Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6790/2024 promossa
DA
C.F. , con sede in Brugherio, via Aristotele, persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Parte_2
dell'Avv. Francesco Di Deco che la rappresenta e difende come Email_1
da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. e P.I. , con sede in Ceriano Laghetto, Controparte_1 P.IVA_2
via Stabilimenti n. 3, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliata in Milano, via Fontana n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Esposito che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'odierna udienza le parti hanno richiamato le seguenti conclusioni rassegnate nei rispettivi atti costitutivi:
PER Parte_1
“Voglia codesto Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione e/o difesa respinta, dichiarare nullo, inefficace e revocare il Decreto ingiuntivo n. 2482/2024 pronunciato dal Tribunale di
Monza per infondatezza del diritto di credito vantato
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
pagina 1 di 5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione, così giudicare: in via preliminare,
- concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non essen-dovi di fatto contestazione delle ragioni creditorie di cui al monitorio e, comunque, non essendo l'avversaria opposizione fondata su prova scritta o di pronta solu-zione.
Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 164, comma IV c.p.c., dell'atto di citazione avversario, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposi-zione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertato e dichiarato che ha fornito a Parte_3
i materiali e le prestazioni contabilizzati nelle fatture azionate in sede monitoria e Parte_1
di cui alle relative bolle lavoro e docu-menti di trasporto, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
invia di estremo subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle avversarie domande, accertato e dichiarato che
[...]
ha fornito a i materiali e le Parte_3 Parte_1
prestazioni contabilizzati nelle fatture azionate in sede monitoria, condannare la stessa opponente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma ingiunta di € 38.425,19
o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi ai tassi di cui al D.
L.vo 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) <<vero che ha reso in favore parte_3>
di Mega Wilkens S.r.l. le prestazioni di cui alle fatture nn. 39, 46, 56 e 77 del 2024, che si rammostrano al teste unitamente alle relative bolle lavoro (documenti da 1 a 4 e da 5 a 9 del fascicolo monitorio)>>;
2)
rammostrano al teste, sono state sottoscritte dal legale rap-presentante di Mega Wilkens
S.r.l.>>.
pagina 2 di 5 Si indica come teste su entrambi i capitoli il sig. (…)”
IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche semplicemente , nell'opporsi al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
481/2024 emesso a proprio carico ed in favore di Parte_3
Parte (di seguito anche semplicemente a seguito del parziale pagamento delle seguenti
[...]
fatture: n. 39 del 22 febbraio 2024 pari ad € 7.403,69 e n. 46 del 29 febbraio 2024 pari ad € 16.602,47 e del mancato integrale pagamento delle ulteriori seguenti ulteriori fatture: n. 56 dell'8 aprile 2024 pari ad € 18.140,06 e n. 77 del 30 aprile 2024 pari ad € 8.279,04, ha contestato il credito azionato in sede monitoria “in relazione alla corrispondenza degli importi, alla qualità, congruità del lavoro rispetto a quello previamente convenuto, alla determinazione delle ore di lavoro svolte e menzionate nell'atto fiscale”, deducendo, ulteriormente (ma anche unicamente), “l'insoddisfacente resa dei lavori svolti rispetto a come commissionati nonchè la incongruità/sproporzione delle ore di lavoro in fattura non confacenti con i tipi di intervento, tra l'altro non a regola d'arte”, per tali ragioni insistendo per la revoca integrale del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha eccepito la strumentalità dell'opposizione proposta, deducendone preliminarmente anche la nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c., non avendo sollevato Pt_1
eccezioni di inadempimento specificamente documentate e dettagliate e neppure altrettanto specificamente contestato la regolare esecuzione di tutti gli interventi indicati nelle fatture azionate, peraltro documentalmente suffragati dalle bolle lavoro prodotte in sede monitoria e sottoscritte dalla stessa società debitrice e dai tecnici che li avevano eseguiti, oltreché il relativo importo.
Disposto il mutamento del rito, da ordinario di cognizione in speciale semplificato, all'odierna udienza, avendo entrambe le parti insistito per la decisione e non essendo peraltro indispensabile a tal fine ammettere gli sparuti capitoli di prova orale articolati in comparsa, all'esito della discussione orale effettuata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dall'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
E, come giustamente osservato dall'opposta, volendosi dare prevalenza alla ragione più liquida rispetto all'eccezione preliminare, pur di per sé non infondata sollevata in comparsa ai sensi dell'art. 164 c.p.c., ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da sia palesemente infondata, al limite della Pt_1
temerarietà, e, come tale, non possa che essere rigettata.
Gli unici passi, riportati in corsivo nell'incipit di questa trattazione, idonei ad essere presi in considerazione sotto il profilo della contestazione avverso la pretesa creditoria azionata dalla controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo sono, infatti, talmente generici e ciclostilati da non potere integrare, neppure astrattamente, quella soglia minima necessaria per non fare concreta pagina 3 di 5 applicazione del principio, ormai da tempo legislativamente codificato, fatto proprio dall'art. 115 c.p.c. con la conseguenza che il credito portato dalle fatture prodotte in sede monitoria potrebbe anche ritenersi di fatto non essere stato specificamente contestato e, quindi, non necessitante di essere probatoriamente suffragato.
Ma anche volendo prescindere da tale scorciatoia processuale palesemente percorribile a fronte del comportamento eccessivamente omissivo posto in essere dalla parte opponente, di per sé più che idoneo a palesare l'intento di chi semplicemente prova a guadagnare tempo prima di essere costretto a subire l'ineluttabile esecutività di un provvedimento giudiziale di condanna, la parte opposta, in astratto gravata del relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., a discapito di quanto laconicamente eccepito dalla controparte non si è limitata a fondare il proprio diritto di credito su mere fatture commerciali, come tali unilateralmente predisposte, avendo prodotto già in sede monitoria i documenti di trasporto attestanti la consegna del materiale utilizzato e, soprattutto, le bolle di lavoro attestanti ciascuno degli interventi eseguiti, tutte regolarmente sottoscritte dalla committente/debitrice
[...]
come si evince chiaramente dalla firma apposta in calce ad esse accompagnata dal Parte_1
timbro riconducibile a tale ultima società e che quest'ultima si è ben guardata dal disconoscere in sede di opposizione.
Per di più, neppure è stata specificamente contestata la conformità degli importi indicati nelle fatture prodotte a quelli emergenti dalle relative bolle di lavoro.
Indiscutibile essendo l'effettiva sussistenza del credito azionato, anche nel quantum, a definitiva dimostrazione dell'infondatezza dell'opposizione proposta basti rilevare come l'unico elemento documentale offerto dall'opponente a sostegno di un'asserita non corretta esecuzione delle lavorazioni
Parte svolte da sia rappresentato dalla produzione di alcune fotografie ritraenti dei macchinari ed alcune tubazioni, nonché il vano motore di un'automobile, non accompagnate però da alcuna ulteriore allegazione in ordine alla tipologia di lavoro effettuato e alla specifica problematica accertata, come tale imputabile all'odierna opposta.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna di alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite sostenute nella presente fase di giudizio il cui Parte_3
ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei valori medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio e introduttiva del giudizio, non essendo enucleabile una fase decisoria scissa e autonoma rispetto a quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 4 di 5 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2481/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 29.8.2024;
- in aderenza al principio di soccombenza, condanna in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., a rifondere a in Parte_3
persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nella presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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