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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2025 promossa con ricorso depositato in data
11.03.2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ZANOTTO ALESSANDRO, come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Padova resistente
OGGETTO: rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto
sopra esposti:
- Accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei
caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso;
pagina 1 di 10 - per l'effetto, attribuire a nato a [...] il [...] il sesso Parte_1
femminile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi Parte_2
agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e
ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigonza (PD) di effettuare la
rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita
registrato al n. 102 parte I serie A – anno 2005 -Comune di Vigonza (PD), nel senso che
laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e
che laddove è indicato il prenome “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome Pt_1
“ ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Pt_2 Parte_2
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia
assegnato il prenome “ ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Parte_2
- Per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di
residenza, Prefettura, Questura e Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio,
Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova,
prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
[...]
onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di Parte_2
tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di
studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i
documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 il ricorrente esponeva di Parte_1
essere nato in data [...] in [...], atto n. 102 parte I serie A – anno 2005 del Comune di
Vigonza (PD) (doc. 02).
pagina 2 di 10 Riferiva che, sin dalla pubertà, aveva avvertito un grave disagio, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile e che, in età adolescenziale, a seguito dei mutamenti ormonali e fenotipici, tale senso di incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello avvertito come proprio si è acuito, provocando sofferenza psicologica e forte disforia di genere.
Rappresentava che, dopo aver avviato un percorso di autoanalisi e aver assunto maggiori informazioni sui caratteri e gli elementi identificativi della Disforia di genere, nel settembre
2021, si rivolgeva all'assistenza specializzata degli psicologici del centro specialistico
[...]
con sedi a Verona e Padova e convenzionato con le rispettive Controparte_1
aziende ospedaliere, il quale applica le procedure del protocollo per l'accoglienza con modalità
operative seguendo la normativa vigente di cui alla legge n. 164/1982 nonché gli standard e le risoluzioni internazionali in materia.
Il ricorrente, pertanto, dopo i primi colloqui conoscitivi, avviava il percorso presso la suddetta struttura;
in data 07.09.2022, veniva definitivamente accertata la diagnosi di disforia di genere e la dott.ssa , responsabile del centro, ravvisava la necessità Persona_1
terapeutica di un percorso ormonale sostitutivo volto alla modifica dei caratteri sessuali secondari al fine di realizzare una femminilizzazione dell'aspetto e per quanto possibile, atto ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico (doc. 3).
Riferiva, pertanto, che, in conformità a quanto previsto dall'Human Rights Coming Out
Project, avviava dapprima un percorso di pre-coming out volto alla concretizzazione delle sue percezioni di genere, rivelando, quindi, la sua condizione transangender dapprima alla famiglia che, come risulta anche dal referto sub doc. 3 sopra citato, l'ha sempre sostenuto nel suo percorso, e poi all'esterno nel contesto sociale in cui era inserito.
Successivamente, in data 21.02.2023, iniziava il c.d. “Trattamento Ormonale Sostitutivo
per l'adeguamento di genere” presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, con l'assistenza pagina 3 di 10 dell'endocrinologo, Prof. mediante la somministrazione di androgeni in Persona_2
formulazione iniettiva, terapia che, come da referto del 26.03.2024, risultava avere gli esiti attesi,
permettendo di giungere alla femminilizzazione compatibile sia con il cambio anagrafico sia con gli interventi chirurgici (doc. 4).
Rappresentava, inoltre, che, durante il predetto trattamento, sotto la supervisione del sopra citato centro specialistico, svolgeva con esito positivo anche la c.d. “esperienza di vita reale”, ovverosia il periodo in cui la persona transgender, prima di sottoporsi agli interventi chirurgici, comincia a vivere e a sperimentarsi quotidianamente secondo il suo genere di elezione in tutti gli ambiti della vita.
Pertanto, all'esito di tale processo, è stata redatta dalla sopra citata dott.ssa Per_1
la relazione finale per il riconoscimento e l'affermazione della identità sessuale di
[...]
genere che ha evidenziato la necessità di proseguire la terapia ormonale già in atto e la possibilità, visti i risultati già raggiunti, di avviare dell'iter legale per il mutamento anagrafico e per l'autorizzazione anche per gli interventi chirurgici, al fine di adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali con il genere percepito ed esperito.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, avendo svolto il percorso per la transizione dal genere maschile a quello femminile, adiva il Tribunale formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 11.06.25 il ricorrente compariva personalmente e, sentito dal giudice delegato, confermava tutto quanto già esposto nel ricorso introduttivo, evidenziando di aver cominciato a percepire la disforia sin dall'età di 10 anni e di avere affrontato la questione con la sua famiglia già nell'età adolescenziale, rivolgendosi poi alle associazioni specialistiche;
riferiva altresì di aver iniziato il trattamento ormonale nel 2021, di essere monitorato periodicamente dall'endocrinologo e dava altresì atto che, ormai da circa due/tre anni, nel contesto sociale in cui vive, tutti lo chiamano .(cfr. verbale d'udienza del 20.11.24) Pt_2
pagina 4 di 10 Il Giudice delegato, rilevata la mancanza dell'intervento del P.M., parte necessaria del giudizio, rinviava per la discussione all'udienza del 08.07.2025, da svolgersi in modalità
cartolare ex articolo 127-ter c.p.c., all'esito della quale, prendendo atto dell'avvenuto intervento e alla luce delle conclusioni della difesa, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente in merito alla domanda di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e della rettificazione anagrafica del nome senza la previa sottoposizione ad interventi chirurgici di “modificazione dei caratteri sessuali” deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza consolidatasi nel tempo, si ritiene che “ai fini della rettificazione è necessario e
sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante
trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento
di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia
una palese irragionevolezza” (cfr. Corte Costituzionale n. 143/2024); pertanto, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che, ai fini della chiesta rettificazione anagrafica, basta accertare che la parte richiedente abbia sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Nel caso di specie, è emerso che il ricorrente negli anni ha effettuato un percorso di transizione e si è
sottoposto a trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, dando prova dell'irreversibilità del proprio processo di transizione.
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico dal genere maschile al genere femminile di parte ricorrente merita accoglimento.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua, da lungo tempo, un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia nella stessa presente una pagina 5 di 10 disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole.
Invero, la relazione redatta dalla responsabile del centro specialistico (doc. 5 parte ricorrente) si conferma “la condizione transgender, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si
esprime la chiara percezione di sé al femminile in modo costante, continuativo, persistente e
consapevole, con espressioni di disforia somatica, psicologica e talora sociale, in linea col
quadro identitario illustrato.
è intenzionata e determinata nel voler proseguire il percorso di transizione Parte_2
fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della
radicalità delle diverse modificazioni previste (endocrinologica, medico-chirurgica, anagrafico-
amministrativa).
vive il suo presente e prefigura il suo futuro al femminile, quale acquisizione Parte_2
definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e
relazionali.
Si conferma, quindi, che è decisa e motivata a proseguire e compiere la sua Parte_2
transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che
necessita per realizzarla.
In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di , Parte_2
cioè quella femminile, quale espressione dell'identità personale, in virtù della realizzazione del
proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e di espressione di una piena
definizione di salute generale, come auspicato dai manuali sopracitati.
Seppur in presenza di alcune condizioni che possono assumere caratteristiche disfunzionali,
queste non tratteggiano condizioni psicopatologiche di impedimento alla prosecuzione del
percorso di affermazione di genere, che anzi potrebbe sostenere in Parte_2
pagina 6 di 10 un'adeguata evoluzione psicoemotiva più aderente a modalità flessibili e di condivisione socio-
relazionale.
Il percorso individuale è stato svolto all'insegna della definizione dell'identità personale,
tendenzialmente immutabile per ciò che concerne la percezione soggettiva, le modificazioni dei
caratteri sessuali secondari estetici, somatici ed ormonali (quindi endocrinologici).
Tale percorso per è identificabile come scelta personale, maturata nel corso Parte_2
del tempo, con precise definizioni della propria volontà di cambio di genere e sesso irreversibile
e radicale.
Si conferma, come sopra citato, che non vi sono controindicazioni e non si rilevano
problematiche di tipo psicopatologico che possano inficiare il prosieguo e lo svolgimento della
transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di
irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere femminile elettivo.
Si rammenta altresì che i riferimenti di sé al maschile sono fonte di discordanza e incongruenza,
comportando un disagio che può essere eliminato con il riconoscimento di genere femminile, che
va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di genere, in considerazione anche della possibile
riassegnazione chirurgica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra.”.
La stessa parte ricorrente, ascoltata all'udienza del 11.06.2025, ha dichiarato di stare bene,
confermando, pertanto, l'irreversibilità del percorso e presentandosi tranquillo, con chiare sembianze femminili e anche con un timbro della voce ormai orientato al nuovo genere.
Si rileva altresì che non sono emerse circostanze nuove contrarie agli accertamenti già
precedentemente svolti e la difesa ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Si deve evidenziare, pertanto, che il ricorrente ha svolto un consistente percorso di transizione che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e in parte fisici che compongono l'identità di genere ed il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già
definitivo. A riguardo emerge come lo stesso abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di pagina 7 di 10 terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità
femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana.
Va ricordato che non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo, integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché
quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (cfr.
Sentenza n. 221 del 2015 Corte costituzionale).
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ”) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto,
sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5
della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del pagina 8 di 10 nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato in con le conseguenti variazioni. Pt_2
Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
17.07.2005, da maschile a femminile, con variazione del prenome da “ ” ad ; Pt_1 Pt_2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso
femminile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto ed inteso “ ed in ogni Pt_1 Pt_2
altro atto di stato civile e sui documenti anagrafici;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera 2107.025
Giudice relatore dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari
pagina 9 di 10
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio) Dott.ssa Federica Zane CP_2
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2025 promossa con ricorso depositato in data
11.03.2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ZANOTTO ALESSANDRO, come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Padova resistente
OGGETTO: rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto
sopra esposti:
- Accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei
caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso;
pagina 1 di 10 - per l'effetto, attribuire a nato a [...] il [...] il sesso Parte_1
femminile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi Parte_2
agli interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e
ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigonza (PD) di effettuare la
rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita
registrato al n. 102 parte I serie A – anno 2005 -Comune di Vigonza (PD), nel senso che
laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e
che laddove è indicato il prenome “ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome Pt_1
“ ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in Pt_2 Parte_2
- disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia
assegnato il prenome “ ed il nome completo sia pertanto Pt_2 Parte_2
- Per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di
residenza, Prefettura, Questura e Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio,
Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova,
prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
[...]
onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di Parte_2
tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di
studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i
documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie;
”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.03.2025 il ricorrente esponeva di Parte_1
essere nato in data [...] in [...], atto n. 102 parte I serie A – anno 2005 del Comune di
Vigonza (PD) (doc. 02).
pagina 2 di 10 Riferiva che, sin dalla pubertà, aveva avvertito un grave disagio, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere femminile e che, in età adolescenziale, a seguito dei mutamenti ormonali e fenotipici, tale senso di incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello avvertito come proprio si è acuito, provocando sofferenza psicologica e forte disforia di genere.
Rappresentava che, dopo aver avviato un percorso di autoanalisi e aver assunto maggiori informazioni sui caratteri e gli elementi identificativi della Disforia di genere, nel settembre
2021, si rivolgeva all'assistenza specializzata degli psicologici del centro specialistico
[...]
con sedi a Verona e Padova e convenzionato con le rispettive Controparte_1
aziende ospedaliere, il quale applica le procedure del protocollo per l'accoglienza con modalità
operative seguendo la normativa vigente di cui alla legge n. 164/1982 nonché gli standard e le risoluzioni internazionali in materia.
Il ricorrente, pertanto, dopo i primi colloqui conoscitivi, avviava il percorso presso la suddetta struttura;
in data 07.09.2022, veniva definitivamente accertata la diagnosi di disforia di genere e la dott.ssa , responsabile del centro, ravvisava la necessità Persona_1
terapeutica di un percorso ormonale sostitutivo volto alla modifica dei caratteri sessuali secondari al fine di realizzare una femminilizzazione dell'aspetto e per quanto possibile, atto ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico (doc. 3).
Riferiva, pertanto, che, in conformità a quanto previsto dall'Human Rights Coming Out
Project, avviava dapprima un percorso di pre-coming out volto alla concretizzazione delle sue percezioni di genere, rivelando, quindi, la sua condizione transangender dapprima alla famiglia che, come risulta anche dal referto sub doc. 3 sopra citato, l'ha sempre sostenuto nel suo percorso, e poi all'esterno nel contesto sociale in cui era inserito.
Successivamente, in data 21.02.2023, iniziava il c.d. “Trattamento Ormonale Sostitutivo
per l'adeguamento di genere” presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, con l'assistenza pagina 3 di 10 dell'endocrinologo, Prof. mediante la somministrazione di androgeni in Persona_2
formulazione iniettiva, terapia che, come da referto del 26.03.2024, risultava avere gli esiti attesi,
permettendo di giungere alla femminilizzazione compatibile sia con il cambio anagrafico sia con gli interventi chirurgici (doc. 4).
Rappresentava, inoltre, che, durante il predetto trattamento, sotto la supervisione del sopra citato centro specialistico, svolgeva con esito positivo anche la c.d. “esperienza di vita reale”, ovverosia il periodo in cui la persona transgender, prima di sottoporsi agli interventi chirurgici, comincia a vivere e a sperimentarsi quotidianamente secondo il suo genere di elezione in tutti gli ambiti della vita.
Pertanto, all'esito di tale processo, è stata redatta dalla sopra citata dott.ssa Per_1
la relazione finale per il riconoscimento e l'affermazione della identità sessuale di
[...]
genere che ha evidenziato la necessità di proseguire la terapia ormonale già in atto e la possibilità, visti i risultati già raggiunti, di avviare dell'iter legale per il mutamento anagrafico e per l'autorizzazione anche per gli interventi chirurgici, al fine di adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali con il genere percepito ed esperito.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, avendo svolto il percorso per la transizione dal genere maschile a quello femminile, adiva il Tribunale formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 11.06.25 il ricorrente compariva personalmente e, sentito dal giudice delegato, confermava tutto quanto già esposto nel ricorso introduttivo, evidenziando di aver cominciato a percepire la disforia sin dall'età di 10 anni e di avere affrontato la questione con la sua famiglia già nell'età adolescenziale, rivolgendosi poi alle associazioni specialistiche;
riferiva altresì di aver iniziato il trattamento ormonale nel 2021, di essere monitorato periodicamente dall'endocrinologo e dava altresì atto che, ormai da circa due/tre anni, nel contesto sociale in cui vive, tutti lo chiamano .(cfr. verbale d'udienza del 20.11.24) Pt_2
pagina 4 di 10 Il Giudice delegato, rilevata la mancanza dell'intervento del P.M., parte necessaria del giudizio, rinviava per la discussione all'udienza del 08.07.2025, da svolgersi in modalità
cartolare ex articolo 127-ter c.p.c., all'esito della quale, prendendo atto dell'avvenuto intervento e alla luce delle conclusioni della difesa, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
****
Preliminarmente in merito alla domanda di rettificazione del sesso anagrafico da maschile a femminile e della rettificazione anagrafica del nome senza la previa sottoposizione ad interventi chirurgici di “modificazione dei caratteri sessuali” deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza consolidatasi nel tempo, si ritiene che “ai fini della rettificazione è necessario e
sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
nel percorso seguito dalla persona interessata. Potendo questo percorso compiersi già mediante
trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento
di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia
una palese irragionevolezza” (cfr. Corte Costituzionale n. 143/2024); pertanto, alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, deve ritenersi che, ai fini della chiesta rettificazione anagrafica, basta accertare che la parte richiedente abbia sufficientemente dimostrato di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione. Nel caso di specie, è emerso che il ricorrente negli anni ha effettuato un percorso di transizione e si è
sottoposto a trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, dando prova dell'irreversibilità del proprio processo di transizione.
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico dal genere maschile al genere femminile di parte ricorrente merita accoglimento.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua, da lungo tempo, un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia nella stessa presente una pagina 5 di 10 disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole.
Invero, la relazione redatta dalla responsabile del centro specialistico (doc. 5 parte ricorrente) si conferma “la condizione transgender, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si
esprime la chiara percezione di sé al femminile in modo costante, continuativo, persistente e
consapevole, con espressioni di disforia somatica, psicologica e talora sociale, in linea col
quadro identitario illustrato.
è intenzionata e determinata nel voler proseguire il percorso di transizione Parte_2
fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della
radicalità delle diverse modificazioni previste (endocrinologica, medico-chirurgica, anagrafico-
amministrativa).
vive il suo presente e prefigura il suo futuro al femminile, quale acquisizione Parte_2
definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e
relazionali.
Si conferma, quindi, che è decisa e motivata a proseguire e compiere la sua Parte_2
transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che
necessita per realizzarla.
In tal senso va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di , Parte_2
cioè quella femminile, quale espressione dell'identità personale, in virtù della realizzazione del
proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e di espressione di una piena
definizione di salute generale, come auspicato dai manuali sopracitati.
Seppur in presenza di alcune condizioni che possono assumere caratteristiche disfunzionali,
queste non tratteggiano condizioni psicopatologiche di impedimento alla prosecuzione del
percorso di affermazione di genere, che anzi potrebbe sostenere in Parte_2
pagina 6 di 10 un'adeguata evoluzione psicoemotiva più aderente a modalità flessibili e di condivisione socio-
relazionale.
Il percorso individuale è stato svolto all'insegna della definizione dell'identità personale,
tendenzialmente immutabile per ciò che concerne la percezione soggettiva, le modificazioni dei
caratteri sessuali secondari estetici, somatici ed ormonali (quindi endocrinologici).
Tale percorso per è identificabile come scelta personale, maturata nel corso Parte_2
del tempo, con precise definizioni della propria volontà di cambio di genere e sesso irreversibile
e radicale.
Si conferma, come sopra citato, che non vi sono controindicazioni e non si rilevano
problematiche di tipo psicopatologico che possano inficiare il prosieguo e lo svolgimento della
transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di
irreversibilità, radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere femminile elettivo.
Si rammenta altresì che i riferimenti di sé al maschile sono fonte di discordanza e incongruenza,
comportando un disagio che può essere eliminato con il riconoscimento di genere femminile, che
va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di genere, in considerazione anche della possibile
riassegnazione chirurgica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra.”.
La stessa parte ricorrente, ascoltata all'udienza del 11.06.2025, ha dichiarato di stare bene,
confermando, pertanto, l'irreversibilità del percorso e presentandosi tranquillo, con chiare sembianze femminili e anche con un timbro della voce ormai orientato al nuovo genere.
Si rileva altresì che non sono emerse circostanze nuove contrarie agli accertamenti già
precedentemente svolti e la difesa ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Si deve evidenziare, pertanto, che il ricorrente ha svolto un consistente percorso di transizione che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e in parte fisici che compongono l'identità di genere ed il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già
definitivo. A riguardo emerge come lo stesso abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di pagina 7 di 10 terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità
femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana.
Va ricordato che non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo, integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché
quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza (cfr.
Sentenza n. 221 del 2015 Corte costituzionale).
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico ”) in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto,
sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5
della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del pagina 8 di 10 nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1
anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato in con le conseguenti variazioni. Pt_2
Si precisa, poi, che le rettifiche disposte con il presente provvedimento possono essere fatte valere dalla parte anche al fine di richiedere alle autorità competenti eventuali rettifiche di altri atti, non potendo, in questa sede, il Tribunale disporre un ordine di rettifica nei confronti di una pluralità di destinatari indeterminati.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
17.07.2005, da maschile a femminile, con variazione del prenome da “ ” ad ; Pt_1 Pt_2
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso
femminile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto ed inteso “ ed in ogni Pt_1 Pt_2
altro atto di stato civile e sui documenti anagrafici;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera 2107.025
Giudice relatore dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari
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Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio) Dott.ssa Federica Zane CP_2
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