CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 46216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46216 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO TR alias TA TR nato in [...] il [...] BE IO nato in [...] il [...] UR DA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD CENNICOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/11/2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino emessa il 07/04/2022, all'esito di procedimento con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a DA UR su accordo delle parti ex art. 599-bis, confermando la condanna di DU AC e ON BA. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46216 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/10/2023 2.1. ON BA ha eccepito il vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva. Il motivo è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pagine 9 e 10) che ha indicato dettagliatamente l'excursus criminale dell'imputato e gli indici di crescente pericolosità dello stesso. 2.2. Anche DU AC ha eccepito il vizio di motivazione circa la conferma del riconoscimento della recidiva, con argomentazioni del tutto generiche a fronte dei rilievi della corte territoriale (pag. 7), incentrate sulla commissione ravvicinata dei reati contro il patrimonio, con aumento della loro gravità ed esclusione della occasionalità delle azioni delittuose. 2.3. DA UR, infine, eccepisce la mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena con riferimento al minimo edittale del reato di cui all'art. 628 cod. pen. con deduzione non consentita in sede di legittimità, trattandosi di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., esente da profili di illegalità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LD CENNICOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 09/11/2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino emessa il 07/04/2022, all'esito di procedimento con rito abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a DA UR su accordo delle parti ex art. 599-bis, confermando la condanna di DU AC e ON BA. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46216 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/10/2023 2.1. ON BA ha eccepito il vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esclusione della recidiva. Il motivo è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pagine 9 e 10) che ha indicato dettagliatamente l'excursus criminale dell'imputato e gli indici di crescente pericolosità dello stesso. 2.2. Anche DU AC ha eccepito il vizio di motivazione circa la conferma del riconoscimento della recidiva, con argomentazioni del tutto generiche a fronte dei rilievi della corte territoriale (pag. 7), incentrate sulla commissione ravvicinata dei reati contro il patrimonio, con aumento della loro gravità ed esclusione della occasionalità delle azioni delittuose. 2.3. DA UR, infine, eccepisce la mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena con riferimento al minimo edittale del reato di cui all'art. 628 cod. pen. con deduzione non consentita in sede di legittimità, trattandosi di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., esente da profili di illegalità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente