TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1000/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da f. ) con il patrocinio dell'avv. SUVILLA FURIO. Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SANTUCCI DIANA I.N.P.S. (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PEREGO NADIA.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 07920259002361307/000, la quale deve ritenersi illegittima, in quanto, con riferimento agli importi e agli atti alla stessa sottesi, il Sig. è stato Pt_2 ammesso a piano di definizione agevolata “rottamazione quater” in data 21/07/2023, piano che il ricorrente fino ad oggi ha sempre puntualmente onerato. In ogni caso, con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari della presente procedura, e con rimborso delle anticipazioni a titolo di contributo unificato e successive occorrende. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha valore, al netto di sanzioni e interessi, di Euro 4.534,25 e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad Euro 49,00
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_3 chiedendo che codesto Ill.mo Giudice Voglia: - rigettare la domanda di sospensione di efficacia esecutiva degli atti impugnati non sussistendone i presupposti;
- nel merito, rigettare il ricorso introduttivo per i motivi sopra esposti con condanna alle spese di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e la mancata responsabilità dell'Agente della
Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE INPS
NEL MERITO: rigettare l'opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare parte opponente al pagamento delle somme di cui all'intimazione opposta o alla minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA, ove non costituita, ordinare ex art. 210 c.p.c. all' di depositare in giudizio tutti i Controparte_4 documenti che comprovano l'interruzione della prescrizione dei crediti contributivi successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento per la quale è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso CP_5
l'intimazione di pagamento n. 07920259002361307/000 notificatagli dall'
[...]
(d'ora in avanti anche soltanto in data 30 aprile 2024. Controparte_6 CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha allegato che anche con riferimento all'avviso di addebito n. 37920190001451327000 era stato ammesso alla definizione agevolata denominata rottamazione quater.
1.1. Costituendosi in giudizio l' ha allegato l'avvenuta decadenza del CP_1 ricorrente dalla definizione agevolata citata per il non tempestivo pagamento dei ratei.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 comma
232 e seguenti della legge n. 197 del 2022 prevede che:
“comma 231 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo
Pag. 2 di 5 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
“232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il
31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”.
La disciplina, al comma 244, prevede anche che “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente era stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito nel quale era ricompreso anche l'avviso di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento qui contestata (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorrente risulta essere stato ammesso al pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali.
L costituendosi in giudizio ha allegato che la rata con scadenza ordinaria CP_1 fissata al 30/11/2024 risulta essere stata pagata solo in data 17/12/2024.
La circostanza non è stata contestata dal ricorrente.
Preme evidenziare che il comma 244 dell'art. 1 di cui alla legge 197/2022 prevede che in caso di ritardo nel pagamento di una sola rata superiore a cinque giorni il contribuente decade automaticamente dall'agevolazione ed è previsto che l'agente della riscossione possa riprendere l'attività di recupero per la restante parte non pagata.
Non colgono, pertanto, nel segno le argomentazioni svolte dal ricorrente nelle proprie note scritte in ordine alla necessità che l'Agenzia comunicasse un provvedimento motivato di decadenza;
come specificato, l'effetto è previsto dalla legge la quale non contempla alcun obbligo di comunicazione in capo all'agente. Peraltro, preme evidenziare che trattandosi di una norma primaria essa è assistita dalla presunzione di conoscenza;
inoltre, il fatto del
Pag. 3 di 5 ritardato pagamento è sicuramente noto al contribuente di modo che lo stesso non può esigere alcuna pretesa informativa sul punto.
Parimenti infondate sono le doglianze del ricorrente in ordine alla perdita della possibilità di presentare l'istanza di riammissione alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 bis del Decreto legge n. 202 del 2024; anche in tal caso, essendo noto al ricorrente il ritardato pagamento della rata con scadenza 30 novembre 2024, ed essendo conoscibile la conseguenza normativa di tale ritardo, il ricorrente, trattandosi anche in tal caso di una norma primaria, avrebbe potuto e dovuto presentare la relativa istanza senza pretendere alcun tipo di avviso dall'agente della riscossione.
In ultimo, preme considerare che essendo legittima l'avvenuta decadenza del ricorrente dal piano rateale di definizione agevolata, il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla parte una volta ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, è senz'altro legittimo.
4. Parte ricorrente ha anche genericamente allegato che l'avviso di addebito n.
37920190001451327000 non gli era stato notificato se non con l'intimazione oggetto di causa.
Invero, preme evidenziare che l'Inps costituendosi in giudizio ha documentato di aver comunicato con raccomandata avente ricevuta di ritorno l'avviso di addebito menzionato (cfr. doc. n. 1 fascicolo Inps)
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in € 1.030 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
30/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1000/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 29/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da f. ) con il patrocinio dell'avv. SUVILLA FURIO. Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SANTUCCI DIANA I.N.P.S. (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PEREGO NADIA.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 07920259002361307/000, la quale deve ritenersi illegittima, in quanto, con riferimento agli importi e agli atti alla stessa sottesi, il Sig. è stato Pt_2 ammesso a piano di definizione agevolata “rottamazione quater” in data 21/07/2023, piano che il ricorrente fino ad oggi ha sempre puntualmente onerato. In ogni caso, con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari della presente procedura, e con rimborso delle anticipazioni a titolo di contributo unificato e successive occorrende. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, articolare e produrre anche in conseguenza del contegno processuale di controparte. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha valore, al netto di sanzioni e interessi, di Euro 4.534,25 e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad Euro 49,00
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_3 chiedendo che codesto Ill.mo Giudice Voglia: - rigettare la domanda di sospensione di efficacia esecutiva degli atti impugnati non sussistendone i presupposti;
- nel merito, rigettare il ricorso introduttivo per i motivi sopra esposti con condanna alle spese di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e la mancata responsabilità dell'Agente della
Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE INPS
NEL MERITO: rigettare l'opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare parte opponente al pagamento delle somme di cui all'intimazione opposta o alla minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. IN VIA ISTRUTTORIA, ove non costituita, ordinare ex art. 210 c.p.c. all' di depositare in giudizio tutti i Controparte_4 documenti che comprovano l'interruzione della prescrizione dei crediti contributivi successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento per la quale è causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso CP_5
l'intimazione di pagamento n. 07920259002361307/000 notificatagli dall'
[...]
(d'ora in avanti anche soltanto in data 30 aprile 2024. Controparte_6 CP_1
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha allegato che anche con riferimento all'avviso di addebito n. 37920190001451327000 era stato ammesso alla definizione agevolata denominata rottamazione quater.
1.1. Costituendosi in giudizio l' ha allegato l'avvenuta decadenza del CP_1 ricorrente dalla definizione agevolata citata per il non tempestivo pagamento dei ratei.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 comma
232 e seguenti della legge n. 197 del 2022 prevede che:
“comma 231 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo
Pag. 2 di 5 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
“232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il
31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”.
La disciplina, al comma 244, prevede anche che “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente era stato ammesso alla definizione agevolata del proprio debito nel quale era ricompreso anche l'avviso di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento qui contestata (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorrente risulta essere stato ammesso al pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali.
L costituendosi in giudizio ha allegato che la rata con scadenza ordinaria CP_1 fissata al 30/11/2024 risulta essere stata pagata solo in data 17/12/2024.
La circostanza non è stata contestata dal ricorrente.
Preme evidenziare che il comma 244 dell'art. 1 di cui alla legge 197/2022 prevede che in caso di ritardo nel pagamento di una sola rata superiore a cinque giorni il contribuente decade automaticamente dall'agevolazione ed è previsto che l'agente della riscossione possa riprendere l'attività di recupero per la restante parte non pagata.
Non colgono, pertanto, nel segno le argomentazioni svolte dal ricorrente nelle proprie note scritte in ordine alla necessità che l'Agenzia comunicasse un provvedimento motivato di decadenza;
come specificato, l'effetto è previsto dalla legge la quale non contempla alcun obbligo di comunicazione in capo all'agente. Peraltro, preme evidenziare che trattandosi di una norma primaria essa è assistita dalla presunzione di conoscenza;
inoltre, il fatto del
Pag. 3 di 5 ritardato pagamento è sicuramente noto al contribuente di modo che lo stesso non può esigere alcuna pretesa informativa sul punto.
Parimenti infondate sono le doglianze del ricorrente in ordine alla perdita della possibilità di presentare l'istanza di riammissione alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 bis del Decreto legge n. 202 del 2024; anche in tal caso, essendo noto al ricorrente il ritardato pagamento della rata con scadenza 30 novembre 2024, ed essendo conoscibile la conseguenza normativa di tale ritardo, il ricorrente, trattandosi anche in tal caso di una norma primaria, avrebbe potuto e dovuto presentare la relativa istanza senza pretendere alcun tipo di avviso dall'agente della riscossione.
In ultimo, preme considerare che essendo legittima l'avvenuta decadenza del ricorrente dal piano rateale di definizione agevolata, il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla parte una volta ricevuta la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, è senz'altro legittimo.
4. Parte ricorrente ha anche genericamente allegato che l'avviso di addebito n.
37920190001451327000 non gli era stato notificato se non con l'intimazione oggetto di causa.
Invero, preme evidenziare che l'Inps costituendosi in giudizio ha documentato di aver comunicato con raccomandata avente ricevuta di ritorno l'avviso di addebito menzionato (cfr. doc. n. 1 fascicolo Inps)
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in € 1.030 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
30/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5