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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1049/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.12.25, avanti al Giudice dott.ssa SS IS, sono comparsi l'avv.
IE MA per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per . CP_1
Il Giudice invita le parti presenti a discutere la causa.
L'avv. IE MA insiste per l'accoglimento del ricorso richiamandosi agli atti.
L'avv. Luca Iero si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa SS IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SS
IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1049/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to MAUGERI DANIELE
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti BONETTI PAOLO e IERO LUCA
-resistente-
Avente ad oggetto: indebito assistenziale sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'irripetibilità dell'asserito indebito assistenziale sopra indicato relativo alla prestazione Cat. INVICIV n. 07116809 e quantificato dall' in € 4.785,84 e, conseguentemente, condannare l' a CP_1 Controparte_3 restituire al ricorrente sig. le somme trattenute e che saranno trattenute in pendenza Parte_1 della lite, mediante ritenute sui ratei mensili di indennità di accompagnamento da invalidità civile
(Cat. INVICIV n. 07116809), maggiorate degli interessi o della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, da ogni singola trattenuta al soddisfo, con conseguente ripristino della predetta prestazione assistenziale di invalidità. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
: Controparte_2
Nel merito: rigettare il ricorso. Spese di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.24 deduceva di essere titolare di rendita vitalizia Parte_1
, ragguagliata al tasso del 60%, a far data da marzo 2023 per “malattia neoplastica mesotelioma CP_4 pleurico T2N2 sn in progressione e trattamento ct ed immunot” a causa di esposizione professionale ad amianto e di godere, altresì, a partire da gennaio 2024, dell'indennità di accompagnamento da invalidità civile a fronte dell'articolata diagnosi di “Mesotelioma epitelioide della pleura sinistra
pT2cN2 in progressione al controllo TC del 31.10.2023. Chemioterapia in corso da marzo 2023.
Diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia e nefropatia diabetica. Bioprotesi valvolare aortica per stenosi. Ipertensione arteriosa. Fibrillazione atriale in NAO. Aterosclerosi carotidea”.
Il ricorrente lamentava, tuttavia, che, con missiva ricevuta il 23.09.24, l' gli aveva comunicato CP_1
l'accertamento di un indebito percepito sulla pensione cat. INVCIV n. 07116809 per il periodo dall'01/01/24 al 30/09/24, per complessivi € 4.785,84, sulla base di un'asserita incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 508/1988, fra la rendita vitalizia erogata dall' e l'indennità di CP_4 accompagnamento erogata dall' . CP_1
In particolare, rilevava il ricorrente che gli assunti dell'Ente dovevano ritenersi illegittimi alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui il cumulo fra le due prestazioni deve ritenersi possibile tutte le volte in cui le stesse, come nel caso di specie, rispondano ad esigenze diverse ed abbiano natura diversa.
La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 24.10.24 ricorso amministrativo, che veniva, tuttavia, respinto e di essersi vista, quindi, costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso, alla luce del dettato normativo CP_1 che sancisce l'incumulabilità delle due prestazioni.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. È pacifico in causa che il ricorrente sia titolare di rendita a decorrere dal 24/03/23 (v. doc. 2 CP_4 allegato al ricorso) e che lo stesso sia stato riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.508/88)” con decorrenza dal 20/12/23, come da verbale della Commissione Medica CP_1 dell'8/01/24 (v. doc. 3 del fascicolo attoreo).
Oggetto di contestazione nel presente giudizio è la fondatezza della comunicazione dd. 6/09/24 con cui l' ha accertato la sussistenza di un indebito a danno del ricorrente, per l'asserita CP_1 incompatibilità tra le due prestazioni.
In particolare, l' , a sostegno della propria pretesa, invoca il disposto dell'art. 1, comma 4, della CP_2 legge n. 508/1988, secondo cui “l'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro
o di servizio”. Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge, poi, che “resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole”.
Ciò posto, con riferimento alla valutazione della compatibilità fra diversi trattamenti economici, è principio condiviso della giurisprudenza di legittimità che la predetta incompatibilità sussista solo se gli emolumenti assolvono alle medesime finalità. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “l'art. 1
l. n. 509 del 1988, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento
(istituita con le l. n. 406 del 1968 e n. 18 del 1980), ha fra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza
o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall' (v. Cass. n. 6400/2001). CP_4
Nel caso di specie, questo Giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, laddove ha concluso che il divieto di cumulo non possa operare con riferimento all'indennità di accompagnamento e alla rendita , non trattandosi di CP_4 prestazioni volte a sopperire ad identiche esigenze e a medesime finalità, quand'anche le stesse trovino origine in un medesimo evento infortunistico.
Si osserva, infatti, al riguardo che l'indennità di accompagnamento è una prestazione di natura assistenziale finalizzata ad aiutare i soggetti che, per le gravi condizioni di salute in cui si trovano, corrispondenti a requisiti ben precisi normativamente delineati, necessitino di assistenza personale e continuativa, fornendo così un aiuto economico, a prescindere dall'origine della malattia e dalla posizione assicurativa-contributiva del richiedente.
La rendita attiene, invece, specificamente ad una menomazione che il titolare si è procurato CP_4 nello svolgimento di attività lavorativa con conseguente finalità risarcitoria per il danno permanente alla salute, a prescindere dalla necessità di assistenza personale e continuativa e solo in presenza di determinati requisiti di assicurazione e contribuzione.
La Suprema Corte, già con la sentenza n. 1082/1998, aveva precisato che l'intervento assistenziale che si esprime con l'indennità di accompagnamento non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche ai minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. Più di recente Cass. n.
6609/2005 ha ribadito che “…l'indennità di accompagnamento ha, innanzitutto, natura assistenziale, con finanziamento a carico dello Stato e non su base contributiva. Tale indennità costituisce prestazione economica del tutto peculiare, perché con essa viene realizzato un intervento assistenziale della collettività (essendo appunto il relativo onere economico a carico esclusivo dello
Stato) che è indirizzato non al sostentamento dei soggetti menomati nella loro capacità lavorativa né
a garantire ad essi autosufficienza economica – ed è infatti indifferente la condizione reddituale dei beneficiari, che sono anche i minori degli anni diciotto – ma alla predisposizione di una misura, pur di natura pecuniaria, volta ad offrire sostegno ed aiuto solidale con riguardo essenzialmente al nucleo familiare, che in tal modo viene incentivato a prendersi carico dei soggetti minorati facilitandone la permanenza, ove possibile, nell'ambito della famiglia e scoraggiando correlativamente il loro ricovero in istituti di cura e assistenza, con relativo e sostanziale minor aggravio, sotto tale profilo, della spesa pubblica (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 8 febbraio
1998, 1082; 27 luglio 1991, n. 8390; 11 aprile 1988, n. 2860). Evidente ed esclusiva finalità immediata dell'indennità di accompagnamento è, poi, quella di consentire all'invalido, portatore di gravissime menomazioni, di avvalersi dell'assistenza e dell'aiuto di terze persone, implicante normalmente anche un onere economico, per gli spostamenti fisici o per il compimento degli atti quotidiani della vita che gli sono impediti. Ben distinte sono la natura e le finalità della rendita da inabilità permanente erogata dall' , che compete anche se i postumi lesivi e indennizzati con CP_4 tale prestazione non determinano menomazioni impeditive della deambulazione e degli atti quotidiani della vita (cioè le condizioni per aver diritto all'indennità di accompagnamento). Detta rendita costituisce una prestazione di natura previdenziale, connessa all'assicurazione sociale, finanziata essenzialmente su base contributiva, collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa e predisposta dunque dall'ordinamento per una specifica funzione di tutela dei lavoratori – la cui generica capacità di lavoro sia compromessa e pregiudicata da infortuni o malattie subiti in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa – e che riveste natura risarcitoria, essendo appunto diretta a riparare, attraverso una erogazione economica, il danno provocato dalla riduzione
o dalla perdita della capacità di svolgere proficuamente una pur generica attività di lavoro. Non trova dunque applicazione, in caso come quello di specie, il divieto di cumulo sancito dal citato art.
1, quarto comma, della L. n. 508 del 1988…”.
A nulla rileva, peraltro, che nel caso di specie la rendita vitalizia e la indennità di accompagnamento trovino riconoscimento a causa del mesotelioma pleurico (ancorché l'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta alla luce di una diagnosi più ampia), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, vi è compatibilità tra le due provvidenze “anche nel caso in cui
l'inabilità sia stata determinata dalla stessa malattia in relazione alla quale è stata concessa
l'indennità di accompagnamento” e ciò in quanto “presupponendo il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l'ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga
a quella corrisposta (nella specie, dallo stato francese) a causa della mera inabilità lavorativa totale
e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l'indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilità, ai sensi della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma
4” (Cass. n. 19226/2011).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere affermata l'insussistenza dell'indebito di € 4.785,84 di cui alla missiva dd. 6/09/24, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente trattenuto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 c. 36 L. 724/1994. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' quest'ultimo deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M.
55/14, con esclusione della fase istruttoria che non si è sostanzialmente tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
SS IS, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 4.785,84 di cui alla comunicazione dd.
6.09.24 e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' a restituire a parte ricorrente quanto eventualmente trattenuto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1 ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 886,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 11.12.25
Il Giudice
dott.ssa SS IS
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.12.25, avanti al Giudice dott.ssa SS IS, sono comparsi l'avv.
IE MA per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per . CP_1
Il Giudice invita le parti presenti a discutere la causa.
L'avv. IE MA insiste per l'accoglimento del ricorso richiamandosi agli atti.
L'avv. Luca Iero si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa SS IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SS
IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1049/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to MAUGERI DANIELE
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti BONETTI PAOLO e IERO LUCA
-resistente-
Avente ad oggetto: indebito assistenziale sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'irripetibilità dell'asserito indebito assistenziale sopra indicato relativo alla prestazione Cat. INVICIV n. 07116809 e quantificato dall' in € 4.785,84 e, conseguentemente, condannare l' a CP_1 Controparte_3 restituire al ricorrente sig. le somme trattenute e che saranno trattenute in pendenza Parte_1 della lite, mediante ritenute sui ratei mensili di indennità di accompagnamento da invalidità civile
(Cat. INVICIV n. 07116809), maggiorate degli interessi o della rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, da ogni singola trattenuta al soddisfo, con conseguente ripristino della predetta prestazione assistenziale di invalidità. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi - ex art. 93 c.p.c. - in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
: Controparte_2
Nel merito: rigettare il ricorso. Spese di lite rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.24 deduceva di essere titolare di rendita vitalizia Parte_1
, ragguagliata al tasso del 60%, a far data da marzo 2023 per “malattia neoplastica mesotelioma CP_4 pleurico T2N2 sn in progressione e trattamento ct ed immunot” a causa di esposizione professionale ad amianto e di godere, altresì, a partire da gennaio 2024, dell'indennità di accompagnamento da invalidità civile a fronte dell'articolata diagnosi di “Mesotelioma epitelioide della pleura sinistra
pT2cN2 in progressione al controllo TC del 31.10.2023. Chemioterapia in corso da marzo 2023.
Diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia e nefropatia diabetica. Bioprotesi valvolare aortica per stenosi. Ipertensione arteriosa. Fibrillazione atriale in NAO. Aterosclerosi carotidea”.
Il ricorrente lamentava, tuttavia, che, con missiva ricevuta il 23.09.24, l' gli aveva comunicato CP_1
l'accertamento di un indebito percepito sulla pensione cat. INVCIV n. 07116809 per il periodo dall'01/01/24 al 30/09/24, per complessivi € 4.785,84, sulla base di un'asserita incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 508/1988, fra la rendita vitalizia erogata dall' e l'indennità di CP_4 accompagnamento erogata dall' . CP_1
In particolare, rilevava il ricorrente che gli assunti dell'Ente dovevano ritenersi illegittimi alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui il cumulo fra le due prestazioni deve ritenersi possibile tutte le volte in cui le stesse, come nel caso di specie, rispondano ad esigenze diverse ed abbiano natura diversa.
La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 24.10.24 ricorso amministrativo, che veniva, tuttavia, respinto e di essersi vista, quindi, costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso, alla luce del dettato normativo CP_1 che sancisce l'incumulabilità delle due prestazioni.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.12.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. È pacifico in causa che il ricorrente sia titolare di rendita a decorrere dal 24/03/23 (v. doc. 2 CP_4 allegato al ricorso) e che lo stesso sia stato riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.508/88)” con decorrenza dal 20/12/23, come da verbale della Commissione Medica CP_1 dell'8/01/24 (v. doc. 3 del fascicolo attoreo).
Oggetto di contestazione nel presente giudizio è la fondatezza della comunicazione dd. 6/09/24 con cui l' ha accertato la sussistenza di un indebito a danno del ricorrente, per l'asserita CP_1 incompatibilità tra le due prestazioni.
In particolare, l' , a sostegno della propria pretesa, invoca il disposto dell'art. 1, comma 4, della CP_2 legge n. 508/1988, secondo cui “l'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro
o di servizio”. Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge, poi, che “resta salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole”.
Ciò posto, con riferimento alla valutazione della compatibilità fra diversi trattamenti economici, è principio condiviso della giurisprudenza di legittimità che la predetta incompatibilità sussista solo se gli emolumenti assolvono alle medesime finalità. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che “l'art. 1
l. n. 509 del 1988, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento
(istituita con le l. n. 406 del 1968 e n. 18 del 1980), ha fra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza
o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall' (v. Cass. n. 6400/2001). CP_4
Nel caso di specie, questo Giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, laddove ha concluso che il divieto di cumulo non possa operare con riferimento all'indennità di accompagnamento e alla rendita , non trattandosi di CP_4 prestazioni volte a sopperire ad identiche esigenze e a medesime finalità, quand'anche le stesse trovino origine in un medesimo evento infortunistico.
Si osserva, infatti, al riguardo che l'indennità di accompagnamento è una prestazione di natura assistenziale finalizzata ad aiutare i soggetti che, per le gravi condizioni di salute in cui si trovano, corrispondenti a requisiti ben precisi normativamente delineati, necessitino di assistenza personale e continuativa, fornendo così un aiuto economico, a prescindere dall'origine della malattia e dalla posizione assicurativa-contributiva del richiedente.
La rendita attiene, invece, specificamente ad una menomazione che il titolare si è procurato CP_4 nello svolgimento di attività lavorativa con conseguente finalità risarcitoria per il danno permanente alla salute, a prescindere dalla necessità di assistenza personale e continuativa e solo in presenza di determinati requisiti di assicurazione e contribuzione.
La Suprema Corte, già con la sentenza n. 1082/1998, aveva precisato che l'intervento assistenziale che si esprime con l'indennità di accompagnamento non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche ai minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale. Più di recente Cass. n.
6609/2005 ha ribadito che “…l'indennità di accompagnamento ha, innanzitutto, natura assistenziale, con finanziamento a carico dello Stato e non su base contributiva. Tale indennità costituisce prestazione economica del tutto peculiare, perché con essa viene realizzato un intervento assistenziale della collettività (essendo appunto il relativo onere economico a carico esclusivo dello
Stato) che è indirizzato non al sostentamento dei soggetti menomati nella loro capacità lavorativa né
a garantire ad essi autosufficienza economica – ed è infatti indifferente la condizione reddituale dei beneficiari, che sono anche i minori degli anni diciotto – ma alla predisposizione di una misura, pur di natura pecuniaria, volta ad offrire sostegno ed aiuto solidale con riguardo essenzialmente al nucleo familiare, che in tal modo viene incentivato a prendersi carico dei soggetti minorati facilitandone la permanenza, ove possibile, nell'ambito della famiglia e scoraggiando correlativamente il loro ricovero in istituti di cura e assistenza, con relativo e sostanziale minor aggravio, sotto tale profilo, della spesa pubblica (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 8 febbraio
1998, 1082; 27 luglio 1991, n. 8390; 11 aprile 1988, n. 2860). Evidente ed esclusiva finalità immediata dell'indennità di accompagnamento è, poi, quella di consentire all'invalido, portatore di gravissime menomazioni, di avvalersi dell'assistenza e dell'aiuto di terze persone, implicante normalmente anche un onere economico, per gli spostamenti fisici o per il compimento degli atti quotidiani della vita che gli sono impediti. Ben distinte sono la natura e le finalità della rendita da inabilità permanente erogata dall' , che compete anche se i postumi lesivi e indennizzati con CP_4 tale prestazione non determinano menomazioni impeditive della deambulazione e degli atti quotidiani della vita (cioè le condizioni per aver diritto all'indennità di accompagnamento). Detta rendita costituisce una prestazione di natura previdenziale, connessa all'assicurazione sociale, finanziata essenzialmente su base contributiva, collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa e predisposta dunque dall'ordinamento per una specifica funzione di tutela dei lavoratori – la cui generica capacità di lavoro sia compromessa e pregiudicata da infortuni o malattie subiti in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa – e che riveste natura risarcitoria, essendo appunto diretta a riparare, attraverso una erogazione economica, il danno provocato dalla riduzione
o dalla perdita della capacità di svolgere proficuamente una pur generica attività di lavoro. Non trova dunque applicazione, in caso come quello di specie, il divieto di cumulo sancito dal citato art.
1, quarto comma, della L. n. 508 del 1988…”.
A nulla rileva, peraltro, che nel caso di specie la rendita vitalizia e la indennità di accompagnamento trovino riconoscimento a causa del mesotelioma pleurico (ancorché l'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta alla luce di una diagnosi più ampia), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, vi è compatibilità tra le due provvidenze “anche nel caso in cui
l'inabilità sia stata determinata dalla stessa malattia in relazione alla quale è stata concessa
l'indennità di accompagnamento” e ciò in quanto “presupponendo il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, in aggiunta ad uno stato di invalidità totale, l'ulteriore condizione della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, deve escludersi che detta prestazione sia analoga
a quella corrisposta (nella specie, dallo stato francese) a causa della mera inabilità lavorativa totale
e permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro, pur se cagionata dalla stessa patologia in relazione alla quale viene richiesta l'indennità di accompagnamento, e che quindi sussista tra le due prestazioni un rapporto di incompatibilità, ai sensi della L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma
4” (Cass. n. 19226/2011).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni appena svolte, deve essere affermata l'insussistenza dell'indebito di € 4.785,84 di cui alla missiva dd. 6/09/24, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente trattenuto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 c. 36 L. 724/1994. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' quest'ultimo deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M.
55/14, con esclusione della fase istruttoria che non si è sostanzialmente tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
SS IS, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 4.785,84 di cui alla comunicazione dd.
6.09.24 e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' a restituire a parte ricorrente quanto eventualmente trattenuto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1 ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 886,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Così deciso in Udine, 11.12.25
Il Giudice
dott.ssa SS IS