Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
025 90/02 OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OppositioNO SEZIONE SECONDA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO CONVALIDA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEQUESTRO Dott. Mario SPADONE ->Presidente - R.G.N. 4750/99 · Consigliere Dott. Ugo RIGGIO w Cron.6237 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 703 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere- Ud. 11/12/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig -per diritti L. 310 ZETA COLOR SRL, in persona dell'Amm.re Unico e legale 2002 IL CANCELLIERE pro tempore ZA LA, rappresentante domiciliato in ROMA PZZA DEL PARADISO elettivamente CANCELLERIA 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA F, difeso dall'avvocato DE FERRA GIAMPAOLO, giusta delega in atti;
www ricorrente
contro
COMP. FIN. LOMBARDA .F.L. SRL IN LIQUIDAZIONE in pusone del ligude Sig. POZZO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA + 2001 PLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato CHIOLA LORETO A, difeso dall'avvocato CIANCI GABRIELE, 1687 -1- giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
CALCIO SPA, in persona del legale UDINESE rappresentante pro tempore, BANCA POPOLARE UDINESE COOP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ZA LA;
- intimati avverso la sentenza non definitiva n.136/94 del 2/3/94, defintiva n. 97/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 02/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Giampaolo DE FERRA, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Gabriele CIANCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. . -2- Svolgimento del processo La s.p.a. ZE CO e AM AZ ottenevano dal presidente del tri- bunale di Udine due decreti ingiuntivi a carico della s.p.a. Udinese AL per il pagamento, rispettivamente, di £ 173.250.000 e di £ 34.125.000 quali interessi al 21% spettanti nel secondo semestre 1987 in forza di obbligazioni emesse dalla s.p.a. Udinese AL. La Udinese AL proponeva opposizione sollevando numerose eccezio- ni in fatto e in diritto e facendo riferimento, in particolare, alla pattuizione del 31/1/1987 tra la ZE CO, la CO ( società facente capo al AZ) e la MP AR LO ( CF ) avente ad oggetto la promes- sa di vendita e di acquisto di obbligazioni emesse da essa opponente. La ZE CO ed il AZ chiedevano il rigetto dell'opposizione. Con decreto del 9/2/1988 il presidente del tribunale di Udine - su richie- sta dell'Udinese AL e della CF avanzata sulla base dell'inadempimento della ZE CO all'obbligo di trasferire le obbligazioni in questione - auto- rizzava, in danno del AZ e della ZE CO, il sequestro giudiziario delle obbligazioni alcune delle quali date in pegno alla Banca Popolare Udinese. Nel giudizio di convalida dell'eseguito sequestro si costituivano il AZ e la ZE CO che chiedevano il rigetto della domanda e la condanna delle società attrici al risarcimento dei danni. Riunite le cause il tribunale di Udine, con sentenza 2/5/1991, revocava i decreti ingiuntivi opposti e, respinta la richiesta di convalida del sequestro giudiziario con conseguente restituzione dei titoli sequestrati alla Banca Po- polare Udinese, risolveva la promessa di vendita delle obbligazioni per ina- dempimento della ZE CO per aver questa impedito il trasferimento 3 avendo ceduto alcune di queste obbligazioni al AZ e mantenuto il pegno sulle altre. Proponevano appello principale il AZ e la ZE CO e incidentale l'Udinese AL e la CF. La Banca Popolare Udinese chiedeva la confer- ma della decisione impugnata. Con sentenza non definitiva 2/3/1994 la corte di appello di Trieste: con- dannava la ZE CO a risarcire i danni subiti dalla CF per il mancato tra- sferimento dei titoli acquisiti dal AZ;
convalidava il sequestro giudiziario eseguito dalla CF limitatamente alle obbligazioni di proprietà della ZE CO e respingeva, quindi, l'appello di quest'ultima relativo al risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c.; disponeva la prosecuzione della causa per la de- terminazione del prezzo delle obbligazioni in questione al fine della pronun- cia della sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. Avverso la sentenza non definitiva la ZE CO proponeva rituale riser- va di ricorso per cassazione. Espletata una c.t.u. la Corte di appello, con sentenza definitiva 2/3/1998, trasferiva in capo alla CF, quale acquirente, la proprietà delle obbligazioni del valore nominale di £ 1.650.000.000 della ZE CO subordinatamente al pagamento di £ 1.867.656.000 e condannava la ZE CO a risarcire alla CF i danni in £ 121.350.000. Con le dette sentenze la corte di merito, per quel che ancora rileva, osservava: che la ZE CO era tenuta a risarcire alla CF i danni ( determinati in £ 121.350.000) per non aver rispettato il preliminare che l'obbligava a vendere tutte le obbligazioni avendone alie- nato una parte ( per £ 325.000.000 ) al AZ rendendo così impossibile, per tale parte, l'adempimento del preliminare in forma specifica ex articolo 2932 c.c.; che al momento della conclusione del contratto la CF era a co- noscenza che alcune obbligazioni promesse in vendita erano di proprietà del AZ;
che al contratto preliminare in esame, relativo alla promessa di ven- dita di cose altrui, andavano applicati gli articoli 1478 e 1479 c.c. nonché, per il risarcimento danni, l'articolo 1223 c.c. richiamato dal 1479; che era possibile giungere alla pronuncia della richiesta sentenza ex articolo 2932 c.c. con riferimento alle altre obbligazioni date dalla ZE CO in pegno alla Banca popolare Udinese;
che il prezzo della vendita, secondo l'articolo 3 dell'accordo raggiunto dalle parti, andava fissato nel valore nominale delle obbligazioni oltre un importo pari agli interessi al 12% maturati : dall'1/1/1987 al 5/2/1988; che il prezzo di vendita delle obbligazioni al 5/2/1988 doveva quindi ritenersi fissato dalle parti in £ 1.867.656.000; che non erano compatibili interessi o incrementi per il periodo tra la data con- cordata per la stipula del contratto definitivo e quella dell'operativo trasfe- rimento del diritto per effetto della sentenza avente efficacia costitutiva e ciò anche tenendo conto della natura dei diritti obbligazionari trasmessi il cui alto tasso di redditività era rimasto solo teorico ed il cui valore intrinseco poteva considerarsi eguale a quello accertato come concordato dalle parti. La cassazione delle citate sentenze della corte di appello di Trieste è stata chiesta dalla s.r.l. ZE CO con ricorso affidato a quattro motivi. La s.r.l. MP AR LO (CF) ha resistito con controricorso. La società Udinese AL, la Banca Popolare Udinese e AM AZ non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. Entrambe le parti co- stituite hanno depositato memorie. Motivi della decisione 5 Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. ZE CO, denunciando violazio- ne degli articoli 1478 e 1479 c.c., lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nel condannare, con la sentenza non definitiva 2/3/1994, essa so- cietà ricorrente al risarcimento dei danni nei confronti della CF per non aver rispettato il preliminare avendo venduto al AZ parte delle obbliga- zioni promesse in vendita alla CF. La ZE CO sostiene che la promit- tente acquirente, come riconosciuto nella stessa sentenza non definitiva, era a conoscenza che alcune delle obbligazioni promesse in vendita erano di proprietà del AZ per cui andava applicato l'articolo 1478. Pertanto, poi- ché la CF diventerà proprietaria delle obbligazioni subordinatamente al pagamento della somma stabilita in sentenza, solo in quel momento sarà possibile ravvisare un inadempimento di essa ricorrente promittente alie- nante con connesso danno subito dalla promittente acquirente - per l'eventuale inosservanza dell'obbligo di far acquistare alla CF la proprietà della cosa altrui. : Con il secondo motivo la società ZE CO denuncia contraddittoria motivazione della sentenza non definitiva 2/3/1994 deducendo che la corte di appello, dopo aver accertato in fatto che la CF al momento del contratto preliminare sapeva che una parte delle obbligazioni promesse in vendita era già di proprietà del AZ, ha poi motivato la condanna al risarcimento del danno sull'opposta premessa dell'inadempimento di essa promittente alie- nante per aver ceduto obbligazioni al AZ dopo la stipula del preliminare. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti motivi di connessione e di organicità di trattazione, possono essere esaminate con- giuntamente. 6 Le sentenze impugnate, del tutto corrette, si sottraggono alle critiche di cui sono state oggetto e sono conformi ai principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali nella vendita o nella promessa di vendita di co- sa altrui, in cui il venditore ( o il promittente venditore) assume in proprio l'obbligazione del trasferimento del bene, il diritto all'eventuale risarci- mento del danno spetta sia al compratore che ignori l'altruità della cosa se- condo la previsione dell'articolo 1479 c.c., sia al compratore che sia consa- pevole di tale altruità ( articolo 1478 c.c. ): mentre in quest'ultima ipotesi il compratore (o il promissario acquirente) deve attendere la scadenza del termine convenzionalmente stabilito ( il che si è appunto verificato nella specie) o fissato dal giudice per l'adempimento del venditore o del promis- sario venditore e può agire in giudizio salvo che, prima della domanda giu- diziaria, la situazione sia stata sanata dal venditore o promittente venditore o con la vendita direttamente effettuata dal terzo titolare a favore del compra- tore o del promissario acquirente. Il promittente venditore resta quindi ob- bligato a procurarsi la proprietà del bene o almeno il consenso alla vendita del terzo proprietario, con la conseguenza che, ove non adempia a tale ob- bligazione, egli si troverà esposto, come previsto dagli articoli 1479 e 1480 c.c., all'azione di risoluzione del contratto e/o alla domanda di risarcimento del danno da parte del promittente compratore ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 23/2/2001 n. 2656; 29/9/2000 n. 12953; 18/4/1996 n. 3677). Nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze impugnate ( in particolare di quella non definitiva del 2/3/1994) e dello stesso ricorso, risulta pacifico in fatto che la ZE CO ( promittente venditrice ) non ha mai offerto alla CF (promissaria acquirente) il trasferimento delle obbligazioni già alie- nate al AZ. In particolare al momento pattiziamente previsto per la sti- pula del contratto definitivo - ossia al momento dell'offerta formale e della messa in mora della CF del febbraio 1988 - il AZ era proprietario delle obbligazioni per £ 325.000.000 e nel corso del giudizio ha rivendicato la proprietà di tali titoli con tesi difensive sostenute dalla stessa ZA CO la quale, con il suo comportamento inequivoco, ha confermato il suo inadem- pimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare in questione impedendo l'attuazione del trasferimento di titoli promessi in vendita e di proprietà di terzi. In definitiva devono ritenersi insussistenti le violazioni delle norme di di- ritto denunciate nei motivi di ricorso in esame, così come deve escludersi il lamentato vizio di motivazione con riferimento al punto concernente la con- danna della ZE CO al risarcimento dei danni subiti dalla CF per non aver rispettato il preliminare per la parte delle obbligazioni promesse in vendita rimaste in proprietà del terzo AZ. Con il terzo motivo di ricorso la s.r.l. ZE CO denuncia violazione dell'articolo 1362 c.c. sostenendo che la sentenza definitiva impugnata è in- sufficientemente motivata e viola le norme sull'interpretazione dei contratti laddove fissa in £ 1.867.656.000 il prezzo di vendita delle obbligazioni alla data del 5/2/1988. In particolare, secondo la società ricorrente, se le parti hanno detto che il prezzo è fissato avendo come base il valore nominale con interessi annuali al 21% e poi hanno aggiunto che tuttavia al momento dell'acquisto si sarebbero decurtati gli interessi al 9% a far tempo dall'1/1/1987, non si può poi sostenere che i contraenti hanno voluto consi- derare solo le cedole maturate dopo l'1/1/1987 e non quelle antecedenti: in- 8 fatti non avrebbe avuto senso parlare di un saggio al 21% ridotto del 9% se, ai fini della determinazione del prezzo, si sarebbe comunque dovuto calcola- re il saggio al 12% (21% meno 9% ). Il significato proprio delle parole ren- de evidente che, se le parti hanno fissato un parametro (21%) e poi ne han- no contestualmente indicato un altro ( 9% ) non ha alcun senso affermare che la varietà dei parametri è temporalmente eguale. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento alla sentenza definitiva 2/3/1998. La ZE CO deduce che: a) dall'esame del contratto il prezzo di vendita risulta pattuito per un valore nominale oltre agli interessi su base annua decorrenti sino al momento dell'acquisto; b) la sentenza impugnata ha natura costitutiva per cui il disposto trasferimento sa- rà operativo per effetto di tale decisione;
c) in applicazione del contratto gli interessi devono decorrere sino al momento in cui avverrà il trasferimento della proprietà dei titoli;
d) la CF è acquirente subordinatamente al paga- mento del prezzo mentre la corte ha determinato il prezzo facendo cessare il corso degli interessi convenzionali al 5/2/1988 laddove il passaggio di pro- prietà non è avvenuto allora ma avverrà in esecuzione della sentenza impu- gnata;
e) se gli interessi maturano sino al momento del passaggio di pro- prietà non si capisce perché il calcolo della corte di appello si fermi immoti- vatamente al 5/2/1988; f) la corte distrettuale ha confuso gli interessi di mo- ra (non dovuti) con quelli convenzionali invece dovuti perché concorrono a formare il prezzo come determinato tra le parti al 5/2/1988. Anche questi motivi – da esaminare congiuntamente in quanto connessi - ed interdipendenti - sono infondati perché, pur se titolati anche come difetto di motivazione e violazione di legge, si risolvono essenzialmente nella pre- tesa di contrastare l'attività svolta dalla corte di appello in ordine all'interpretazione del contratto preliminare stipulato dalle parti il 31/1/1987 al fine di identificarne il contenuto e la portata nonché di individuare i con- trapposti obblighi assunti dai contraenti. Tale valutazione, se congruamente motivata, non si presta a censure in sede di legittimità. In proposito è appena il caso di osservare che, come è noto, in tema di interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di in- sufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la rico- struzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di le- gittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al con- tratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non esse- re state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e se- guenti c.c.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attra- verso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune in- tenzione delle parti. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali ( signi- 10 ficato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insuf- ficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. E' infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della con- gruità della motivazione. Nella specie la corte di appello ha coerentemente interpretato il contenuto del contratto e, in particolare, della clausola n. 3 relativa ai criteri da utiliz- zare per la determinazione del prezzo di vendita delle obbligazioni oggetto del preliminare. Il giudice di appello ha proceduto alla valutazione del significato lettera- le, sintattico e logico delle espressioni adoperate dalle parti nel contratto in questione ed ha ampiamente giustificato tale valutazione facendo riferi- oltre che alla comune intenzione delle parti - anche alla logica di mento- mercato in tema di vendita di titoli obbligazionari. Al riguardo la corte di merito ha precisato che normalmente le obbligazioni vengono vendute al lo- ro valore nominale con l'aggiunta delle cedole maturate e non staccate lad- dove nella fattispecie le cedole erano state staccate dall'emissione al mo- mento della stipula del contratto preliminare. Da ciò il giudice di secondo grado ha tratto il convincimento che era più coerente ravvisare ed affermare l'intenzione delle parti di calcolare le cedole al 12% maturate ( ma non stac- cate) dall'1/1/1987 al 5/2/1988 ( momento dell'acquisto ). La corte territo- riale ha inoltre escluso la compatibilità di interessi e di incrementi di prezzo per il periodo tra la data fissata per il contratto definitivo e quella dell'effettiva operatività del trasferimento delle obbligazioni per effetto 11 della sentenza pronunciata e ciò perché si trattava di diritti obbligazionari con alto tasso di redditività solo teorico e con valore intrinseco eguale a quello concordato dalle parti secondo i criteri di cui alla interpretata clausola n.
3. La corte di appello ha infine avuto modo di precisare che il ricavato delle cedole di proprietà del AZ era stato realizzato dal custode ed attri- buito al AZ ( pagina 14 della sentenza definitiva ) ed ha altresì disposto (a pagina 24 ) la consegna alla BPU - per il soddisfacimento delle ragioni creditorie in garanzia delle quali il pegno era stato costituito dalla debitrice ZE CO delle somme indicate a saldo attivo nella relazione consuntiva - del custode delle obbligazioni sequestrate con attribuzione dell'eventuale importo residuo alla ZE CO la quale, quindi, si è avvalsa in via esclusiva delle cedole maturate dal febbraio 1988. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato interpretativo è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione ade- guata e corretta. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alle tesi della CF, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della ZE CO. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. 12 Il ricorso è peraltro sul punto carente e generico per non essere stato ri- portato e precisato il contenuto specifico e completo della clausola contrat- tuale in questione, il che non consente di ricostruire alla luce esclusiva- - mente ad alcune ed isolate parti - il senso complessivo della pattuizione. 1097 129,11 Ciò impedisce a questa Corte di valutare sulla base delle sole deduzioni - contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza 4E6T 41,32 causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore TOT. 140,43 commesso dalla corte di appello nell'operazione interpretativa. In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente sostiene la violazione dell'articolo 1362 c.c. - svolgendo al riguardo generiche argomentazioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretatativi legali - la detta ineccepibile interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede. t Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire.350.0,000 902 oltre 000.000 T a titolo di onorari. lire 20. D Roma 11 novembre 2001 Il presidente Il consigliere estensoreफ Приами IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Dott.ssa Donatella D'Anna 2.2 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma 13