Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, alla pubblica udienza svolta in data
13.03.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 2323/2023 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Cuscinà;
- OPPONENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Tribulato;
- OPPOSTI –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.04.2023 il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 182/2023 emesso in data 13.03.2023 dal Tribunale di Messina – Sez. Lavoro (proc. n. 1329/2023
R.G.), notificato in data 21.03.2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di € 12.982,34 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_2 monetaria dal dovuto fino al 31.12.1994 e oltre interessi legali dall'1.01.1995 al soddisfo, nonché il rimborso delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi €
283,50 oltre accessori.
Il Decreto Ingiuntivo si fondava sui seguenti fatti: aveva prestato Controparte_2
servizio dal dal 17.02.1975 al 14.06.1983 alle dipendenze dei soppressi Patronati
Scolastici, per poi venire immessa nei ruoli del dal 4.01.1984 ai sensi Controparte_1 della L.R. n. 93/1982 con la qualifica di “Ausiliaria Assistenza Scolastica”, ed era andata in quiescenza l'1.7.2019.
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 6854 del 28.12.1991 il Comune di CP_1
riconosceva, tra gli altri, alla il servizio a tempo determinato precedentemente CP_2
1
annullava il provvedimento n. 6854 del 28.12.1991 ritenendolo illegittimo;
il TAR di
Catania, con sentenza n. 1911 dell'11.10.2018, annullava la decisione della commissione provinciale di controllo con riviviscenza del provvedimento della giunta municipale n.
6854 del 28.12.1991; a seguito di successivi atti di diffida, il Controparte_1
individuava il servizio pre-ruolo prestato dalla ma non quantificava quanto alla CP_3
stessa dovuto a titolo di salario individuale di anzianità; le somme ingiunte nel decreto opposto venivano quantificate tenendo conto dell'anzianità pregressa riconosciuta dal datore di lavoro e dell'inquadramento e della data di quiescenza della lavoratrice, nonché dei criteri di calcolo desumibili dall'art. 41, lettera B), D.P.R. n. 347/1983. Con la presente opposizione il eccepiva l'illegittimità dell'ingiunzione per violazione Controparte_1 dell'art. 41, lettera B), D.P.R. n. 347/1983, rilevando di aver corrisposto dal 1 gennaio
1985 il maturato salario individuale nella busta paga della dipendente in goni caso l'erroneità del calcolo delle somme dovute. Chiedeva, dunque, di revocare l'opposto decreto ingiuntivo, instando per la rifusione di spese e compensi di giudizio.
2.- L'opposta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 17.01.2024, deducendo, nel merito, che nessuna prova aveva offerto il in ordine Controparte_1 all'asserito pagamento del salario individuale di anzianità dovuto ai sensi dell'art. 41, lettera B), del D.P.R. n. 347/1983. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, di accertare e dichiarare il proprio diritto al salario individuale di anzianità ai sensi dell'art. 41 lettera B del D.P.R. n. 347/1983 e di condannare il al pagamento in proprio favore della somma di € Controparte_1
12.982,34 (per il periodo 01.01.1985 – 01.07.2019), o la diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in conformità ad altro precedente dell'Ufficio, allegato in atti (sentenza n. 4468/2023), che si condivide e si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
4.- Accertata la tempestività dell'opposizione, si osserva che l'ingiunzione trae origine dalla mancata esecuzione della sentenza definitiva del TAR di Catania, n. 1911/2018, che aveva determinato la reviviscenza della deliberazione della Giunta del Controparte_1
n. 6854/1991, con la quale era stato deciso di “a) riconoscere, al personale inquadrato ai
2 sensi della L.R. n. 93/82, il servizio prestato antecedentemente alla data di inquadramento nei ruoli comunali presso il Patronato Scolastico e il attribuendo agli stessi, CP_1 quote di salario di anzianità previsti dalla Lett. “B” dell'Art. 41 del DPR n. 347/83…; b) provvedere con successive e singole deliberazioni alla quantificazione dell'anzianità riconosciuta e delle quote di salario di anzianità da attribuire a ciascun dipendente avente diritto”.
Orbene, l'art. 41 lett. b) del D.P.R. n. 347/1983, per quanto quivi interessa, prevedeva il riconoscimento di una somma annua a titolo di salario di anzianità, al personale dipendente degli enti locali, con la specifica che “al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985”.
Sull'interpretazione della menzionata normativa, il TAR di Catania, nelle motivazioni di accoglimento del ricorso, specificava che “in effetti, l'art. 41 del DPR n. 347/1983 non contiene alcun elemento da cui si possa desumere che la spetti solo al personale di Pt_1 ruolo, dovendosi invece ritenere che il principio dell'omogeneità del trattamento economico a parità di q.f. (art. 17 L. n. 93/1983), a cui si ispira il DPR n. 347/1983, impone di non praticare alcuna distinzione fra dipendenti di ruolo e non di ruolo, per cui anche ai secondi vanno applicati gli istituti stipendiali di cui agli artt. 40 e 41 del citato
DPR (in tal senso, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, n. 3161/2006, che a sua volta richiama, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 668/1989). Ne consegue, pertanto, la valutabilità ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità anche del servizio prestato dai ricorrenti presso i Patronati Scolastici ed il Controparte_1
anteriormente al loro inquadramento nei ruoli dello stesso Comune in virtù di un rapporto di lavoro, che pur se non era caratterizzato dalla stabilità, è comunque idoneo a configurare un incardinamento funzionale nell'ente, in presenza dei presupposti previsti dall'invocato art. 41 (in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 532/1995)”.
Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza amministrativa e della deliberazione comunale, ai fini del riconoscimento del salario individuale di anzianità e della sua quantificazione, deve tenersi conto, alla data dell'1.01.1985, non solo dei mesi trascorsi in servizio a tempo indeterminato a seguito dell'immissione nei ruoli comunali (4.01.1984), ma anche del servizio prestato a tempo determinato in data antecedente presso i Patronati
Scolastici e il Comune stesso.
3 Il riconoscimento del salario individuale di anzianità, dunque, non presuppone che il dipendente abbia prestato necessariamente servizio a tempo indeterminato, dovendosi considerare pure il servizio svolto in precedenza, anche a tempo determinato, alle dipendenze dei Patronati Scolastici e del come peraltro espressamente Controparte_1
confermato dalla stessa delibera comunale del 1991.
La normativa, inoltre, specifica soltanto che vanno tenuti in considerazione ai fini della quantificazione dell'integrazione salariale i mesi trascorsi in servizio alla data dell'1.01.1985, senza indicare un termine iniziale di decorrenza del calcolo, come erroneamente ritenuto dall'opponente, che ha confuso il riferimento ai dipendenti assunti dall'1.01.1983 con i mesi di servizio da considerare ai fini del calcolo, che possono certamente risalire a periodi precedenti a tale data (ovvero precedenti all'immissione stabile nei ruoli comunali, come confermato dal Giudice amministrativo).
5- Ciò premesso appare corretto il calcolo dei mesi di servizio effettuato dall'opposta poiché, come rilevato nella memoria di costituzione, sulla base del certificato di servizio prestato dalla (dal 17.02.1975 al 14.06.1983) rilasciato dal CP_2 Controparte_1
e già prodotto nel giudizio monitorio, non può dubitarsi in ordine al numero effettivo dei mesi di servizio prestati dall'opposta presso i Patronati Scolastici, correttamente indicato per difetto in n. 41 mesi (precisamente 41 mesi e 15 giorni); si rileva che parte opponente nel calcolo effettuato a pag. 3 e 4 del ricorso in opposizione erroneamente calcola dal
17.02.1975 al 14.06.1983 n. 39 mesi di servizio in quanto calcola solo i mesi e non anche i giorni di servizio, il cui computo corretto è il seguente: dal 17.02.1975 al 31.05.1975 (3 mesi e 14 giorni); dal 28.11.1975 al 31.05.1976 (6 mesi e 3 giorni); dal 27.11.1976 al
30.04.1977 (5 mesi e 3 giorni); dal 16.11.1978 al 23.12.1978 (1 mese e 7 giorni); dal
21.12.1979 al 30.06.1980 (6 mesi e 9 giorni); dal 11.12.1980 al 30.06.1981 (6 mesi e 19 giorni); dal 28.11.1981 al 30.06.1982 (7 mesi e 2 giorni); dal 27.12.1982 al 14.06.1983 (5 mesi e 18 giorni) per un totale complessivo, anche dei giorni, pari a 41 mesi e 15 giorni di servizio presso i soppressi Patronati Scolastici e non, come riferito da parte opponente, 39 mesi.
6.- Nel merito deve rilevarsi che non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento della voce stipendiale in busta paga: i cedolini prodotti dall'opponente, riferiti agli anni dal 2000 al 2010 non consentono in alcun modo di ricondurre l'esiguo importo ivi indicato sotto la generica voce “maturato” al salario di anzianità ex art. 41, lett. B), D.P.R. n. 347/1983.
8.- Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4 9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi anche in considerazione della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
5