Art. 22.
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , opera, con effetto dal 1 luglio 1973, anche sull'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , opera, con effetto dal 1 luglio 1973, anche sull'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.