.
A seguito della notifica ex art. 143 c. 2 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, egli non si è costituito né è comparso personalmente. Pertanto, all'udienza del
23.9.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. La moglie, interrogata liberamente dal Giudice Relatore, ha confermato di volersi separare. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza in base alla circostanza che la moglie non abbia più notizie del marito da circa 12 anni.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia avente ad oggetto solo il vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 07/03/1973 a UDINE Parte_1
(UD) e nato/a il 04/08/1984 in MAROCCO, unitisi in matrimonio in data Controparte_1
09.06.2012 a Rivergaro (PC) come da atto di matrimonio del medesimo Comune (Anno 2012 Numero
4 Parte I); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2403/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da atto introduttivo.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], contrae matrimonio con nato in Parte_1 Controparte_1
Marocco il 04.08.1984, in data 09.06.2012 a Rivergaro (PC) come da atto di matrimonio del medesimo
Comune (Anno 2012 Numero 4 Parte I); dal matrimonio non nascono figli;
gli sposi scelgono il regime della separazione dei beni;
si erano conosciuti nell'aprile del 2012 e dopo pochi mesi hanno contratto matrimonio, andando poi a vivere insieme;
dopo alcuni mesi il marito si è allontanato senza spiegazioni e da allora la moglie non ha più avuto sue notizie, non riuscendo nemmeno a rintracciarlo al cellulare.
Ad oggi il convenuto risulta di fatto irreperibile. Egli non ha mai preso la residenza nella casa coniugale e per quanto a conoscenza della ricorrente non ha mai avuto una residenza in Italia;
il matrimonio dura pochi mesi perché nel maggio 2013, il convenuto lascia la casa familiare e da allora la ricorrente non sa più nulla del marito (ad oggi il convenuto risulta di fatto irreperibile. Nonostante le ricerche effettuate (Anagrafe nazionale, Consolato del Marocco) non hanno consentito di rintracciarlo.
A seguito della notifica ex art. 143 c. 2 c.p.c. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, egli non si è costituito né è comparso personalmente. Pertanto, all'udienza del
23.9.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. La moglie, interrogata liberamente dal Giudice Relatore, ha confermato di volersi separare. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza in base alla circostanza che la moglie non abbia più notizie del marito da circa 12 anni.
Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia avente ad oggetto solo il vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 07/03/1973 a UDINE Parte_1
(UD) e nato/a il 04/08/1984 in MAROCCO, unitisi in matrimonio in data Controparte_1
09.06.2012 a Rivergaro (PC) come da atto di matrimonio del medesimo Comune (Anno 2012 Numero
4 Parte I); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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