Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. promossa da nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2205/2020 promossa da:
MA VA (C.F.: [...]) con il patrocinio dell'avvocato Lorenzo Rapella;
con elezione di domicilio presso il suo studio in Morbegno, Via Fabani n. 19;
ATTORE contro
CONDOMINIO PRIMULA (C.F. 92026020138) con il patrocinio dell'avvocato Maurizio Gerosa;
con elezione di domicilio presso il suo studio in Morbegno, Via Nani n. 7;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 21.10.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 12
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito: accertato e dichiarato che l'ing. MA RI è creditore, per le causali indicate nella narrativa dell'atto di citazione, del Condominio LA corrente in Colico (LC) del residuo importo di euro 50.034,14, condannare il convenuto al pagamento all'attore di tale somma o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Rigettare, perché infondate in fatto e diritto, le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta.
Con il favore di spese di giudizio (comprensive del rimborso delle spese di CTU), oltre accessori di legge.
Ad istruttoria chiede, occorrendo e senza con ciò accettare alcuna inversione dell'onere probatorio,
l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli già indicati nella memoria istruttoria del 6.5.2021 e che qui di seguito si riportano:
1. Vero che l'ing. RI ha svolto l'incarico di progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza del cantiere di Colico, Via Case Nuove n. 22, presso il Condominio LA in relazione al
Preventivo di massima che le si rammostra (doc. n. 2 fascicolo attore)..
2. Vero che l'ing. RI nell'espletamento dell'incarico di cui al punto che pre-cede, ha visitato il cantiere a far data dall'inizio lavori del settembre 2016, periodicamente e, comunque, ogni volta che le lavorazioni programmate ne imponevano la presenza.
3. Vero che l'ing. RI era regolarmente presente in cantiere in modo che le lavorazioni procedessero con continuità.
4. Vero che il documento che le si rammostra (doc. n. 31 fascicolo attore) comprende i verbali di verifica, controllo e coordinamento redatti dall'ing. RI in occasione delle visite in cantiere.
5. Vero che dopo che a settembre 2016 i lavori di cui trattasi erano iniziati, l'ing. RI veniva incaricato di definire con la proprietà posta ad Ovest di quella del Condominio, la posizione del confine.
6. Vero che l'ing. RI, sentiti i Consiglieri del Condominio e l'Amministratore e chiesto l'accesso agli atti del Comune di Colico, concordava con la proprietà confinante le lavorazioni necessarie alla sistemazione del piazzale condominiale, mantenendo la recinzione verso il confine nel punto in cui la stessa già si trovava.
7. Vero che i muretti di cui al capitolo che precede, nello stato in cui si tro-vano attualmente, assolvono la mera funzione di delimitazione degli spazi che è loro propria.
pagina 2 di 12 8. Vero che la pavimentazione della scala di accesso al piazzale, originaria-mente edificata alla metà degli anni novanta è stata realizzata, come richie-sto dal Condominio committente, con la tecnica ad opus incertum, così com'era preesistente.
9. Vero che nei lavori di pavimentazione della scala di accesso al piazzale sono state utilizzate, così come progettato e tenuto conto della tecnica ad opus incertum scelta dal committente, le pietre già esistenti di misura diseguale, ottenendo un risultato volutamente privo di uniformità.
10. Vero che le canalette posate a seguito di accordi presi, unitamente all'Amministratore, con il confinante Ovest hanno la funzione di convogliare l'acqua della porzione Ovest del piazzale nel canale di gronda a Nord e, quindi, altimetricamente partono più alte dal lato Sud, per scendere gradatamente verso Nord.
11. Vero che le fotografie che le si rammostrano (docc. da n. 33 a n. 39 fascicolo attore) raffigurano l'armatura posta all'intradosso delle travi gemelle su cui posa l'orditura dell'intero solaio, nello stato in cui si trovava prima dei lavori di cui trattasi.
12. Vero che la fotografia che le si rammostra (doc. n. 40 fascicolo attore) raf-figura la scala di accesso al piazzale nello stato in cui si trovava prima dei lavori di cui trattasi.
13. Vero che in presenza sua e dell'ing. NC, l'ing. RI ha partecipato a sopralluoghi presso il cantiere di Colico del Condominio LA, per con-cordare la tipologia e la modalità di esecuzione dei lavori e risolvere le sopraggiunte necessità.
14. Vero che lei ha collaborato con l'ing. RI per la stesura del doc. n. 14 fascicolo attore che le si rammostra, che Lei conferma in ogni parte.
15. Vero che nel doc. n. 14 che le si rammostra, le ragioni degli scostamenti rispetto al preventivo iniziale sono esplicitate nella colonna “note” e nelle colonne “SAL N. 5 Baruffaldi”, “SAL N. 3
Mastinelli” e “SAL N. 1 Tirinzoni”.
16. Vero che lei ha collaborato con l'ing. RI per la stesura del doc. n. 41 fascicolo attore che le si rammostra, che Lei conferma in ogni parte.
17. Vero che il Condominio ha provveduto a saldare gli importi dovuti all'im-presa Baruffaldi, sulla base del SAL 5 che le si rammostra (doc n. 9 fascicolo attore).
Si indicano quali testimoni:
- la geom. Letizia Aurora Spinelli, domiciliata a Colico, Via Case Nuove n. 3 sui capitoli da n. 1 a n.
13;
- il legale rappresentante dell'Impresa Baruffaldi Costruzioni S.r.l., con sede in Dervio, Via Val
Varrone n. 7, sui capitoli da n. 1 a n. 13 e n. 17;
- TA AR, residente in [...], sui capitoli da n. 1 a n. 12 e n. 17;
pagina 3 di 12 - Ing. IF BE, residente a[...], su tutti i capitoli.
Parte attrice si oppone alle richieste istruttorie di parte convenuta per le ragioni già esposte in atti, in particolare nella memoria in data 25.5.2021.
Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse richieste istruttorie, chiede l'ammissione di prova contraria diretta su tutti i capitoli che dovessero essere ammessi nonostante l'opposizione e di prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:
18. Vero che le fotografie che le si rammostrano (cfr. docc. da n. 42 a n. 51 fascicolo attore) rappresentano i muretti di delimitazione del piazzale, mentre nei primi mesi dell'anno 2017 era in corso la loro realizzazione (prova indiretta sul capitolo n. 2 della memoria di controparte).
19. Vero che le opere di cui trattasi sono in conglomerato cementizio a bassa percentuale di armatura, con classe di resistenza C8/10 (Rck > 10 N/mmq) (prova indiretta sul capitolo n. 3 della memoria di controparte).
20. Vero che il calcestruzzo a bassa percentuale di armatura è quello per il quale la percentuale messa in opera è minore di quella minima necessaria per il calcestruzzo armato o la quantità media in peso di acciaio per metro cubo di calcestruzzo è inferiore a 0,3 kN. Vero che l'impiego di tale calce-struzzo
è consentito per gli elementi secondari o per la struttura massiccia (prova indiretta sul capitolo n. 3 della memoria di controparte).
21. Vero che le fotografie che le si rammostrano (cfr. docc. n. 52 e n. 53 fasci-colo attore) raffigurano la scala di cui trattasi nello stato in cui si presentava all'inizio dei lavori (prova indiretta sul capitolo n. 4 della memoria di controparte). 22.
Vero che le fotografie che le si rammostrano (cfr. da doc. n. 54 a n. 56 fascicolo attore) documentano le fasi: di rimozione della copertura delle pe-date e delle alzate in lastre lapidee, di ripristino del piano in cls, di posa in opera dell'impermeabilizzante “Mapelastic”, del suo asporto per riportare la scala nello stato di pretrattamento (prova indiretta sul capitolo n. 4 della memoria di controparte).
23. Vero che il SAL n. 1 che le si rammostra (doc. n. 5 fascicolo attore) è stato redatto in data
13.12.2016 e discusso in presenza del legale rappresentante dell'Impresa Baruffaldi, dell'Amministratore e dell'ing. RI (prova indi-retta sul capitolo n. 7 di controparte).
24. Vero che l'Amministratore del Condominio convenuto, nelle circostanze di cui al capitolo n. 18 che precede, preso atto di quanto riportato nel SAL che le si rammostra (doc. n. 5 fascicolo attore) ha indicato di proseguire nell'esecuzione delle opere (prova indiretta sul capitolo n. 7 di
contro
-parte).
25. Vero che il SAL n. 2 che le si rammostra (doc. n. 6 fascicolo attore) è stato redatto in data
31.12.2016 e discusso in presenza del legale rappresentante dell'Impresa Baruffaldi, dell'Amministratore e dell'ing. RI (prova indi-retta sul capitolo n. 8 di controparte).
pagina 4 di 12 26. Vero che l'Amministratore del Condominio convenuto, nelle circostanze di cui al capitolo n. 20 che precede, preso atto di quanto riportato nel SAL che le si rammostra (doc. n. 6 fascicolo attore) ha indicato di proseguire nell'esecuzione delle opere (prova indiretta sul capitolo n. 8 di
contro
-parte).
27. Vero che il SAL n. 3 che le si rammostra (doc. n. 7 fascicolo attore) è stato redatto in data
15.3.2017 e discusso in presenza del legale rappresentante dell'Impresa Baruffaldi, dell'Amministratore e dell'ing. RI (prova indi-retta sul capitolo n. 9 di controparte).
28. Vero che l'Amministratore del Condominio convenuto, nelle circostanze di cui al capitolo n. 22 che precede, preso atto di quanto riportato nel SAL che le si rammostra (doc. n. 7 fascicolo attore) ha indicato di proseguire nell'esecuzione delle opere
(prova indiretta sul capitolo n. 9 di
contro
-parte).
29. Vero che il SAL n. 4 che le si rammostra (doc. n. 8 fascicolo attore) è stato redatto in data 7.6.2018
e discusso in presenza del legale rappresentante dell'Impresa Baruffaldi, dell'Amministratore e dell'ing. RI (prova indi-retta sul capitolo n. 10 di controparte).
30. Vero che l'Amministratore del Condominio convenuto, nelle circostanze di cui al capitolo n. 24 che precede, preso atto di quanto riportato nel SAL che le si rammostra (doc. n. 8 fascicolo attore) ha indicato di proseguire nell'esecuzione delle opere (prova indiretta sul capitolo n. 10 di
contro
-parte).
31. Vero che il SAL n. 5 che le si rammostra (doc. n. 9 fascicolo attore) è stato redatto in data
31.8.2019 e discusso in presenza del legale rappresentante dell'Impresa Baruffaldi, dell'Amministratore e dell'ing. RI (prova indi-retta sul capitolo n. 11 di controparte).
32. Vero che l'Amministratore del Condominio convenuto, nelle circostanze di cui al capitolo n. 26 che precede, preso atto di quanto riportato nel SAL che le si rammostra (doc. n. 9 fascicolo attore) ha indicato di proseguire nell'esecuzione delle opere (prova indiretta sul capitolo n. 11 di
contro
-parte).
Si indicano quali testimoni, a prova contraria diretta e indiretta il geom. MA Baruffaldi, domiciliato in Dervio presso l'Impresa Baruffaldi Costruzioni S.r.l., la geom. Letizia Aurora Spinelli, domiciliata a
Colico e l'ing. IF BE, residente ad Ardenno.
Morbegno/Lecco, 5 settembre 2024 avv. Lorenzo Rapella”
pagina 5 di 12 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Il procuratore del convenuto, opponendosi sin d'ora a qualsiasi modifica delle conclusioni della controparte e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle stesse, precisa le proprie conclusioni come di seguito:
Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così pronunciare: in via principale – respingere la domanda svolta dall'attore in quanto infondata sia in fatto che in diritto dichiarando che nulla è dovuto al professionista oltre al corrispettivo già versato (€ 10.700,00 oltre accessori); in via riconvenzionale – accertato e dichiarato che la condotta dell'Ing MA RI nello svolgimento dell'incarico per cui è causa ha causato maggiori costi al Condominio convenuto pari ad € 105.490,06 rispetto al preventivo dei lavori fornito dallo stesso attore, condannarlo, vuoi per inadempimento contrattuale, vuoi ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti danni derivati al Condominio quantificati nella predetta somma o nella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio. in via di estremo subordine – nella denegata ipotesi in cui si ritenesse dovuto un compenso all'attore, ridurre la pretesa in considerazione dell'inadempimento professionale dello stesso come in atti e, in ogni caso, parametrare tale compenso al preventivo concordato tra le parti. Disporre comunque la compensazione delle eventuali somme così riconosciute con il maggior danno arrecato al Condominio convenuto come meglio specificato in atti, tenuto conto degli acconti versati dal committente.
Con vittoria delle spese di causa.
In via istruttoria: si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. da ritenersi integralmente trascritte e riproposte.
In particolare si insiste per l'ammissione delle prove ivi dedotte di seguito trascritte:
Si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che nella contabilità riferita al cantiere in Colico, Condominio LA risultano mancare i seguenti documenti: giornale lavori (con indicazione di presenze cantiere, lavorazioni svolte, visite, collaudi parziali ecc); verbali visita cantiere del coordinatore sicurezza;
DURC_; notifiche preliminari;
certificazioni inerenti il pagamento di contributi sociali, INAIL, casse edili e buste paga“;
2. “Vero che in seguito a sopralluogo da Lei effettuato presso il Condominio LA, prima di redigere la perizia sub doc. 16 che le si rammostra, ha constatato che sui muretti di delimitazione dei giardini dal piazzale condominiale e all'interno degli stessi si sono verificate delle scrostature, con degrado superficiale e imperfezioni, come da fotografie che le si rammostrano sub doc. 50”;
pagina 6 di 12 3. “Vero che ha eseguito delle prove sclerometriche sui muretti di cui al punto che precede ed ha rilevato che la resistenza del calcestruzzo impiegato era inferiore a Rck 20 N/mmq “;
4.“Vero che fenomeni disgregativi del calcestruzzo sono presenti anche sulla scala di accesso al piazzale del condominio, come da fotografie che le si rammostrano sub doc.50”
5. “Vero che le pavimentazioni in lastre di porfido del piazzale sono posate senza livellamento, con fughe in malta cementizia che presentano deterioramenti e imperfezioni, come da fotografie che si rammostrano sub doc. 50”;
6. “Vero che le canalette prefabbricate di raccolta dell'acqua posizionate sul lato nord ovest del piazzale presentano problemi di allineamento, sia planimetrico che altimetrico, come da fotografie che le si rammostrano sub doc. 50”;
Si indica come teste il geom. Giuseppe AN con studio in Morbegno, Via Caccia Dominioni
n.20.
7. “Vero che i lavori di cui al SAL 1 indicati alle voci “Nuovi prezzi”, “Extra computo” e “Economie” relativi alle fasi 1,2 e 3 riepilogati alla pag. 4 del doc. 52 che le si rammostra e dettagliati nelle pagine che precedono, sono stati commissionati e autorizzati all'Impresa dall'Ing. RI progettista e D.L.
8. “Vero che i lavori di cui al SAL 2 indicati alle voci “Nuovi prezzi”, “Extra computo” e “Economie” relativi alle fasi 1,2 e 3 riepilogati alla pag. 6 del doc. 56 che le si rammostra e meglio descritti alle pagine che precedono, sono stati commissionati e autorizzati all'Impresa dall'Ing. RI progettista e
D.L.”
9. “Vero che i lavori di cui al SAL 3 indicati alle voci “Nuovi prezzi”, “Extra computo” e “Economie” relativi alle fasi 1,2 e 3 riepilogati alla pag. 6 del doc. 61che le si rammostra e meglio descritti alle pagine che precedono, sono stati commissionati e autorizzati all'Impresa dall'Ing. RI progettista e
D.L.”
10. “Vero che i lavori di cui al SAL 4 indicati alle voci “Nuovi prezzi”, “Extra computo” e
“Economie” relativi alle fasi 1,2 e 3 riepilogati alla pag. 7 del doc. 69 che le si rammostra e meglio descritti alle pagine che precedono, sono stati commissionati e autorizzati all'Impresa dall'Ing. RI progettista e D.L.”
11. “Vero che i lavori di cui al SAL 5 indicati alle voci “Nuovi prezzi”, “Extra computo” e
“Economie” relativi alle fasi 1,2 e 3 riepilogati alla pag. 9 del doc. 73 che le si rammostra e meglio descritti alle pagine che precedono, sono stati commissionati e autorizzati all'Impresa dall'Ing. RI progettista e D.L.”
Si indica come teste il geometra MA Baruffaldi dell'impresa appaltatrice Baruffaldi Costruzioni corrente in Dervio (LC).
pagina 7 di 12 *
Si ribadisce la contestazione alla CTU in quanto il perito non ha risposto ai quesiti formulati dal
Giudice.
In particolare, la consulente non ha verificato la correttezza della contabilità né sotto il profilo della congruità dei nuovi prezzi né sotto quello della effettiva esecuzione delle opere ivi indicate.
Sul punto si richiama quanto dedotto dal CTP nelle proprie osservazioni alla CTU nonché in memoria autorizzata depositata il 16.05.2022.
Si chiede pertanto che la consulenza sia rinnovata conferendo incarico ad altro CTU ex art. 196
c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'ing. MA RI ha convenuto in giudizio il Condominio LA, per ottenere nei suoi confronti la condanna al pagamento delle prestazioni professionali da lui svolte per l'importo residuo di euro 50.034,14 IVA compresa, al netto dell'acconto versato pari a complessivi euro
13.576,16 (IVA compresa). A fondamento della propria domanda giudiziale, ha dedotto che il
Condominio LA, all'esito della procedura di mediazione n. 234/2014 svoltasi presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, ha affidato all' Ing. MA RI l'incarico di rilievo, progettazione, direzione e contabilità lavori e coordinamento in materia di sicurezza, relativo alle opere di manutenzione (cfr. doc. n. 1 e 2, preventivo allegato al fascicolo di parte attrice). In particolare ha evidenziato che mediante il proprio legale, preso atto del recesso unilaterale esercitato dal Condominio dal contratto d'opera professionale ha chiesto l'immediato pagamento del compenso complessivo sin lì maturato per l'opera svolta, ammontante ad euro 63.460,30 (al lordo della ritenuta d'acconto da effettuare al momento del pagamento), oltre ad euro 150,00 per anticipazioni e quindi in totale euro 63.610,30 (cfr. doc. 17 preventivo allegato al fascicolo attore), somma calcolata in funzione del complessivo ammontare dei lavori progettati e diretti dall'ing. RI sino al 18.7.2020.
Si è costituito in giudizio il Condominio LA contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In particolare, ha evidenziato la condotta inadempiente posta in essere dall' ing. RI rispetto agli incarichi allo stesso affidati omettendo di compiere una serie di attività essenziali e senza interpellare il committente circa le varianti apportate al progetto iniziale, mancando altresì di redigere a scadenza periodica gli Stati di Avanzamento dei Lavori. Inoltre, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'Ing. RI - previo accertamento che la condotta tenuta da quest'ultimo ha comportato maggiori costi gravanti sul Condominio e ammontanti ad euro 105.490,00 - al risarcimento di tutti danni derivati al Condominio quantificati nella predetta somma o nella somma pagina 8 di 12 maggiore o minore risultante all'esito del giudizio. Infine, in via di estremo subordine ha chiesto, nel caso in cui si ritenesse dovuto un compenso all'attore, la riduzione della pretesa in considerazione dell'inadempimento professionale dello stesso, parametrando tale compenso al preventivo concordato tra le parti.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali di parte attrice e di CTU. Le parti hanno infine precisato le conclusioni nei termini sopra indicati innanzi al sottoscritto Giudice, nelle more subentrato al precedente assegnatario del fascicolo per trasferimento di quest'ultimo ad altro Tribunale.
Ritiene questo Giudice che la domanda giudiziale di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo, si osserva come parte attrice abbia fornito adeguata prova nel presente giudizio circa il conferimento dell'incarico da parte del Condominio LA, all'esito della procedura di mediazione n.
234/2014 svoltasi presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco (cfr. doc. n.
1 accordo di mediazione fascicolo parte attorea) e dell'attività svolta.
Parimenti in sede di CTU è emerso l'effettivo svolgimento dell'attività oggetto del conferimento dell'incarico, suddiviso in due fasi distinte:
- progettazione, direzione Lavori comprensiva di redazione della contabilità lavori e coordinamento sicurezza relativo alla manutenzione straordinaria volta ad eliminare le infiltrazioni;
- analisi dello stato di fatto, progetto strutturale, direzione lavori comprensiva di redazione della contabilità lavori e coordinamento sicurezza, assistenza al collaudo per opere volte al rinforzo di quanto esistente.
In secondo luogo, osserva questo Giudice come oggetto della presente causa sia innanzitutto la quantificazione del compenso per la prestazione intellettuale svolta dall'Ing. RI a seguito del recesso unilaterale esercitato dal Condominio LA in data 18.07.2020.
L'Ing. RI ha emesso parcella finale ammontante ad euro 63.460,30 IVA compresa, oltre ad euro
150,00 per anticipazioni e quindi in totale euro 63.610,30 (doc. 20). Tenuto conto degli acconti già versati dal Condominio per complessivi euro 13.576,16 (IVA compresa), ha chiesto la condanna al pagamento da parte del Condominio LA per l'importo di euro 50.034,14 (cfr. doc. n. 19, lettera
29.7.2020 dell'avv. Rapella).
Parte convenuta ha contestato detta quantificazione, esponendo al riguardo che tra le parti inizialmente era stato previsto un compenso a favore dell'Ing. RI pari ad € 49.574,55 IVA inclusa (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo), di cui € 10.700,00 oltre accessori già versati. In particolare ha contestato l'aumento della parcella ritenuto non dovuto in quanto calcolato sui maggiori costi sopportati dal Condominio proprio a causa delle negligenze professionali dell'ing. RI, essendosi reso inadempiente rispetto agli pagina 9 di 12 incarichi allo stesso affidati omettendo di compiere una serie di attività essenziali, non avendo peraltro mai concordato con il committente le varianti rispetto al progetto iniziale, né redatto “con puntuale periodicità” gli Stati di Avanzamento dei Lavori.
Al riguardo è stata esperita CTU, successivamente integrata (deposito del 22.3.2022 e del 5.6.2023), che ha approfonditamente valutato la correttezza del computo dei lavori esposto nella contabilità redatta dall' Ing. RI, la corrispondenza del costo delle opere effettivamente eseguite, nonché
l'individuazione delle voci del computo metrico per le quali si è verificato uno scostamento tra il preventivo e la contabilità finale redatta da parte attrice e la sussistenza o meno dei difetti lamentati a pag.
4-5 della perizia di parte convenuta, escludendo che gli stessi siano addebitabili alla responsabilità dell'ing. VA, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori.
Il CTU, in sede di integrazione, ha concluso ritenendo che, sulla base della documentazione in suo possesso e delle verifiche in loco esperite, la contabilità presentata corrisponde ai lavori effettivamente eseguiti complessivamente, sulle parti comuni o in porzioni private.
In particolare, il CTU ha ricondotto i maggiori costi sostenuti dal Condominio LA, a due gruppi ovverosia:
1) rifacimento della caldana del piazzale a causa del deterioramento dovuto al fermo cantiere e al blocco delle lavorazioni. L'operazione ha determinato la doppia esposizione dei costi per la demolizione dell'esistente e per la nuova esecuzione;
2) esecuzione di opere di competenza privata. In occasione del sopraluogo e anche dalla contabilità lavori si comprende come alcuni interventi eseguiti sulle parti esterne di competenza privata siano stati eseguiti in seguito a scelte effettuate in corso d'opera.
Il CTU ha poi individuato le cause da cui sono dipesi i maggiori costi, riconducendoli a sopravvenienze imprevedibili in fase progettuale (quale il rifacimento della caldana) ovvero in varianti progettuali concordate e autorizzate dalla proprietà, avuto riguardo alla circostanza oggettiva e fattuale secondo cui l'esecuzione altrimenti non sarebbe stata possibile, essendo interventi fortemente invasivi per i quali le proprietà devono autorizzare gli accessi.
Da ultimo il CTU, rispondendo al quesito numero 5, ha precisato che quanto indicato nella perizia del geom. AN si riferisce, come lo stesso ha scritto, alla qualità delle opere eseguite e il corpo dei vizi segnalati si riferisce a presunti difetti realizzativi, determinati dall'operato dell'impresa. La scrivente
CTU ha ricevuto conferma, durante gli incontri, da parte dell'amministratore ing NC e del legale presente, dell'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni alle imprese sulla base della contabilità redatta dall'ing. RI. Gli importi così come contenuti in contabilità, compresi gli extra costi, riferiti alle opere sono stati corrisposti nella loro totalità alle imprese esecutrici. La scrivente, pur pagina 10 di 12 consapevole del ruolo del Direttore Lavori e del coordinatore in fase di esecuzione, non ritiene attribuibili alla responsabilità del professionista le carenze evidenziate che nello specifico si riconducono a errori esecutivi riconducibili a lavorazioni non altamente specializzate, ma di normale e consueta esecuzione. I lavori oggetto della presente perizia si riconducono ad attività di normale routine in edilizia e non richiedono un'assistenza, in fase di esecuzione, specifica da parte del professionista anche per le dichiarazioni di capacità che l'impresa predispone in fase di affidamento dell'incarico. Le difficoltà di conduzione del cantiere legate alle criticità nel rapporto tra committente, condominio, ed esecutore, impresa anche condomino, hanno determinato lungaggini e la dilatazione dei tempi che incide negativamente sulla qualità del risultato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo in particolare alla mancanza di profili di responsabilità circa la condotta tenuta dall' Ing. RI, come supra esposto, l'attività professionale prestata da parte attrice è da ritenersi esaustivamente dimostrata.
Pertanto, con riferimento al quantum relativo al compenso professionale dovuto, parte attrice ha dedotto di aver calcolato l'ammontare del proprio compenso utilizzando i parametri di legge previsti per la professione di ingegnere e preventivato in funzione dell'importo delle lavorazioni oggetto dell'incarico (cfr. prodotto come doc. n. 2 fascicolo attoreo). Invero, come correttamente osservato da parte attrice, il Condominio in sede di conferimento di incarico non ha contestato alcunché circa il calcolo del compenso e indicato nel preventivo di cui al doc. 2, versando peraltro più acconti per complessivi euro 13.576,16 (IVA compresa).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che l'Ing. RI abbia correttamente calcolato l'importo delle sue prestazioni alla data del recesso del Condominio dal contratto di prestazione professionale, utilizzando il medesimo criterio per la redazione del preventivo presunto (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo), tenendo conto dell'ammontare delle opere eseguite al 18.7.2020, aumentate ad € 327.990,85 rispetto ad
€ 220.033,36 preventivati (doc. 14 fascicolo attore).
Pertanto il Condominio LA deve essere condannato al pagamento a favore dell' Ing. RI della somma residua ammontante ad euro 50.034,14 (accessori compresi), oltre interessi dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
Quanto alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta nei confronti dell'attore circa il risarcimento del danno cagionato dall' ing. RI al Condominio per inadempimento contrattuale ovvero per responsabilità ex art. 2043 c.c., quantificato in euro 105.490,06, corrispondente agli extracosti sostenuti da parte convenuta rispetto a quanto preventivato dall'ing. RI per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ritiene questo Giudice che vada rigettata, alla luce di tutto quanto sopra esposto. Difetta innanzitutto la prova dell'inadempimento o comunque dell'antigiuridicità della pagina 11 di 12 condotta tenuta dall'ing. RI, come in precedenza osservato. Si ribadisce infatti che all'esito della
CTU è emerso come i lavori indicati nella perizia siano da ricondursi ad attività di normale routine in edilizia e non richiedono un'assistenza, in fase di esecuzione, specifica da parte del professionista anche per le dichiarazioni di capacità che l'impresa predispone in fase di affidamento dell'incarico. Le difficoltà di conduzione del cantiere legate alle criticità nel rapporto tra committente, condominio, ed esecutore, impresa anche condomino, hanno determinato lungaggini e la dilatazione dei tempi che incide negativamente sulla qualità del risultato. Conseguentemente difetta il requisito del nesso di causalità tra la condotta contestata come antigiuridica e i danni lamentati, sicchè la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento per difetto dell'an debeatur, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione riguardo al quantum.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento del CONDOMINIO PRIMULA in favore dell'ING. MA VA della somma di € 50.034,14 per l'attività svolta, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna il CONDOMINIO PRIMULA a rifondere all' ING. MA VA le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 545 per anticipazioni ed € 7.500, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte convenuta.
Lecco, 11.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
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