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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati: dott. Michele VIDETTA presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza del 6.5.25 a trattazione scritta;
che sono state depositate note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 102/2020 del ruolo generale e vertente tra
Parte_1
(Avv. Mina Pinto)
appellante
e
Controparte_1
(Avv. Gianvito Mantarano)
appellata
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 901/2019 con la quale il Parte_1
Tribunale di Matera ha respinto la sua domanda e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale, Controparte_1
con articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto del gravame.
Dopo che la causa era stata riservata per la decisione, le parti hanno depositato una istanza congiunta con la quale hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo rappresentando di avere raggiunto un accordo e di volere rinunciare agli atti del giudizio.
In accoglimento della predetta istanza è stata fissata l'odierna udienza a trattazione scritta nel corso della quale il difensore dell'appellante ha depositato le note con le quali ha dichiarato di rinunciare all'atto di appello e ha chiesto la compensazione delle spese.
Analogamente il difensore della parte appellata ha dichiarato “di rinunciare agli atti di causa” chiedendo che fosse disposta l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il processo va dichiarato estinto in forza dell'art. 306 c.p.c.. laddove si consideri che con la sua dichiarazione di “rinuncia agli atti di causa” l'appellata ha sostanzialmente aderito alla dichiarazione dell'appellante accettando la rinuncia al gravame.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate in conformità alla concorde volontà manifestata da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati: dott. Michele VIDETTA presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza del 6.5.25 a trattazione scritta;
che sono state depositate note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 102/2020 del ruolo generale e vertente tra
Parte_1
(Avv. Mina Pinto)
appellante
e
Controparte_1
(Avv. Gianvito Mantarano)
appellata
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 901/2019 con la quale il Parte_1
Tribunale di Matera ha respinto la sua domanda e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte appellata la quale, Controparte_1
con articolate argomentazioni, ha chiesto il rigetto del gravame.
Dopo che la causa era stata riservata per la decisione, le parti hanno depositato una istanza congiunta con la quale hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo rappresentando di avere raggiunto un accordo e di volere rinunciare agli atti del giudizio.
In accoglimento della predetta istanza è stata fissata l'odierna udienza a trattazione scritta nel corso della quale il difensore dell'appellante ha depositato le note con le quali ha dichiarato di rinunciare all'atto di appello e ha chiesto la compensazione delle spese.
Analogamente il difensore della parte appellata ha dichiarato “di rinunciare agli atti di causa” chiedendo che fosse disposta l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il processo va dichiarato estinto in forza dell'art. 306 c.p.c.. laddove si consideri che con la sua dichiarazione di “rinuncia agli atti di causa” l'appellata ha sostanzialmente aderito alla dichiarazione dell'appellante accettando la rinuncia al gravame.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere integralmente compensate in conformità alla concorde volontà manifestata da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
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