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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6112/2020 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
CP_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6112/2020 R.G., vertente tra in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Dell'Aversana, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Frattamaggiore, Via
Firenze 42, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1
Battista Di Matteo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Macerata Campania,
Via G. Matteotti n. 78, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 30.7.2020, la – sulla base del titolo di CP_1 credito, segnatamente il vaglia cambiario di € 11.297,00 del 8.10.2019, con scadenza il 30.4.2020,
2 emessa in suo favore dalla protestata il 6.5.2020 - intimava alla predetta società debitrice Parte_1 il pagamento della somma di € 11.939,16, oltre interessi successivi.
Avverso il detto atto di precetto, spiegava opposizione la società intimata che adduceva a supporto i seguenti motivi: 1. Nullità del precetto per omessa trascrizione del titolo;
2. Insussistenza del diritto a procedere in quanto la cambiale – in ragione della normativa dettata dal legislatore emergenziale - non poteva essere portata all'incasso prima del 1.9.2020.
Sulla scorta delle ragioni indicate, la parte istante chiedeva l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società opposta che, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il procedimento veniva dapprima rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, ritenuto preferibile il modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che la opposizione spiegata dalla società istante vada ricondotta, per un verso e con riguardo al motivo sub 1 sopra indicato nell'alveo dell'art. 617, comma
I c.p.c. e, per altro verso, nell'alveo dell'art. 615, comma I c.p.c., venendo in rilievo la contestazione diritto del precettante a procedere in executivis.
Per ciò che concerne la censura di opposizione agli atti, volta dunque a contestare il quomodo della esecuzione, in quanto spiegata nel rispetto del termine perentorio di venti giorni è certamente ammissibile;
nel merito, si reputa sia però infondata.
Tra gli elementi imprescindibili dell'atto di precetto vi è l'esatta indicazione degli estremi del titolo azionato;
la trascrizione integrale del titolo è correlata alle ipotesi in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata ed è richiesta dalla legge per cambiali, assegni e scritture private autenticate.
Nella specie, l'atto di precetto allegato alla costituzione della parte opposta reca il richiamo alla copia fotostatica della cambiale allegata e consta della attestazione di conformità all'originale da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
3 Quanto alla doglianza di opposizione alla esecuzione, vale osservare che l'opposizione al precetto è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011,
n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Ne deriva che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
Come noto, trattandosi nella fattispecie in esame di un titolo all'ordine, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo cambiario compete a colui che può essere considerato portatore legittimo di esso sulla base di una serie continua di girate, che risultano direttamente dai titoli stessi, ai sensi dell'art. 2008 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/07/1991, n. 7584): con il titolo di credito si realizza, infatti, un vero e proprio fenomeno di astrazione materiale rispetto al rapporto sottostante.
In particolare, la società opponente si duole della illegittima levata del protesto, in quanto avvenuta durante la sospensione emergenziale all'uopo prevista (cfr. pag. 3 e ss. atto introduttivo).
L'art. 10 comma V, D.L. 9/2020 stabilisce che: “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”; il successivo
D.L. 23/2020, all'art. 11 prevede: “Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori
e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”.
La normativa emergenziale è nuovamente intervenuta sulla sospensione del termine di scadenza dei titoli di credito mediante il disposto di cui al comma 207 della L n. 178/2020, a tenore del quale: “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
4 Nel caso in esame, la cambiale sottesa all'atto di precetto reca la scadenza del 30.4.2020 e la successiva levata del protesto risulta avvenuta il 6.5.2020.
La censura, a fronte della sospensione di messa all'incasso della somma portata dalla cambiale, va dunque accolta.
Alla luce di quanto innanzi detto, l'opposizione va accolta sebbene per quanto di ragione e nei termini innanzi indicati.
Al parziale accoglimento della opposizione segue il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'opposta, atteso il presupposto della totale soccombenza del destinatario di essa richiesta di condanna.
Con riguardo alle spese di lite, l'accoglimento della opposizione limitatamente al secondo motivo e, dunque, la sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti, induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6112/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione l'opposizione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla opposta;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6112/2020 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
CP_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6112/2020 R.G., vertente tra in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Dell'Aversana, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Frattamaggiore, Via
Firenze 42, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresenta e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1
Battista Di Matteo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Macerata Campania,
Via G. Matteotti n. 78, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 30.7.2020, la – sulla base del titolo di CP_1 credito, segnatamente il vaglia cambiario di € 11.297,00 del 8.10.2019, con scadenza il 30.4.2020,
2 emessa in suo favore dalla protestata il 6.5.2020 - intimava alla predetta società debitrice Parte_1 il pagamento della somma di € 11.939,16, oltre interessi successivi.
Avverso il detto atto di precetto, spiegava opposizione la società intimata che adduceva a supporto i seguenti motivi: 1. Nullità del precetto per omessa trascrizione del titolo;
2. Insussistenza del diritto a procedere in quanto la cambiale – in ragione della normativa dettata dal legislatore emergenziale - non poteva essere portata all'incasso prima del 1.9.2020.
Sulla scorta delle ragioni indicate, la parte istante chiedeva l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società opposta che, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il procedimento veniva dapprima rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, ritenuto preferibile il modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. alla data odierna.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che la opposizione spiegata dalla società istante vada ricondotta, per un verso e con riguardo al motivo sub 1 sopra indicato nell'alveo dell'art. 617, comma
I c.p.c. e, per altro verso, nell'alveo dell'art. 615, comma I c.p.c., venendo in rilievo la contestazione diritto del precettante a procedere in executivis.
Per ciò che concerne la censura di opposizione agli atti, volta dunque a contestare il quomodo della esecuzione, in quanto spiegata nel rispetto del termine perentorio di venti giorni è certamente ammissibile;
nel merito, si reputa sia però infondata.
Tra gli elementi imprescindibili dell'atto di precetto vi è l'esatta indicazione degli estremi del titolo azionato;
la trascrizione integrale del titolo è correlata alle ipotesi in cui l'autonoma notifica del titolo esecutivo non è necessaria per procedere ad esecuzione forzata ed è richiesta dalla legge per cambiali, assegni e scritture private autenticate.
Nella specie, l'atto di precetto allegato alla costituzione della parte opposta reca il richiamo alla copia fotostatica della cambiale allegata e consta della attestazione di conformità all'originale da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
3 Quanto alla doglianza di opposizione alla esecuzione, vale osservare che l'opposizione al precetto è un'azione di accertamento negativo del credito, volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011,
n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Ne deriva che mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo.
Come noto, trattandosi nella fattispecie in esame di un titolo all'ordine, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo cambiario compete a colui che può essere considerato portatore legittimo di esso sulla base di una serie continua di girate, che risultano direttamente dai titoli stessi, ai sensi dell'art. 2008 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/07/1991, n. 7584): con il titolo di credito si realizza, infatti, un vero e proprio fenomeno di astrazione materiale rispetto al rapporto sottostante.
In particolare, la società opponente si duole della illegittima levata del protesto, in quanto avvenuta durante la sospensione emergenziale all'uopo prevista (cfr. pag. 3 e ss. atto introduttivo).
L'art. 10 comma V, D.L. 9/2020 stabilisce che: “Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”; il successivo
D.L. 23/2020, all'art. 11 prevede: “Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori
e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”.
La normativa emergenziale è nuovamente intervenuta sulla sospensione del termine di scadenza dei titoli di credito mediante il disposto di cui al comma 207 della L n. 178/2020, a tenore del quale: “i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”.
4 Nel caso in esame, la cambiale sottesa all'atto di precetto reca la scadenza del 30.4.2020 e la successiva levata del protesto risulta avvenuta il 6.5.2020.
La censura, a fronte della sospensione di messa all'incasso della somma portata dalla cambiale, va dunque accolta.
Alla luce di quanto innanzi detto, l'opposizione va accolta sebbene per quanto di ragione e nei termini innanzi indicati.
Al parziale accoglimento della opposizione segue il rigetto della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte dell'opposta, atteso il presupposto della totale soccombenza del destinatario di essa richiesta di condanna.
Con riguardo alle spese di lite, l'accoglimento della opposizione limitatamente al secondo motivo e, dunque, la sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti, induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6112/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione l'opposizione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla opposta;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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