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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 2741/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Stefania Bello;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Stefania Bello;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 29/12/2019 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Muro Leccese (atto n.
38, parte II, serie C, anno 2019). Hanno precisato che dalla loro unione è nato (Scorrano, 25/01/2019). Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni. In particolare, hanno convenuto che:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
R.G.V.G. 2741/2024
b) il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà sita in Maglie alla via De Ferraris n° 24;
c) il sig. sarà con il figlio minore il lunedì dalle ore CP_1
8.30 alle ore 20.00 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 20.30 e i weekend a settimane alterne, con pernottamento presso l'abitazione del sig. Il figlio trascorrerà, CP_1 altresì, con i genitori ad anni alterni le festività di Natale
e quello della vigilia e il giorno di Capodanno, il giorno dell'Epifania e quello della vigilia, nonché il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e 20 giorni continuativi durante il periodo estivo, impegnandosi i coniugi a comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo il periodo in cui beneficeranno delle ferie al fine di consentire al figlio di trascorrere con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile durante le vacanze. Il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, rispettando la propria volontà, compatibilmente alle esigenze e agli impegni scolastici ed extrascolastici. Tale calendario sarà da considerarsi solo indicativo, potendo le parti liberamente derogarvi, anche tenendo conto degli impegni lavorativi;
d) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto e rispettando i suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
e) all'ordinario mantenimento del figlio, il padre contribuirà con un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che viene determinato in € 250,00, da pagarsi entro il 5 di ogni mese versando la somma alla sig.ra a cominciare dal mese successivo alla sottoscrizione Parte_1 dei presenti accordi. La sig.ra percepisce l'assegno Parte_1 unico universale;
f) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, comprese quelle per il doposcuola e/o lezioni private e vacanze studio) soggette al preventivo consenso, salvo che non rientrino fra le spese obbligatorie o indifferibili, ferma restando la successiva comunicazione all'altro genitore, con le modalità indicate nel protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie sottoscritto il 21.05.2018 e ss. modifiche tra
2 R.G.V.G. 2741/2024
il Tribunale di Lecce, l'ordine degli Avvocati di Lecce,
l'Aiaf, Camera minorile di Lecce, a cui espressamente Pt_2 le parti si riportano, anche nell'ipotesi di suo mancato rinnovo;
g) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
h) ogni modifica delle suindicate condizioni dovrà essere comunicata all'altro coniuge con congruo anticipo e dovrà formare oggetto di espresso accordo di entrambi i coniugi;
i) la Fiat 500 tg DS 149 HD formalmente intestata alla sig.ra resterà a quest'ultima e la Opel Mokka tg FJ 402 ZR Parte_1 resterà al sig. CP_1
j) i sigg.ri e hanno distintamente un proprio Parte_1 CP_1 conto corrente e ognuno conserverà le somme residue depositate nel rispettivo conto;
k) nessun assegno di mantenimento, in ragione della circostanza che entrambi i coniugi lavorano verrà versato né viene reciprocamente preteso.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
19/06/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2741/2024 R.G.V.G.
3 R.G.V.G. 2741/2024
introdotto con ricorso congiunto del 19/06/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Maglie (LE), 14/03/1990) e (Maglie (LE), Controparte_1
15/12/1986) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Parte_3 per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
[...]
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 2741/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Stefania Bello;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Stefania Bello;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 29/12/2019 e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Muro Leccese (atto n.
38, parte II, serie C, anno 2019). Hanno precisato che dalla loro unione è nato (Scorrano, 25/01/2019). Persona_1
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni. In particolare, hanno convenuto che:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
R.G.V.G. 2741/2024
b) il minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nella casa di proprietà sita in Maglie alla via De Ferraris n° 24;
c) il sig. sarà con il figlio minore il lunedì dalle ore CP_1
8.30 alle ore 20.00 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 20.30 e i weekend a settimane alterne, con pernottamento presso l'abitazione del sig. Il figlio trascorrerà, CP_1 altresì, con i genitori ad anni alterni le festività di Natale
e quello della vigilia e il giorno di Capodanno, il giorno dell'Epifania e quello della vigilia, nonché il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e 20 giorni continuativi durante il periodo estivo, impegnandosi i coniugi a comunicarsi reciprocamente e con congruo anticipo il periodo in cui beneficeranno delle ferie al fine di consentire al figlio di trascorrere con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile durante le vacanze. Il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, rispettando la propria volontà, compatibilmente alle esigenze e agli impegni scolastici ed extrascolastici. Tale calendario sarà da considerarsi solo indicativo, potendo le parti liberamente derogarvi, anche tenendo conto degli impegni lavorativi;
d) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto e rispettando i suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
e) all'ordinario mantenimento del figlio, il padre contribuirà con un assegno mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che viene determinato in € 250,00, da pagarsi entro il 5 di ogni mese versando la somma alla sig.ra a cominciare dal mese successivo alla sottoscrizione Parte_1 dei presenti accordi. La sig.ra percepisce l'assegno Parte_1 unico universale;
f) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, comprese quelle per il doposcuola e/o lezioni private e vacanze studio) soggette al preventivo consenso, salvo che non rientrino fra le spese obbligatorie o indifferibili, ferma restando la successiva comunicazione all'altro genitore, con le modalità indicate nel protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie sottoscritto il 21.05.2018 e ss. modifiche tra
2 R.G.V.G. 2741/2024
il Tribunale di Lecce, l'ordine degli Avvocati di Lecce,
l'Aiaf, Camera minorile di Lecce, a cui espressamente Pt_2 le parti si riportano, anche nell'ipotesi di suo mancato rinnovo;
g) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio;
h) ogni modifica delle suindicate condizioni dovrà essere comunicata all'altro coniuge con congruo anticipo e dovrà formare oggetto di espresso accordo di entrambi i coniugi;
i) la Fiat 500 tg DS 149 HD formalmente intestata alla sig.ra resterà a quest'ultima e la Opel Mokka tg FJ 402 ZR Parte_1 resterà al sig. CP_1
j) i sigg.ri e hanno distintamente un proprio Parte_1 CP_1 conto corrente e ognuno conserverà le somme residue depositate nel rispettivo conto;
k) nessun assegno di mantenimento, in ragione della circostanza che entrambi i coniugi lavorano verrà versato né viene reciprocamente preteso.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
19/06/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2741/2024 R.G.V.G.
3 R.G.V.G. 2741/2024
introdotto con ricorso congiunto del 19/06/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Maglie (LE), 14/03/1990) e (Maglie (LE), Controparte_1
15/12/1986) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Parte_3 per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
[...]
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
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