Articolo 22 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 21Articolo 23
Versione
17 marzo 1974
Art. 22.
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , opera, con effetto dal 1 luglio 1973, anche sull'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.
Entrata in vigore il 17 marzo 1974