Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Alessandra Papa e dall'Avv. Mirco Pesce, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma, Via Igino Giordani, n. 80, in virtù di procura allegata al ricorso e da
(c. f. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_2 C.F._2
Via Muzio Clementi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Raguso che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14.2.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e Parte_1
hanno chiesto l'approvazione della seguente regolamentazione, Parte_2 dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , nato a Roma in [...] 9 Persona_1
settembre 2021:
1
Berardelli n. 1;
2) il IG. verserà alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Pt_2 minore , la somma di € 230,00 (duecentotrenta/00) mensili, oltre spese Persona_1
straordinarie concordate nella misura del 50%; importo che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat delle famiglie degli impiegati ed operai, a decorrere dal mese di gennaio
2026, sulla base del 2025;
3) l'importo concordato sarà versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese - con tolleranza di 48 ore qualora il suddetto giorno dovesse essere un giorno festivo - tramite bonifico sul seguente Iban [...] Postpay Evolution n. 5333171201564735;
4) l'assegno unico, attualmente pari ad euro 160,00 circa, verrà corrisposto interamente alla madre del minore;
5) i Ricorrenti stabiliscono espressamente che le spese straordinarie, come previste dal
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, saranno a carico dei genitori, nella misura del
50% ciascuno, fatta eccezione per le spese mediche e chirurgiche coperte dal SSN;
6) le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i genitori, per iscritto, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica per il sig. Email_1 Pt_1
e per la sig.ra , con diritto da parte del Ricorrente che Email_2 Pt_2 dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripetizione dall'altro genitore. A tal proposito l'IBAN del IGnor è il seguente [...], mentre Pt_1
per la IGnora si veda quello indicato al punto 3; Pt_2
7) tali spese saranno rimborsate al Ricorrente anticipatario, laddove avesse avuto l'esigenza di anticiparle, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello della richiesta e contestuale consegna del relativo documento di spesa (fattura o scontrino). Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche e sportive, se non preventivamente concordate e autorizzate per iscritto, cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte;
8) qualsiasi futura modifica della suddetta modalità di pagamento dovrà essere preventivamente convenuta per iscritto, anche a mezzo e-mail, tra le Parti e qualsiasi futura modifica delle coordinate bancarie dovrà essere tempestivamente comunicata;
9) in merito all'educazione del piccolo entrambi i genitori, secondo Persona_1 quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio,
2 relative all'istruzione, educazione, salute e attività ludiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
10) per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 c.c., queste verranno assunte e coordinate dal genitore presso il quale, in quel momento, permane il minore;
11) le Parti s'impegnano a garantire il rapporto del figlio con le famiglie paterna e materna, favorendo e sostenendo il rapporto con i nonni ed i parenti di entrambi e dichiarando di non ostacolare tale rapporto per il benessere del minore;
12) i Ricorrenti s'impegnano e si obbligano a comunicarsi entro il termine di 4 (quattro) gg. eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e contatti di reperibilità;
13) sebbene l'affidamento sia congiunto, il lavoro a turnazione del IG. non consente Pt_1
- ad oggi - di prevedere un calendario di visite o di giorni prestabiliti in cui lo stesso potrà prelevare il minore e/o tenerlo a week end alterni. Pertanto, si stabilisce che potrà vedere il figlio attraverso videochiamate e/o chiamate ogni giorno, Persona_1
compatibilmente con gli orari di lavoro dei due genitori e di studio del minore e lo terrà con sé per 3 giorni - dall'uscita della scuola alle ore 20:00 - a settimana, non consecutivi e senza pernotto, ove possibile, tenuto conto della possibilità dei suoi spostamenti e delle esigenze di studio o ludiche del bambino;
al pari, avendo la sig.ra anch'ella turni di lavoro e Pt_2
non possedendo mezzi di locomozione autonoma nei propri spostamenti, il sig. dovrà Pt_1
comunicare preventivamente i propri turni di lavoro onde consentire alla sig.ra di Pt_2 poter programmare anch'ella spostamenti e/o impegni di natura personale/familiare/lavorativa;
14) i Ricorrenti, di comune accordo, stabiliscono che, laddove, ed ogni volta in cui il IG. riuscisse a concedersi ferie o giorni di permesso, potrà tenere il bambino dall'uscita Pt_1
della scuola fino alle ore 21:00, senza pernotto durante i giorni infrasettimanali, e dal venerdì alla domenica con pernotto. Ovviamente, dovrà tener conto delle esigenze scolastiche e/o sportive del figlio e dovrà previamente avvisare la IG.ra nei 2-3 giorni precedenti i Pt_2 giorni in cui terrà il bambino, in modo da consentire a quest'ultima la possibilità di organizzarsi, fatte salve necessità lavorative e/o impegni pregressi della madre che non consentissero le suddette possibilità al sig. Pt_1
15) diversamente, laddove la situazione lavorativa e abitativa del padre lo consentisse, il terrà con sé il minore 2 giorni a settimana - dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00 Pt_1
- e due week end alterni al mese - dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 - con pernotto;
3 16) ovviamente, il padre aiuterà il minore in tutte le attività che dovrà svolgere in quei pomeriggi, ovvero compiti o sport;
17) le vacanze natalizie, salvo diverso specifico accordo tra i Ricorrenti, vengono così disciplinate: il pomeriggio del 24 Dicembre, il giorno di Natale e quello dell'Epifania del primo anno verranno trascorse con il padre, il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) e dal 30 dicembre al primo gennaio del primo anno con la madre e, successivamente, con alternanza tra i genitori per gli anni a seguire. Resta inteso che tali date e orari non sono imperativi e potranno essere modificati in base alle esigenze lavorative di entrambi i Ricorrenti;
18) le vacanze pasquali vengono così disciplinate: dal venerdì prima di Pasqua fino al Lunedì dell'Angelo verranno trascorse con la madre per il primo anno e poi alternativamente con il padre per gli anni a seguire;
19) per le ferie estive, salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente, vale la seguente regola: “quindici giorni consecutivi”, con pernottamento per genitore, in uno dei mesi scelti tra giugno/luglio/agosto/settembre, in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, degli impegni scolastici del minore e, comunque, sempre previa comunicazione. In detto arco temporale è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente;
20) con riguardo al detto periodo delle ferie estive, entro il 31 maggio precedente, i Ricorrenti dovranno stabilire il periodo che ognuno trascorrerà con il figlio. In tale periodo, sia il padre che la madre potranno portare il minore presso la propria abitazione o in un'altra località, comunicando all'altro coniuge gli eventuali spostamenti e restando sempre reperibili;
21) in caso di periodo di vacanza e/o ferie del genitore – che non rientri nei casi di cui ai precedenti capitoli – ciascun genitore potrà viaggiare con il minore previa comunicazione scritta all'altro genitore ed autorizzazione scritta di quest'ultimo;
22) i Ricorrenti precisano che in caso d'impedimento o di malattia del figlio nei giorni concordati, i genitori potranno sempre fargli visita presso la casa in cui si trova, previo accordo telefonico e le visite verranno spostate nei giorni seguenti;
23) il figlio trascorrerà con il padre la giornata dedicata alla Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del padre;
parimenti per le stesse causali con la Mamma, ad anni alterni. Si stabilisce di comune accordo che compleanno ed onomastico del figlio sarà trascorso con entrambi i genitori e, tendenzialmente e conformemente alle volontà manifestate dal figlio di caso in caso, gli eventuali riti e/o festeggiamenti per il 18° compleanno, per l'assunzione di sacramenti (battesimo, cresima, matrimonio ecc.) et similia dovranno essere trascorsi tutti insieme e cioè alla presenza di entrambi i genitori e con il loro comune contributo economico,
4 previo accordo tra le parti per le spese, e, in mancanza di accordo, vige il principio generale in ordine alle spese straordinarie non concordate;
24) i Ricorrenti si informeranno reciprocamente e periodicamente su condizioni di salute e andamento scolastico del figlio, comunicandosi quant'altro da concordarsi per il suo sereno e sano sviluppo e discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
25) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, ecc.) verranno prese concordemente e preventivamente da entrambi i genitori. In caso di situazioni oggettivamente necessarie ed urgenti prenderà la decisione il genitore collocatario;
26) entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare il figlio minore agli eventuali rispettivi partner occasionali;
27) entrambi i genitori si impegnano - al fine di garantire il principio di bigenitorialità e l'equilibrio emotivo del bambino e stante la tenera età del figlio minore - Persona_1
a non intraprendere una convivenza more uxorio con altri eventuali partner fino al settimo compleanno di;
Persona_1
28) si precisa e si ripete che tutte le date e gli orari potranno essere modificati previo accordo tra i genitori;
29) i Ricorrenti prestano il consenso per l'annotazione del minore sul proprio passaporto.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
5 Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
In ragione della domanda congiunta delle parti, le spese di lite sono da ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-recepisce le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte.
-dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 7 aprile 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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