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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per il deposito di note fissato per il 15/4/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 532/2023 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. M. Cammaroto
APPELLANTE
CONTRO
( c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 69/2023 pubblicata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti in data 18/1/2023.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza del 18/1/2023, il giudice del Tribunale di Patti, dopo aver provveduto alla riunione dei giudizi nn.2694/2020 e 2983/2020, dichiarava che aveva legittimamente Controparte_1
ricevuto l'indennità di disoccupazione agricola negli anni 2012 e 2013 per avere il medesimo lavorato negli anni di riferimento alle dipendenze della ditta e, per l'effetto, Parte_2 CP_ condannava l' a cancellare gli indebiti contestati con i provvedimenti impugnati per Euro
1.603,72 e 2.484,17, alla restituzione di quanto già eventualmente prelevato nonché al pagamento delle spese di lite.
CP_ Con ricorso depositato il 18/7/2023 l' proponeva appello, ribadendo l'eccezione di decadenza sostanziale ex art. 22 del Dl n. 7\70.
Poneva, altresì, l'accento sulla valenza dell'accertamento ispettivo lamentando che il giudice avesse erroneamente ritenuto sussistente il preteso rapporto di lavoro subordinato sulla scorta della sentenza n. 1338/2021 del Tribunale di Patti senza verificare se il suddetto titolo, ritenuto risolutivo, fosse passato in giudicato.
Nella contumacia dell'appellato, la causa veniva trattata in modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e veniva decisa con la presente sentenza all'esito del termine concesso per il deposito delle note scritte, assolto dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, anzitutto, rilevato che nel caso di specie il giudice di primo grado ha omesso il vaglio
CP_ dell'eccezione di decadenza sollevata dall' e che, invece, avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione preliminare, atteso che l'indebito di cui si discute trae origine dall'intervenuta cancellazione di dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Controparte_1
Tortorici per l'anno 2012 e 2013 e solo in caso di insussistenza di decadenza sarebbe stato possibile accertare nel merito la sussistenza del preteso rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta
[...]
Parte_2
Si tratta pertanto di procedere alla verifica dell'eccepita decadenza sostanziale.
Recita, sul punto, l'art.11 della D. Lgs. 375/93, concernente i ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2.Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_3
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3.I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
In materia la Corte di cassazione civile sez. VI, con sentenza del 27 dicembre 2011 n.
29070 ha così disposto: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg.
11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (v. anche Cass. n. 813/2007, n. 8650/2008).
Così ricostruita la normativa, va evidenziato che con il secondo elenco nominativo trimestrale 2018
CP_ prodotto già in primo grado dall' è stata disposta l'avvenuta cancellazione di Controparte_1
dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza per gli anni 2012 e 2013.
[...]
Detto elenco è stato pubblicato sul sito Internet dal 15/9/2018 al 30/9/2018, data ultima di CP_ pubblicazione degli elenchi sul sito dell' CP_ Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l. 15\7\2011 n.
111.
Dunque, dal 1° ottobre 2018, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, iniziava a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo e, anche volendo considerare la tempestiva proposizione dello stesso e gli ulteriori 90 giorni da aggiungersi ai 30 per il completamento del procedimento dinnanzi alla Commissione Provinciale, alla conclusione del procedimento amministrativo innanzi alla suddetta Commissione prendeva avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del
28 maggio 2019, i ricorsi al Tribunale di Patti depositati in data 27 agosto 2020 e 29 settembre 2020, sono evidentemente tardivi.
L'accoglimento dell'eccezione impedisce qualunque verifica in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo.
L'appello va pertanto accolto con conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dall'appellata.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronunci emessa dalla Corte di cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n.
16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale e assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quella con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la
"percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità,
l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame per l'appunto il ricorrente, sin dal primo grado di lite, ha insistito per il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola e pertanto, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata in primo grado, va esonerato dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto CP_ dall' avverso la sentenza n. 69/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti in data
18/1/2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da con Controparte_1
ricorsi del 27/8/2020 e 29/9/2020;
b) esonera dalle spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Messina 16/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo