Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
- Sezione Specializzata per i Minorenni -
R.G.V.G. 637/2024
La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni - composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott. Maria Apuzzo - Esperto;
Dott. Sante Massimo Lamonaca - Esperto;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta all'udienza in presenza del
04/03/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero 637 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza dichiarativa di archiviazione della procedura e di affidamento n. 79/2024 del
Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 51/2023, emessa in data 13/06/2024, pubblicata in data 17/06/2024, comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2024 – non notificata,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Picecchi ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno (SA), alla Via V. Dono nr. 15, presso studio difensore,
- appellante -
CONTRO
Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente pro-tempore in sede,
- appellato -
E
Caliendo ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Via Dei Principati nr. 74, presso studio difensori,
- altra parte appellata –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Isabela Giubelan ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via A. Romaldo nr. 8, presso studio difensore,
- ulteriore parte appellata –
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, in persona del Procuratore generale pro-tempore in sede.
- interventore ex lege -
**********
OGGETTO: appello avverso sentenza dichiarativa di archiviazione della procedura
e di affidamento
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
**********
La Corte di Appello – Sezione Specializzata per i Minorenni -, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04/03/2025 svoltasi in presenza delle parti, osserva quanto segue:
Con atto di appello, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27/06/2024, R.G.V.G. 637/2024, e notificato a mezzo pec in data 03/07/2024, ha proposto appello avverso la sentenza dichiarativa di archiviazione della Parte_1 procedura e di affidamento n. 79/2024 del Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez.
Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 51/2023, emessa in data 13/06/2024, pubblicata in data
17/06/2024, comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2024 – non notificata, con la quale il Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, così ha statuito:
“Dispone l'archiviazione della procedura;
Dispone ancora una volta che la minore Controparte_2 sia affidata al SS e al Piano di Zona nonché alla ASL perla continuazione di ogni percorso incominciato
pag. 2/7 fino al 21°anno di età, confermandosi anche l'inserimento in Comunità per l'aiuto della gestione riguardanti le problematiche familiari alle prime criticità con la madre;
Conferma i percorsi psicoterapeutici per la giovane ed i genitori, ciascuno separatamente;
Ammonisce per una ennesima volta i genitori a prestare Controparte_2 la massima collaborazione ad ogni misura a favore della figlia;
Dispone la compensazione delle spese di lite e pone le spese della curatela definitamente a carico dell'Erario”.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con ricorso ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ. del 19/04/2023 e iscritto in data 21/04/2023, R.G.V.G. 51/2023, il Pubblico chiedeva al Parte_2
Tribunale per i Minorenni di valutare l'apertura di un procedimento avverso i genitori –
[...]
e - dell'allora minore - - in termini CP_1 Parte_1 Controparte_2 di responsabilità genitoriale nel quale - previa istruttoria – provvedere a convocare i genitori imponendo agli stessi idonee prescrizioni. Il Tribunale per i minorenni di Salerno si era già occupato in precedenza - nel fascicolo n. 35/2022 R.G.V.G. – di Controparte_2 stante la richiesta del Pubblico Ministero Minorile del 15/11/2022 di collocamento dell'allora minore in comunità ex artt. 25 e ss. R.D.L. n. 1404/1934 in considerazione delle relazioni dei competenti Servizi Sociali dalle quali risultava che soffriva di ansia e di Controparte_2 crisi di agitazione e tentava di ovviare alla medesima mediante l'assunzione di sostanze di abuso (cocaina, crack e fumo) che avevano generato, come naturale conseguenza, atteggiamenti aggressivi e di prevaricazione nei confronti dei familiari ai quali chiedeva soldi e dai quali era scappata in ripetute occasioni mettendosi in serio pericolo come risultante da annotazioni delle Forze dell'Ordine. Difatti, con decreto n. cronol. 35/2023 emesso in data
28/12/2022 e depositato in cancelleria in data 05/01/2023, il T.M.M. – rilevata la sussistenza di un'annosa questione di separazione legale tra i genitori dell'allora minore, le pregresse difficoltà e fragilità psichiche del padre , nonché un quadro importante di Controparte_1 dis-regolazione psichica ed emotiva di e dei di lei agiti dis-controllati – Controparte_2 disponeva l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, al Piano e all'A.S.L. per CP_3
l'inserimento in comunità terapeutica e per un percorso emotivo, ammoniva i genitori della minore a prestare la massima collaborazione per l'inserimento in comunità terapeutica in regime residenziale. Con successivo decreto n. cronol. 930/2023 emesso in data 06/04/2023
e depositato in cancelleria in data 13/04/2023 - poi confermato con l'ulteriore decreto n. cronol. 1168/2023 emesso in data 08/05/2023 e depositato in cancelleria in data pag. 3/7 11/05/2023 - il appurato dai Servizi Sociali che la minore aveva Pt_3 Controparte_2 lasciato la comunità terapeutica con il consenso dei genitori e che gli stessi non si erano fatti carico del suo reinserimento e che le condizioni di salute della stessa restavo preoccupanti – confermava quanto disposto con il precedente decreto n. cronol. 35/2023 del 28/12/2022; con altro decreto n. cronol. 1724/2023 emesso in data 03/07/2023 e depositato in cancelleria in data 06/07/2023, il Tribunale per i minorenni disponeva – per quel che qui interessa –
l'inserimento di in comunità sociale con controlli al SERD e sostegno Controparte_2 psicoterapeutico nel periodo intermedio e con decreto n. cronol. 1573/2023 emesso in data
02/10/2023 il T.M.M. – rilevato che il P.M.M. aveva effettuato richiesta di prescrizioni avverso i genitori ex art. 333 cod. civ. e che la procedura scaturita assorbiva la medesima acquisendone gli atti – disponeva l'archiviazione della procedura amministrativa rubricata al
R.G.V.G. n. 35/2022, con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti, assorbiti tutti gli atti della procedura amministrativa archiviata rubricata al R.G.V.G. n. 35/2022 e aperto il procedimento ex art. 333 cod. civ. per interventi sulla responsabilità genitoriale R.G.V.G. n. 51/2023, il Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, – disposta ed effettuata l'audizione della minore – con sentenza n. n. 79/2024 emessa in data 13/06/2024, pubblicata in data
17/06/2024, comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2024 – non notificata, rilevato il mancato inserimento della minore in comunità soprattutto per l'opposizione della minore, ma al contempo il miglioramento della vita della minore come da istruttoria del 30/05/2024, disponeva l'archiviazione della procedura, confermava l'affido della minore ai Servizi Sociali, al Piano di Zona e all'A.S.L. per la continuazione del percorso iniziato fino al 21° anno di età, confermava i percorsi psicoterapeutici per e i genitori in maniera Controparte_2 separata, ammoniva i di lei genitori a prestare la massima collaborazione ad ogni misura a favore della figlia. Con atto di appello, depositato e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 27/06/2024, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza dichiarativa di archiviazione della procedura e di affidamento sulla base dei seguenti motivi: “A. Insussistenza dei presupposti per l'affidamento ai servizi sociali;
B. Mancanza dei presupposti
e inosservanza della legge;
C. Errata valutazione degli elementi ed insussistenza dei presupposti per collocamento in Comunità; D. Mancanza necessità di percorsi psicoterapeutici prescritti per la madre”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
pag. 4/7 modificare parzialmente la sentenza n. 79/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno, revocando la parte in cui prevede il collocamento della minore in Comunità alle prime criticità con la madre e
l'affidamento della minore ai servizi sociali;
2) revocare la prescrizione di percorsi psicoterapeutici per la madre;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
14/10/2024, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che chiedeva Controparte_1 rigettarsi l'interposto gravame, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 28/02/2025, si costituiva in giudizio
[...]
– medio tempore divenuta maggiorenne e quale ulteriore parte appellata Controparte_2
- che chiedeva revocarsi il di lei collocamento in Comunità alle prime criticità con la madre e l'affidamento ai servizi sociali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'udienza del 04/03/2025, disposta la trattazione del giudizio in presenza, parte appellante si riportava ai propri scritti e chiedeva accogliersi il gravame, parte appellata si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e chiedeva il rigetto dell'appello, l'ulteriore parte appellata si riportava alla propria comparsa chiedendone l'integrale accoglimento, mentre il Pubblico
Ministero esprimeva parere negativo all'accoglimento. Pertanto, il Collegio riservava la causa in decisione;
all'esito della Camera di Consiglio, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, per come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale per i minorenni di Salerno ha disposto l'archiviazione della procedura;
disposto ancora una volta che la minore fosse Controparte_2 affidata al SS e al Piano di Zona nonché alla Asl per la continuazione del percorso incominciato fino al 21° anno di età, confermando anche l'inserimento in Comunità per l'aiuto della gestione riguardanti le problematiche familiari alle prime criticità con la madre.
Conferma i percorsi psicoterapeutici per la giovane ed i genitori , ciascuno Controparte_2 separatamente;
ammonisce per una ennesima volta i genitori a prestare la massima collaborazione ad ogni misura a favore della figlia. Il provvedimento è di archiviazione, ed di auspicio ed opportunità per la minore di continuare a seguire un percorso di recupero psicologico e personale, oltre che relazionale con i genitori. Il Tribunale osserva che la minore ha manifestato un recupero personale, una comprensione degli errori pregressi, ed una volontà di ripresa, essendo proiettata verso il futuro lavorativo e scolastico. Inoltre, rileva pag. 5/7 l'esito negativo dei test tossicologici, in relazione alla pregressa dipendenza della minore.
Oggi la minore ha raggiunto la maggiore età in data 6/07/2024. Pertanto, dal provvedimento non viene chiaramente in evidenza, a fronte della archiviazione, la ragione dei vincoli posti per i genitori e per la minore stessa, in relazione alla condizione di conflittualità con la madre che appare, allo stato superata, e della maggiore età della figlia, da cui consegue la piena capacità della stessa all'autodeterminazione. Se è vero che il presidio dei servizi sociali è possibile sino al compimento del 21° anno di età, esso deve inserirsi in un percorso ben definito con prescrizioni specifiche finalizzate ad un progetto di recupero, o personale, o sociale, economico. Nel caso di specie a fronte dell'archiviazione, le prescrizioni ulteriori appaiono generiche in relazione al progetto di recupero da attuare e non sostenute da un riscontro di fatto, considerato che lo stesso provvedimento da atto del superamento delle dipendenze e della acquisizione di consapevolezza da parte della minore. Per tali ragioni, il reclamo va accolto. Considerate le relazioni intercorrenti tra le parti e l'oggetto del contendere, le spese sono compensate tra le parti.
L'appello va, dunque, accolto.
La Corte è tenuta a dare atto che non sussiste l'astratta ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La norma in questione richiede al giudice esclusivamente l'attestazione di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o respingimento integrale, al solo fine di fugare dubbi che il tenore della decisione, sia in termini di motivazione che di dispositivo, potrebbe ingenerare in ordine alla ricorrenza di tali fattispecie
(Cass. civ., sez. III, n. 13055/2018). Ne consegue che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o "respingimento integrale", competendo, poi, esclusivamente all'Amministrazione Giudiziaria, nella persona del funzionario di cancelleria competente, valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che definisce e qualifica l'esito del processo di impugnazione e legittima in astratto la debenza del doppio contributo, quest'ultima sia esigibile in concreto.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Salerno, di nonché nei confronti di , avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza dichiarativa di archiviazione della procedura e di affidamento n. 79/2024 del
Tribunale per i Minorenni di Salerno, sez. Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. 51/2023, emessa in data 13/06/2024, pubblicata in data 17/06/2024, comunicata dalla cancelleria in data 04/07/2024 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n. 79/2024 del
Tribunale per i Minorenni di Salerno, confermata l'archiviazione, revoca tutte le misure imposte a e a Controparte_2 Parte_1
2. Compensa le spese tra le parti;
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello Salerno - Sezione Specializzata per i Minorenni.
Salerno, lì 04/03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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