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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9939/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI Parte_1 C.F._1
146/F PATTI;
rappresentato e difeso dall'avv. CARIANNI GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Pietro Cossa 2 Controparte_1 P.IVA_1
20122 Milano;
rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 5 (C.F. ), per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
( Partita I.V.A. ), rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_3 P.IVA_3
ER CA ed SA AB, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico del difensore
INTERVENIENTE EX ART.111 CPC
All'udienza del 20 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale e a seguito di discussione orale , il GI si riservava di emettere la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Motivi
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.09.2024 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi questo Tribunale la e proponeva opposizione ex art. Controparte_1
617 cpc avverso l'atto di precetto notificatogli in data 9 settembre 2024 a mezzo del quale la
[...]
, nella qualità di mandataria della società NC ,, gli intimava il Controparte_1 CP_4 pagamento della somma complessiva di € 16.730,26, di cui € 10.943,40 quali spese legali contenute nella sentenza n. 2415/2019 emessa dal Tribunale di Catania ed € 5.786,86 quali spese legali contenute nella sentenza n. 391/2023 (o sentenza 291/2023, vedi pagina 4 del precetto) emessa dal Corte di
Appello di Catania 22 giugno 2024.
Deduceva l'opponente l'omessa notifica del titolo esecutivo nonché la nullità dell'atto di precetto ex art. 480 cpc per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “Preliminarmente, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, ed alla luce delle argomentazioni dedotte, sospendere – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dei titoli, nonché dell'atto di precetto per le motivazioni tutte di cui in parte motiva. In via principale:
2. Accertare e dichiarare l'omessa notifica dei titoli esecutivi e, conseguentemente, l'illegittimità dell'atto di precetto, con ogni relativa conseguenza.
3. Accertare e dichiarare la nullità del precetto ex art. 480 cpc per la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
4. In ogni caso – con qualsiasi statuizione – dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità dell'atto di precetto e della paventata azione esecutiva”.
pagina 2 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 9.12.2024 questo G.I. differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. , con ordinanza del 19 marzo 2025, dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 20.10.2025.
All'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
Preliminarmente deve darsi atto che non può rilevare nel presente giudizio l'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato dalla per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 in data 30 ottobre 2025, e cioè dopo l'udienza di decisione ex art. 281 Controparte_3 sexies cpc.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata. Diversamente le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 cpc è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla mancata notificazione del titolo esecutivo rappresentato nella specie dalla sentenza n. 2415/2019 emessa dal tribunale di Catania e dalla sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte di Appello di Catania.
Invero dalla documentazione versata in atti la sentenza n. 2415/2019 resa in data 06.06.2019 dal
Tribunale di Catania all'esito del giudizio n. 9137/2016 R.G., munita di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c., veniva notificata in uno con atto di precetto del 27.06.2023 a in data Parte_1
14.07.2023.
Parimenti dicasi per la sentenza n. 391/2023 resa in data 06.09.2023 dalla Corte di Appello di Catania all'esito del giudizio n. 1317/2023 R.G., la quale, munita di attestazione di conformità ex art. 475
c.p.c., veniva notificata in uno con l'atto di precetto del 28.06.2023 a. in data 14.07.2023. Parte_1
pagina 3 di 5 è dunque l'idoneità dei titoli esecutivi azionati ad avviare l'esecuzione forzata e la validità CP_5 della notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione.
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione relativa alla dedotta nullità del precetto per la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
Invero nell'atto di precetto opposto si legge che “entrambe le predette sentenze venivano notificate ed il relativo pagamento veniva richiesto dapprima bonariamente con pec del 07.03.2023 trasmessa all'avv. Giuseppe Carianni (All.16), e successivamente con atti di precetto notificati nel luglio 2023”.
Quindi l'atto di precetto notificato a riporta chiaramente la data di notificazione del titolo Parte_1 esecutivo come richiesto dall'art. 480, co. 2 c.p.c., sebbene vengano indicati solo mese ed anno, oltre agli ulteriori elementi atti ad individuare in modo specifico e puntuale, entrambi i titoli esecutivi.
In ogni caso per pacifica giurisprudenza: “Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo” (sent. n. 1928 del 28.01.2020 – III Sez. Civ. Corte
Cass.).
Secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480, co. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto (Cass. 6536/1987).
Occorre rammentare in proposito che “gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo” (cfr. sent. n. 1928
Cass.). In conclusione, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente pagina 4 di 5 formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregga (Cass. 10294/2009).
Secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregga .
Nel caso di specie, stante l'indicazione della natura dei titoli, della data di notifica (mese ed anno), dell'indicazione dell'autorità promanante e degli importi, è indubbio che l'atto di precetto oggetto dell'odierno contendere abbia raggiunto il proprio scopo mettendo l'opponente in condizione di individuare esattamente i titoli esecutivi fondanti l'intimazione di pagamento.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9939/2024 RG, così dispone:
RIGETTA l'opposizione.
ON parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 7 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9939/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI Parte_1 C.F._1
146/F PATTI;
rappresentato e difeso dall'avv. CARIANNI GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Pietro Cossa 2 Controparte_1 P.IVA_1
20122 Milano;
rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE giusta procura in atti.
CONVENUTO
pagina 1 di 5 (C.F. ), per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
( Partita I.V.A. ), rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_3 P.IVA_3
ER CA ed SA AB, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico del difensore
INTERVENIENTE EX ART.111 CPC
All'udienza del 20 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come da verbale e a seguito di discussione orale , il GI si riservava di emettere la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Motivi
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.09.2024 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi questo Tribunale la e proponeva opposizione ex art. Controparte_1
617 cpc avverso l'atto di precetto notificatogli in data 9 settembre 2024 a mezzo del quale la
[...]
, nella qualità di mandataria della società NC ,, gli intimava il Controparte_1 CP_4 pagamento della somma complessiva di € 16.730,26, di cui € 10.943,40 quali spese legali contenute nella sentenza n. 2415/2019 emessa dal Tribunale di Catania ed € 5.786,86 quali spese legali contenute nella sentenza n. 391/2023 (o sentenza 291/2023, vedi pagina 4 del precetto) emessa dal Corte di
Appello di Catania 22 giugno 2024.
Deduceva l'opponente l'omessa notifica del titolo esecutivo nonché la nullità dell'atto di precetto ex art. 480 cpc per omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “Preliminarmente, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione, ed alla luce delle argomentazioni dedotte, sospendere – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dei titoli, nonché dell'atto di precetto per le motivazioni tutte di cui in parte motiva. In via principale:
2. Accertare e dichiarare l'omessa notifica dei titoli esecutivi e, conseguentemente, l'illegittimità dell'atto di precetto, con ogni relativa conseguenza.
3. Accertare e dichiarare la nullità del precetto ex art. 480 cpc per la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
4. In ogni caso – con qualsiasi statuizione – dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità dell'atto di precetto e della paventata azione esecutiva”.
pagina 2 di 5 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 9.12.2024 questo G.I. differiva l'udienza di comparizione indicata in citazione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A seguito del deposito delle relative memorie, il G.I. , con ordinanza del 19 marzo 2025, dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 20.10.2025.
All'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, l'odierno decidente rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc .
Preliminarmente deve darsi atto che non può rilevare nel presente giudizio l'atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositato dalla per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2 in data 30 ottobre 2025, e cioè dopo l'udienza di decisione ex art. 281 Controparte_3 sexies cpc.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata. Diversamente le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
L'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 cpc è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla mancata notificazione del titolo esecutivo rappresentato nella specie dalla sentenza n. 2415/2019 emessa dal tribunale di Catania e dalla sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte di Appello di Catania.
Invero dalla documentazione versata in atti la sentenza n. 2415/2019 resa in data 06.06.2019 dal
Tribunale di Catania all'esito del giudizio n. 9137/2016 R.G., munita di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c., veniva notificata in uno con atto di precetto del 27.06.2023 a in data Parte_1
14.07.2023.
Parimenti dicasi per la sentenza n. 391/2023 resa in data 06.09.2023 dalla Corte di Appello di Catania all'esito del giudizio n. 1317/2023 R.G., la quale, munita di attestazione di conformità ex art. 475
c.p.c., veniva notificata in uno con l'atto di precetto del 28.06.2023 a. in data 14.07.2023. Parte_1
pagina 3 di 5 è dunque l'idoneità dei titoli esecutivi azionati ad avviare l'esecuzione forzata e la validità CP_5 della notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione.
Del pari infondata è l'ulteriore eccezione relativa alla dedotta nullità del precetto per la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
Invero nell'atto di precetto opposto si legge che “entrambe le predette sentenze venivano notificate ed il relativo pagamento veniva richiesto dapprima bonariamente con pec del 07.03.2023 trasmessa all'avv. Giuseppe Carianni (All.16), e successivamente con atti di precetto notificati nel luglio 2023”.
Quindi l'atto di precetto notificato a riporta chiaramente la data di notificazione del titolo Parte_1 esecutivo come richiesto dall'art. 480, co. 2 c.p.c., sebbene vengano indicati solo mese ed anno, oltre agli ulteriori elementi atti ad individuare in modo specifico e puntuale, entrambi i titoli esecutivi.
In ogni caso per pacifica giurisprudenza: “Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo” (sent. n. 1928 del 28.01.2020 – III Sez. Civ. Corte
Cass.).
Secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione, infatti, l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480, co. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto (Cass. 6536/1987).
Occorre rammentare in proposito che “gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo” (cfr. sent. n. 1928
Cass.). In conclusione, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente pagina 4 di 5 formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregga (Cass. 10294/2009).
Secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregga .
Nel caso di specie, stante l'indicazione della natura dei titoli, della data di notifica (mese ed anno), dell'indicazione dell'autorità promanante e degli importi, è indubbio che l'atto di precetto oggetto dell'odierno contendere abbia raggiunto il proprio scopo mettendo l'opponente in condizione di individuare esattamente i titoli esecutivi fondanti l'intimazione di pagamento.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, anche in ordine alla fase decisionale abbreviata di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9939/2024 RG, così dispone:
RIGETTA l'opposizione.
ON parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, il 7 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Vera Marletta
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