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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2357/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2357/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA e ER BR parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CANNATA MASSIMO parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: DICHIARANO Di rinunciare alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice ed insistono nella domanda congiunta di modifica della sentenza n. 72/2021 pubblicata il 2.02.2021 (RG 979/2020 -Tribunale di Novara) con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1. affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. La residenza anagrafica e dimora abituale della minore sono fissate, di comune accordo tra i genitori, presso l'abitazione di Novara Via Bonfantini 8, dove risiede con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In tal senso i genitori si obbligano a collaborare tra loro. In caso di disaccordo ciascun genitore può ricorrere al giudice. Si dà atto che le parti riconoscono che ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
Per_1 ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale (nonni).
2. Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé: - a fine settimana alternati dal venerdì prelevandola all'uscita da scuola, sino alle ore 20.30 della domenica, quando la ricondurrà presso l'abitazione di residenza della madre. Infrasettimanalmente con le seguenti modalità: a) nella settimana in cui cade il week end materno, il padre vedrà il martedì ed il mercoledì prelevandola all'uscita da scuola, sino alle ore 20,30, quando
Per_1 la ricondurrà presso l'abitazione di residenza della madre, b) nella settimana in cui cade il week end paterno, il padre vedrà il mercoledì prelevandola dall'uscita di scuola sin alle 20,30, quando la ricondurrà presso l'abitazione di residenza
Per_1 della madre. Il padre poi terrà nuovamente dal venerdì sino alla domenica sera per trascorrere con la figlia il week
Per_1 end di propria pertinenza. Previo accordo tra i genitori i suddetti giorni ed orari di visita potranno essere modificati tenendo conto, chiaramente, delle esigenze e abitudini della figlia. trascorrerà le vacanze natalizie alternativamente con
Per_1 entrambi i genitori (ad anni alternati) ossia dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti. QU e UE (indipendente dal calendario visite o week end) ad anni alternati, un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro genitore. Le festività, ivi comprese quelle patronali e i c.d.
“ponti”- li trascorrerà alternativamente con l'uno e l'altro genitore in base al calendario visite ordinario e tenendo Per_1 conto delle abitudini e esigenze della minore, salvo diverso accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per un periodo di due settimane anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. trascorrerà il giorno del suo compleanno in via alternata annuale con la madre e con il padre. Il palinsesto degli Per_1 incontri sopra rappresentato viene riportato nel piano genitoriale allegato.
3. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di €. 292,00 (duecentonovantadue/00 assegno aggiornato a gennaio 2025) mensili, somma soggetta ad adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT (da gennaio 2026), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, con accordo a far data dalla sottoscrizione della domanda, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario così come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 15 marzo 2016. 4. L'assegno unico, come previsto per legge, viene e continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti.
5. Si dà atto che il sig. non procederà nei confronti della sig.ra per ottenere gli arretrati della Parte_1 Pt_2 mensa pagata anche se non dovuta (come previsto nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Novara in data 28/01/2021) né per ottenere gli importi dell'assegno unico non percepito, contestualmente si dà atto che la signora Pt_2 non procederà nei confronti del sig. per ottenere gli arretrati dell'adeguamento ISTAT pregresso non corrisposti. Parte_1
6. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Novara, alla frazione Lumellogno via Bonfantini n. 8, con tutti gli arredi, alla sig.ra quale abitazione di residenza di con la madre.
7. Le parti danno atto dell'assenso Pt_2 Per_1 reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
8. Le parti danno, altresì, atto dell'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore della figlia minorenne 9. Le parti danno atto, che nel caso in cui volessero condurre in vacanza Per_1 la figlia minore all'estero, dovranno comunicarsi tale intendimento con congruo preavviso;
10. Le parti dichiarano, infine, che il sig. si avvarrà della collaborazione dei propri famigliari e della moglie nella gestione quotidiana della Parte_1 piccola così la sig.ra si avvarrà della collaborazione dei propri famigliari e del proprio compagno;
11. Le Per_1 Pt_2 parti si impegnano a rispettare il calendario visite (giorni di competenza) senza sollecitare a chiamare l'altro genitore Per_1 per farsi venire a prendere/stare da lui/lei in giorni diversi, salvo per comprovate esigenze e previo accordo. Spese di giudizio compensate tra le parti
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 72/2021 del Tribunale di Novara, chiedendo si procedesse con la trattazione scritta.
***
In data 18/12/2025, dato atto del pervenimento delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti in quanto conforme al benessere della prole e alle norme di legge.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a modifica della sentenza n. 72/2021, pronunciata tra le parti, del Tribunale di Novara,
1) omologa le condizioni di cui all'accordo delle parti, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, e dispone in conformità;
2) prende atto degli ulteriori accordi delle parti;
3) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2357/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA e ER BR parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_2 C.F._2 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CANNATA MASSIMO parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: DICHIARANO Di rinunciare alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice ed insistono nella domanda congiunta di modifica della sentenza n. 72/2021 pubblicata il 2.02.2021 (RG 979/2020 -Tribunale di Novara) con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1. affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. La residenza anagrafica e dimora abituale della minore sono fissate, di comune accordo tra i genitori, presso l'abitazione di Novara Via Bonfantini 8, dove risiede con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In tal senso i genitori si obbligano a collaborare tra loro. In caso di disaccordo ciascun genitore può ricorrere al giudice. Si dà atto che le parti riconoscono che ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
Per_1 ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale (nonni).
2. Il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé: - a fine settimana alternati dal venerdì prelevandola all'uscita da scuola, sino alle ore 20.30 della domenica, quando la ricondurrà presso l'abitazione di residenza della madre. Infrasettimanalmente con le seguenti modalità: a) nella settimana in cui cade il week end materno, il padre vedrà il martedì ed il mercoledì prelevandola all'uscita da scuola, sino alle ore 20,30, quando
Per_1 la ricondurrà presso l'abitazione di residenza della madre, b) nella settimana in cui cade il week end paterno, il padre vedrà il mercoledì prelevandola dall'uscita di scuola sin alle 20,30, quando la ricondurrà presso l'abitazione di residenza
Per_1 della madre. Il padre poi terrà nuovamente dal venerdì sino alla domenica sera per trascorrere con la figlia il week
Per_1 end di propria pertinenza. Previo accordo tra i genitori i suddetti giorni ed orari di visita potranno essere modificati tenendo conto, chiaramente, delle esigenze e abitudini della figlia. trascorrerà le vacanze natalizie alternativamente con
Per_1 entrambi i genitori (ad anni alternati) ossia dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti. QU e UE (indipendente dal calendario visite o week end) ad anni alternati, un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro genitore. Le festività, ivi comprese quelle patronali e i c.d.
“ponti”- li trascorrerà alternativamente con l'uno e l'altro genitore in base al calendario visite ordinario e tenendo Per_1 conto delle abitudini e esigenze della minore, salvo diverso accordo tra le parti. Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per un periodo di due settimane anche non consecutive da comunicare alla madre entro il 30 aprile di ogni anno. trascorrerà il giorno del suo compleanno in via alternata annuale con la madre e con il padre. Il palinsesto degli Per_1 incontri sopra rappresentato viene riportato nel piano genitoriale allegato.
3. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, l'importo mensile di €. 292,00 (duecentonovantadue/00 assegno aggiornato a gennaio 2025) mensili, somma soggetta ad adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT (da gennaio 2026), da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario, con accordo a far data dalla sottoscrizione della domanda, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario così come individuate nel Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 15 marzo 2016. 4. L'assegno unico, come previsto per legge, viene e continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti.
5. Si dà atto che il sig. non procederà nei confronti della sig.ra per ottenere gli arretrati della Parte_1 Pt_2 mensa pagata anche se non dovuta (come previsto nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Novara in data 28/01/2021) né per ottenere gli importi dell'assegno unico non percepito, contestualmente si dà atto che la signora Pt_2 non procederà nei confronti del sig. per ottenere gli arretrati dell'adeguamento ISTAT pregresso non corrisposti. Parte_1
6. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Novara, alla frazione Lumellogno via Bonfantini n. 8, con tutti gli arredi, alla sig.ra quale abitazione di residenza di con la madre.
7. Le parti danno atto dell'assenso Pt_2 Per_1 reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
8. Le parti danno, altresì, atto dell'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore della figlia minorenne 9. Le parti danno atto, che nel caso in cui volessero condurre in vacanza Per_1 la figlia minore all'estero, dovranno comunicarsi tale intendimento con congruo preavviso;
10. Le parti dichiarano, infine, che il sig. si avvarrà della collaborazione dei propri famigliari e della moglie nella gestione quotidiana della Parte_1 piccola così la sig.ra si avvarrà della collaborazione dei propri famigliari e del proprio compagno;
11. Le Per_1 Pt_2 parti si impegnano a rispettare il calendario visite (giorni di competenza) senza sollecitare a chiamare l'altro genitore Per_1 per farsi venire a prendere/stare da lui/lei in giorni diversi, salvo per comprovate esigenze e previo accordo. Spese di giudizio compensate tra le parti
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/07/2025, le parti hanno adito congiuntamente il Tribunale di Novara per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 72/2021 del Tribunale di Novara, chiedendo si procedesse con la trattazione scritta.
***
In data 18/12/2025, dato atto del pervenimento delle conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti in quanto conforme al benessere della prole e alle norme di legge.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a modifica della sentenza n. 72/2021, pronunciata tra le parti, del Tribunale di Novara,
1) omologa le condizioni di cui all'accordo delle parti, sopra riportate e da intendersi in questa sede integralmente richiamate, e dispone in conformità;
2) prende atto degli ulteriori accordi delle parti;
3) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO