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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 347 /2024 R.G.L. promossa da:
( ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via
Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. CP_2
Tommaso Parisi, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.Franco
Pasut, lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Persona_1
Notaio in Roma.
RICORRENTE in riassunzione
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_3 CodiceFiscale_1
Nervesa della Battaglia (TV) il 22 dicembre 1936, residente in [...], rappresentato, difeso ed assistito, giusta procura in atti dall'Avv. Stefano Gavosto, presso il
1 cui studio in Magenta (MI), via A. De Gasperi n. 4, risulta elettivamente domiciliato, e dall'Avv. Paola Mautone, entrambi del
Foro di Milano
CONVENUTO in riassunzione
e CONTRO
e Controparte_4 Controparte_5
(in qualita' di eredi di Controparte_6 Per_2
)
[...]
CONVENUTI in riassunzione contumaci
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l CP_2
Come da ricorso depositato il 22.7.2024
Per : CP_3
Come da memoria depositata il
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.131/2018, questa Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' aveva Persona_2 CP_2 accertato l'insussistenza del diritto dell'ente a ripetere le somme erogate alla ricorrente a titolo di pensione ai superstiti, in relazione a quanto dalla stessa percepito dalla , quale coniuge Parte_1
superstite di un pastore valdese (deceduto in servizio) a integrazione di trattamenti spettanti al defunto marito. Con tale pronuncia si è ritenuto che tali trattamenti integrativi avessero natura previdenziale, secondo quanto emergeva dal Regolamento sui Ministeri della
Tavola Valdese, e che questi non potessero perciò essere considerarsi redditi ai fini dell'art.1, co.41 l. n.335/95, né soggetti ai
2 limiti di cumulo con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall' CP_2
L' ha proposto ricorso per cassazione e con unico motivo di CP_1 ricorso ha dedotto la violazione dell'art.1, co.41 l. n.335/95 sostenendo che il trattamento integrativo erogato dalla Pt_1
non è un trattamento pensionistico, rientrante nel regime
[...]
AGO o in altro regime sostitutivo o esclusivo, e quindi non può essere considerato trattamento pensionistico ai fini dell'art.1, co.41 l.
n.335/95. Trattandosi di trattamento soggetto a tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86, esso è da considerarsi reddito concorrente con
CP_ la pensione ai superstiti erogata dall' ai fini dei limiti di cumulo previsti dalla tabella F richiamata dall'art.1, co.41 l. n.335/95. ha resistito con controricorso. Persona_2
Con ordinanza n.15453/2024 (resa in data 13.3.2024 e pubblicata il
3.6.2024) la S.C. ha accolto il ricorso e cassato la sentenza rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per la conseguente pronuncia di merito.
L' ha riassunto il giudizio nei confronti di , CP_2 Controparte_3
, e , in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 qualita' di eredi di , deceduta in data 20.3.2024 (v. Persona_2
doc. depositato telematicamente in data 1.8.2024).
Dal si è costituito e ha eccepito il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva;
gli altri convenuti, benchè ritualmente citati sono rimasti contumaci.
All'udienza di discussione del 12.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione proposta dal convenuto costituito che, in quanto fondata, merita di essere accolta.
3 E' pacifico che, in assenza di eredi diretti della de cuius, l ha CP_2
citato in riassunzione gli eredi collaterali, vale a dire i fratelli
, , e la nipote Controparte_4 Controparte_5 CP_6
figlia della sorella premorta alla de cuius
[...] Parte_2
(ed essendo la sorella premorta alla de cuius senza Controparte_7
lasciare figli).
Dal ha documentato di essere coniugato con CP_3 CP_5
(doc.9 ) e, pertanto, non rivestendo egli la qualità
[...] CP_3
di erede della de cuius, nei suoi confronti deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Quanto al merito, la questione per cui è causa è stata risolta dalla pronuncia rescindente affermando che: “Ai sensi dell'art.1, co.41 l.
n.335/95 si intende per trattamento pensionistico in favore dei superstiti solo quello “vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria” ed esteso “a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”.
Per i ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, il regime dell'AGO – o comunque sostitutivo – è quello dettato dalla l. CP_ n.903/73, istitutiva di un apposito Fondo presso l' .
Le prestazioni integrative erogate dalla Tavola Valdese in base al
Regolamento dei Ministeri, ovvero di un atto approvato dal Sinodo della Tavola Valdese, cioè di un atto normativo non statale, non rientrano nel sistema dell'assicurazione obbligatoria. La Corte
d'appello ha affermato che esse hanno natura previdenziale e, più specificamente, pensionistica. Tale natura è però irrilevante ai fini dell'art.1, co.1 l. n.335/95, poiché – come detto – la norma intende come trattamento pensionistico ai superstiti solo quello interno al regime dell'AGO o dei regimi sostitutivi o esclusivi, mentre qui si tratta di prestazioni a carattere integrativo fondate su un titolo
4 normativo emesso non dallo Stato italiano, bensì da una confessione religiosa acattolica”.
In applicazione del principio enunciato dalla pronuncia rescindente, secondo il quale le “prestazioni in questione, poiché sono fonte di tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86 (v. art.49, co.2, lett. a), vanno definite come reddito ai fini dell'art.1, co.41 l. n.335/95. Esse dunque concorrono con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato
CP_ dall' e sono cumulabili a questo nei limiti del cumulo di cui alla
Tabella F cui rinvia l'art.1, co.41 l. n.335/95”, deve essere respinta la domanda proposta con il ricorso introduttivo da e, Persona_2
CP_ per l'effetto, dichiarato il diritto dell' alla restituzione di quanto erogato a titolo di pensione di reversibilità, in eccedenza ai limiti di cui alla normativa citata, pari a euro 4.314,82, importo contabilmente non contestato (anche nei precedenti giudizi) e, quindi, ripetibile, pro quota, nei confronti di , e Controparte_4 Controparte_5
, eredi di . Controparte_6 Persona_2
Nei confronti di le spese del grado sono regolate Controparte_3 dalla soccombenza e poste a carico dell' secondo la CP_2
liquidazione fattane in dispositivo. Nei confronti delle restanti parti sono compensate le spese di tutti i gradi del giudizio, considerato che dalla stessa pronuncia rescindente non risultano precedenti della
S.C. in materia.
Si dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo il nome del convenuto costituito è stato indicato in , anziché in Controparte_8
. Controparte_3
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
pronunciando sul ricorso in riassunzione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_8
5 respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo da Per_2
CP_
e, per l'effetto, dichiara che l ha diritto di ripetere, pro
[...]
quota, la somma di euro 4.314,82 nei confronti di , Controparte_4
e , eredi di Controparte_5 Controparte_6 Per_2
;
[...]
CP_ condanna l a rimborsare a le spese del Controparte_8
presente grado liquidate in complessivi euro 1.923,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
compensa tra le restanti parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso all'udienza del 12.12.2024
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott.ssa Clotilde Fierro
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