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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 255/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 128/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data 26.03.2021
PROPOSTO DA
nato a [...] l'[...] e residente Parte_1
a Mazzarino nella via La Bella n. 5 (c.f. rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Liborio Lo Monaco presso il cui studio, in Mazzarino, Via Perno n. 16 è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. (c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv.
Geltrude Bonura preso il cui studio, in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 161, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n.128/221 emessa dal Tribunale di Gela in data 26.03.2021, pubblicata il 29.03.2021 dire e dichiarare che il sinistro per cui è causa, occorso al signor in Parte_1 data 12.07.2015 si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, in persona del Sindaco e legale
[...] rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni così come richiesti nel primo grado del presente giudizio, conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore, da liquidarsi in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (anno 2014) pari a complessivi €. 30.550,50 ovvero, in subordine, nella misura pari ad €. 20.977,50 sulla scorta della valutazione del danno biologico effettuata dal c.t.u. nominato dal Tribunale di Gela ed in forza della personalizzazione del suddetto danno o, in ulteriore subordine al pagamento di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge maturate dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Conclusioni dell'appellato
“Confermare la sentenza n. 128/2021 emessa dal Tribunale di Gela e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto. Con vittoria di spese e competenze ed onorari del doppio grado.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 6.05.2016 conveniva Parte_1 in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, il al fine di chiederne Controparte_1 la condanna all' integrale risarcimento di tutti i danni, materiali e non, subiti in dipendenza di un sinistro stradale verificatosi in data 12.07.2015, danni che quantificava in €. 30.550,50.
A sostegno della domanda deduceva che quel giorno, verso le ore 19,00, mentre faceva un giro a bordo della sua bicicletta in compagnia di amici, percorrendo la via Cappuccini di Mazzarino impattava con la ruota anteriore contro una griglia divelta di un tombino adibito al deflusso delle acque piovane così da perdere il controllo del mezzo e rovinare violentemente a terra.
In dipendenza dell'impatto subiva lesioni personali poi refertate in “trauma alle ginocchia e al gomito con escoriazione al gomito destro e sinistro, ematoma sottocute regione inguinale”.
Si costituiva in giudizio il che contestava la domanda attorea Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto e, in via subordinata, che venisse dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella cauzione del sinistro con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e c.t.u. medico legale e, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione. Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da condannando il al Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale in suo favore che liquidava in €. 4.812,08 oltre interessi;
Ha altresì condannato il convenuto alla rifusione delle CP_1 spese di lite come da dispositivo.
Il Giudice di prime cure è pervenuto alle richiamate conclusioni valutando come, dalla compiuta istruttoria (con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali) era emerso, in modo pacifico, che la caduta del fosse stata Parte_1 dovuta alla presenza del tombino divelto esistente sulla carreggiata di via
Cappuccini e che in prossimità di esso l'asfalto era sporco per la presenza di sabbia e brecciolino.
Ciò premesso il Tribunale - ritenuta applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
- ha rilevato come, all'esito delle prove testimoniali, fosse possibile individuare una responsabilità concorsuale paritaria (in misura, cioè del 50%) dell'attore nella causazione dell'evento.
Ciò in quanto, secondo il primo Giudice, entrambi i ciclisti che precedevano il erano riusciti ad evitare la griglia di deflusso delle acque attraverso Parte_1 una condotta di guida del mezzo più accorta ed in quanto tutto il gruppo di giovani conoscesse il tragitto per averlo percorso più volte.
Con riferimento al quantum risarcitorio il Tribunale, valutate le risultanze peritali che avevano individuato un danno biologico residuato pari al 6%, una ITT di giorni
20, una ITP al 50 % di giorni 15 ed una ITP al 25 % di ulteriori giorni 10, in applicazione delle tabelle, ex articolo 139 D. Leg.vo 209/2005 (riferite ai pregiudizi micro permanenti), in relazione all'età del danneggiato, ha liquidato le somme come in dispositivo.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in Parte_1 detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l''erronea attribuzione del concorso di colpa all'attore in ordine alla causaione del sinistro per cui è causa. A sostegno del motivo si rileva come il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere sussistente una responsabilità concorsuale e paritaria del convenuto nella determinazione dell'evento richiamando, in proposito, le risultanze istruttorie.
Si evidenzia che il Tribunale di Gela ha, per un verso, correttamente riconosciuto in capo all' convenuto la responsabilità da cosa in custodia ex articolo 2051 CP_2
c.c. e, per altro verso, erroneamente ritenuto di poter ravvisare, nella condotta dell'attore, una incidenza causale tale da giustificare una pari attribuzione di responsabilità basata esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali che avrebbero messo in evidenza il fatto che entrambi i ciclisti che precedevano il erano riusciti ad evitare la griglia di reflusso delle acque. Parte_1
Si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, dalle dichiarazioni dei testi non emerge nessuna prova del fatto che l'odierno appellante, al momento del sinistro, avesse piena cognizione delle condizioni della strada e della presenza della griglia divelta o comunque ricordasse, pur essendo già passato per via Cappuccini l'esistenza dell'insidia così da poterla evitare.
Si rappresenta, ancora, che il Giudice di primo grado ha omesso di indicare in che cosa sia consistita, in concreto, la negligente condotta di guida dell'attore, ovvero quale responsabilità possa imputarsi al ciclista e quale possa essere stata l'influenza causale sull'vento (ad es. una velocità spericolata, distrazione del conducente ecc.).
Si deduce, inoltre, come ulteriore errore in cui è incorso il Tribunale di Gela risieda nell'avere ritenuto sussistente una paritaria responsabilità dell'attore con il solo sulla scorta del fatto che i due amici che lo precedevano Controparte_1 in bici erano riusciti ad evitare la caduta.
Tale considerazione, precisa l'appellante, oltre che fuorviante è del tutto apodittica e non tiene conto del fatto che l'attore, nell'affrontare il tratto di strada in questione, pur mantenendo una regolare condotta di guida, non era riuscito ad eseguire una manovra di emergenza solo perché egli non aveva avuto modo di accorgersi della presenza della griglia divelta e ciò anche in quanto, in quel momento, aveva la visuale ostruita dalla presenza dei due amici che lo precedevano.
Appare evidente, conclude l'appellante, che anche a volere ammettere che l'attore avesse in passato percorso la via Cappuccini di Mazzarino, l'esistenza dell'insidia - dato oggettivo e non contestato, - è l'unica ragione per la quale era avvenuta la caduta dalla bici, per cui, ove il , proprietario e custode della Controparte_1 strada, avesse provveduto alla regolare manutenzione o avesse collocato apposita segnaletica, il sinistro non si sarebbe verificato.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'errata applicazione dei criteri di quantificazione del danno patito dall'attore nonché l'omessa applicazione delle tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano.
Si osserva, in particolare, come per la liquidazione del danno e per la sua quantificazione, il Tribunale ha adoperato i criteri tabellari di cui all'art. 139 D.
Leg.vo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) che, che come è noto, si applicano ai pregiudizi cosiddetti micro permanenti cagionati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti e non possono, invece, trovare applicazione per quanto riguarda il risarcimento da cosa in custodia ex articolo 2051 c.c.
Ne deriva che il Tribunale, nel procedere alla liquidazione del danno, avrebbe dovuto applicare le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano così da giungere ad una diversa e maggiore determinazione dello stesso.
Con altro profilo di gravame si osserva come ulteriore errore del primo Giudice risieda nella omessa “personalizzazione del danno” attraverso un appesantimento del valore del punto percentuale.
Si osserva in proposito che, nel giudizio del primo grado, era stato pienamente dimostrato, attraverso le conclusioni peritali, che il giovane, in conseguenza del sinistro, riportò un danno biologico non solo meritevole di risarcimento ma anche una notevole menomazione fisica consistita nell'amputazione del quinto dito della mano sinistra.
Del resto, precisa l'appellante, tale grave sofferenza soggettiva (e la menomazione fisica che ne era derivata) è particolarmente gravosa in un ragazzo di 17 anni e tale da incidere non solo in termini meramente “biologici” ma anche nella sua sfera di relazione.
Per tali ragioni, conclude l'appellante, un giusto ristoro deve comprendere non solo il danno biologico e il danno morale ma anche un maggiore importo determinato a titolo di aumento per personalizzazione del danno nei valori massimi previsti dalla legge.
Basti ricordare, in proposito che l'appellante, a causa della menomazione fisica subita, è stato costretto ad abbandonare lo studio della chitarra – per come attestato nella c.t.u. - e a vedere limitate le sue stesse abitudini quotidiane quali quelle relative all'uso del computer.
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Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
I motivi di gravame, stante la loro evidente connessione, possono trattarsi congiuntamente.
In tema di responsabilità per cose in custodia la più accreditata giurisprudenza insegna che “…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode
- come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa ( Cass. n. 4035/2021).
Quanto alla condotta del danneggiato giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima”.
Tuttavia ciò non significa, peraltro, che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sotto tale ultimo profilo, infine, è bene ricordare che incombe sul custode, per andare esente da responsabilità, l'onere di provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Civ. 9 maggio 2017 n. 11225)
***** Così richiamati i principi in materia occorre rilevare che emerge dall'istruttoria come la caduta del giovane sia stata eziologicamente legata Parte_1 alla presenza, lungo l'asse viario di via Cappuccini di Mazzarino, di una griglia per la raccolta di acqua piovana divelta e sporgente rispetto al piano stradale, oltre che alla presenza, in loco, di sabbia ed altro materiale.
Giova brevemente richiamare, in proposito, le dichiarazioni rese sul punto dal teste
(escusso all'udienza del 19.06.2018) - il quale ha riferito: “Preciso che Tes_1 il tombino si trovava sito poco dopo l'imbocco della curva nella carreggiata di nostra pertinenza presso il centro di essa;
ricordo che il tombino era coperto da una griglia che in quel momento non era al livello della strada ma era sollevata. Ricordo che erano le diciannove circa. Ricordo che eravamo tutti vicini con le biciclette in fila indiana. Ricordo che abbiamo avvertito il rumore della caduta e mi sono girato ed ho visto cadere l'attore a terra. La strada era asciutta. Preciso che il rumore da me avvertito è riferito alla ruota che incastra nel tombino. Ricordo che in prossimità del tombino vi era della sabbia e del brecciolino. Ricordo che il tratto di strada era in discesa ed il tombino non era visibile trovandosi lo stesso in curva”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste il quale sentito alla Testimone_2 stessa udienza ha dichiarato: “preciso che eravamo quasi in fila indiana io era il primo della fila. Ad un certo punto l'attore ha attraversato il tombino è caduto tagliandosi il dito. Io ho evitato il tombino perché conosco la strada perché la percorro spesso. Preciso che la griglia aveva una curvatura verso il basso e che non è visibile per chi percorre la strada trovandosi all'uscita di una curva”.
Per mera completezza va poi ricordato che la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'evento lesivo è stata confermata dal c.t.u. nominato, Dott. Per_1
, che ha ritenuto (pag. 5 della relazione in atti) “Dall'analisi documentale,
[...] dalla corrispondenza temporale e dalla coincidenza con quanto riferito, le lesioni lamentate sono da attribuire certamente al sinistro per cui è causa”.
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Valutate tali testimonianze, nonché gli esiti della c.t.u., appare indubbio che la caduta del giovane non sarebbe avvenuta ove il fondo stradale fosse stato regolare o l'insidia adeguatamente segnalata cosicché non è dato affermare che la condotta dell'attore sia stata la causa esclusiva o concorrente dell'evento. Ciò anche in difetto di qualsivoglia allegazione, da parte del convenuto, CP_1 idonea a dare contezza della eventuale negligente o imperita condotta di guida del
. Parte_1
La circostanza che gli altri due ciclisti avessero, con manovre di emergenza, evitato il tombino, non può certamente ascriversi ad argomento idoneo a fondare una pari responsabilità del danneggiato nella causazione dell'evento che lo ha visto coinvolto né, parimenti, può giustificarsi tale attribuzione di colpa, nel fatto che i ragazzi, avessero, in passato, percorso la via Cappuccini non essendo stato dimostrato, ad esempio, che la malformazione della griglia fosse immediatamente percepibile usando l'ordinaria diligenza ed anzi, essendo emerso dalle prove testimoniali esattamente l'opposto.
Il primo motivo di censura deve, pertanto, accogliersi.
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Fondato appare essere anche il secondo motivo di gravame, seppur nei limiti che seguono.
Risulta in sentenza che il giudice del Tribunale di Gela ha liquidato il danno biologico rivendicato dall'odierno appellante attraverso l'applicazione delle tabelle indicate nel D.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”.
Nel caso di specie, tuttavia, il danno subito dall'attore deriva, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall' Ente convenuto, avendo, il danneggiato, espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa del tombino divelto posto sulla carreggiata.
Sulla base di tali premesse appare erroneo il ricorso alle tabelle di cui all'art. 139 cit. a un'ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale ciò in quanto, i criteri dettati dalla detta norma costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. [Tale principio è stato, di recente, ribadito con Ordinanza n. 32373/2023 la Corte di Cassazione che ha specificato a quali tabelle il Giudice deve fare riferimento nel liquidare il danno derivante non da un sinistro stradale ma da cose in custodia]. Da ciò la necessità di dover applicare, per la corretta liquidazione del danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Richiamate, pertanto, le conclusioni peritali a firma del Dott. , c.t.u. Persona_1 nominato in primo grado – e nei confronti delle quali non è stata mossa censura alcuna da nessuna delle parti, nonché i criteri stabiliti dalle citate tabelle milanesi
(età del danneggiato, grado di invalidità residuata, ITT, ITP, valore del punto) - deve riconoscersi, in capo all'appellante, la complessiva somma di €. 16.597,00.
*****
Con i motivi di gravame l'appellante ha richiesto “la personalizzazione del punto” mediante riconoscimento di un aumento, in percentuale, del valore del solo danno biologico, attese le peculiari sofferenze derivate dalla lesione subita.
In proposito la giurisprudenza ha più volte ribadito che ”in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (vedasi Cass. Civ. Ord. 31 maggio 2019 n. 15084).
L'assunto è fondato.
Rileva la Corte che la c.t.u. a firma del Dottor (pag. 7) ha attestato Persona_1 che “l'amputazione delle ultime due falangi del quinto dito della mano determina, oltre al danno estetico, l'indebolimento della funzione di presa a pugno perché impedisce il completamento della catena cinetica che tramite la collaborazione sinergica dei tendini flessori di tutte le dita portano all' espletamento della funzione di presa forte;
Basta che un solo dito non partecipi alla funzione che la presa viene indebolita”.
Il consulente inoltre, in risposta al quesito posto dal Tribunale e relativo alle eventuali negative incidenze dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, pur escludendole (sia con riferimento alla capacità lavorativa presente che futura) ha comunque attestato che la “menomazione subita può avere qualche ripercussione negativa sull'attività ludico ricreativa ad esempio il periziando e ha abbandonato lo studio della chitarra” (pag. 8 della c.t.u.). Risulta quindi dimostrato attraverso l' indagine medica svolta in primo grado (e, si ripete, mai contestata nelle sue conclusioni) che le lesioni subite dal giovane siano connaturate da peculiarità tali - rispetto a quelle genericamente Pt_1 risarcite attraverso le valutazioni operate dalle tabelle milanesi – da consentire, anche in ragione della giovane età dell'appellante, il riconoscimento di una personalizzazione in aumento del punto percentuale che pare equo stimare in misura pari al 20% del danno biologico come sopra riconosciuto.
In definitiva, all'appellante deve essere riconosciuta la complessiva somma di
€.19.916,00. (€. 16.597,00 + €. 3.319,00 pari al 20%)
Tale importo, indicato all'attualità, deve, secondo gli insegnamenti delle SS.UN.
Cass. Civ. n. 1712/95, deve essere devalutato alla data del fatto (12 luglio 2015) e,
l'importo ottenuto deve essere poi rivalutato, in uno agli interessi al tasso legale maturati di anno in anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
A detta somma devono, poi, aggiungersi gli ulteriori interessi, sempre al tasso legale, maturati sino all'effettivo soddisfo.
La sentenza, anche in considerazione dell'accoglimento del presente motivo di gravame, deve, pertanto, riformarsi.
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La riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083,
Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre
2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n.
32906).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
128/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 26 marzo 2021 ed appellata da
. Parte_1 Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuire ad esclusiva colpa e responsabilità del Controparte_1
Condanna il convenuto, in persona del suo Sindaco p.t., a corrispondere CP_1 all'appellante, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di €.
€.19.916,00, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi per come indicato in parte motiva;
Condanna l'appellato a rifondere, all'appellante, le spese del primo grado CP_1 del giudizio che si liquidano in complessive €. 4.300,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa se dovute;
Condanna il , in persona del suo Sindaco p.t. a corrispondere, Controparte_1 all'appellante, le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in €. 777,00 per spese vive ed €. 2.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Pone le spese di c.t.u. di primo grado interamente a carico del CP_1
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico