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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI nella persona del Giudice dott. Adele Pipitone, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma ed all'esito di discussione orale ha pronunciato la seguente la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 953 dell'anno 2022 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f. , in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta individua (p.VA ) e , nata ad [...] il [...] P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dell'avv. Chiara D'Angelo (C.F. e C.F._2 C.F._3
dall' avv. Vito D'Angelo opponenti contro
(p.VA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Catania, Corso Italia n. 104, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guarnotta opposta conclusioni: come da rispettivi scritti difensivi.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
e proponevano formale opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n.226/2022 emesso dal Tribunale di Trapani in data 31.03.2022 (R.G. 276/2022), con il quale la
(c.f. ), per il titolo di cui al Controparte_1 P.IVA_2
ricorso, intimava, in via solidale, il pagamento della complessVA somma di € 24.224,00 oltre interessi e spese di procedura.
Si riteneva, nello specifico: difetto della prova scritta del credito, nullità della fidejussione, prescrizione del diritto di credito, indebita imputazione e superamento del tasso soglia.
Costituendosi, la contestava la fondatezza di quanto dedotto da controparte, sula base CP_1
della documentazione prodotta in atti, sostenendo la legittimità delle pattuizioni contenute nel regolamento contrattuale e chiedendo, per l'effetto, la conferma del d.i. opposto. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel corso del quale il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa creditoria fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso, verificata la sussistenza dei fatti costitutivi delle ragioni del credito.
In tale giudizio, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto la posizione di convenuto soltanto da un punto di vista formale, mentre in termini sostanziali, il creditore-opposto assume la veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori sui fatti costitutivi della pretesa creditoria e il debitore-opponente assume la veste sostanziale di convenuto, con i conseguenti oneri probatori su eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n. 6421).
Inoltre, se per un verso, il nostro ordinamento prevede che il decreto ingiuntivo possa essere concesso sulla base di una prova scritta ai sensi di quanto disposto dall'art. 634 c.p.c., per altro verso i documenti prodotti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non integrano, di per sé, la “piena prova” del credito nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, occorrendo fornire sufficienti elementi documentali diretti a suffragare la domanda di riconoscimento del credito.
In merito, avuto riguardo all'eccezione di nullità o non sufficiente determinatezza del credito, è appena il caso di rilevare come già in sede monitoria l'Istituto ha fornito tutta la documentazione pertinente al rapporto contrattuale in essere con gli opponenti ed in particolare Contratto di finanziamento scorte n. 107325 di originari € 24.224,00, concesso in data 11 -13.05.2010; 2) Certificazione di credito del 05.10.2021; 3) Contratto di finanziamento per il credito di esercizio n. 96054 di originari €
5.000,00, concesso in data 27-06/03-07 – 2008; 4) Certificazione di credito del 05.10.2021.
Di poi, con la costituzione in giudizio, è stata allegata ulteriore documentazione, ossia a) copia distinta del bonifico del 29.03.2011, con il quale in relazione al contratto di finanziamento scorte è stato accreditato al sig. , l'importo di € 23.545,20; b) Copia del piano di ammortamento per il Parte_1
finanziamento scorte;
c) Certificazione relatVA alle rate pagate ed impagate per il finanziamento scorte;
d) Copia del piano di ammortamento per il finanziamento;
e) Certificazione relatVA alle rate pagate ed impagate.
Dall'esame della stessa allegazione emerge non soltanto il soggetto beneficiario, ma vieppiù gli elementi costitutivi del credito e la regolamentazione contrattuale, con specifico riferimento anche alla determinazione pattizia degli interessi, secondo le prescrizioni normative, risultando, così, non fondata, la contestazione diretta a far dichiarare l'invalidità delle clausole contrattuali.
L'Istituto opposto, quindi, ha sostenuto la propria domanda creditoria assolvendo ogni onere probatorio a suo carico, quale attore sostanziale, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c., sia nell'ambito della fase sommaria ed ai fini del provvedimento monitorio, che nella fase di cognizione piena.
Avuto riguardo, infine, alla presunta invalidità della fidejussione, appare opportuno specificare che la garanzia risulta dalla regolamentazione contrattuale allegata al contratto di finanziamento, importando, per l'effetto, la legittimità della richiesta di pagamento, in via monitoria, tanto al debitore quanto al fideiussore e l'esclusione, in via consequenziale, del beneficio di preventVA escussione, logicamente incompatibile con la previsione pattizia sussistente fra le parti.
Sulle ulteriori doglianze formulate da parte opponente, è sufficiente rilevare che nessun utile elemento probatorio è stato offerto al fine di fondare e/o desumere altrimenti la paventata illegittimità delle clausole contrattuali indicate.
Non può non osservarsi, infatti, come la difesa articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non essendo stati forniti, a questo Decidente, importi contestati in modo specifico, come conseguenza della pretesa illegittimità del regolamento contrattuale e dell'illegittimità conseguente delle pattuizioni, come dedotte.
Né la richiesta di c.t.u., disattesa in giudizio, avrebbe potuto supplire alla carenza probatoria dell'opponente; a tal riguardo è appena il caso di rilevare che il mancato accoglimento della richiesta istruttoria sul punto appare giustificata in considerazione dell'indubbia valenza esploratVA che la stessa avrebbe avuto alla luce della genericità dell'assunto difensivo, non potendo, d'altronde, solo in tal modo, supplirsi alla mancata idonea prova della presunta erroneità nel calcolo delle somme contestate, in assenza di alcun elemento utile ed idoneo a fondare le argomentazioni difensive effettuate in diritto.
Se, infatti, grava sulla banca, mediante la produzione di idonea documentazione, l'onere di provare sia l'entità del credito sia la regolamentazione del rapporto contrattuale in essere fra le parti, - circostanza sussistente nel caso di specie - sulla parte opponente incombe l'onere di supportare la propria opposizione con l'indicazione di elementi probatori concreti, specifici e certi, dai quali, almeno anche in via sommaria e/o indiziaria, desumere l'erroneità dei conteggi eseguiti dalla Banca istante e l'illegittimità, in via derVAta, della pretesa creditoria .
Avrebbe dovuto, quindi, quantomeno in fase iniziale e di opposizione, fornirsi adeguata prova documentale della natura del rapporto e delle reali posizioni di dare e avere intercorrenti fra le parti, mediante la predisposizione, ad esempio, di un ricalcolo delle somme erroneamente corrisposte e/o comunque non dovute;
in difetto, ed in assenza di alcun elemento idoneo, la c.t.u. contabile richiesta, non poteva che essere disattesa, in ragione dell'evidente carattere esplorativo della stessa, diretto a supplire una carenza probatoria iniziale.
In tal senso, si richiama una prassi ormai consolidata dalla giurisprudenza, che affonda le proprie radici nelle sentenze della Cassazione n. 15219 del 5.7.2007 e n. 1266 del 18.1.2013. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il
Giudice volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti”.
Concetto meglio ancora evidenziato dal Tribunale di Latina (sent. del 28.8.2013): “la consulenza tecnica
d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata da Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero è diretta a compiere un'indagine esploratVA alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta”.
In questo caso, gli opponenti, già nel primo atto di difesa hanno omesso ogni indicazione circa le pattuizioni affette da nullità o invalidità, così delegando ogni accertamento sul punto alla richiesta CTU, che, pertanto, sarebbe stata del tutto esploratVA, chiaramente mirata a supplire alle vistose carenze di allegazione e probatorie e quindi finalizzata ad esonerarli dall'onere della prova.
Il rigetto dell'opposizione comporta la necessaria conferma del d.i. opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico di parte attrice opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri forensi di cui al DM 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale complessVAmente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitVAmente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
ditta individuale e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n° 226/2022 che, per l'effetto, conferma;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della , delle spese della CP_1
presente procedura che liquida in euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, VA e cpa come per legge.
Così deciso in Trapani, il giorno 14.04.2025
la Giudice
Adele Pipitone