Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunita' europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunita' europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979.