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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 663/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio LI Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. NN De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.Iva ), assistito e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MAURIZIO SALARI elettivamente domiciliato in Foligno, via
Oberdan 27, presso il difensore appellante e
, assistita e difesa dall'Avv. VITO MARIA Controparte_1
AU e dall'Avv. FRANCESCA COLANTONI elettivamente domiciliata in
Roma, via di San Nicola da Tolentino 67, presso i difensori appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Perugia: - sospendere, ai sensi e per gli effetti degli artt.
283 e 351 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 664/2024 pronunciata nel procedimento rg n. 1437/2020 del Tribunale di
Spoleto, pubblicata il 26.07.2024; - nel merito: in integrale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che , dovendo Controparte_2 essere classificata, in applicazione delle disposizioni richiamate da ed applicate CP_3 alla fattispecie, una piccola/micro impresa, non è tenuta al pagamento della somma di €
19.900,00, bensì di quella minore, già pagata, di € 1.245,00 e per l'effetto, respingere la domanda proposta da - in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di CP_3 causa dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Perugia, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza n. 664/2024 resa dal Tribunale di Spoleto;
- in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'appello proposto da e per l'effetto rigettare il predetto Parte_1 gravame;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 664/2024 il Tribunale di Spoleto ha accolto la domanda proposta dall' Controparte_1 Controparte_4
, condannando la
[...] Parte_1 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 19.900,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Era oggetto di controversia tra le parti se sussistesse il diritto al versamento in favore dell' della tariffa piena relativa agli oneri di registrazione della Controparte_4 sostanza diidrossido di calcio effettuata dalla in ottemperanza agli obblighi Parte_1 previsti dalla normativa europea per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'Unione. Al momento della registrazione la aveva pagato la tariffa ridotta autodichiarando Parte_1 di essere microimpresa, ma successivamente la nell'ambito dei controlli delle CP_3 autodichiarazioni delle imprese richiedenti, in data 17.07.2017 inviava alla suddetta società la richiesta di documentazione comprovante i presupposti per beneficiare di tale tariffa agevolata. Stante il mancato riscontro anche al successivo sollecito, l'Autorità emetteva la fattura n. 10069191 per euro 19.900,00 per gli oneri amministrativi previsti dall'art. 13 co. 4 Reg. n. 340/2008 CE, il cui pagamento veniva poi ulteriormente sollecitato con p.e.c. del 7.05.2018.
pag. 2/10 La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, Parte_1 contestando di non aver mai ricevuto le comunicazioni da parte dell' se non CP_3
l'ultima inviata tramite p.e.c. ed allegando di possedere i requisiti per essere considerata una microimpresa e, pertanto, di avere diritto alla riduzione.
La sentenza di primo grado, richiamata la normativa europea (Reg. CE 1907/2006 e
340/2008) che prevede la possibilità di beneficiare di tariffe ridotte solo previa autodichiarazione, ma con potere di controllo successivo da parte dell' ha CP_4 ritenuto che eventuali contestazioni sulla decisione dell' dovessero essere CP_3 proposte davanti al Tribunale della CGUE, non davanti al giudice nazionale, che sul punto è privo di giurisdizione. Non essendo quindi consentito ad provare Parte_1 dinanzi al giudice nazionale il possesso dei requisiti per fruire della tariffa ridotta, il
Tribunale ha accolto la domanda attrice.
Con atto di citazione in appello notificato il 7.11.2024 la Parte_1 ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'esistenza di una valida notificazione, sia delle richieste di integrazione documentale e soprattutto della decisione con la quale l' aveva applicato ad le tariffe ordinarie. Il CP_4 Parte_1
Tribunale non si sarebbe pronunciato in merito al mancato ricevimento delle suddette comunicazioni, inoltre la pec del 7.5.2018 sarebbe una messa in mora ma non una valida notificazione. Le comunicazioni pervenute all'impresa, tramite il portale
REACH-IT, costituente per l'Autorità europea l'unico sistema per lo scambio di comunicazioni con gli utenti, ad avviso dell'appellante non hanno valenza di notificazione. Tale sistema non garantisce l'effettiva conoscenza delle missive ed infatti l'impresa sarebbe venuta a conoscenza della decisione dell'Autorità solo con il ricevimento della lettera di messa in mora anticipata via p.e.c. dal legale della CP_3
L'impresa ha eccepito inoltre che le condizioni contrattuali del sistema REACH-IT che prevedono quale unico metodo di notifica delle comunicazioni e decisioni dell' la CP_3 trasmissione telematica avrebbero carattere vessatorio. In tale quadro fattuale, non costituendo né il sistema telematico dell'Agenzia europea, né la diffida del legale di controparte valide notifiche, la decisione del 21.11.2017 emessa dall'
[...]
sarebbe inopponibile alla . Controparte_1 Parte_1
pag. 3/10 Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver affermato il proprio difetto di giurisdizione, si
è pronunciata nel merito accogliendo la domanda attorea. Se infatti il Giudice dello
Stato membro si ritiene incompetente a decidere, per essere competente il Giudice europeo, allora avrebbe dovuto respingere la domanda, non potendo accogliere la richiesta di pagamento senza valutarne i presupposti, sia formali che sostanziali
Con il terzo motivo la lamenta che il Tribunale, non esaminando la Parte_1 documentazione prodotta, non abbia riconosciuto la sua qualifica di microimpresa, circostanza che avrebbe dimostrato il diritto dell'impresa alla tariffa di maggior favore .
L'art. 13 del regolamento si riferirebbe infatti alla sola ipotesi in cui non si possa dimostrare, cioè non si possa fornire la prova del diritto alla riduzione della tariffa per mancanza dei requisiti, non anche il caso in cui l'impresa non abbia fornito la prova in una procedura di cui non aveva contezza.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie articolate in primo grado e non ammesse ed ha concluso come sopra riportato previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la opponendosi a tutti i motivi di Controparte_1 appello formulati chiedendone il rigetto ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza del 25.9.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Non ammessi mezzi istruttori, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la materia oggetto di causa è regolata dal
Regolamento CE n. 1907/2006 che ha istituito l'European Chemicals Agency e le ha attribuito le funzioni di protezione della salute e dell'ambiente. L ha, infatti, CP_3
l'incarico di registrare, valutare, autorizzare e restringere le sostanze chimiche prodotte o importate nell'Unione europea applicando le tariffe previste dal Regolamento CE n.
340/2008. Le imprese devono comunicare all'Agenzia le sostanze prodotte e tale pag. 4/10 procedura è gestita dal sistema informatico REACH-IT, unico canale di comunicazione previsto tra l' e gli utenti. CP_3
In merito alla prima doglianza di parte appellante è emerso che la parte ha avuto conoscenza della decisione dell'Agenzia di applicare per la sua registrazione del diidrossido di calcio la tariffa per le grandi imprese con la Pec del 7.05.2018. Le comunicazioni precedenti con cui l' ha richiesto l'integrazione documentale CP_3 attestante la qualifica di piccola impresa sono state inviate per mezzo del portale telematico tramite cui la ha effettuato la registrazione. Tali invii rispettano le Parte_1 condizioni contrattuali conosciute dall'utente e non può ritenersi fondata l'eccezione secondo cui tale modalità di notifica configuri una clausola vessatoria. Giova ricordare a tal proposito che l'elenco delle clausole vessatorie previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.,
è considerato tassativo e l'onerosità della procedura notificatoria lamentata dall'appellante non vi rientra.
Resta comunque condivisibile la sentenza di primo grado laddove ha affermato che la
, anche se fosse venuta a conoscenza della decisione dell' del 23.11.2017 Parte_1 CP_3 solo il 7.05.2018, avrebbe comunque potuto ancora esercitare il proprio diritto di difesa impugnando tale atto dinanzi alla Corte di Giustizia europea con le modalità e nei termini previsti. In tal senso, anche la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 978 del 4.04.2025, che questa Corte condivide, in cui si sostiene in conformità al “principio del raggiungimento dello scopo” della notificazione “quanto alla questione relativa alla ricezione della comunicazione da parte dell' di richiesta di integrazioni, CP_4 quand'anche si volesse non dare rilievo al fatto che le comunicazioni risultano inserite nella piattaforma REACH-IT che NE MS era tenuta a controllare, in base al provvedimento di registrazione (come risulta dalla sottoscrizione dei “termini e condizioni” indicate a pag. 8 del doc. 14), in ogni caso risulta che a far data dal 17 febbraio 2021 (doc.18), NE MS si è accorta che la sua registrazione era stata cancellata, e dunque ha preso cognizione della intervenuta “decisione” di CP_3
Ebbene, dopo tale presa d'atto, NE MS non ha proposto alcuna istanza di revisione della decisione, come previsto dal Regolamento Reach all'art. 92 co. 2, che prevede la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'Agenzia entro tre mesi dalla notifica, termine che a quel punto poteva ritenersi decorso, oppure dalla pag. 5/10 conoscenza effettiva. Dunque, NE MS avrebbe potuto, in sede di ricorso, dedurre di essere incolpevole riguardo alla conoscenza della notifica tramite piattaforma REACH-
IT, e fornire nel merito le prove delle proprie dimensioni”.
Tra l'altro, l'art. 13 paragrafo 4 del Reg. CE n. 340/2008 è chiarissimo nel disporre che la persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare delle tariffe o oneri ridotti deve informarne l'agenzia, che può richiedere in qualunque momento le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.
Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l'agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo. Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l'agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell'onere per intero, nonché un onere amministrativo.
Detta previsione normativa non può essere interpretata, come vorrebbe l'odierno appellante, nel senso che la mancata dimostrazione equivalga concettualmente, al mancato possesso dei requisiti sostanziali per fruire della riduzione. La mancata dimostrazione include anche i casi di decadenza dalla prova, come appunto è accaduto nella fattispecie, laddove non ha impugnato dinanzi alla CGUE il Parte_1 provvedimento assunto nei propri confronti nel termine di due mesi dalla notifica, o comunque, dall'effettiva conoscenza a norma dell'art. 263 TFUE.
Invero, il regolamento REACH 1907/2006 prevede, in alcune ipotesi tassative, un ricorso amministrativo interno (cioè davanti alla Commissione di ricorso dell'ECHA), ma in tali ipotesi (art. 9, 20, 27 paragrafo 6, 30 paragrafo 5 e 51) non rientrano le decisioni dell' relative all'applicazione della tariffa piena o ridotta. CP_4
In tali ipotesi trova applicazione l'art. 94 paragrafo 1 del regolamento REACH e quindi la competenza appartiene al Tribunale Europeo o alla Corte di Giustizia, conformemente all'art. 230 TFUE (sostituito dall'articolo 263 TFUE).
Sulla base di tale articolo del Trattato la Corte esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Tra tali organismi rientra anche l'agenzia , come da CP_3 giurisprudenza europea. pag. 6/10 Ed invero, vi sono vari precedenti del Tribunale Europeo ( in materia di ricorso avverso le tariffe ECHA) consultabili sul sito https://curia.europa.eu/, ad esempio Sentenza T-
745/19 Polynt/ECHA e Sentenza T-134/19 Polynt/ECHA (par. 36) ove si afferma che
“la decisione impugnata, negando al ricorrente il beneficio della tariffa ridotta per le
PMI, incide direttamente sulla sua situazione giuridica e costituisce quindi un atto impugnabile”.
Come si accennava, la formale comunicazione del provvedimento non è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento, che si limita a stabilire che ciò avvenga per iscritto.
D'altra parte, l'esistenza del Portale REACH-IT, attraverso cui l'impresa iscritta riceve notifica elettronica, è certamente una modalità di comunicazione valida, al pari di qualsiasi comunicazione formale inviata via e mail o raccomandata che rispetta il requisito della forma scritta. In alcun modo è prevista quella che il codice di procedura prevede come “notificazione” e che si applica per gli atti introduttivi di un giudizio o per le sentenze.
Riguardo al secondo motivo di gravame, ai sensi dell'art. 94 paragrafo 1 del regolamento n. 1907/2006 (REACH) in caso di contestazione di una decisione dell' è competente il Tribunale Europeo o la Corte di Giustizia, conformemente CP_3 all'art. 230 TFUE (sostituito dall'articolo 263 TFUE). La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che il ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 263 TFUE è esperibile, in via generale, contro tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo (Corte di Giustizia UE n. 256/2024; Corte di Giustizia UE n.
779/2024; Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 2020 C-584/17 P).
La competenza giurisdizionale prevista dall'art. 263 TFUE riguarda, in particolare, il controllo da parte del Giudice dell'Unione della “legittimità” degli “atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi”.
Nel caso di specie, la società interessata è stata espressamente informata del suo diritto di ricorso dinanzi al Tribunale europeo avverso la decisione dell' di cui era CP_3 destinataria, ma non l'ha esercitato entro il termine dei due mesi ai sensi dell'art. 94
Reg. CE 1907/2006 e art. 263 TFUE. In tali casi di ricorso proposto da un'Agenzia pag. 7/10 dell'Unione contro una persona giuridica “se si riconoscesse competente a conoscere delle azioni di organi o organismi dell'Unione dirette a far eseguire obblighi pecuniari, il giudice dell'Unione rischierebbe di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre
i limiti delineati dall'art. 274 TFUE, il quale affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l'Unione è parte […] In tali circostanze, poiché il giudice dell'Unione non è competente a conoscere di un ricorso dell'Echa diretto a recuperare spese connesse alla registrazione di una sostanza chimica sulla base dell'art. 263 TFUE e nessun'altra disposizione del diritto primario dell'Unione gli attribuisce una siffatta competenza, dall'art. 274 TFUE discende che un siffatto ricorso è attribuito ai giudici nazionali che hanno la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l'Unione è parte” ( Corte di
Giustizia UE, Sez. II, n. 256/2024).
Le norme previste dal Reg. CE n. 1907/2006 hanno creato un sistema che in ordine alle contestazioni delle decisioni dell' può essere definito di esclusività della CP_3 giurisdizione. Ne discende che la decisione in base alla quale è stata emessa la fattura azionata da e in relazione alla quale viene richiesta la condanna al pagamento, al CP_3 fine di renderla titolo esecutivo, non può essere soggetta a revisione nel merito da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria dei singoli paesi membri. La suddetta decisione deve quindi considerarsi vincolante in conformità a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado e da diverse pronunce di Tribunali di altri Stati membri, ad esempio quelle prodotte da parte attrice nel fascicolo di primo grado. Avendo un'efficacia analoga a quella di una pronuncia passata in giudicato e non più contestabile, la decisione ECHA può essere recepita quale presupposto per la pronuncia di condanna richiesta. Non vi è dunque alcuna contraddittorietà, in quanto il giudice italiano non entra nel merito della correttezza della decisione di , ma prende atto dell'esistenza di un provvedimento CP_3 inoppugnabile e ne trae le conseguenze. Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato.
Il terzo motivo è infondato alla luce di quanto appena esposto, in ordine alla non sindacabilità della decisione non impugnata nei termini. CP_3
In ordine alla mancata ammissione delle prove (quarto motivo) il collegio condivide il contenuto dell'ordinanza assunta dal consigliere istruttore in data 10.10.2025, trattandosi di prove superflue, sia per l'inammissibilità dei capitoli, attinenti a dati da pag. 8/10 provarsi documentalmente ed implicanti valutazioni non demandabili a testi , sia in virtù dei motivi sopra esposti, e cioè la non recuperabilità, dinanzi al giudice nazionale, delle doglianze che avrebbero dovuto essere formulate tramite una specifica procedura per la contestazione delle decisioni ECHA a norma del regolamento REACH.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle attività compiute ed in particolare anche della discussione della sospensiva in prima udienza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
5.809,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio in data 28.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NN De Martino Claudio LI
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 663/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio LI Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. NN De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(P.Iva ), assistito e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MAURIZIO SALARI elettivamente domiciliato in Foligno, via
Oberdan 27, presso il difensore appellante e
, assistita e difesa dall'Avv. VITO MARIA Controparte_1
AU e dall'Avv. FRANCESCA COLANTONI elettivamente domiciliata in
Roma, via di San Nicola da Tolentino 67, presso i difensori appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Perugia: - sospendere, ai sensi e per gli effetti degli artt.
283 e 351 c.p.c., anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 664/2024 pronunciata nel procedimento rg n. 1437/2020 del Tribunale di
Spoleto, pubblicata il 26.07.2024; - nel merito: in integrale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che , dovendo Controparte_2 essere classificata, in applicazione delle disposizioni richiamate da ed applicate CP_3 alla fattispecie, una piccola/micro impresa, non è tenuta al pagamento della somma di €
19.900,00, bensì di quella minore, già pagata, di € 1.245,00 e per l'effetto, respingere la domanda proposta da - in ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di CP_3 causa dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Perugia, in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza n. 664/2024 resa dal Tribunale di Spoleto;
- in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'appello proposto da e per l'effetto rigettare il predetto Parte_1 gravame;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 664/2024 il Tribunale di Spoleto ha accolto la domanda proposta dall' Controparte_1 Controparte_4
, condannando la
[...] Parte_1 Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 19.900,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Era oggetto di controversia tra le parti se sussistesse il diritto al versamento in favore dell' della tariffa piena relativa agli oneri di registrazione della Controparte_4 sostanza diidrossido di calcio effettuata dalla in ottemperanza agli obblighi Parte_1 previsti dalla normativa europea per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'Unione. Al momento della registrazione la aveva pagato la tariffa ridotta autodichiarando Parte_1 di essere microimpresa, ma successivamente la nell'ambito dei controlli delle CP_3 autodichiarazioni delle imprese richiedenti, in data 17.07.2017 inviava alla suddetta società la richiesta di documentazione comprovante i presupposti per beneficiare di tale tariffa agevolata. Stante il mancato riscontro anche al successivo sollecito, l'Autorità emetteva la fattura n. 10069191 per euro 19.900,00 per gli oneri amministrativi previsti dall'art. 13 co. 4 Reg. n. 340/2008 CE, il cui pagamento veniva poi ulteriormente sollecitato con p.e.c. del 7.05.2018.
pag. 2/10 La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, Parte_1 contestando di non aver mai ricevuto le comunicazioni da parte dell' se non CP_3
l'ultima inviata tramite p.e.c. ed allegando di possedere i requisiti per essere considerata una microimpresa e, pertanto, di avere diritto alla riduzione.
La sentenza di primo grado, richiamata la normativa europea (Reg. CE 1907/2006 e
340/2008) che prevede la possibilità di beneficiare di tariffe ridotte solo previa autodichiarazione, ma con potere di controllo successivo da parte dell' ha CP_4 ritenuto che eventuali contestazioni sulla decisione dell' dovessero essere CP_3 proposte davanti al Tribunale della CGUE, non davanti al giudice nazionale, che sul punto è privo di giurisdizione. Non essendo quindi consentito ad provare Parte_1 dinanzi al giudice nazionale il possesso dei requisiti per fruire della tariffa ridotta, il
Tribunale ha accolto la domanda attrice.
Con atto di citazione in appello notificato il 7.11.2024 la Parte_1 ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma per i seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'esistenza di una valida notificazione, sia delle richieste di integrazione documentale e soprattutto della decisione con la quale l' aveva applicato ad le tariffe ordinarie. Il CP_4 Parte_1
Tribunale non si sarebbe pronunciato in merito al mancato ricevimento delle suddette comunicazioni, inoltre la pec del 7.5.2018 sarebbe una messa in mora ma non una valida notificazione. Le comunicazioni pervenute all'impresa, tramite il portale
REACH-IT, costituente per l'Autorità europea l'unico sistema per lo scambio di comunicazioni con gli utenti, ad avviso dell'appellante non hanno valenza di notificazione. Tale sistema non garantisce l'effettiva conoscenza delle missive ed infatti l'impresa sarebbe venuta a conoscenza della decisione dell'Autorità solo con il ricevimento della lettera di messa in mora anticipata via p.e.c. dal legale della CP_3
L'impresa ha eccepito inoltre che le condizioni contrattuali del sistema REACH-IT che prevedono quale unico metodo di notifica delle comunicazioni e decisioni dell' la CP_3 trasmissione telematica avrebbero carattere vessatorio. In tale quadro fattuale, non costituendo né il sistema telematico dell'Agenzia europea, né la diffida del legale di controparte valide notifiche, la decisione del 21.11.2017 emessa dall'
[...]
sarebbe inopponibile alla . Controparte_1 Parte_1
pag. 3/10 Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erroneità ed illogicità della sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver affermato il proprio difetto di giurisdizione, si
è pronunciata nel merito accogliendo la domanda attorea. Se infatti il Giudice dello
Stato membro si ritiene incompetente a decidere, per essere competente il Giudice europeo, allora avrebbe dovuto respingere la domanda, non potendo accogliere la richiesta di pagamento senza valutarne i presupposti, sia formali che sostanziali
Con il terzo motivo la lamenta che il Tribunale, non esaminando la Parte_1 documentazione prodotta, non abbia riconosciuto la sua qualifica di microimpresa, circostanza che avrebbe dimostrato il diritto dell'impresa alla tariffa di maggior favore .
L'art. 13 del regolamento si riferirebbe infatti alla sola ipotesi in cui non si possa dimostrare, cioè non si possa fornire la prova del diritto alla riduzione della tariffa per mancanza dei requisiti, non anche il caso in cui l'impresa non abbia fornito la prova in una procedura di cui non aveva contezza.
Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie articolate in primo grado e non ammesse ed ha concluso come sopra riportato previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la opponendosi a tutti i motivi di Controparte_1 appello formulati chiedendone il rigetto ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
La Corte con ordinanza del 25.9.2025 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Non ammessi mezzi istruttori, all'esito dell'udienza del 27.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la materia oggetto di causa è regolata dal
Regolamento CE n. 1907/2006 che ha istituito l'European Chemicals Agency e le ha attribuito le funzioni di protezione della salute e dell'ambiente. L ha, infatti, CP_3
l'incarico di registrare, valutare, autorizzare e restringere le sostanze chimiche prodotte o importate nell'Unione europea applicando le tariffe previste dal Regolamento CE n.
340/2008. Le imprese devono comunicare all'Agenzia le sostanze prodotte e tale pag. 4/10 procedura è gestita dal sistema informatico REACH-IT, unico canale di comunicazione previsto tra l' e gli utenti. CP_3
In merito alla prima doglianza di parte appellante è emerso che la parte ha avuto conoscenza della decisione dell'Agenzia di applicare per la sua registrazione del diidrossido di calcio la tariffa per le grandi imprese con la Pec del 7.05.2018. Le comunicazioni precedenti con cui l' ha richiesto l'integrazione documentale CP_3 attestante la qualifica di piccola impresa sono state inviate per mezzo del portale telematico tramite cui la ha effettuato la registrazione. Tali invii rispettano le Parte_1 condizioni contrattuali conosciute dall'utente e non può ritenersi fondata l'eccezione secondo cui tale modalità di notifica configuri una clausola vessatoria. Giova ricordare a tal proposito che l'elenco delle clausole vessatorie previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c.,
è considerato tassativo e l'onerosità della procedura notificatoria lamentata dall'appellante non vi rientra.
Resta comunque condivisibile la sentenza di primo grado laddove ha affermato che la
, anche se fosse venuta a conoscenza della decisione dell' del 23.11.2017 Parte_1 CP_3 solo il 7.05.2018, avrebbe comunque potuto ancora esercitare il proprio diritto di difesa impugnando tale atto dinanzi alla Corte di Giustizia europea con le modalità e nei termini previsti. In tal senso, anche la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 978 del 4.04.2025, che questa Corte condivide, in cui si sostiene in conformità al “principio del raggiungimento dello scopo” della notificazione “quanto alla questione relativa alla ricezione della comunicazione da parte dell' di richiesta di integrazioni, CP_4 quand'anche si volesse non dare rilievo al fatto che le comunicazioni risultano inserite nella piattaforma REACH-IT che NE MS era tenuta a controllare, in base al provvedimento di registrazione (come risulta dalla sottoscrizione dei “termini e condizioni” indicate a pag. 8 del doc. 14), in ogni caso risulta che a far data dal 17 febbraio 2021 (doc.18), NE MS si è accorta che la sua registrazione era stata cancellata, e dunque ha preso cognizione della intervenuta “decisione” di CP_3
Ebbene, dopo tale presa d'atto, NE MS non ha proposto alcuna istanza di revisione della decisione, come previsto dal Regolamento Reach all'art. 92 co. 2, che prevede la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'Agenzia entro tre mesi dalla notifica, termine che a quel punto poteva ritenersi decorso, oppure dalla pag. 5/10 conoscenza effettiva. Dunque, NE MS avrebbe potuto, in sede di ricorso, dedurre di essere incolpevole riguardo alla conoscenza della notifica tramite piattaforma REACH-
IT, e fornire nel merito le prove delle proprie dimensioni”.
Tra l'altro, l'art. 13 paragrafo 4 del Reg. CE n. 340/2008 è chiarissimo nel disporre che la persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare delle tariffe o oneri ridotti deve informarne l'agenzia, che può richiedere in qualunque momento le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.
Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l'agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo. Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l'agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell'onere per intero, nonché un onere amministrativo.
Detta previsione normativa non può essere interpretata, come vorrebbe l'odierno appellante, nel senso che la mancata dimostrazione equivalga concettualmente, al mancato possesso dei requisiti sostanziali per fruire della riduzione. La mancata dimostrazione include anche i casi di decadenza dalla prova, come appunto è accaduto nella fattispecie, laddove non ha impugnato dinanzi alla CGUE il Parte_1 provvedimento assunto nei propri confronti nel termine di due mesi dalla notifica, o comunque, dall'effettiva conoscenza a norma dell'art. 263 TFUE.
Invero, il regolamento REACH 1907/2006 prevede, in alcune ipotesi tassative, un ricorso amministrativo interno (cioè davanti alla Commissione di ricorso dell'ECHA), ma in tali ipotesi (art. 9, 20, 27 paragrafo 6, 30 paragrafo 5 e 51) non rientrano le decisioni dell' relative all'applicazione della tariffa piena o ridotta. CP_4
In tali ipotesi trova applicazione l'art. 94 paragrafo 1 del regolamento REACH e quindi la competenza appartiene al Tribunale Europeo o alla Corte di Giustizia, conformemente all'art. 230 TFUE (sostituito dall'articolo 263 TFUE).
Sulla base di tale articolo del Trattato la Corte esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Tra tali organismi rientra anche l'agenzia , come da CP_3 giurisprudenza europea. pag. 6/10 Ed invero, vi sono vari precedenti del Tribunale Europeo ( in materia di ricorso avverso le tariffe ECHA) consultabili sul sito https://curia.europa.eu/, ad esempio Sentenza T-
745/19 Polynt/ECHA e Sentenza T-134/19 Polynt/ECHA (par. 36) ove si afferma che
“la decisione impugnata, negando al ricorrente il beneficio della tariffa ridotta per le
PMI, incide direttamente sulla sua situazione giuridica e costituisce quindi un atto impugnabile”.
Come si accennava, la formale comunicazione del provvedimento non è disciplinata dall'art. 92 del Regolamento, che si limita a stabilire che ciò avvenga per iscritto.
D'altra parte, l'esistenza del Portale REACH-IT, attraverso cui l'impresa iscritta riceve notifica elettronica, è certamente una modalità di comunicazione valida, al pari di qualsiasi comunicazione formale inviata via e mail o raccomandata che rispetta il requisito della forma scritta. In alcun modo è prevista quella che il codice di procedura prevede come “notificazione” e che si applica per gli atti introduttivi di un giudizio o per le sentenze.
Riguardo al secondo motivo di gravame, ai sensi dell'art. 94 paragrafo 1 del regolamento n. 1907/2006 (REACH) in caso di contestazione di una decisione dell' è competente il Tribunale Europeo o la Corte di Giustizia, conformemente CP_3 all'art. 230 TFUE (sostituito dall'articolo 263 TFUE). La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che il ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 263 TFUE è esperibile, in via generale, contro tutti gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo (Corte di Giustizia UE n. 256/2024; Corte di Giustizia UE n.
779/2024; Corte di Giustizia, sentenza del 16 luglio 2020 C-584/17 P).
La competenza giurisdizionale prevista dall'art. 263 TFUE riguarda, in particolare, il controllo da parte del Giudice dell'Unione della “legittimità” degli “atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi”.
Nel caso di specie, la società interessata è stata espressamente informata del suo diritto di ricorso dinanzi al Tribunale europeo avverso la decisione dell' di cui era CP_3 destinataria, ma non l'ha esercitato entro il termine dei due mesi ai sensi dell'art. 94
Reg. CE 1907/2006 e art. 263 TFUE. In tali casi di ricorso proposto da un'Agenzia pag. 7/10 dell'Unione contro una persona giuridica “se si riconoscesse competente a conoscere delle azioni di organi o organismi dell'Unione dirette a far eseguire obblighi pecuniari, il giudice dell'Unione rischierebbe di estendere la sua competenza giurisdizionale oltre
i limiti delineati dall'art. 274 TFUE, il quale affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l'Unione è parte […] In tali circostanze, poiché il giudice dell'Unione non è competente a conoscere di un ricorso dell'Echa diretto a recuperare spese connesse alla registrazione di una sostanza chimica sulla base dell'art. 263 TFUE e nessun'altra disposizione del diritto primario dell'Unione gli attribuisce una siffatta competenza, dall'art. 274 TFUE discende che un siffatto ricorso è attribuito ai giudici nazionali che hanno la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali l'Unione è parte” ( Corte di
Giustizia UE, Sez. II, n. 256/2024).
Le norme previste dal Reg. CE n. 1907/2006 hanno creato un sistema che in ordine alle contestazioni delle decisioni dell' può essere definito di esclusività della CP_3 giurisdizione. Ne discende che la decisione in base alla quale è stata emessa la fattura azionata da e in relazione alla quale viene richiesta la condanna al pagamento, al CP_3 fine di renderla titolo esecutivo, non può essere soggetta a revisione nel merito da parte dell'autorità giurisdizionale ordinaria dei singoli paesi membri. La suddetta decisione deve quindi considerarsi vincolante in conformità a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado e da diverse pronunce di Tribunali di altri Stati membri, ad esempio quelle prodotte da parte attrice nel fascicolo di primo grado. Avendo un'efficacia analoga a quella di una pronuncia passata in giudicato e non più contestabile, la decisione ECHA può essere recepita quale presupposto per la pronuncia di condanna richiesta. Non vi è dunque alcuna contraddittorietà, in quanto il giudice italiano non entra nel merito della correttezza della decisione di , ma prende atto dell'esistenza di un provvedimento CP_3 inoppugnabile e ne trae le conseguenze. Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato.
Il terzo motivo è infondato alla luce di quanto appena esposto, in ordine alla non sindacabilità della decisione non impugnata nei termini. CP_3
In ordine alla mancata ammissione delle prove (quarto motivo) il collegio condivide il contenuto dell'ordinanza assunta dal consigliere istruttore in data 10.10.2025, trattandosi di prove superflue, sia per l'inammissibilità dei capitoli, attinenti a dati da pag. 8/10 provarsi documentalmente ed implicanti valutazioni non demandabili a testi , sia in virtù dei motivi sopra esposti, e cioè la non recuperabilità, dinanzi al giudice nazionale, delle doglianze che avrebbero dovuto essere formulate tramite una specifica procedura per la contestazione delle decisioni ECHA a norma del regolamento REACH.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle attività compiute ed in particolare anche della discussione della sospensiva in prima udienza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio, in assenza di specifica, in €
5.809,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio in data 28.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NN De Martino Claudio LI
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