Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Verbale di udienza (Proc. R.G.N. 1354/2025)
Oggi 27 maggio 2025, 0re 11:20 davanti al Giudice dott.ssa Raffaella Filoni, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. CHELLI VITTORIA,
- per parte resistente il Sig nessuno è comparso Parte_1
Il Giudice osserva che il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione udienza è stato notificato in data 16 aprile 2025, posto che l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso l'abitazione del resistente e in data 16 aprile 2025, non avendo trovato nessuno presso la predetta abitazione ha immesso avviso nella cassetta postale e spedito il CAD, procedendo al contestuale deposito presso la Casa Comunale.
Deve ritenersi così perfezionata la notifica il 16 aprile 2025, sul rilievo che parte resistente non può considerarsi allo stato irreperibile, avendo egli poi effettivamente ritirato a mani proprie il CAD in data 30.4.2025.
Il Giudice dichiara quindi la contumacia del Sig Parte_1
Il Giudice invita il Difensore a voler illustrare la procura del Giudice dell'esecuzione con particolare riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti.
L'Avv Chelli evidenza che parte ricorrente intende procedere solo con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento e rilascio dell'immobile e precisa solo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento che l'ammontare dei canoni scaduti ad oggi ammonta ad euro 5.700,00, oltre al fatto che l'immobile come risulta dalla notifica ricevuta a mani proprie dal resistente continua ad essere occupato dal medesimo e l'urgenza della sentenza di rilascio dell'immobile sul rilievo che l'immobile è pignorato .
Il Giudice invita quindi l'Avv Chelli alla discussione e quest'ultima si richiama alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo insistendo nella domanda di risoluzione per inadempimento del Sig. nato in Parte_1 Marocco (EE) il 24.02.1984 – C.F. – e domiciliato in CodiceFiscale_1 Motta Visconti (MI) – Piazza della Repubblica, 7/6 del contratto di locazione di cui in narrativa, e conseguentemente alla condanna del conduttore al rilascio dell'immobile oggetto del contratto, , con il favore delle spese e dei compensi di causa, nonché delle spese e dei compensi di mediazione;
rinunciando alla condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di canoni di locazione relativi al periodo gennaio 2024 / marzo 2025, oltre ai
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L'Avv Chelli quanto alle spese vive indica euro 152,19.
Il Giudice dà lettura di dispositivo di sentenza con motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese all'udienza del 27maggio 2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 1354/2025, promossa da:
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE PAVIA E LODI DI
(C.F.: , in persona del Controparte_1 C.F._2
Direttore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Chelli (C.F. ), con studio in Pavia – Via CodiceFiscale_3
Massacra, 20 (PEC: , presso il quale Email_1 elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Parte_1 C.F._4
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Come da verbale udienza che precede
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI e MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha Parte_2 convenuto in giudizio il Sig. nato in [...] il Parte_1
24.02.1984 – C.F. – e domiciliato in Motta CodiceFiscale_1
Visconti (MI) – Piazza della Repubblica, 7/6 chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di cui in narrativa, e conseguentemente la condanna del conduttore al rilascio dell'immobile oggetto del contratto, , con il favore delle spese e dei compensi di causa, nonché delle spese e dei compensi di mediazione;
rinunciando alla condanna al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di canoni di
2 locazione relativi al periodo gennaio 2024 / marzo 2025, oltre ai canoni di locazione maturati successivamente fino alla data dell'effettivo rilascio.
E' stata dichiarata come indicato nel verbale che precede la contumacia del resistente.
Deve pertanto, sulla base degli elementi dedotti nel ricorso, ritenersi accertato il suddetto inadempimento, essendo il creditore onerato unicamente di allegarlo ed essendo onere del debitore convenuto provare di avere adempiuto o sollevare eccezioni idonee a paralizzare la relativa pretesa (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 17626/2002, Cass. n. 1831/2003, Cass. n. 20073/2004, Cass. n. 13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 26953/2008, Cass. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15659/2011, Cass. n. 826/2015 e Cass. ord. n. 98/2019).
A norma dell'art. 5 della L. n. 392/1978 - salva la sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge, nella specie non verificatasi - il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
In proposito, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ai sensi delle sopra citate disposizioni (cfr., Cass. n. 23257/2010); d'altra parte, l'intimato non si è costituito e, quindi, non solo non ha sollevato le eccezioni di cui sopra, ma neppure ha offerto elementi per la valutazione delle ragioni sostanziali dell'inadempimento.
Pertanto, deve essere accolta la domanda di risoluzione e, con essa, quella di condanna dell'intimato al rilascio dell'immobile locato in favore dell'intimante.
A norma dell'art. 56 L. n. 392/1978 deve essere fissato termine dilatorio per l'esecuzione del rilascio che si reputa equo fissare al 26 giugno 2025, dal momento che il resistente occupa ancora il predetto immobile e sussiste l'urgenza, anche, in considerazione della procedura esecutiva in atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, precisandosi che il valore, per quanto riguarda la domanda di risoluzione, è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente (cfr., Cass. civ., sez. III, sent. n. 4921 del 2.3.2018), con espunzione della fase istruttoria non svolta e applicazione dei valori medi per la fase si studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale.
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P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1. dichiara la risoluzione per inadempimento dell'intimato Sig
[...] del contratto di locazione per cui è causa;
Pt_1
2. condanna lo stesso intimato a rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto in favore dell'intimante, disponendo che l'esecuzione abbia inizio non prima del 26 giugno 2025
3. condanna l'intimato alla rifusione in favore di parte intimante delle spese di lite, che liquida in € 152,19 per esborsi, € 2547,00 per onorari , oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Motivi contestuali
Così deciso in Pavia il 27 maggio 2025
Sentenza depositata il 27 magio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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