Sentenza 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/05/2025, n. 8511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8511 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08511/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10030 del 2024, proposto da
LU DU, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Giacomo Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento contenente il giudizio, collegiale e individuale, reso dalla Commissione e dai singoli Commissari nella procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia - settore concorsuale 12/C1 Diritto Costituzionale, bandita con D.D. n. 1796/2023, con cui è stata negata l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima fascia al prof. LU DU (giusta domanda n. 111443 del 3 marzo 2024), giudizio pubblicato telematicamente nel sito internet dell'ASN in data 22 giugno 2024; 2) di tutti i verbali della commissione esaminatrice, nella parte in cui lesivi della posizione del ricorrente avuto riguardo, in particolare, alla valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dallo stesso vantati, e/o di ogni altro atto istruttorio inerente la predetta valutazione, anche non conosciuto; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’odierno ricorrente - già professore associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” sin dal gennaio 2018 (e ancora prima quale Ricercatore a tempo indeterminato) - di aver preso parte alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al D.M. 855/2015, ivi compreso, per la parte qui di interesse, quello di Diritto Costituzionale (12/C1), indetta con decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 95/2016 e dell’art. 7bis del D.L. n. 51/2023.
Il candidato superava tutte e tre le mediane (o indicatori); riferisce che, mentre la soglia di riferimento prevista nel settore concorsuale 12/C1 è la seguente “Indicatore 1:22 – Indicatore 2:8 – Indicatore 3:1”, il valore del DU è stato invero di “Indicatore 1:27 – Indicatore 2:11 – Indicatore 3:4”. Inoltre, i titoli posseduti dal candidato erano anch’essi in numero ben superiore a quello minimo di 3 (in particolare, 5 sono i titoli riconosciuti al candidato sui 6 presentabili).
Tuttavia, la Commissione ne ha decretato la “non idoneità” contestandone, in particolare, la produzione scientifica con un giudizio che la difesa del ricorrente censura come oltremodo contraddittorio, parziale, discriminatorio e, soprattutto, generico e non adeguatamente motivato.
Si evidenzia come la stessa Commissione, nel valutare le pubblicazioni allegate dal ricorrente (n. 15, di cui 2 monografie, 9 saggi in riviste di fascia A, 3 articoli in riviste scientifiche, uno scritto contenuto in un volume collettaneo), ne ha da una parte apprezzato la produzione scientifica deducendo che la stessa “ denota un solido profilo culturale e, nel complesso, appare caratterizzata, seppur in maniera discontinua, da rigore metodologico e da padronanza di temi eterogenei ma comunque centrali per la riflessione costituzionalistica ”; ma poi, da un’altra parte, ha ritenuto contraddittoriamente e, soprattutto, senza alcuna analitica motivazione, che il DU non presentasse “ complessivamente titoli e pubblicazioni tali da poter dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche affrontate .”.
Evidenzia anche il ricorrente che nella stessa sessione e da parte della medesima commissione, altro candidato (meglio indicato come in atti) con 3 voti favorevoli su 5, è stato valutato idoneo all’abilitazione, come si evince dalla schermata del sito ASN.
Su tali basi formula le seguenti censure.
Con il primo motivo “ Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 3, 4 e 6 del DM 120/2016; art. 8 comma 6 del DPR 95/2016) - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, carenza e contraddittorietà di motivazione, ingiustizia manifesta e arbitrarietà – Errata valutazione della produzione scientifica e dei criteri applicati. ”, evidenzia che la Commissione non ha valutato positivamente la produzione scientifica del candidato, ritenendo nel giudizio finale che “ La produzione scientifica del prof. DU denota un solido profilo culturale e, nel complesso, appare caratterizzata, seppur in maniera discontinua, da rigore metodologico e da padronanza di temi eterogenei ma comunque centrali per la riflessione costituzionalistica. Tuttavia, la monografia sulla dignità umana non propone una linea interpretativa unitaria dei dati giurisprudenziali raccolti. Inoltre, alcuni degli altri lavori presentati sono caratterizzati da un approccio prevalentemente descrittivo e non offrono spunti originali. La commissione, pertanto, ritiene all’unanimità che il candidato LU DU non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da poter dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche affrontate. Si ritiene perciò che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per svolgere le funzioni di professore di prima fascia .”.
In estrema sintesi, la Commissione, in prima battuta, valuta positivamente la produzione scientifica del DU, ritenendola nel complesso caratterizzata da rigore metodologico e da padronanza di temi centrali nel settore concorsuale (e, dunque, conforme al dettato di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016), salvo poi invertire la rotta e contraddittoriamente concludere con un giudizio negativo privo di adeguata motivazione. L’illegittimità del giudizio finale sarebbe oggettivamente manifesta. Lo stesso sarebbe carente di motivazione, contraddittorio e, comunque, parziale in quanto non tiene conto di tutte le produzioni valutate positivamente.
Il candidato ha presentato il numero massimo di pubblicazioni previste (n. 15), tutte di indiscutibile qualità, tra le quali le 2 monografie “La dignità della persona nel prisma delle giurisdizioni” (2017) e “Contributo per una teoria sulla costituzionalizzazione del giusto procedimento” (2023) (pubblicate su una delle collane più prestigiose di Diritto Costituzionale “Annali di diritto costituzionale”, a cura dei Proff. Augusto Barbera e Andrea Morrone, ed. Bononia University Press dell’Alma Mater di Bologna, e la cui più recente è stata inserita nella collana del Seminario Giuridico dell’Alma Mater, di norma riservata ai soli docenti interni all’ateneo), 9 saggi in riviste di fascia A di chiara fama (www.rivistaaic.it, www.federalismi.it, www.giurcost.org, Politica del diritto, Rassegna parlamentare), 3 articoli in riviste scientifiche (www.forumcostituzionale.it, www.koreuropa.it) ed 1 volume collettaneo. Le stesse coprono un arco temporale che va dal 2006 al 2023, dimostrando la continuità della ricerca scientifica del DU per quasi un ventennio. Ricerca che, peraltro, ha consentito al candidato di compiere un’encomiabile evoluzione scientifica, in particolare nel periodo che separa i due più corposi lavori, ossia le monografie (2017-2023), la più recente delle quali è stata giudicata all’unanimità dai Commissari come “senza dubbio apprezzabile contributo al dibattito scientifico” per aver colmato un gap nell’approfondimento costituzionalistico del giusto procedimento e per l’originalità, come affermato dal Presidente prof. Bifulco (si veda pag.3 del doc.1).
A) Di tutte e 15 le pubblicazioni presentate dal candidato, la Commissione ha citato (in negativo) esclusivamente la monografia sulla dignità umana del 2017, ossia quella più risalente nel tempo, tralasciando inspiegabilmente ogni considerazione (in positivo) sulla monografia del 2023 a cui, come sopra specificato, è stato dato da tutti i commissari un giudizio eccellente, e ciò a riprova della superficialità dell’organo di valutazione nel vaglio analitico delle pubblicazioni presentate.
Sarebbe anche illegittimo il criterio (non meglio precisato) utilizzato dalla Commissione per censurare l’altra monografia del candidato, cioè quella del 2017 sulla Dignità umana.
La stessa, infatti, viene valutata negativamente sulla scorta di una asserita mancanza di “linea interpretativa unitaria dei dati giurisprudenziali raccolti”, criterio, quest’ultimo, non rinvenibile in alcuna disposizione normativa o concorsuale, che finisce infatti per scadere in una mera formulazione apodittica, con conseguente difetto di motivazione.
Peraltro, la suddetta monografia è stata valutata più che positivamente nella procedura per l’abilitazione alla funzione di Professore di seconda fascia, cui il prof. DU ha partecipato con esito positivo nel 2017.
Ciò farebbe presumere, per facta concludentia, che il candidato disponga indubbiamente, oggi ancor più che in passato, della maturità scientifica necessaria per produrre dei contributi qualitativamente strutturati.
B) Prosegue il ricorrente affermando che la Commissione, poi, cassa indeterminatamente “alcuni degli altri lavori presentati”, senza specificare puntualmente a quali la stessa si riferisca, né le motivazioni intrinseche della loro inadeguatezza, rifacendosi semplicisticamente alle espressioni “approccio prevalentemente descrittivo” - non si comprende di quali passaggi, né opere - e “spunti non originali”. L’assenza di originalità è addotta con riferimento a non meglio precisati “lavori”, senza specificazione alcuna, rendendo pressoché impossibile per il ricorrente determinare a quali lavori, o a meri passaggi degli stessi, la Commissione abbia fatto riferimento e quale sarebbe il principio posto alla base di tale valutazione.
Peraltro, la valutazione risulta positiva con riferimento ai parametri della coerenza, della continuità, del rigore metodologico e della collocazione editoriale (sul punto, si vedano i giudizi individuali dei commissari). Il giudizio negativo si incentra, invece, sulla ritenuta assenza di originalità e pertanto, anche alla luce della rilevanza esclusiva che la valutazione di tale parametro ha assunto nell’ambito del complessivo giudizio negativo, la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente esaustiva.
Con il secondo motivo, “ Violazione ed errata applicazione di legge (art. 5 del DM 120/2016). Eccesso di potere per ulteriori profili di contraddittorietà della motivazione e di difetto di istruttoria. Irragionevolezza o illogicità ”, censura la contraddittorietà della (già insufficiente) motivazione rinvenibile nella determinazione finale resa del collegio rispetto alla parte motiva e ai giudizi individuali dei commissari, in merito ai titoli posseduti dal prof. DU.
In particolare, nella parte motiva del giudizio collegiale reso (così come, in verità, anche in tutti i giudizi individuali) è analiticamente specificato che il candidato risulta aver superato tutti e tre gli indicatori relativi all'impatto della produzione scientifica e ha conseguito il riconoscimento di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione nel primo verbale di insediamento. Senonché, in palese contraddizione con quanto suindicato, nella parte conclusiva del giudizio collegiale si legge: “ la Commissione, pertanto, ritiene all’unanimità che il candidato LU DU non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da poter dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca […] ”.
Con il terzo motivo, “ Violazione ed errata applicazione di legge (artt. 3, 97 Cost., art. 1 L n. 241 del 1990; artt. 3, 4, 5 del D.M. n. 120 del 2016); Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione. Irragionevolezza e illogicità ”, si deduce l’illegittimità del giudizio di non idoneità per violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, argomentandosi sul raffronto con il giudizio di un altro candidato, che ha superato la selezione, il quale si sarebbe trovato nelle medesime condizioni dell’odierno ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione in resistenza, la quale ha depositato documenti di giudizio, comprendenti anche una relazione del Segretariato Generale del Ministero, contenente controdeduzioni in ordine alle censure dedotte e la copia dei giudizi impugnati (collegiale ed individuali), in data 28 marzo 2025.
Nella pubblica udienza del 2 aprile 2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto lo stralcio dei documenti depositati dall’Avvocatura per mancato rispetto dei termini a difesa; evidenzia comunque che nella relazione sono svolte valutazioni di merito che, in realtà se fossero state presenti agli atti, sarebbero state opinabili, ma quanto meno si sarebbero potute contestare; invece, la valutazione impugnata non recherebbe tali ulteriori motivazioni che dunque ne costituirebbero una illegittima integrazione postuma; anche sotto questo profilo, se ne dovrebbe decretare l’inammissibilità; quanto alla censura di disparità nei confronti di altro candidato, essa sarebbe volta unicamente a dimostrare la diversità di valutazioni tra candidati che confermerebbe l’eccesso di potere.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento della puntuale eccezione di parte ricorrente, va disposto lo stralcio della produzione dell’Avvocatura, in quanto costituente “documenti” e memorie prodotti senza il rispetto dei termini di cui all’art. 73 del c.p.a. ed il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.
Nel merito, in osservanza della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio.
Deve premettersi, in linea generale, che l'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita' del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché' la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. "merito amministrativo", ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di "valore".
Quest'ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all'ottenimento dell'abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l'esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, è tale ultimo presupposto che l’analisi dei giudizi espressi e della motivazione conseguentemente resa a fondamento del diniego di abilitazione, secondo la quale il candidato non avrebbe raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per la fascia cui aspirava, non consente di ritenere integrato.
Invero, come sinteticamente riportato nella premessa narrativa della presente decisione e come meglio argomentato da parte del ricorrente nei propri scritti difensivi, il giudizio negativo si è incentrato sulla ritenuta assenza di originalità dei contributi offerti; e pertanto, tenuto conto dell’esito positivo della valutazione di tutti gli altri fattori e parametri, correttamente sostiene la difesa del ricorrente stesso che la motivazione avrebbe dovuto essere particolarmente esaustiva.
Invero, la diretta lettura del provvedimento di diniego, come risultante dagli atti depositati dalla difesa del ricorrente, presenta un giudizio collegiale assertivo; e, quanto ai giudizi individuali, lascia emergere sia apprezzamenti favorevoli che rilievi negativi, suddivisi tra le diverse pubblicazioni, senza però consentire di evincere con la necessaria esaustività per quale ragione si siano ritenuti i secondi prevalenti sui primi.
Invero, il testo del giudizio collegiale risulta così come di seguito formulato:
“Quanto alla produzione scientifica, il candidato risulta in possesso dei parametri (in tutti e tre gli
indicatori), almeno pari ai valori-soglia determinati per il settore concorsuale 12/C1.
Il prof. DU ha presentato n. 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016, di cui 2 monografie, 9 saggi in riviste di fascia A, 3 articoli in riviste scientifiche, uno scritto contenuto in un volume collettaneo. La Commissione, in base ai giudizi dei singoli Commissari, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all'art. 4, D.M. n. 120 del 2016, esprime all’unanimità il seguente giudizio. La produzione scientifica del prof. DU denota un solido profilo culturale e, nel complesso, appare caratterizzata, seppur in maniera discontinua, da rigore metodologico e da padronanza di temi eterogenei ma comunque centrali per la riflessione costituzionalistica. Tuttavia, la monografia sulla dignità umana non propone una linea interpretativa unitaria dei dati giurisprudenziali raccolti. Inoltre, alcuni degli altri lavori presentati sono caratterizzati da un approccio prevalentemente descrittivo e non offrono spunti originali. La commissione, pertanto, ritiene all’unanimità che il candidato LU DU non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da poter dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche affrontate. Si ritiene perciò che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per svolgere le funzioni di professore di prima fascia ”.
A semplice lettura emerge con evidenza la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, essendosi la Commissione limitata ad affermare una critica (peraltro generica) alla sola “monografia sulla dignità umana” ed ulteriormente rilevare un “approccio prevalentemente descrittivo” per “alcuni degli altri lavori” (quindi non tutti e senza specificare quali) che non offrirebbero spunti originali (affermazione meramente ripetitiva del parametro che si assume non rispettato).
Non sorregge il giudizio la lettura dei pareri individuali (ai quali, invero, in esso si rinvia), sebbene questi ultimi presentino aspetti più articolati che è necessario esaminare più accuratamente.
Ad esempio, il giudizio reso dal prof. Raffaele BIFULCO esamina la monografia “La dignità della persona nel prisma delle giurisdizioni (2017)”, esprimendo il parere che essa sia “ Concentrata su una giurisprudenza ampia e diversificata, l’analisi complessiva risulta per lo più casistica. Peraltro non sempre è chiaro il collegamento della giurisprudenza esaminata con il valore costituzionale della dignità umana. Complessivamente l’analisi condotta risulta indeterminata. Conseguentemente la monografia non può essere valutata positivamente con riguardo alla presente procedura ”; tuttavia, lo stesso componente prosegue la propria analisi rilevando, per il “ Contributo per una teoria sulla costituzionalizzazione del giusto procedimento (2023) ”, che detto studio “ si segnala sia per la scelta del tema, colmando una lacuna nell’approfondimento costituzionalistico del giusto procedimento, sia per l’originalità, sostenendo il candidato che il giusto procedimento andrebbe ricondotto tra i nuovi diritti costituzionali, ricavati dall’’ombrello’ dell’art.2 Cost. Lo studio è senza dubbio apprezzabile come contributo al dibattito scientifico ”. Analogamente, per “ L’articolo Il crocifisso, simbolo di valori civili: “Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani” (2006) ” il prof. Bifulco osserva che esso “ origina da un commento a una importante e nota decisione del Consiglio di Stato del 2006 (n. 556), in cui si afferma il valore civile del crocefisso. Tale assunto è criticato dal candidato, con argomenti strutturati e chiari; anche il confronto con la dottrina in argomento è ben sviluppato. Il saggio rappresenta un contributo significativo al dibattito scientifico in argomento. Il giudizio è positivo ”. Seguono ulteriori analisi di ciascuno dei contributi prodotti, per alcuni dei quali si esprime un giudizio positivo, a differenza degli altri, per poi concludere circa la prevalenza di quelli reputati non sufficienti e per la complessiva non idoneità del candidato.
Anche il giudizio del prof. DELCANTO reca rilievi positivi per alcuni dei contributi in esame (in particolare, per la monografia del 2023, dal titolo “ Contributo per una teoria sulla costituzionalizzazione del giusto procedimento ”; il contributo intitolato “ Il crocifisso, simbolo di valori civili:“Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani ”, del 2006; il lavoro intitolato “ Sull’evoluzione (o involuzione?) dei Gruppi misti nel sistema parlamentare italiano ”, del 2005), non sufficienti per gli altri e conclude circa la prevalenza di questi ultimi.
Il prof. DI COSIMO, a sua volta, esprime un giudizio favorevole circa la monografia “ Contributo per una teoria sulla costituzionalizzazione del giusto procedimento (2023) ” e “ Il saggio “Amicus curiae” ed "esperti" nella prassi del processo costituzionale: luci ed ombre (2023) ” ; negativo circa la monografia “ La dignità della persona nel prisma delle giurisdizioni (2017) ”, ed altri ancora meglio elencati singolarmente, per poi concludere circa la prevalenza di questi ultimi.
Come accennato prima, da tale disamina - qui condotta in via di estrema sintesi, venendo in rilievo per il resto contenuti noti alle parti – non emerge il perché, in presenza di contributi alcuni dei quali dichiaratamente idonei – i componenti la Commissione abbiano dato preferenza alle referenze ostative all’abilitazione, posto che queste ultime emergono da affermazioni assolute, prive di un riferimento contenutistico che ne evidenzi i presupposti.
Ancora a titolo di esempio: “ Il contributo intitolato “Alla ricerca della (violata) democrazia partecipativa. La l. r. siciliana n.8/2014 e la l. n. 56/2014: questa o quella per me pari sono”, del 2014, è dedicato a un esame della scelta, operata da tali fonti, di escludere i cittadini dall’elezione diretta degli organi di governo dei Consorzi e delle ricadute di tale scelta sul principio democratico. Il lavoro evidenzia profili di sicuro interesse ma non appare sorretto da un sufficiente livello di approfondimento ” (dal giudizio del componente prof. F. DAL CANTO); o ancora: “ il contributo intitolato “L’abbigliamento religioso tra identità e compatibilità ordinamentale”, del 2016, consiste in un articolo snello che esamina, in modo interessante ma non molto approfondito, alcune decisioni giudiziarie sul tema, ponendo in risalto i diversi approcci esistenti nelle giurisprudenze di alcuni ordinamenti europei ” (medesimo relatore).
Ed infine (dello stesso componente): “ Nel suo complesso la produzione oggetto di valutazione è caratterizzata da continuità temporale e buona conoscenza dei temi trattati. Gli ambiti materiali trattati sono numerosi e quasi sempre di indubbio rilievo. D’altra parte, una delle due monografie presentate, quella sul tema della dignità, è prevalentemente basata su un’indagine casistica e appare priva di una linea interpretativa unitaria, mentre, con riguardo alla restante parte della produzione - numerosi lavori hanno un respiro oggettivamente contenuto - gli argomenti risultano sovente non adeguatamente approfonditi e sviluppati in assenza di spunti critici originali. ”
Medesimi rilievi valgono per altri giudizi individuali (si veda, tra i tanti, DI COSIMO circa “ Il saggio Il libero mandato parlamentare tra liste bloccate, primarie e democrazia interna ai partiti (2021)” il quale dopo aver rilevato che esso “ inquadra il tema alla luce dell’alterazione della nozione di rappresentanza politica. Il discorso tocca questioni come le liste bloccate; la crisi dei partiti quali organi di collegamento fra la società e l’apparato statale; la democrazia interna dei partiti; il cosiddetto “contratto per il governo del cambiamento”; la configurabilità costituzionale di primarie chiuse o aperte” ossia argomenti di indubbio rilievo, si limita ad affermare che ” Tuttavia, non sempre tali questioni sono affrontate con il necessario approfondimento ”; o ancora, stesso relatore, “ Il saggio I figli tutti uguali: ius superveniens ed effetti successori della parentela naturale, (2015) prende spunto dalla sent. 146/2015 della Corte costituzionale, che affronta questioni relative alle fonti e al trattamento successorio dei figli. Il lavoro non offre particolari spunti di originalità. ”, dove tale ultima affermazione è del tutto sganciata da un qualsiasi riferimento alle tematiche ed alle tesi esposte; e così via).
Da questa esposizione emerge, conclusivamente, che la motivazione collegiale ed i singoli giudizi che essa si sforza di riassumere, non rendono comprensibile sulla base di quale presupposto di fatto sia stato formulato il giudizio di valore; sottolineandosi come le censure dedotte sono riferite a contestare non già quest’ultimo (ciò che avrebbe reso inammissibile l’azione), ma l’insufficienza del primo (o meglio, della esposizione del primo nel contesto del provvedimento impugnato).
Deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a. (cfr. in termini, TAR Lazio, IV quater, 10 gennaio 2025, nr. 476); da ciò deriva l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa.
Per l’effetto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ai fini di un nuovo esame della domanda di parte ricorrente con le modalità di cui pure in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO