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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6832/2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: donazione – vertente
tra
– Attore – con l'Avv. D'Addario Filomena Controparte_1
attore
e
Convenuta – con l'Avv. Alfredo Traversa;
Controparte_2
convenuta
Controparte_3
Chiamata in causa - contumace
CONCLUSIONI come da verbale del 05.06.2024.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva dinanzi al Tribunale Controparte_1
di AR , sua IP in quanto figlia di sua sorella, al fine di sentire Controparte_4
accertare e dichiarare appartenergli la somma di euro 50.000,00 portata dal buono fruttifero postale n. 81979780 TF118A160218, dedicato ai minori, intestato a lei.
Chiedeva quindi , per l'effetto, di condannare la convenuta a restituirgli tale somma, con ordine alla e/o a chi di ragione di pagarla in suo favore con gli interessi Controparte_3
convenzionali maturati.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che la convenuta, fino al 2018, aveva vissuto nella casa dei genitori di lui , suoi nonni materni insieme alla madre e che in data 02.03.2017, egli al fine di sottrarre ai creditori i suoi unici risparmi, aveva comperato il predetto Buono Postale dedicato ai minori, dell'importo sopra indicato, intestandolo a lei con l'intesa che, al compimento del diciottesimo anno , una volta incassato gli avrebbe restituito detta somma di denaro.
Lamentava che all'approssimarsi della maggiore età, aveva lasciato la casa Controparte_2
dei nonni con la madre ed interrotto ogni tipo di comunicazione con lui.
L'attore , qualificando la descritta operazione come una donazione diretta ad esecuzione indiretta, a suo dire richiedente la stipulazione formale con atto scritto notarile e testimoni , non essendo di modico valore, chiedeva dichiararsene la nullità per assenza di forma.
In subordine chiedeva dichiararsi la nullità della donazione per mancanza di causa, atteso che l'elargizione fatta in favore della IP non era mossa da spirito di liberalità, bensì, dall'interesse di sottrarre la garanzia ai creditori tanto che il titolo cartaceo era sempre rimasto in suo possesso. Il tutto con condanna della controparte alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
Con comparsa depositata il 22.01.2020 si costituiva in giudizio , esponendo Controparte_4
innanzitutto che la richiesta di sequestro giudiziario della somma di euro 50.000,00, proposta ante causam, dall'odierno attore era stata rigettata ( cfr provvedimento in atti relativo al giudizio n.
305/2019 R.G..
Nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che il denaro con cui era stato acquistato il titolo era di proprietà del nonno materno, deceduto in data
13.02.2017 e pertanto la somma di € 50,000,00 era da imputarsi in conto di legittima in favore della di lei madre poiché la stessa, aveva ricevuto somme inferiori rispetto agli altri Controparte_5
chiamati all'eredità.
Sosteneva che , provenendo la provvista finanziaria oggetto di donazione dal nonno, a costui doveva riferirsi l' intenzione di liberalità, avendo lo zio agito solo come “intermediario – nuncius” del donante effettivo. Aggiungeva che non era necessaria la forma scritta a pena di nullità ex art. 782
c.c., non trattandosi di donazione, ma di una “liberalità non donativa” ascrivibile all'ascendente.
Affermava, inoltre, di aver sempre detenuto il buono fruttifero in questione , che le era stato illecitamente sottratto , insieme ad altri titoli similari a lei intestata , cosa per la quale aveva sporto apposita denuncia di smarrimento in data 10.12.2018, ( cfr. all.6), avente ad oggetto gli 8 buoni indicati nel rendiconto di (all.5), compreso il titolo cartaceo in questione , tutti Controparte_3
emessi dal 2006 al 2017 in suo favore ed appartenenti alla serie “Dedicata ai minori”. Gli stessi erano stati sempre nella disponibilità, detenzione e possesso suo e della madre, tanto nella casa di via
Sardegna, quanto dopo, custoditi nello stesso contenitore trovato vuoto dopo il trasloco e prima del raggiungimento della maggiore età.
Chiedeva in ogni caso la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. e Controparte_3
concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, nonché dichiararsi l'inefficacia e disporsi l' annullamento del titolo per cui è causa, rappresentato dal Buono fruttifero postale cartaceo n. 81979780 – tf118a160218 – “Dedicato ai Minori”, emesso in data 02 marzo 2017 presso l'Agenzia n. 2 di di Grottaglie Controparte_3 del valore di € 50.000,00, autorizzando l'Istituto emittente a rilasciare duplicato dello stesso in suo favore, con vittoria di spese e compensi, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 12.02.2020 parte convenuta veniva autorizzata alla chiamata in causa di terzo, che ritualmente citata non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore con la prima memoria modificava in parte le conclusioni chiedendo di “accertare e dichiarare che l'intestazione del buono postale in capo alla convenuta da parte dell'attore è fittizia e che, comunque, l'attore ha tempestivamente revocato, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il contratto stipulato con;
Controparte_3
in subordine, accertare e dichiarare che l'attore non ha mai voluto fare un atto di liberalità in favore della e che, comunque, la donazione è nulla;
conseguentemente, accertare e dichiarare che CP_4
le somme portate dal titolo per cui è causa devono essere restituite all'attore e ,per l'effetto, ordinare alla che attualmente detiene la somma oggetto di contestazione, di restituirla Controparte_3
al signor , unitamente ai frutti maturati;
vinte le spese del giudizio” . Controparte_1
Ammesse le prove richieste nei limiti di cui all'ordinanza del 20.09.2021, con la quale veniva altresì dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non costituitasi, la causa Controparte_3
veniva istruita documentalmente, nonché mediante interrogatorio formale delle parti e prova testi.
Quindi all'udienza del 07.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Rilevato il mancato deposito, sia cartaceo che telematico della chiamata di terzo sede di Grottaglie Controparte_3
– la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 19.02.2024. All'udienza del 05.06.2024, verificato il deposito della documentazione di cui innanzi, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
*********
Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni assunte in ordine ai mezzi istruttori richiesti, non sussistendo motivi per discostarsene.
La domanda dell'attore è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito riportate.
L'attore ha chiesto innanzitutto di accertare e dichiarare che l'acquisto del buono fruttifero de quo è avvenuto con denaro di sua proprietà , ma tale circostanza , costituente il primo presupposto della domanda da considerare, non risulta adeguatamente provata.
Va evidenziato che egli ha dedotto che l'acquisto del buono venne eseguito prelevando in data
01.03.2017 le somme giacenti sul conto corrente cointestato a lui ed al padre , Persona_1
deceduto in data 12.02.2017, circostanza ( riscontrata dal documento della allegato al ricorso CP_6
) dalla quale si desume che tale denaro era, almeno in parte caduto in successione e non gli apparteneva , quanto meno nel suo integrale importo.
E' noto infatti che, in caso di cointestazione di un conto corrente bancario o postale, l'appartenenza delle somme di denaro ivi giacenti si presume sussistere in capo ad entrambi i cointestatari al 50% , salva la prova che lo stesso sia stato alimentato in via esclusiva o prevalente da uno dei due.
L'attore sul quale gravava l'onere di dimostrare l'appartenenza a sé dell' intera somma depositate su detto conto , non ne è ha dato prova .
Va peraltro considerato che la convenuta , a tale riguardo, ha sostenuto che il denaro utilizzato per l'acquisto del buono derivava interamente dal patrimonio del nonno defunto , che a lei intendeva destinarlo, chiedendo con la memoria n. 2, ex art. 183, 6°comma, c.p.c. emettersi un ordine di esibizione della documentazione bancaria e postale inerente i rapporti intrattenuti dall'attore con nonché di quelli intrattenuti con le filiali di Grottaglie di Banca “Unicredit”, Controparte_3
“Monte dei Paschi di Siena” e “Banco di Napoli – Intesa San Paolo”, relativi a c.c., libretti di deposito, titoli di credito, dal defunto ovvero cointestati a costui ed all'attore. Persona_1
Tale richiesta è stata disattesa per le ragioni di cui all'ordinanza del 20.09.2021 , ad integrazione delle quali, deve evidenziarsi l'inammissibilità della stessa. Infatti quando la prova abbia natura documentale, spetta alla parte produrla entro i termini previsti per il maturare delle preclusioni istruttorie, potendo essa affidarsi alla integrazione mediante ordine di esibizione ex art. 210 della documentazione , nella sola ipotesi che non sia nella sua disponibilità o che , comunque, avrebbe potuto procurarsela autonomamente e prima del giudizio (Cass., n. 19475/2005; 149/2003). L'istanza, inoltre, per essere accolta deve essere sufficientemente specifica e deve essere altresì certa l'esistenza del documento richiesto, situazioni tutte non ricorrenti o comunque non provate nel caso di specie
(Cass., n. 11709/2002; n. 590/1992; n. 1123/1987 n. 17149/2008; 10043/2004).
In ogni caso non può quindi affermarsi, come richiesto dall'attore che il denaro utilizzato per l'acquisto del buono fruttifero intestato alla convenuta gli apparteneva nel suo complessivo importo,
a nulla rilevando che nella dichiarazione di successione di non si faceva Persona_1
menzione dell'esistenza di depositi di denaro su tale conto corrente o su altri accesi presso altri istituti di credito, avendo tale atto solo rilievo dal punto di vista fiscale.
Deve ritenersi quindi che solo metà della somma impiegata per l'acquisto del titolo apparteneva all'attore.
Questi ha inoltre qualificato l'atto impugnato prima come donazione diretta ad esecuzione indiretta ed in seguito come donazione indiretta ( si confronti a riguardo anche quanto dichiarato nell'atto di revoca del 16.01.2019).
Tuttavia l'operazione compiuta dall'attore non può qualificarsi come donazione diretta ad esecuzione indiretta che riguarda la diversa fattispecie del trasferimento di un titolo di credito o altro prodotto finanziario dal donante al donatario , in quanto suscettibile di realizzare in modo diretto lo scopo liberale voluto dalle parti, con quel che ne consegue in ordine al rispetto per la sua validità delle forme previste per il contratto di donazione ex art. 782 c.c. ( cfr. Cass. 73/527).
Viceversa l'intestazione ad un terzo di un buono postale fruttifero ( che non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione), acquistato con sostanze proprie deve qualificarsi quale donazione indiretta in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con l'Ente Poste
l'acquirente consegue l'effetto di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario in tal modo legittimato a riscuoterlo quale unico titolare ( cfr. Cass. Sez II
28.02.2018 n.4682; Cassazione civile sez. II, 09/05/2013, n.10991).
Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico , essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità , dato che l'art. 809 c.c. nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782
c.c. che prescrive l'atto pubblico per la donazione ( Cass. 04/5333). La domanda dell'attore tesa da ottenere la dichiarazione di nullità della donazione per assenza di forma deve quindi ritenersi infondata.
Quando alla domanda dell'attore avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della donazione per assenza del requisito dell'animus donandi, si osserva quanto segue.
Come è noto la donazione è quel contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra o disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Secondo l''interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria ormai consolidata, la donazione, che ha in comune con i contratti a titolo gratuito l'assenza di corrispettivo o di controprestazione, si connota per lo spirito di liberalità, requisito che, invece, non è richiesto per gli altri atti a titolo gratuito.
Nel caso in cui le parti raggiungono lo scopo liberale avvalendosi di uno schema negoziale diverso da quello donativo, come nella donazione indiretta , poiché il risultato pratico concretamente raggiunto è analogo a quello della donazione diretta, deve comunque ricorrere l'animus donandi o spirito di liberalità consistente nella coscienza da parte del donante di compiere in favore del donatario, un'attribuzione patrimoniale cd. “nullo jure cogente”. Il comportamento in questione non deve cioè essere determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per legge.
Quindi tale requisito caratterizza non soltanto l'ipotesi tipica di donazione, disciplinata nel codice civile, nelle sue diverse modalità (remuneratori a, obnuziale, modale etc), bensì anche le fattispecie di "donazione indiretta".
Sul punto l'attore ha sostenuto che detto trasferimento sia stato motivato dall'interesse di sottrarre quel denaro alla garanzia dei suoi creditori, deducendo che a tale proposito vi era un preciso accordo con sua sorella, madre della minore.
In sostanza l'attore sostiene di aver concluso con costei o meglio con la madre della stessa, essendo la IP minorenne, un contratto in frode a terzi ( i creditori), fattispecie diversa dal negozio in frode alla legge previsto dall'art. 1344 c.c. per il quale è prevista la sanzione della nullità.
Infatti il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in modo assoluto dall'ordinamento , in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa.
Invece il contratto motivato dall'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti , come quello che ricorrerebbe nel caso di specie secondo la stessa prospettazione dell'attore, non rientra in tale fattispecie, in quanto non si rinviene nell'ordinamento una norma che in via generale prevede l'invalidità del contratto stipulato in frode a terzi , ai quali sono accordati dalla legge rimedi specifici
, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possono risentire dall'altrui attività negoziale (cfr. ex multis Cass. 03/8600). Quindi anche sotto tale profilo, ove sussistente la prova di tale situazione,
l'atto di trasferimento del denaro alla IP non può ritenersi affetto da nullità, con le correlate conseguente restitutorie che l'attore intende perseguire.
ha inoltre domandato il riconoscimento della proprietà di quella ingente somma di Controparte_1
denaro impiegata per l'acquisto del buono sul presupposto del riconoscimento della simulazione del contratto stipulato con le in forza del quale il buono acquistato risulta intestato alla IP , CP_3
sotto il profilo della interposizione reale di persona, con il conseguente obbligo dell'intestataria di ritrasferirgli tale somma. Tuttavia per provare la simulazione del contratto e porre nel nulla il
trasferimento sarebbe stata necessaria la produzione della cd. “controdichiarazione”, diretta a svelare il negozio effettivamente voluto e le parti dello stesso. Ma nel caso di specie la stessa non è stata prodotta, sicchè anche sotto tale profilo la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Potrebbe al più ricorrere nel caso di specie una ipotesi di negozio fiduciario , figura giuridica di creazione giurisprudenziale, che prevede un trasferimento valido ed efficace e la costituzione a carico del fiduciante dell'obbligo di provvedere ad un ulteriore trasferimento in favore del fiduciario del bene oggetto dell'accordo.
Come è noto il negozio fiduciario, si realizza mediante il collegamento di due negozi , uno di carattere esterno , realmente voluto e con efficacia verso i terzi ( nel caso di specie la intestazione alla IP del buono fruttifero dedicato ai minori) e l'altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio diretto a modificare il risultato del primo negozio ( accordo con il quale l'intestataria del buono , divenuta maggiorenne, si impegnava a restituire la somma impiegata per l'acquisto allo zio).
Va a questo punto considerato che la prova orale offerta a supporto delle deduzioni e richieste dell'attore è del tutto carente con riferimento a tutti i profili sopra evidenziati.
I testi citati dall'attore hanno affermato “che il buono era stato intestato alla allora minore CP_4
CP_ al fine di sottrarre i soldi ad una eventuale esecuzione, considerato che aveva dei debiti;
i patti, però erano che al compimento dei 18 anni di questa avrebbe dovuto Parte_1
riscuotere le somme e restituirle a ( cfr deposizioni rese da (cognato Controparte_1 Tes_1 dell'attore e zio della conventa) e da (zia della convenuta e sorella dell'attore). Testimone_2
I testi di parte convenuta (ex compagno di , madre della Testimone_3 Controparte_5
convenuta e la stessa ), negando tali circostanze, hanno riferito che tale Controparte_5
operazione venne eseguita in esecuzione di una accordo tra gli eredi , volto a dare esecuzione alle ultime volontà di , nonno della convenuta in forza del quale la quota spettante Persona_1 alla madre chiamata all'eredità per successione legittima, veniva liquidata dagli altri eredi, mediante destinazione della somma di € 50,000,00 all'acquisto del BFP per cui è causa intestato alla minore che raggiunta la maggiore età lo avrebbe impiegato per proseguire negli studi.
Gli accordi tra le parti a cui hanno fatto riferimento i testimoni citati da attore e convenuta , di contenuto diverso e contrastante, non possono ritenersi provati in maniera convincente, atteso che le dichiarazioni rese in merito appaiono del tutto generiche e nessuno dei testimoni ha esattamente collocato nel tempo e nello spazio tali patti, le persone che erano presenti o avevano partecipato agli stessi e circostanziando adeguatamente l'accaduto.
Appare del resto poco credibile che la destinazione di una così rilevante somma di denaro alla IP
, l'assunzione di un obbligo di restituzione da parte della stessa allo zio al compimento della maggiore età non siano state recepite in un accordo scritto e sottoscritto da tutte le parti a tutela delle rispettive ragioni.
Incombendo sull'attore l'onere di dare una specifica ed attendibile dimostrazione dell'assunzione da parte della IP dell'obbligazione di restituirgli la somma impiegata per l'acquisto del buono e quindi l'esistenza di un accordo fiduciario la domanda dello stesso deve essere rigettata.
Deve infatti concludersi che l'attribuzione patrimoniale dallo stesso eseguita – sia pure, come sopra precisato , per metà della somma portata dal buono fruttifero - è avvenuta “nullo jure cogente” ed in assenza di un vincolo giuridico o un vincolo extragiuridico rilevante per legge, non potendosi ritenersi tale l'intenzione di sottrarre tale bene ai creditori.
Si tratta infatti di mero motivo , non rilevante al fine di escludere la ricorrenza della “ causa donandi”
, sicchè anche le deduzioni attoree in merito alla mancanza di causa del trasferimento e la sussistenza di una ipotesi di indebito oggettivo giustificante un obbligo giuridico di restituzione delle somme a carico della IP, non può trovare accoglimento.
In ossequio a quanto disposto dalla Legge 30 luglio 1951 n. 948 e dall'art.12 delle condizioni generali allegate al contratto di sottoscrizione del bfp., che prevede che il titolo non possa essere pagato a chi ne abbia denunciato lo smarrimento, deve disporsi l' annullamento del titolo per cui è causa ed autorizzarsi l'Istituto emittente a rilasciare duplicato dello stesso in favore della intestataria del medesimo, finalizzato alla sua riscossione con gli interessi maturati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, a carico dell'attore con corresponsione delle stesse in favore del suo difensore che si è dichiarato intestatario.
P Q M
Il Tribunale di AR, nella intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore ;
2) dispone l' annullamento del Buono fruttifero postale cartaceo n. 81979780 – tf118a160218 –
“Dedicato ai Minori”, del valore di € 50.000,00 emesso in data 02 marzo 2017 presso l'Agenzia n. 2 di di Grottaglie in favore di;
Controparte_3 Parte_2
3) autorizza l'Istituto emittente a rilasciare un duplicato di tale buono in favore di
[...]
, perché la stessa possa procedere alla sua riscossione, con gli interessi Parte_2
maturati.
4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta , che liquida in complessivi € 4.360,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da corrispondersi in favore del difensore della stessa che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in AR, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. ssa Patrizia G. Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.6832 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: donazione – vertente
tra
– Attore – con l'Avv. D'Addario Filomena Controparte_1
attore
e
Convenuta – con l'Avv. Alfredo Traversa;
Controparte_2
convenuta
Controparte_3
Chiamata in causa - contumace
CONCLUSIONI come da verbale del 05.06.2024.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva dinanzi al Tribunale Controparte_1
di AR , sua IP in quanto figlia di sua sorella, al fine di sentire Controparte_4
accertare e dichiarare appartenergli la somma di euro 50.000,00 portata dal buono fruttifero postale n. 81979780 TF118A160218, dedicato ai minori, intestato a lei.
Chiedeva quindi , per l'effetto, di condannare la convenuta a restituirgli tale somma, con ordine alla e/o a chi di ragione di pagarla in suo favore con gli interessi Controparte_3
convenzionali maturati.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che la convenuta, fino al 2018, aveva vissuto nella casa dei genitori di lui , suoi nonni materni insieme alla madre e che in data 02.03.2017, egli al fine di sottrarre ai creditori i suoi unici risparmi, aveva comperato il predetto Buono Postale dedicato ai minori, dell'importo sopra indicato, intestandolo a lei con l'intesa che, al compimento del diciottesimo anno , una volta incassato gli avrebbe restituito detta somma di denaro.
Lamentava che all'approssimarsi della maggiore età, aveva lasciato la casa Controparte_2
dei nonni con la madre ed interrotto ogni tipo di comunicazione con lui.
L'attore , qualificando la descritta operazione come una donazione diretta ad esecuzione indiretta, a suo dire richiedente la stipulazione formale con atto scritto notarile e testimoni , non essendo di modico valore, chiedeva dichiararsene la nullità per assenza di forma.
In subordine chiedeva dichiararsi la nullità della donazione per mancanza di causa, atteso che l'elargizione fatta in favore della IP non era mossa da spirito di liberalità, bensì, dall'interesse di sottrarre la garanzia ai creditori tanto che il titolo cartaceo era sempre rimasto in suo possesso. Il tutto con condanna della controparte alla rifusione in suo favore delle spese del giudizio.
Con comparsa depositata il 22.01.2020 si costituiva in giudizio , esponendo Controparte_4
innanzitutto che la richiesta di sequestro giudiziario della somma di euro 50.000,00, proposta ante causam, dall'odierno attore era stata rigettata ( cfr provvedimento in atti relativo al giudizio n.
305/2019 R.G..
Nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che il denaro con cui era stato acquistato il titolo era di proprietà del nonno materno, deceduto in data
13.02.2017 e pertanto la somma di € 50,000,00 era da imputarsi in conto di legittima in favore della di lei madre poiché la stessa, aveva ricevuto somme inferiori rispetto agli altri Controparte_5
chiamati all'eredità.
Sosteneva che , provenendo la provvista finanziaria oggetto di donazione dal nonno, a costui doveva riferirsi l' intenzione di liberalità, avendo lo zio agito solo come “intermediario – nuncius” del donante effettivo. Aggiungeva che non era necessaria la forma scritta a pena di nullità ex art. 782
c.c., non trattandosi di donazione, ma di una “liberalità non donativa” ascrivibile all'ascendente.
Affermava, inoltre, di aver sempre detenuto il buono fruttifero in questione , che le era stato illecitamente sottratto , insieme ad altri titoli similari a lei intestata , cosa per la quale aveva sporto apposita denuncia di smarrimento in data 10.12.2018, ( cfr. all.6), avente ad oggetto gli 8 buoni indicati nel rendiconto di (all.5), compreso il titolo cartaceo in questione , tutti Controparte_3
emessi dal 2006 al 2017 in suo favore ed appartenenti alla serie “Dedicata ai minori”. Gli stessi erano stati sempre nella disponibilità, detenzione e possesso suo e della madre, tanto nella casa di via
Sardegna, quanto dopo, custoditi nello stesso contenitore trovato vuoto dopo il trasloco e prima del raggiungimento della maggiore età.
Chiedeva in ogni caso la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. e Controparte_3
concludeva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto, nonché dichiararsi l'inefficacia e disporsi l' annullamento del titolo per cui è causa, rappresentato dal Buono fruttifero postale cartaceo n. 81979780 – tf118a160218 – “Dedicato ai Minori”, emesso in data 02 marzo 2017 presso l'Agenzia n. 2 di di Grottaglie Controparte_3 del valore di € 50.000,00, autorizzando l'Istituto emittente a rilasciare duplicato dello stesso in suo favore, con vittoria di spese e compensi, da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 12.02.2020 parte convenuta veniva autorizzata alla chiamata in causa di terzo, che ritualmente citata non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore con la prima memoria modificava in parte le conclusioni chiedendo di “accertare e dichiarare che l'intestazione del buono postale in capo alla convenuta da parte dell'attore è fittizia e che, comunque, l'attore ha tempestivamente revocato, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il contratto stipulato con;
Controparte_3
in subordine, accertare e dichiarare che l'attore non ha mai voluto fare un atto di liberalità in favore della e che, comunque, la donazione è nulla;
conseguentemente, accertare e dichiarare che CP_4
le somme portate dal titolo per cui è causa devono essere restituite all'attore e ,per l'effetto, ordinare alla che attualmente detiene la somma oggetto di contestazione, di restituirla Controparte_3
al signor , unitamente ai frutti maturati;
vinte le spese del giudizio” . Controparte_1
Ammesse le prove richieste nei limiti di cui all'ordinanza del 20.09.2021, con la quale veniva altresì dichiarata la contumacia di ritualmente citata e non costituitasi, la causa Controparte_3
veniva istruita documentalmente, nonché mediante interrogatorio formale delle parti e prova testi.
Quindi all'udienza del 07.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. Rilevato il mancato deposito, sia cartaceo che telematico della chiamata di terzo sede di Grottaglie Controparte_3
– la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 19.02.2024. All'udienza del 05.06.2024, verificato il deposito della documentazione di cui innanzi, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
*********
Preliminarmente devono essere confermate le statuizioni assunte in ordine ai mezzi istruttori richiesti, non sussistendo motivi per discostarsene.
La domanda dell'attore è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito riportate.
L'attore ha chiesto innanzitutto di accertare e dichiarare che l'acquisto del buono fruttifero de quo è avvenuto con denaro di sua proprietà , ma tale circostanza , costituente il primo presupposto della domanda da considerare, non risulta adeguatamente provata.
Va evidenziato che egli ha dedotto che l'acquisto del buono venne eseguito prelevando in data
01.03.2017 le somme giacenti sul conto corrente cointestato a lui ed al padre , Persona_1
deceduto in data 12.02.2017, circostanza ( riscontrata dal documento della allegato al ricorso CP_6
) dalla quale si desume che tale denaro era, almeno in parte caduto in successione e non gli apparteneva , quanto meno nel suo integrale importo.
E' noto infatti che, in caso di cointestazione di un conto corrente bancario o postale, l'appartenenza delle somme di denaro ivi giacenti si presume sussistere in capo ad entrambi i cointestatari al 50% , salva la prova che lo stesso sia stato alimentato in via esclusiva o prevalente da uno dei due.
L'attore sul quale gravava l'onere di dimostrare l'appartenenza a sé dell' intera somma depositate su detto conto , non ne è ha dato prova .
Va peraltro considerato che la convenuta , a tale riguardo, ha sostenuto che il denaro utilizzato per l'acquisto del buono derivava interamente dal patrimonio del nonno defunto , che a lei intendeva destinarlo, chiedendo con la memoria n. 2, ex art. 183, 6°comma, c.p.c. emettersi un ordine di esibizione della documentazione bancaria e postale inerente i rapporti intrattenuti dall'attore con nonché di quelli intrattenuti con le filiali di Grottaglie di Banca “Unicredit”, Controparte_3
“Monte dei Paschi di Siena” e “Banco di Napoli – Intesa San Paolo”, relativi a c.c., libretti di deposito, titoli di credito, dal defunto ovvero cointestati a costui ed all'attore. Persona_1
Tale richiesta è stata disattesa per le ragioni di cui all'ordinanza del 20.09.2021 , ad integrazione delle quali, deve evidenziarsi l'inammissibilità della stessa. Infatti quando la prova abbia natura documentale, spetta alla parte produrla entro i termini previsti per il maturare delle preclusioni istruttorie, potendo essa affidarsi alla integrazione mediante ordine di esibizione ex art. 210 della documentazione , nella sola ipotesi che non sia nella sua disponibilità o che , comunque, avrebbe potuto procurarsela autonomamente e prima del giudizio (Cass., n. 19475/2005; 149/2003). L'istanza, inoltre, per essere accolta deve essere sufficientemente specifica e deve essere altresì certa l'esistenza del documento richiesto, situazioni tutte non ricorrenti o comunque non provate nel caso di specie
(Cass., n. 11709/2002; n. 590/1992; n. 1123/1987 n. 17149/2008; 10043/2004).
In ogni caso non può quindi affermarsi, come richiesto dall'attore che il denaro utilizzato per l'acquisto del buono fruttifero intestato alla convenuta gli apparteneva nel suo complessivo importo,
a nulla rilevando che nella dichiarazione di successione di non si faceva Persona_1
menzione dell'esistenza di depositi di denaro su tale conto corrente o su altri accesi presso altri istituti di credito, avendo tale atto solo rilievo dal punto di vista fiscale.
Deve ritenersi quindi che solo metà della somma impiegata per l'acquisto del titolo apparteneva all'attore.
Questi ha inoltre qualificato l'atto impugnato prima come donazione diretta ad esecuzione indiretta ed in seguito come donazione indiretta ( si confronti a riguardo anche quanto dichiarato nell'atto di revoca del 16.01.2019).
Tuttavia l'operazione compiuta dall'attore non può qualificarsi come donazione diretta ad esecuzione indiretta che riguarda la diversa fattispecie del trasferimento di un titolo di credito o altro prodotto finanziario dal donante al donatario , in quanto suscettibile di realizzare in modo diretto lo scopo liberale voluto dalle parti, con quel che ne consegue in ordine al rispetto per la sua validità delle forme previste per il contratto di donazione ex art. 782 c.c. ( cfr. Cass. 73/527).
Viceversa l'intestazione ad un terzo di un buono postale fruttifero ( che non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione), acquistato con sostanze proprie deve qualificarsi quale donazione indiretta in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con l'Ente Poste
l'acquirente consegue l'effetto di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario in tal modo legittimato a riscuoterlo quale unico titolare ( cfr. Cass. Sez II
28.02.2018 n.4682; Cassazione civile sez. II, 09/05/2013, n.10991).
Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico , essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità , dato che l'art. 809 c.c. nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782
c.c. che prescrive l'atto pubblico per la donazione ( Cass. 04/5333). La domanda dell'attore tesa da ottenere la dichiarazione di nullità della donazione per assenza di forma deve quindi ritenersi infondata.
Quando alla domanda dell'attore avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della donazione per assenza del requisito dell'animus donandi, si osserva quanto segue.
Come è noto la donazione è quel contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l'altra o disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Secondo l''interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria ormai consolidata, la donazione, che ha in comune con i contratti a titolo gratuito l'assenza di corrispettivo o di controprestazione, si connota per lo spirito di liberalità, requisito che, invece, non è richiesto per gli altri atti a titolo gratuito.
Nel caso in cui le parti raggiungono lo scopo liberale avvalendosi di uno schema negoziale diverso da quello donativo, come nella donazione indiretta , poiché il risultato pratico concretamente raggiunto è analogo a quello della donazione diretta, deve comunque ricorrere l'animus donandi o spirito di liberalità consistente nella coscienza da parte del donante di compiere in favore del donatario, un'attribuzione patrimoniale cd. “nullo jure cogente”. Il comportamento in questione non deve cioè essere determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per legge.
Quindi tale requisito caratterizza non soltanto l'ipotesi tipica di donazione, disciplinata nel codice civile, nelle sue diverse modalità (remuneratori a, obnuziale, modale etc), bensì anche le fattispecie di "donazione indiretta".
Sul punto l'attore ha sostenuto che detto trasferimento sia stato motivato dall'interesse di sottrarre quel denaro alla garanzia dei suoi creditori, deducendo che a tale proposito vi era un preciso accordo con sua sorella, madre della minore.
In sostanza l'attore sostiene di aver concluso con costei o meglio con la madre della stessa, essendo la IP minorenne, un contratto in frode a terzi ( i creditori), fattispecie diversa dal negozio in frode alla legge previsto dall'art. 1344 c.c. per il quale è prevista la sanzione della nullità.
Infatti il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in modo assoluto dall'ordinamento , in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa.
Invece il contratto motivato dall'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti , come quello che ricorrerebbe nel caso di specie secondo la stessa prospettazione dell'attore, non rientra in tale fattispecie, in quanto non si rinviene nell'ordinamento una norma che in via generale prevede l'invalidità del contratto stipulato in frode a terzi , ai quali sono accordati dalla legge rimedi specifici
, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possono risentire dall'altrui attività negoziale (cfr. ex multis Cass. 03/8600). Quindi anche sotto tale profilo, ove sussistente la prova di tale situazione,
l'atto di trasferimento del denaro alla IP non può ritenersi affetto da nullità, con le correlate conseguente restitutorie che l'attore intende perseguire.
ha inoltre domandato il riconoscimento della proprietà di quella ingente somma di Controparte_1
denaro impiegata per l'acquisto del buono sul presupposto del riconoscimento della simulazione del contratto stipulato con le in forza del quale il buono acquistato risulta intestato alla IP , CP_3
sotto il profilo della interposizione reale di persona, con il conseguente obbligo dell'intestataria di ritrasferirgli tale somma. Tuttavia per provare la simulazione del contratto e porre nel nulla il
trasferimento sarebbe stata necessaria la produzione della cd. “controdichiarazione”, diretta a svelare il negozio effettivamente voluto e le parti dello stesso. Ma nel caso di specie la stessa non è stata prodotta, sicchè anche sotto tale profilo la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Potrebbe al più ricorrere nel caso di specie una ipotesi di negozio fiduciario , figura giuridica di creazione giurisprudenziale, che prevede un trasferimento valido ed efficace e la costituzione a carico del fiduciante dell'obbligo di provvedere ad un ulteriore trasferimento in favore del fiduciario del bene oggetto dell'accordo.
Come è noto il negozio fiduciario, si realizza mediante il collegamento di due negozi , uno di carattere esterno , realmente voluto e con efficacia verso i terzi ( nel caso di specie la intestazione alla IP del buono fruttifero dedicato ai minori) e l'altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio diretto a modificare il risultato del primo negozio ( accordo con il quale l'intestataria del buono , divenuta maggiorenne, si impegnava a restituire la somma impiegata per l'acquisto allo zio).
Va a questo punto considerato che la prova orale offerta a supporto delle deduzioni e richieste dell'attore è del tutto carente con riferimento a tutti i profili sopra evidenziati.
I testi citati dall'attore hanno affermato “che il buono era stato intestato alla allora minore CP_4
CP_ al fine di sottrarre i soldi ad una eventuale esecuzione, considerato che aveva dei debiti;
i patti, però erano che al compimento dei 18 anni di questa avrebbe dovuto Parte_1
riscuotere le somme e restituirle a ( cfr deposizioni rese da (cognato Controparte_1 Tes_1 dell'attore e zio della conventa) e da (zia della convenuta e sorella dell'attore). Testimone_2
I testi di parte convenuta (ex compagno di , madre della Testimone_3 Controparte_5
convenuta e la stessa ), negando tali circostanze, hanno riferito che tale Controparte_5
operazione venne eseguita in esecuzione di una accordo tra gli eredi , volto a dare esecuzione alle ultime volontà di , nonno della convenuta in forza del quale la quota spettante Persona_1 alla madre chiamata all'eredità per successione legittima, veniva liquidata dagli altri eredi, mediante destinazione della somma di € 50,000,00 all'acquisto del BFP per cui è causa intestato alla minore che raggiunta la maggiore età lo avrebbe impiegato per proseguire negli studi.
Gli accordi tra le parti a cui hanno fatto riferimento i testimoni citati da attore e convenuta , di contenuto diverso e contrastante, non possono ritenersi provati in maniera convincente, atteso che le dichiarazioni rese in merito appaiono del tutto generiche e nessuno dei testimoni ha esattamente collocato nel tempo e nello spazio tali patti, le persone che erano presenti o avevano partecipato agli stessi e circostanziando adeguatamente l'accaduto.
Appare del resto poco credibile che la destinazione di una così rilevante somma di denaro alla IP
, l'assunzione di un obbligo di restituzione da parte della stessa allo zio al compimento della maggiore età non siano state recepite in un accordo scritto e sottoscritto da tutte le parti a tutela delle rispettive ragioni.
Incombendo sull'attore l'onere di dare una specifica ed attendibile dimostrazione dell'assunzione da parte della IP dell'obbligazione di restituirgli la somma impiegata per l'acquisto del buono e quindi l'esistenza di un accordo fiduciario la domanda dello stesso deve essere rigettata.
Deve infatti concludersi che l'attribuzione patrimoniale dallo stesso eseguita – sia pure, come sopra precisato , per metà della somma portata dal buono fruttifero - è avvenuta “nullo jure cogente” ed in assenza di un vincolo giuridico o un vincolo extragiuridico rilevante per legge, non potendosi ritenersi tale l'intenzione di sottrarre tale bene ai creditori.
Si tratta infatti di mero motivo , non rilevante al fine di escludere la ricorrenza della “ causa donandi”
, sicchè anche le deduzioni attoree in merito alla mancanza di causa del trasferimento e la sussistenza di una ipotesi di indebito oggettivo giustificante un obbligo giuridico di restituzione delle somme a carico della IP, non può trovare accoglimento.
In ossequio a quanto disposto dalla Legge 30 luglio 1951 n. 948 e dall'art.12 delle condizioni generali allegate al contratto di sottoscrizione del bfp., che prevede che il titolo non possa essere pagato a chi ne abbia denunciato lo smarrimento, deve disporsi l' annullamento del titolo per cui è causa ed autorizzarsi l'Istituto emittente a rilasciare duplicato dello stesso in favore della intestataria del medesimo, finalizzato alla sua riscossione con gli interessi maturati.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste, a carico dell'attore con corresponsione delle stesse in favore del suo difensore che si è dichiarato intestatario.
P Q M
Il Tribunale di AR, nella intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore ;
2) dispone l' annullamento del Buono fruttifero postale cartaceo n. 81979780 – tf118a160218 –
“Dedicato ai Minori”, del valore di € 50.000,00 emesso in data 02 marzo 2017 presso l'Agenzia n. 2 di di Grottaglie in favore di;
Controparte_3 Parte_2
3) autorizza l'Istituto emittente a rilasciare un duplicato di tale buono in favore di
[...]
, perché la stessa possa procedere alla sua riscossione, con gli interessi Parte_2
maturati.
4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta , che liquida in complessivi € 4.360,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da corrispondersi in favore del difensore della stessa che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in AR, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. ssa Patrizia G. Nigri